Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di LE, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
; Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, c.f. P.IVA_1
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], c.f. ; CP_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Venuti Pellegrino e Giulio Signorello
appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di LE, in parziale accoglimento delle domande proposte con atto di citazione notificato il 16.12.2019 da , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
nei confronti dell per il risarcimento Pt_2 Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del decesso di causato Persona_1
dalla condotta gravemente colposa tenuta da due sanitari in servizio presso l di Trapani, Parte_3
come accertato in sede penale e civile, con sentenza del 12.1.2022 condannava l'Amministrazione al pagamento della somma di € 250.000,00 in favore di ciascuno dei figli dell'infortunato, e di €
n. 332/2022 R.G.
320.000,00 in favore della moglie (somme comprensive di rivalutazione Controparte_1
monetaria e interessi alla data della decisione), oltre interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo, per il danno subito dai medesimi iure proprio, oltre alla refusione delle spese di lite.
Rigettava la domanda risarcitoria formulata iure hereditatis e condannava gli attori, quali eredi della vittima, al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto.
L' ha interposto appello con atto notificato il Parte_1
18.2.2022.
Costituitisi, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 27.12.2023, con assegnazione dei termini di sessanta e venti giorni, rispettivamente per le comparse conclusionali e le memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sostiene l'appellante che – non potendo configurarsi in via di principio la responsabilità oggettiva della struttura ospedaliera – l'Amministrazione avrebbe potuto essere chiamata a rispondere solo nel caso di accertato deficit organizzativo dotato di rilevanza causale, escluso, però, dalle pronunce che in sede penale e civile avevano ricondotto il decesso all'esclusiva condotta dei due sanitari senza addebito di inadempimento alla di Trapani, cui l'Assessorato era subentrato ex lege. Parte_3
Il motivo è infondato.
In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria può conseguire tanto all'inadempimento delle prestazioni cui essa è direttamente tenuta (inerenti agli aspetti organizzativi e di gestione della degenza), quanto, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario.
La Suprema Corte – confermando che la struttura sanitaria, nell'adempimento della “propria” obbligazione, qualora si avvalga dell'opera degli esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. – ha precisato che la responsabilità ex art. 1228 c.c. è da ritenersi “diretta”
e per fatto “proprio” dell'ente (che si serve di ausiliari quale strumento per l'adempimento della obbligazione contrattuale verso il paziente), pur non potendo escludersi un'eventuale autonoma responsabilità “organizzativa” della struttura stessa (da ultimo, Cass. 70747/2024, 28642/2024). E ciò perché l'attività dell'ausiliario è inserita nel “percorso attuativo dell'obbligazione assunta”
(collocandosi tout court nell'area del rischio dell'impresa sanitaria), sicché deve ritenersi incardinata nel “programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare e per la cui realizzazione il debitore contrattuale si è necessariamente avvalso dell'incaricato” (Cass. 233/2023).
n. 332/2022 R.G. 3
Ritenuta – con valutazione non gravata da impugnazione – la responsabilità professionale medica dei dottori e per la morte di , l Controparte_4 Controparte_5 Persona_1 Parte_1
(succeduto ex lege nei rapporti di credito e debito facenti capo alle soppresse
[...]
deve, pertanto, ritenersi responsabile in solido con i detti medici del danno patito iure Parte_4
proprio dai congiunti del soggetto deceduto.
La solidarietà passiva verso i danneggiati non ha influenza nei rapporti interni tra i condebitori, fra i quali l'onere economico dell'obbligazione sarà ripartita secondo l'incidenza causale delle rispettive colpe o, in mancanza, in parti uguali.
Con sentenza n. 1352/2016, la Corte di appello di LE (come risulta dall'atto di pignoramento presso terzi: fascicolo primo grado attori, all. 13) ha riformato la sentenza n. 21/2010 del Tribunale di MA (che aveva quantificato l'obbligazione risarcitoria dei medici, in favore dei congiunti della vittima iure proprio, in complessivi € 749.510,43 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali compensativi) e liquidato ai la somma omnicomprensiva di € 1.018.767,88, con Parte_5
interessi dalla decisione al soddisfo.
La somma determinata dal Tribunale nel presente processo a carico dell'Assessorato, considerando l'incremento connesso alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi maturati nei nove anni frattanto trascorsi dalla citata sentenza di appello, si rivela addirittura inferiore all'importo anzidetto, sicché la liquidazione, motivatamente parametrata dal primo Giudice ai criteri in uso presso il Tribunale di Milano, edizione 2021, non può che essere confermata.
Tuttavia, trattandosi di obbligazione pecuniaria dei medici e della struttura sanitaria, l'Assessorato sarà tenuto a pagare la somma posta a suo carico nei limiti in cui non risulti essere stata già corrisposta dai sanitari (anche in esito alle iniziative esecutive documentate dagli attori, delle quali non può trascurarsi la rilevanza, attesa la rilevabilità d'ufficio dei pagamenti: cfr. Cass. 41474/2021,
9965/2016), e l'operazione di raffronto dovrà essere compiuta tenendo conto della regola dell'imputazione dei pregressi pagamenti agli interessi prima che al capitale (art. 1194 c.c.) nonché della necessità di devalutare l'ammontare del debito attuale al momento dei singoli passati pagamenti
(o, il che è lo stesso, di adeguare l'ammontare dei singoli pagamenti passati al valore monetario attuale), onde operare la detrazione tra grandezze temporalmente omogenee.
In tal senso la sentenza – che, pur cogliendo la natura solidale del debito dei medici e della struttura sanitaria, non ne ha esplicitato i riflessi sul piano dell'adempimento – merita parziale riforma.
Resta assorbito il secondo motivo di appello relativo alla quantificazione del danno.
All'esito complessivo del giudizio, stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
n. 332/2022 R.G. 4
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di LE n.141 del 12.1.2022, appellata dall Parte_1
, conferma la condanna dell' al risarcimento del danno liquidato dal
[...] Parte_1
Tribunale, salva la detrazione, secondo i criteri enunciati in motivazione, di quanto già corrisposto allo stesso titolo dai medici e;
Controparte_4 Controparte_5
compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
Così deciso in LE il 12.3.2025, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello.
Il Giudice est. Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 332/2022 R.G.