TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12370/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12370 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 inorenne- Controparte_8
9 Persona_1
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 05.09.2024
1. CPF ( ) , nato il 07 settembre1992 a SA Controparte_1 C.F._1 Jose' (SC), residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291, ( SC) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Controparte_13
2. nata l'[...] a [...]; Controparte_14
3. ( ), nato il 22 gennaio Controparte_15 C.F._2
1996 a LA (SC), residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291, ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Controparte_16
. nata l'[...] a [...], Controparte_14
4 ( ), nata il 22 Controparte_17 C.F._3 gennaio 1996 a LA (SC), residente in [...], 1147.apt. 07, Serraia– SA Jose' (
SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore 5. nata il [...] a [...] Controparte_18
6. ( 101.721.129-90), nata il 30 gennaio 1998 a Controparte_19 PO (SC), residente in [...], 584 Serraia – San Jose' ( SC);
7. CPF ( ), nato il [...] ad Controparte_7 C.F._4 UM (SC), residente in [...], 214 52 Fior da Serra - Jocaba– ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
8. nata il [...] a [...], Controparte_8
9. CPF ( ), nato il 01 settembre 1989 Persona_1 C.F._5 a AM VO (SC), residente in [...], 214 52 Fior da Serra - Jocaba–
( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
nata il [...] a [...]; Controparte_8
10. CPF ( ), nata l'[...] ad Controparte_9 C.F._6 AB AT (SC), residente in [...], 584 Serraia – San Jose ( SC);
11. CPF ( ), nata il [...] a Controparte_10 C.F._7 AM VO (SC), residente in [...], 36 Centro, AB TI (Santa
Caterina);
12. CPF ( ) , nata il [...] a Controparte_11 C.F._8 AM VO (SC), residente in [...], 36 Centro, AB TI (Santa
Caterina);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
C PF ( 0 - 6 0) , nato il 07 settembre1992 a SA Jose' Controparte_1 C.F._9
(SC), residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291,
[...] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore CP_20 [...] nata l'[...] a [...]; LARA Controparte_14 CP_8
Dott. Giovanni Calasso 2
C PF ( ), nato il [...] a [...], Controparte_3 C.F._2 residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291, SA CP_13
Jose' ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
[...] nata l'[...] a [...], Controparte_14 Parte_1
PF ( ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._3 residente in [...], 1147. apt. 07, Serraia– SA Jose' ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore nata il 10 Controparte_18 agosto 2019 a SA Jose'(SC), C PF ( 101.721.129-90), nata Controparte_6 il 30 gennaio 1998 a PO (SC), residente in [...]
Mendes, 584 Serraia – San Jose' ( SC); C PF ( Controparte_7
), nato il [...] ad [...], residente in [...]C.F._4
Germano Lieke, 214 52 Fior da Serra - Jocaba– ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull minore nata il [...] a [...]
Joacaba(SC), C PF ( ), nato il 01 Parte_2 C.F._5 settembre 1989 a AM VO (SC), residente in [...], 214 52 Fior da Serra - Jocaba– ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull minore
nata il [...] a [...]; Controparte_8 [...]
C PF ( ), nata l'[...] ad [...], CP_9 C.F._6 residente in [...], 584 Serraia – San Jose ( SC); CP_10
C PF ( ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._7 residente in [...], 36 Centro, AB TI ( Santa Caterina);
C P F ( ) , nata il [...] Controparte_11 C.F._8
aAM VO (SC), residente in [...], 36 Centro, AB TI (
Santa Caterina); ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_12 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana nata il [...] a [...] Per_2
Maggiore, provincia di Vicenza, figlia di e la quale non aveva Persona_3 Parte_3 mai perso la suddetta cittadinanza italiana né si era naturalizzato cittadina brasiliana;
-la stessa contraeva matrimonio il 26 ottobre 1912 con e da detta unione Persona_4 nasceva:
• in data 10 ottobre 1915 il quale, in data 03 aprile 1937, convolava a Persona_5 nozze con e da detto rapporto nasceva: CP_21
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ in data 21 novembre 1941 la quale, in data Parte_4
09 marzo 1960 si univa in matrimonio con Dalla loro Persona_6 unione nasceva:
✓ in data 11 giugno 1969, la quale, in Controparte_9 data 30 dicembre 1994, convolava a nozze con . Dalla Persona_7 loro unione nascevano:
❖ in data 22 gennaio 1996 Controparte_4 la quale in data 14 giugno 2017 convolava a nozze con
LV e dalla loro unione nasceva: Controparte_22
▪ in data 10 agosto 2019 Parte_5
[...]
[...]
❖ in data 22 gennaio 1996, (
[...] Controparte_3 gemella di ), la quale, in data 01 settembre 2017, CP_4 convolava a nozze con , nato Controparte_1 quest'ultimo in data 07 settembre 1992. Dalla loro unione nasceva:
▪ in data 11 febbraio 2022
[...]
Parte_6
[...]
in data 30 gennaio 1998
[...] CP_9
✓ in data 17 maggio 1964, la quale Parte_7 convolava a nozze, in data 06 febbraio 1982 con Persona_8
e dalla loro unione nascevano:
❖ in data 07 maggio 1990 Parte_8
❖ in data 31 gennaio 1985
[...] Parte_9
[...]
[...]
✓ in data 14 marzo 1968 la quale in data 28
[...] Parte_10 maggio 1988 si univa in matrimonio con Persona_9
e dalla loro unione nasceva:
❖ in data 01 settembre 1989 che si Persona_1 univa in matrimonio, in data 25 maggio 2013, con
[...]
, nato, quest'ultimo in data 05 Controparte_23 settembre 1986. Dalla loro unione nasceva:
▪ in data 30 ottobre 2020, Parte_11
[...]
[...]
[.
. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato nei termini ricorso ed ordinanza;
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 4
Preliminarmente va disattesa la domanda formulata da e Controparte_7 di atteso che non sussistono i requisiti di cui alla legge 5 Controparte_1 febbraio 1992, n. 91. Tanto anche in considerazione che la legge n. 132 del
01/12/2018 stabilisce che il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91 del 05/02/1992 può avvenire solo con comprovato possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. A riguardo nessuna prova è stata fornita dai ricorrenti.
Per quanto concerne gli altri ricorrenti, alla luce dei fatti sopra esposti, gli stessi sono discendenti della sig. nata il [...] a [...], provincia Per_2 di Vicenza, figlia di e che contraendo matrimonio con Persona_3 Parte_3 Per_4
cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
Dott. Giovanni Calasso 5
cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) rigetta la domanda formulata e di;
Controparte_7 Controparte_1
II) accoglie la domanda degli altri ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che gli stessi sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia, 05.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12370 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 inorenne- Controparte_8
9 Persona_1
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 05.09.2024
1. CPF ( ) , nato il 07 settembre1992 a SA Controparte_1 C.F._1 Jose' (SC), residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291, ( SC) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Controparte_13
2. nata l'[...] a [...]; Controparte_14
3. ( ), nato il 22 gennaio Controparte_15 C.F._2
1996 a LA (SC), residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291, ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore Controparte_16
. nata l'[...] a [...], Controparte_14
4 ( ), nata il 22 Controparte_17 C.F._3 gennaio 1996 a LA (SC), residente in [...], 1147.apt. 07, Serraia– SA Jose' (
SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore 5. nata il [...] a [...] Controparte_18
6. ( 101.721.129-90), nata il 30 gennaio 1998 a Controparte_19 PO (SC), residente in [...], 584 Serraia – San Jose' ( SC);
7. CPF ( ), nato il [...] ad Controparte_7 C.F._4 UM (SC), residente in [...], 214 52 Fior da Serra - Jocaba– ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
8. nata il [...] a [...], Controparte_8
9. CPF ( ), nato il 01 settembre 1989 Persona_1 C.F._5 a AM VO (SC), residente in [...], 214 52 Fior da Serra - Jocaba–
( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
nata il [...] a [...]; Controparte_8
10. CPF ( ), nata l'[...] ad Controparte_9 C.F._6 AB AT (SC), residente in [...], 584 Serraia – San Jose ( SC);
11. CPF ( ), nata il [...] a Controparte_10 C.F._7 AM VO (SC), residente in [...], 36 Centro, AB TI (Santa
Caterina);
12. CPF ( ) , nata il [...] a Controparte_11 C.F._8 AM VO (SC), residente in [...], 36 Centro, AB TI (Santa
Caterina);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
a) accertare e dichiarare lo status di CITTADINI ITALIANI:
C PF ( 0 - 6 0) , nato il 07 settembre1992 a SA Jose' Controparte_1 C.F._9
(SC), residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291,
[...] in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore CP_20 [...] nata l'[...] a [...]; LARA Controparte_14 CP_8
Dott. Giovanni Calasso 2
C PF ( ), nato il [...] a [...], Controparte_3 C.F._2 residente in [...]da LV, 52 bloco 3 apt.291, SA CP_13
Jose' ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore
[...] nata l'[...] a [...], Controparte_14 Parte_1
PF ( ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._3 residente in [...], 1147. apt. 07, Serraia– SA Jose' ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla minore nata il 10 Controparte_18 agosto 2019 a SA Jose'(SC), C PF ( 101.721.129-90), nata Controparte_6 il 30 gennaio 1998 a PO (SC), residente in [...]
Mendes, 584 Serraia – San Jose' ( SC); C PF ( Controparte_7
), nato il [...] ad [...], residente in [...]C.F._4
Germano Lieke, 214 52 Fior da Serra - Jocaba– ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull minore nata il [...] a [...]
Joacaba(SC), C PF ( ), nato il 01 Parte_2 C.F._5 settembre 1989 a AM VO (SC), residente in [...], 214 52 Fior da Serra - Jocaba– ( SC) , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sull minore
nata il [...] a [...]; Controparte_8 [...]
C PF ( ), nata l'[...] ad [...], CP_9 C.F._6 residente in [...], 584 Serraia – San Jose ( SC); CP_10
C PF ( ), nata il [...] a [...],
[...] C.F._7 residente in [...], 36 Centro, AB TI ( Santa Caterina);
C P F ( ) , nata il [...] Controparte_11 C.F._8
aAM VO (SC), residente in [...], 36 Centro, AB TI (
Santa Caterina); ai sensi e agli effetti dell'art. 1 n° 1 della legge 555 del 1912 così come modificata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n° 30/1983, per i diversi motivi sopra specificati;
per l'effetto:
- ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente e/o Controparte_12 ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con vittoria di spese ed oneri professionali da distrarsi.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti della cittadina italiana nata il [...] a [...] Per_2
Maggiore, provincia di Vicenza, figlia di e la quale non aveva Persona_3 Parte_3 mai perso la suddetta cittadinanza italiana né si era naturalizzato cittadina brasiliana;
-la stessa contraeva matrimonio il 26 ottobre 1912 con e da detta unione Persona_4 nasceva:
• in data 10 ottobre 1915 il quale, in data 03 aprile 1937, convolava a Persona_5 nozze con e da detto rapporto nasceva: CP_21
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ in data 21 novembre 1941 la quale, in data Parte_4
09 marzo 1960 si univa in matrimonio con Dalla loro Persona_6 unione nasceva:
✓ in data 11 giugno 1969, la quale, in Controparte_9 data 30 dicembre 1994, convolava a nozze con . Dalla Persona_7 loro unione nascevano:
❖ in data 22 gennaio 1996 Controparte_4 la quale in data 14 giugno 2017 convolava a nozze con
LV e dalla loro unione nasceva: Controparte_22
▪ in data 10 agosto 2019 Parte_5
[...]
[...]
❖ in data 22 gennaio 1996, (
[...] Controparte_3 gemella di ), la quale, in data 01 settembre 2017, CP_4 convolava a nozze con , nato Controparte_1 quest'ultimo in data 07 settembre 1992. Dalla loro unione nasceva:
▪ in data 11 febbraio 2022
[...]
Parte_6
[...]
in data 30 gennaio 1998
[...] CP_9
✓ in data 17 maggio 1964, la quale Parte_7 convolava a nozze, in data 06 febbraio 1982 con Persona_8
e dalla loro unione nascevano:
❖ in data 07 maggio 1990 Parte_8
❖ in data 31 gennaio 1985
[...] Parte_9
[...]
[...]
✓ in data 14 marzo 1968 la quale in data 28
[...] Parte_10 maggio 1988 si univa in matrimonio con Persona_9
e dalla loro unione nasceva:
❖ in data 01 settembre 1989 che si Persona_1 univa in matrimonio, in data 25 maggio 2013, con
[...]
, nato, quest'ultimo in data 05 Controparte_23 settembre 1986. Dalla loro unione nasceva:
▪ in data 30 ottobre 2020, Parte_11
[...]
[...]
[.
. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato nei termini ricorso ed ordinanza;
DIRITTO
Dott. Giovanni Calasso 4
Preliminarmente va disattesa la domanda formulata da e Controparte_7 di atteso che non sussistono i requisiti di cui alla legge 5 Controparte_1 febbraio 1992, n. 91. Tanto anche in considerazione che la legge n. 132 del
01/12/2018 stabilisce che il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge n. 91 del 05/02/1992 può avvenire solo con comprovato possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. A riguardo nessuna prova è stata fornita dai ricorrenti.
Per quanto concerne gli altri ricorrenti, alla luce dei fatti sopra esposti, gli stessi sono discendenti della sig. nata il [...] a [...], provincia Per_2 di Vicenza, figlia di e che contraendo matrimonio con Persona_3 Parte_3 Per_4
cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere
[...] iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con
Dott. Giovanni Calasso 5
cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) rigetta la domanda formulata e di;
Controparte_7 Controparte_1
II) accoglie la domanda degli altri ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che gli stessi sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia, 05.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7