Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1138/2022 R.G.
promosso da
( ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti dagli Avv.ti Giulio Maione (c.f. ) e C.F._2
Mathis Macieri (c.f. ), entrambi del Foro di Pesaro, con C.F._3
Studio in Fano (PU), Via Indipendenza n. 18/B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori;
APPELLANTE
nei confronti di
( c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._4 giusta procura in atti, dall'Avv. Liuba D'Angeli del Foro di Pesaro (c.f.:
), presso cui ha eletto domicilio;
C.F._5
APPELLATO
CONCLUSIONI
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in riforma della impugnata sentenza n. 759/2022 resa dal Tribunale di Pesaro, Giudice Dott. Storti, in data
17.11.2022 e notificata in data 25.11.2022 nella causa di opposizione ad esecuzione mobiliare n. 146/2022 R.G.: - Nel merito, accertato il diritto della appellante a richiedere le somme dovutele a titolo di mantenimento suo e delle figlie a far data dalla domanda giudiziale di separazione con addebito (febbraio
2018), respingere con ogni conseguente statuizione l'opposizione e tutte le domande avverse per quanto esposto nei motivi di impugnazione e conseguentemente dichiarare la congruità delle somme pignorate nell'ambito della procedura di esecuzione mobiliare rubricata al n. 634/2022 R.G.E. avanti il Tribunale di Pesaro;
- Sempre nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale della presente impugnazione, accertato che le spese straordinarie non sono compensabili con il mantenimento, rigettare la richiesta di compensazione con le somme pignorate relative al mantenimento, e riformare la sentenza di primo grado sul punto;
-
In ogni caso, riformare la sentenza con il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”.
Il procuratore di ha concluso chiedendo: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte d'Appello delle Marche, contrariis reiectis, - Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
759/2022 del Tribunale di Pesaro;
- Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.”
Oggetto: sentenza n. 759/22 pubblicata in data 17.11.2022 dal Tribunale di
Pesaro – opposizione all'esecuzione
FATTI DI CAUSA
Il sig. proponeva, dinanzi al Tribunale di Pesaro, Controparte_1 opposizione all'esecuzione mobiliare chiedendo accertare l'insussistenza del titolo in capo a per agire esecutivamente sino all'importo Parte_1 di € 45.200,87 e, per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità, anche parziale, del precetto notificatogli in data 20.09.2021 e dei successivi atti allo stesso collegati, con vittoria delle spese e compensi di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
La sig.ra si costituiva contestando la domanda e Parte_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati e Controparte_2 Parte_2
quest'ultima si costituiva in data 14.11.2022 aderendo alle
[...] difese e richieste svolte da Controparte_1
Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 759/2022 pubblicata in data
17.11.2022 ha ridotto l'importo dovuto dal debitore ad euro 18.479,26, oltre i minori interessi dovuti sulla minor somma capitale, con condanna della convenuta a rifondere le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario, mentre ha compensato le spese di lite nei confronti della Parte_2
La sig.ra ha impugnato la suindicata sentenza Parte_1 deducendo i motivi di seguito indicati e concludendo come in epigrafe trascritto.
L'appellato costituendosi, ha contestato i motivi di Controparte_1 appello e concluso come in epigrafe trascritto.
Preso atto dello scambio di note difensive con cui le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritto, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di appello è stato promosso nei soli confronti di
[...] pur risultando la parte del CP_1 Parte_2 giudizio di primo grado. Inoltre il Tribunale di Pesaro, nel pronunciare la gravata sentenza ha espressamente affermato che “Non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di terzo pignorato, non essendo Controparte_2 le contestazioni l'esistenza del debito del terzo pignorato, ma l'ammontare del credito vantato dalla così sostanzialmente revocando Parte_1
l'ordinanza con cui il GI aveva disposto la chiamata in causa del terzo.
Con recenti pronunce la Suprema Corte ha affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18.05.2021; v. anche Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14.12.2021).
Si legge in particolare nella motivazione della sentenza n. 13533/2021: “... doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria. Il problema di cui si discorre venne affrontato per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 2521 del
09/07/1969, Rv. 342086 - 01, e risolto nel senso che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della "validità e congruità della forma di pignoramento adottata" (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977, Rv. 387590
- 01). Si ammise, poi, che il terzo pignorato potesse intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi avesse un interesse: ma la definizione di tale "interesse" venne concepita in modo così ampio, da farvi rientrare praticamente tutte le più frequenti ipotesi astrattamente concepibili. Si è, così, ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate (Sez. 1,
Sentenza n. 1968 del 09/07/1973, Rv. 365073 - 01) o di "sostenere le ragioni dell'opponente Sez. 3, Sentenza n. 249 del 13/01/1983, Rv. 425068 - 01); e se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 9571 del 01/10/1997, Rv. 508411 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv.
559748 - 01) o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso
(Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987, Rv. 456603 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 2423 del 26/03/1990, Rv. 466148 - 01); la validità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del
17/02/2020, Rv. 656901 - 01); la validità dell'ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del
05/06/2020, Rv. 657920 - 01). Il breve excursus che precede svela come la giurisprudenza di questa Corte abbia talmente allargato il novero delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, da imporre la conclusione che tale partecipazione costituisca per diritto vivente la regola, e non l'eccezione. Dire, infatti, che il terzo "di regola" non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse;
e definire poi questo
"interesse" in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa
Corte, ai sensi dell'art. 65 ord. giud. Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive”.
Si legge altresì: “Al riguardo, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio (così già Sez. 3,
Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326 - 01, in seguito sempre conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/05/1967, Rv. 327303 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1505 del 22/05/1973, Rv. 364263 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999, Rv. 527811 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000,
Rv. 538672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012- 01)”. La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del terzo pignorato - da ritenersi sulla base del Controparte_2 principio affermato dalla Suprema Corte con le richiamate pronunce litisconsorte necessario - è rilevabile d'ufficio e determina la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale in tema di qualifica del terzo pignorato quale litisconsorte necessario consente, a giudizio del Collegio, di disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro 759/2022 Controparte_1 pubblicata in data 17.11.2022 dal Tribunale di Pesaro rimette la causa dinanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'08.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico