Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1867/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice, dott. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1867 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2019, promossa
DA
Sig. , nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Alessi, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Brancaleone, via Lungomare, 72,
ATTORE
CONTRO
Sig. nato a [...] P. Salvo (RC) il 10.06.1955 (C.F. Controparte_1
), residente a [...]
n. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Strangio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in S. Agata del Bianco alla via
Iemallo n. 10;
CONVENUTO in via Riconvenzionale
OGGETTO: turbativa nel possesso e reintegrazione nella proprietà e nel possesso – Domanda riconvenzionale contenente pretesa creditizia afferente alla ripetizione di spese sostenute;
* * *
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante. Si premette altresì che: I) difese eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio della ragione più liquida (cfr. Cass. Sez V, Sent. N. 11458 del
11.05.2018); II) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate entro il termine fissato dalla Legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183 c.VI n. 1 cpc), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr.
Cass.Sez. III Sent. 7270 del 18.03.2008), senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificamente allegate, in tesi, possano essere ricavate dai documenti prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass. Sez. III, Ord. N. 30607 del 27.11.2018 nonché Cass.
Sez. III, Ord. N. 11103 del 10.06.2020). * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) SVOLGIMENTO DELLA CAUSA:
a) Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1 chiedendo a questo Tribunale adito di: 1) ai sensi dell'art. 948 c.c., ordinare all'odierno convenuto la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento della comproprietà del sig. , con immediata Parte_1 reintegrazione dell'attore nella proprietà e nel possesso dell'immobile ubicato in Brancaleone, riportato in catasto al foglio 44, partic. 286, cat. A3, cl. 3, vani
4,5, R.C. 313,75, con annessa area pertinenziale;
2) condannare il sig.
al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
3) Con vittoria di spese e competenze di lite.
A sostegno della domanda l'attore premetteva d'essere proprietario pro indiviso al 50% dell'immobile ubicato in Brancaleone, riportato in catasto al foglio 44, partic. 286, cat. A3, cl. 3, vani 4,5, R.C. 313,75, con annessa area pertinenziale, pervenuto in forza di successione della signora nata Persona_1
a Palizzi il 30.06.1926 e deceduta in data 22.07.2001. Precisava altresì che, in base a detta successione, il restante 50% dell'immobile è stato devoluto ex lege, per rinuncia del coerede sig. alle sigg.re Controparte_1 CP_2
e e che, con atto notarile del 30.11.2006, le predette Persona_2
signore, hanno donato al proprio genitore sig. il diritto Controparte_1
di usufrutto generale e vitalizio della propria quota di comproprietà indivisa pari al 50% del bene sopra descritto. evidenziava, nel Parte_1 corso degli anni, d'aver esercitato tutti i diritti del proprietario pro indiviso al
50% dell'immobile in oggetto , con annessa area pertinenziale. Lamentava che
, usufruttuario dal 30.11.2006, ha impedito e stia Controparte_1 impedendo illegittimamente, nonostante le diffide, all'attore di accedere all'immobile e all'annessa area pertinenziale, per avervi sostituito le chiavi del cancello di ingresso, senza offrire comunicazione alcuna. Lamentava altresì che il convenuto pretenderebbe di mantenere la disponibilità esclusiva dell'immobile, rifiutandosi di consegnare le chiavi dell'immobile, impedendo anche il semplice accesso, modificando arbitrariamente, in danno del comproprietario, la relazione di fatto con il bene e trasformando il compossesso in possesso esclusivo, escludendo l'odierno attore dalla possibilità di godere, in quanto comproprietario, del bene de quo.
b) Si costituiva ritualmente impugnando e contestando Controparte_1
l'atto di citazione. In via preliminare evidenzia che non vi è prova in atti che l'odierno convenuto sia stato regolarmente convocato nella fase di mediazione: il verbale prodotto dall'attore è del 2 ottobre 2018, mentre la prima convocazione era per giorno 11.09.2018 ore 17.00, e tale convocazione è stata ricevuta da , per come correttamente indicato nel predetto Controparte_1
verbale, il 12.09.2018 cioè il giorno dopo la convocazione.
Il convenuto nega d'aver volutamente negato le chiavi della casa in oggetto, di cui è usufruttario per il 50%. Secondo il convenuto, il sig. non Parte_1 sarebbe stato spossessato delle chiavi del cancello d'ingresso del terreno antistante l'abitazione per cui è causa, le uniche chiavi che non sono in suo possesso sono quelle dell'abitazione. Il sig. , lamentava Controparte_1
inoltre che, tornato in Calabria per le ferie, il 21.08.2016 verso le ore 10.00, non potendo aprire la porta di casa, ha dovuto chiamare delle persone per provvedere alla sostituzione del cilindretto della serratura del portone d'ingresso, imputando tale circostanza alla condotta dolosa del fratello
. In seguito a detto episodio, il sig. avrebbe fatto Parte_1 Controparte_1 cambiare la serratura e, dal momento della predetta sostituzione, “… il sig.
non ha effettivamente più avuto la chiave della propria abitazione, Parte_1
ma non perché è stato spogliato dal fratello, ma perché lo stesso, dinnanzi alla malefatta compiuta, non aveva avuto il coraggio di richiedere le nuove chiavi al fratello”. Spiegava infine domanda riconvenzionale, per vedersi riconoscere il diritto al rimborso pro quota di quanto sostenuto negli anni per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Brancaleone via Cannizzolo e/o c.da Cardara, identificato al catasto urbano del medesimo comune alla p.lla
286 del foglio 44, pari ad 43.845.63 da suddividersi al 50%.
Concludeva quindi chiedendo a questo Tribunale adito di: In via preliminare, dichiarare improcedibile la causa per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
Nel merito: 1) rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, nonché generica, e quanto alla consegna delle chiavi dell'abitazione, dichiarare cessata la materia del contendere;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale come sopra proposta, chiede che venga riconosciuta allo stesso la somma di €. 43.845,63, per i lavori ordinari e straordinari, nonché spese varie affrontate negli anni con riferimento all'immobile meglio indicato in premessa, con conseguente condanna del fratello al pagamento a suo favore del 50% della predetta Parte_1 somma e pari ad €. 21.922,82, il tutto maggiorato da interessi e/o rivalutazione monetaria;
3) condannare l'attore (convenuto in riconvenzionale) alle spese e competenze del presente giudizio.
c) Iter processuale: con note di trattazione scritta le parti si riportavano ai rispettivi atti, alle eccezioni svolte ed alle domande formulate e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 cpc, peraltro concessi con provvedimento del 25.11.2020. Con Ordinanza del 08.01.2022 veniva ammessa la prova orale dedotta. Il processo, quindi, è stato istruito sia su base documentale che a mezzo dell'esame testimoniale. All'udienza del 17.03.23 si è proceduto all'assunzione della prova con i testimoni , , Testimone_1 Testimone_2
. All'udienza del 10.11.23, con riferimento ai testi residui, Testimone_3
veniva dichiarata la decadenza di parte convenuta dalla prova per omessa citazione degli stessi. Alla medesima udienza l'avv. Strangio dichiarava che, sui luoghi di causa alla presenza di , l'ing. Parte_1 CP_3
ed i procuratori costituiti delle parti, impossibilitati ad operare un raffronto tra le chiavi, in quanto era sprovvisto della sua chiave, quindi Parte_1
si è proceduto a farne una copia che è stata consegnata a Parte_1
. All'udienza del 02.02.24, la circostanza 'nuova' dedotta a verbale,
[...]
afferente alla consegna delle chiavi del cancelletto del giardino, non veniva in alcun modo contestata. L'avv. Strangio per il convenuto sig. , dando CP_1
seguito a quanto verbalizzato alla precedente udienza, consegnava formalmente la chiave del fabbricato oggetto di causa, in udienza, direttamente nelle mani dell'avv. Giovanni Alessi che accettava la relativa consegna in nome e per conto del suo assistito. All'udienza del 13.09.2024, posto che non è stato raggiunto un accordo tra le parti, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ex art. 190 c.p.c.
B) NEL MERITO, IN FATTO E DIRITTO:
a) Sulla domanda principale:
La consegna delle chiavi del cancelletto d'accesso al giardino oltre alla consegna delle chiavi del portone, sono tali, in relazione alla domanda principale, di far considerare come intervenuta la condizione che positivamente legittima la dichiarazione di cessazione della materia del contendere che assorbe ed esaurisce in sé ogni questione di natura preliminare. S'osserva, peraltro, come detta dazione cristallizzi in sé la circostanza che le chiavi in questione siano state nell'esclusiva disponibilità del convenuto di talché, al contrario, non vi sarebbe stato motivo di alcuna consegna delle stesse. La circostanza s'appalesa pacifica ed è riscontrabile anche dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Debbono comunque escludersi i profili risarcitori atteso che non pare provato il nesso eziologico tra condotta del convenuto e danni patiti dall'attore e ciò a maggior ragione se si tiene conto delle circostanze concrete che hanno caratterizzato la vertenza ed ossia la serratura del portone ostruita da una chiave spezzata che costrinse l'altro comproprietario alla sua sostituzione oppure alla residenza abituale e lontana dell'attore rispetto ai luoghi di causa che oggettivamente e da sola costituisce un limite alla fruibilità ed al godimento dell'immobile in questione.
La domanda risarcitoria non merita accoglimento e deve quindi essere rigettata. b) Sulla domanda riconvenzionale:
Preliminarmente è opportuno considerare la lettera a firma dell'avv.
Belvedere inviata all'avv. Alessi il 24.05.2016. Sulla circostanza s'osserva come una lettera inviata ad un avvocato, a condizione che sia una diffida ad adempiere (o messa in mora), può interrompere la prescrizione. Questo perché l'avvocato, agendo per conto del cliente, può rappresentare la volontà di far valere un diritto. Tuttavia, la lettera deve contenere un'espressa intimazione ad adempiere o ad effettuare un pagamento, e non solo semplici sollecitazioni. Il contenuto della missiva in esame non soddisfa, sotto il profilo contenutistico, i requisiti idonei a qualificarla come 'atto di messa in mora' atteso che è sfornita di diffida ad adempiere, peraltro appalesando una generica disponibilità del sig. alla definizione bonaria della Controparte_1
questione. La formulazione della domanda riconvenzionale, che infatti profila il convenuto come attore in riconvenzionale, costituisce quindi il momento a cui parametrare la decorrenza del termine prescrizionale. Trattandosi di crediti di somme di denaro, tenuto conto del termine decennale della prescrizione e considerato che la domanda riconvenzionale risulta depositata in data 3 marzo
2020, tutti i crediti vantati dall'attore in via riconvenzionale sino alla data del 3 marzo 2010 devono essere considerati prescritti.
Per la parte di crediti non attinti da prescrizione, occorre premettere come, nel caso di specie, si versi nell'ipotesi concreta di proprietà indivisa con diritto di usufrutto gravante solo sul 50% delle quote di proprietà.
Il sig. è proprietario del 50% di quota indivisa mentre il Parte_1 sig. è l'usufruttuario rispetto al restante 50% indiviso Controparte_4
della quota di nuda proprietà relativa alle signore e . CP_2 Persona_2
La portata precettiva dunque degli artt. 1004-1005-1006 codice civile non può trovare applicazione in relazione al rapporto dedotto, dovendosi parametrare solo ai rapporti tra l'attore in riconvenzionale e le nude Controparte_5
proprietarie, ad esclusione quindi del sig. . Parte_1 Per ciò che attiene alla natura della spiegata riconvenzionale ad al rapporto dedotto s'osserva come la questione debba essere disciplinata sulla base delle norme sulla comunione.
Dalla lettura degli atti di causa e dalla documentazione prodotta, deve inoltre osservarsi come gli interventi manutentivi e le opere realizzate dal sig.
, abbiano impedito il degrado dell'immobile nel tempo, lo abbiano CP_1 reso idoneo all'uso abitativo mediante allaccio dei servizi primari e come lo stesso abbia acquisito un aspetto gradevole ed ordinato. Da tale rilievo consegue l'evidenza della circostanza afferente al fatto che, per il tramite delle opere realizzate dal sig. , la proprietà nel suo complesso ha acquisito CP_1 un'oggettiva fruibilità con immancabile e conseguente incremento di valore. Da ciò deriva, quale logica conseguenza, che il sig. ne ha ricavato un Parte_1
innegabile beneficio e vantaggio patrimoniale.
E' un dato di fatto che il sig. abbia esclusivamente posto in essere e CP_1
realizzato le opere migliorative nel totale disinteresse della proprietà così come, nel corso degli anni, il sig. , che ha continuato ad Parte_1 usufruire dell'immobile (la domanda principale è di per sé prova di un rapporto di fruizione del bene de quo), non avrebbe potuto, secondo l'id quod plerumque accidit, non percepirne il graduale mutamento, in senso migliorativo. Deve altresì osservarsi come tutti i partecipanti alla comunione devono ritenersi proprietari e possessori della cosa comune, perché il comproprietario è titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune e non una sua frazione.
Pur tuttavia, in tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110
c.c. esclude ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori (Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20652; Cass. Sez. 2,
08/01/2013, n. 253).
La condotta del sig. , comprova come lo stesso abbia Parte_1
tacitamente approvato la spesa, peraltro già sostenuta, traendo appunto vantaggio.
Il rimborso è dovuto, fatta detrazione naturalmente della quota a carico di chi ha sostenuto la spesa, ed è dovuto da ciascun partecipante in proporzione della propria quota.
Per ciò che attiene alle spese afferenti ai lavori consistiti nella costruzione di una strada con calcestruzzo e rete elettro saldata, che serve a collegare le proprietà della zona interessata con la , è fuor di dubbio la relativa importanza così CP_6 come è pacifico come gli stessi, oltre a migliorare l'accessibilità alla unità immobiliare in questione, ne costituiscano una evidente causa di implemento di valore. La prova della prestazione e degli importi corrisposti è stata fornita sia per via documentale che a mezzo di testimonianza resa dall'esecutore dei lavori medesimi, tale sig. . Emerge quindi la tenutezza del sig. Testimone_2
alla corresponsione della somma di euro 1.110,00 in favore Parte_1 del sig. corrispondente al 50% della somma da quest'ultimo Controparte_1
corrisposta a titolo di corrispettivo per i lavori de qua. Analoga valutazione deve essere effettuata per ciò che afferisce ai lavori effettuati dalla ditta del sig. Tes_3
per la costruzione della fognatura e conseguentemente deve affermarsi
[...]
la tenutezza del sig. alla corresponsione in favore del sig. Parte_1 CP_1 del 50% degli importi da quest'ultimo corrisposti che si determina in concreto in euro 500,00.
La documentazione versata in atti e la produzione fotografica attestano il buon fine dei lavori di restauro conservativo eseguiti sull'immobile in oggetto, per un importo complessivo pari ad euro 3.825,00. Tale importo si ritiene congruo e documentato e, per l'effetto, il sig. è tenuto, pro quota, alla sua Parte_1
corresponsione, il cui importo si determina in euro 1.912,5. A parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, per i motivi suesposti, il sig. è tenuto a pagare in favore del sig. , Parte_1 Controparte_1
a titolo di rimborso delle spese sostenute, la somma complessiva di euro 3.522,5 oltre interessi, nella misura del tasso legale, da calcolarsi a far data dal giorno della proposizione della domanda.
Con riguardo a tali spese, è sufficiente osservare come le opere, a cui queste si riferiscono, rientrino, senza alcun dubbio, nell'ampia categoria delle opere di conservazione necessaria dei beni immobili, così come residui dubbio alcuno che non si sia mai interessato di manutenere il bene de quo. Parte_1
Questo Giudice ritiene altresì di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza in ordine al fatto che non è necessario che ricorra anche il requisito dell'urgenza
(v. 7547/2015) e della non necessaria preventiva comunicazione che il comunista che intende eseguire i lavori deve fare agli altri comunisti, in quanto si ritiene di applicare analogicamente l'art. 1150 c.c. e in superamento dell'art. 1104 c.c che non regola l'ipotesi di specie, ove, si ripete, esiste “trascuranza”. (cfr. Tribunale di
Firenze, Sentenza n. 1624/2022 del 27-05-2022)
Per quanto afferisce a tutti gli altri crediti, oltre a quanto sopra svolto in tema di prescrizione, s'osserva come l'attore in riconvenzionale non abbia fornito la prova della loro esistenza oppure non abbia provato la riconducibilità di alcune spese sostenute all'immobile in oggetto. Alcuni vaglia prodotti non recano o non sono corroborati da altro riferimento che attribuisca certezza alla causale del pagamento e della sua riferibilità all'immobile in questione. Le varie ricevute si appalesano generiche ed inidonee a costituire da sole la prova di un titolo idoneo e conseguente rapporto prestazionale specifico atti a legittimare il diritto a pretendere la corresponsione del 50% degli importi in queste indicati. E, in ogni caso, trattasi di spese sfornite del requisito della necessarietà.
Spese di lite:
Vanno integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti alla luce della reciproca e parziale soccombenza ed anche in relazione alla natura della causa, alle problematiche sottese ed al rapporto di parentela e 'condivisione', intercorrente tra gli odierni antagonisti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , contro Parte_1
(quest'ultimo attore in via riconvenzionale), ogni contraria Controparte_1
e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti, così provvede:
1) Dichiara, in merito alla domanda principale, per i motivi esposti in premessa, la cessazione della materia del contendere;
2) Rigetta la domanda risarcitoria;
3) In relazione alla domanda riconvenzionale, per i motivi di cui in premessa, condanna a pagare in favore del sig. Parte_1
, a titolo di rimborso delle spese sostenute, la somma Controparte_1
complessiva di euro 3.522,5 oltre interessi, nella misura del tasso legale, da calcolarsi a far data dal giorno della proposizione della domanda;
4) In relazione alla domanda riconvenzionale, per i motivi esposti in premessa, dichiara estinti i crediti maturati sino alla data del 3 marzo 2010, vantati da nei confronti di , per intervenuto Controparte_1 Parte_1
decorso del termine prescrizionale;
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Locri, 3 giugno 2025
I ll Giudice
Emanuele Deidda