Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 582/2023 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce
n. 499 del 3.2.2023
Oggetto: benefici per le vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Luisa SANTO Consigliere
dott.ssa Donatella DE GIORGI Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 582.2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
,rappresentate e difese, per procura in;
Pt 2 e Parte 3 Parte 1
atti dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, domiciliatario
APPELLANTI
contro e Controparte_2 in persona dei Ministri p.t., rappresentati Controparte_1
e difesi ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATO
Appellante Incidentale
All'udienza del 9.4.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la domanda proposta dalle odierne appellanti con ricorso del 28.5.2021
- per la declaratoria dello status di vittima del dovere del
Il giudice, principalmente, non ha riconosciuto lo status rivendicato in ragione dell'assenza delle condizioni di legge richieste dall'art 1 comma 564 della legge 266.2005, non ritenendo sufficiente la pur riconosciuta causa di servizio per le patologie "Carcinosi peritoneale da adenocarcinoma del colon traverso trattato con chemioterapia e pregresso disturbo depressivo con attacchi di panico e claustrofobia" (così nel decreto concessivo 15.10.2012
n.5512); ha rilevato che il nesso eziologico tra le suddette affezioni ed il decesso del
Pt 3 "..sia positivamente apprezzabile esclusivamente con riferimento..." alla prima e come tale idoneo a legittimare le richieste dei superstiti;
ha escluso, per la patologia psichiatrica, che le domande azionate avessero fondamento iure proprio, - difettando, ai fini di legge, la qualità di superstite, non possibile per una patologia che non ha causato il decesso ed
-
ha altresì escluso che le domande avessero fondamento iure hereditatis poiché, alla data del decesso 26.2.2004, i benefici richiesti non potevano far parte del patrimonio del de cuius in quanto previsti da disposizioni legislative successive;
peraltro ogni credito risultava prescritto, per il decorso del decennio fra l'entrata in vigore delle disposizioni attributive dei benefici e la data dell'istanza amministrativa.
Con rituale ricorso in appello del 3.8.2023 le soccombenti hanno chiesto la totale riforma della sentenza, reiterando la domanda già avanzata, vinte le spese del doppio grado.
Hanno censurato il decisum per due ordini di motivi: 1) il giudice avrebbe, travisando e le risultanze medico legali e gli esiti dell'accertamento della causa di servizio, immotivatamente privato la patologia psichica di ogni valenza causale o concausale nella determinazione della patologia tumorale che ha portato al decesso del Maresciallo
Pt 3 2) avrebbe altresì omesso ogni positiva considerazione sui "...fattori ambientali e lavorativi, del tutto extra ordinem rispetto a quello che dovrebbe essere un salubre contesto in cui il lavoratore deve operare, ed in quanto tali inevitabilmente condizionanti e negativamente impattanti sullo stato di salute...che hanno costituito nel caso di specie quell'esistenza di un rischio maggiore rispetto alla normalità dei compiti normalmente disimpegnabili....". I CP 3 evocati, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello per sua infondatezza;
hanno ritualmente proposto appello incidentale, evidentemente condizionato all'accertamento dello status di vittima del dovere, sul difetto di prova delle figlie del de cuius circa la vivenza a carico del loro dante causa, con conseguente infondatezza della domanda avanzata.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente non possono trovare ingresso nel presente procedimento tutte le produzioni documentali nuove rispetto a quanto prodotto in I grado ed effettuate dalla parte appellante (allegazioni mediche nonché memoria depositata in data 31.3.2025) perché in violazione delle disposizioni di cui all'art. 345 cpc.
Giova premettere che il giudice ha svolto il proprio sindacato sulla ricorrenza, o meno, nella fattispecie dedotta in ricorso, delle condizioni richieste dal comma 564, dell'art 1 legge 266.2005; del resto il richiamo in ricorso al comma 563, di cui appresso, è stato
effettuato al fine della mera equiparazione dei soggetti che possono rivestire lo status di vittima del dovere. Si vuol dire che non ha costituito oggetto di sindacato, né di domanda, l'accertamento o meno del ricorrere delle condizioni previste dal menzionato comma 563.
V'è da aggiungere che nel ricorso in appello non v'è motivo di censura sull'affermazione secondo la quale, quanto alla domanda azionata iure hereditatis, “...i diritti patrimoniali ad oggetto di tale ultima domanda risulterebbero in ogni caso prescritti..." (così in sentenza); corollario di ciò è la definitività della relativa statuizione.
Rileva la Corte, sul primo motivo d'appello (immotivata esclusione dalla genesi o concausa della patologia, che ha portato al decesso del della Persona 2
patologia psichica) che è assorbente e pregiudiziale il positivo accertamento delle condizioni di legge per l'acquisizione dello status di vittima del dovere;
si vuol dire che, se tali condizioni non sussistono, l'eventuale considerazione di una interconnessione fra le patologie già riconosciute come causa di servizio, di un unico stato patologico, risultano prive di sbocco e di utilità pratica ai fini di causa poiché irrilevanti in difetto del positivo accertamento delle condizioni legittimanti lo status di vittima del dovere.
Ciò posto la legge 23.12.2005 n. 266 all'art 1 comma 563 stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13.8.1980 n.466 art 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità;
il successivo comma 564 precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative.
In attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge 266 cit. (cfr art 1 comma 565) è stato emesso, con d.P.R.
7.7.2006 n.243, il regolamento riguardante termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed a soggetti equiparati;
per quel che qui rileva l'art. 1 comma 1 lettera b) e c) del DPR 243.06 chiarisce che i benefici vanno riconosciuti anche quando l'infermità o il decesso è avvenuto "..per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente e funzionalmente sopraordinata al dipendente.....per particolari condizioni ambientali ed operative...condizioni comunque implicanti l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto..".
Sull'esegesi di tali norme si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione (cfr
16569.2020; 24592 e 9322 del 2018) precisandone i criteri applicativi;
per cui mentre il cit. comma 563 individua attività che, ritenute pericolose dalla legge, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare all'attribuzione alle vittime dei benefici quali vittime del dovere, il successivo comma 564 attribuisce i benefici anche ai soggetti equiparati, ossia a coloro che abbiano riportato lesioni o morte non in una delle attività sopra richiamate ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Segnatamente sul cit. comma 564 la Corte di Cassazione (29819.2022; 6434.2023) ha affermato che, perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di
"particolari condizioni".
La nozione di "particolari condizioni”, concetto aggiuntivo e specifico, di cui al cit. comma 564, presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto.
"..Particolare è la causa del danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio;
l'attribuzione della tutela e, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.."(così testualmente Cass. 8369.2023); aggiuntivamente "..l'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.......il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario...(così testualmente cit. Cass 6434).
Dunque sono tre le essenziali condizioni cui è ancorato il riconoscimento dei benefici:
la missione come contesto;
la causa di servizio come presupposto eziologico dell'evento lesivo;
le condizioni ambientali oppure operative non normali ma particolari.
Circa la I condizione rileva la Corte, in ciò confortata da pronunciamento della Corte di
Cassazione (sent. 4238 del 13.2.2019), che "..il concetto di missione di qualunque natura di cui al comma 564 dell'art. 1 legge n. 266/2005 va riguardato in relazione allo svolgimento dei compiti istituzionali..."; a tale approdo era già pervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sente n. 759 del 2017 che aveva ricompreso nel cit. concetto “...sia un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè, in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata..." Corollario di ciò è che la condizione di cui si discute può ravvisarsi nel normale e ordinario espletamento della prestazione giuridicamente esigibile dal dipendente.
In ordine alla III condizione s'è già detto;
v'è da rilevare che in linea con gli approdi giurisprudenziali è la posizione processuale delle amministrazioni secondo cui (cfr pag.
10 della memoria di costituzione), ".anche laddove venisse considerata come dimostrata la consequenzialità tra malattia psicologica e neoplastica ciò a nulla rileverebbe essendo appunto il riconoscimento quale vittima del dovere derivante dal ricorrere di particolari condizioni, speciali, ultronee, eccedenti il normale svolgimento della propria attività lavorativa. Le varie relazioni mediche altro non fanno che confermare l'insalubrità dell'ambiente di lavoro del Pt 3 circostanza pienamente riconosciuta e tutelata dal riconoscimento della causa di servizio..' "
Per ciò che concerne la II condizione (causa di servizio come presupposto eziologico dell'evento lesivo) occorre precisare che la norma di cui al cit. comma 564 ricomprende non solo i singoli eventi di tipo traumatico ma, per l'ampia formula adoperata ("infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso"), anche le malattie professionali che producono gli esiti in questione. La causa di servizio quale presupposto eziologico dell'evento lesivo, in necessaria correlazione alla natura assistenziale dei benefici di cui si discute, a parere di questa Corte rileva ex se, ma non è sufficiente, e prescinde dalla allegazione e dimostrazione, con riparto dei relativi oneri probatori, dell'avvenuta violazione delle prescrizioni imposte dall'art. 2087 cod. civ.. Si tratta in buona sostanza di considerare "..che nella prospettiva solidaristica ed assistenziale che viene qui in rilievo, non si tratta di formulare un addebito di colpa o accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti, considerati dalla legge, che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute..." (così sent.
4238.2019).
Sul secondo motivo d'appello. Lo status rivendicato presupposta la pacifica riconducibilità delle affezioni sopra menzionate a causa di servizio e la sussistenza della prima condizione succitata necessita della rigorosa prova circa le particolari condizioni in cui s'è svolta la prestazione lavorativa;
particolari condizioni che hanno comportato un rischio aggiuntivo rispetto all'ordinario rischio comune alla platea degli occupati nei medesimi compiti ed ambiente lavorativo.
Tale prova, come esposto in sentenza, non è stata data poiché, osserva la Corte, si è ritenuto di ravvisare il presupposto delle particolari condizioni, giusta la disposizione di cui al cit. comma 564, nella circostanza che la prestazione, verosimilmente effettuata allo stesso modo anche dagli altri colleghi di lavoro del Pt 3 è stata resa in condizioni di non salubrità dell'ambiente lavorativo. L'odierna parte appellante ha parificato, ritenendole equipollenti, la prova sul rischio aggiuntivo rispetto all'ordinario rischio comune alla platea degli occupati in concreto nei medesimi compiti ed ambiente lavorativo del Pt 3 con il riconoscimento della causa di servizio dovuta all'insalubrità
dell'ambiente e al connesso svolgimento della prestazione in tale ambiente. Ma tale operazione ermeneutica, proprio per quanto sopra chiarito non è consentita, poiché
"...il rischio generico connesso con l'insalubrità ambientale....non consente in sé
l'estensione della tutela assistenziale delle vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità delle condizioni di svolgimento del lavoro ordinario..." (Cass. 6434.2023 cit.)
Nella prospettazione dei fatti di cui al ricorso, aldilà delle riconosciute condizioni ambientali non ortodosse ove si è svolta parte della prestazione lavorativa, non emerge nulla di ultroneo rispetto al quomodo delle prestazioni giuridicamente esigibili dal Maresciallo Pt 3 né è dato ravvisare, oltre al generico rischio proprio di ogni prestazione lavorativa e comune anche ai colleghi di lavoro, un rischio ulteriore, specifico generato dall'attività del dipendente che è rimasta ordinaria e confinata nei compiti cui è stato normalmente assegnato anche insieme ad altri colleghi di lavoro (cfr pag. 4 della sentenza ove si è testualmente trascritto quanto narrato in ricorso circa le modalità con le quali è stata resa la prestazione lavorativa).
L'appello deve essere rigettato;
l'appello incidentale, in quanto condizionato all'eventuale declaratoria di vittima del dovere, per inesistenza della condizione è assorbito dalla pronuncia di rigetto dell'appello principale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come appresso.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 3.8.2023 da [...]
Parte 1 Parte 4 nei confronti del;
Pt 3 e Controparte_4
avverso la sentenza del 3.3.2023 n. 499 del Tribunale di Lecce, così[...]
provvede:
Rigetta l'appello, dichiara assorbito l'appello incidentale
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado liquidate in € 3.473 ex D.M. 55.2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni
Così deciso in Lecce 9.4.2025
Il Presidente