TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3357/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_9 Parte_10
PATANE' GIUSEPPE e PATANE' ROBERTA;
PARTI RICORRENTI contro rappresentata e difesa dagli avv.ti DIRUTIGLIANO DIEGO, CP_1
CONTI MARIA GIOVANNA e NOVARINI ALESSANDRO;
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedevano in via principale accertare e dichiarare che la data di assunzione e il decorso dell'anzianità nella figura professionale coincidono con la data di effettiva assunzione, quindi per il sig. il 27.03.2006; per il sig. Pt_1
il 12.12.2005; per il sig. il 10.04.2006; per il sig. il Pt_2 Pt_3 Pt_4
27.03.2006; per il sig. il 10.04.2006; per il sig. il 12.12.2005; per il Pt_5
sig. il 12.12.2005; per il sig. il 27.03.2006; per il sig. Pt_7 Parte_8
il 27.03.2006; per il sig. l'11.04.2006; in via subordinata Pt_9 Pt_10
chiedevano computarsi nell'anzianità nella figura professionale il periodo pagina 1 di 6 decorrente dall'assunzione presso fino alla cessione ex art. 2112 cc CP_1
a TLN SR / TR SR avvenuta il 15 novembre 2009. A sostegno delle proprie domande esponevano: - di essere stati assunti dalla convenuta con mansioni di macchinista nelle date sopra indicate;
- di essere passati alle dipendenze di
[...]
ex art. 2112 cc a far data dal 15 novembre 2009, senza soluzione Controparte_2
di continuità e con la salvaguardia di tutti gli originari diritti ed obblighi;
- in pendenza del rapporto di lavoro con TR SR, quest'ultima pubblicava un'indagine conoscitiva per passaggi inter-societari verso la convenuta;
- in seguito alla manifestazione del loro interesse, venivano dichiarati idonei per il passaggio inter-societario; - l'accordo sottoscritto per il perfezionamento del passaggio alle dipendenze della convenuta prevedeva espressamente che esso avvenisse ancora
“senza soluzione di continuità”, con conseguente mantenimento di tutti i diritti;
- in spregio a tale previsione contrattuale, dall'esame delle buste paga si evinceva che gli stessi venivano assunti dalla convenuta ex novo, a decorrere dalla data del passaggio inter-societario, ovverosia i sig.ri , , , Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e dal 1° luglio 2022, i sig.ri Pt_4 Pt_7 Parte_8 Pt_9
e dal 1° ottobre 2023, il sig. dal 10 ottobre 2023; - la Pt_10 Pt_5
convenuta faceva decorrere la data di assunzione e l'anzianità nella figura professionale dal passaggio inter-societario, anziché dall'effettiva data di assunzione, comportamento illegittimo in quanto in caso di trasferimento ex art. 2112 c.c. il lavoratore conserva tutti i diritti e la cessione del contratto avveniva
“senza soluzione di continuità”; - in ogni caso era parte del Gruppo CP_1
FS sin dalla sua costituzione (anteriore al 2003), quindi lo sdoppiamento tra “data di assunzione” e “data di assunzione gruppo” era da ritenersi del tutto illogico e immotivato;
- tale decisione aziendale comportava alcune conseguenze pregiudizievoli, come l'arretramento nelle graduatorie in caso di richiesta di pagina 2 di 6 trasferimento o di indagini conoscitive, ove era rilevante l'anzianità nella figura professionale di macchinista;
la società convenuta chiedeva la reiezione del ricorso. Affermava che - i ricorrenti, tra giugno 2022 e settembre 2023, sottoscrivevano volontariamente con TR SR (cedente) e con la convenuta (cessionaria) distinti accordi di cessione del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1406 cc e ss. e in conformità all'art. 52 del vigente CCNL Attività Ferroviarie;
- in forza di tali accordi veniva espressamente stabilito che l'anzianità di servizio coincideva con la data di prima assunzione in negli anni 2005 - 2006, mentre l'anzianità CP_1
professionale come macchinista decorreva dalla data di inserimento di ciascun lavoratore nei ruoli della cessionaria e, quindi, dalla data del 1° luglio 2022 per i sig.ri , , , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_7 Parte_8
e dalla data del 1° ottobre 2023 per i sig.ri e;
- Pt_9 Pt_5 Pt_10
con la sottoscrizione di tali accordi i lavoratori prestavano il consenso alla cessione del contratto alle “condizioni normative ed economiche concordate direttamente con ; - i ricorrenti, pur essendo già in possesso della licenza Controparte_1
necessaria per i macchinisti esperti, svolgevano un periodo di formazione teorica e pratica, comprensivo anche di trasferte, per conseguire un'ulteriore abilitazione
(Certificato complementare armonizzato), rilasciata previo superamento di un esame finale, necessaria per svolgere compiutamente la mansione di macchinista e diversa da quella ottenuta nella vigenza del rapporto di lavoro con TR;
il ricorso è fondato;
è pacifico che il passaggio da TR a non avveniva ex art 2112 CP_1
cc, ma mediante cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cc;
i ricorrenti , , , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_7 Parte_8
e sottoscrivevano distinti accordi di cessione del Pt_9 CP_1
rapporto di lavoro da TR a senza soluzione di continuità a CP_1
pagina 3 di 6 decorrere dal 1° luglio 2022; si impegnava ad attribuire loro CP_1
mansioni confacenti con il livello di inquadramento e con la qualifica possedute nella posizione di fatto e di diritto esistente alla data della cessione, con l'anzianità di servizio coincidente con quella di prima assunzione in;
l'inserimento CP_1
nei ruoli di sarebbe avvenuto dal 1° luglio 2022 con inquadramento CP_1
come macchinista;
i lavoratori prestavano il consenso “alla cessione del proprio contratto di lavoro alle condizioni normative ed economiche concordate direttamente con la Società ed indicate ai precedenti punti 2 e 3, Controparte_1
nonché al conseguente passaggio alle dipendenze della Società a Controparte_1
far data dal 01.07.2022.”;
in data 1° luglio 2022 e i ricorrenti , , , CP_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e sottoscrivevano una lettera di Pt_4 Pt_7 Parte_8 Pt_9
inquadramento, espressamente menzionata nell'accordo di cessione, che prevedeva
“l'inquadramento del lavoratore ceduto, con decorrenza dall'1.7.2022, nel livello professionale B – Tecnici Specializzati, figura professionale Macchinista”, con anzianità di gruppo coincidente con quella di prima assunzione in;
CP_1
i ricorrenti e sottoscrivevano accordi di cessione del Pt_5 Pt_10
contratto di lavoro nei quali si prevedeva la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con TR alla data del 30 settembre 2023, e senza alcuna soluzione di continuità la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della cessione dal 1° ottobre 2023, con riconoscimento dell'anzianità di servizio di Gruppo coincidente con quella di prima assunzione in . Anche per tali ricorrenti nelle CP_1
condizioni contrattuali di dettaglio era ribadito il riconoscimento dell'anzianità di
Gruppo da data coincidente con quella di prima assunzione in , le CP_1
variazioni degli elementi del contratto avevano effetto “a partire dalla data di cessione del contratto di lavoro”;
pagina 4 di 6 dopo la cessione dei contratti di lavoro i cedolini paga dei ricorrenti indicavano come data di “Ass. Grup.” quella coincidente con la costituzione del rapporto di lavoro nel periodo 2005 - 2006 e come “Data Ass.” quella corrispondente all'inquadramento nei ruoli di TA (1° luglio 2022 o 1° ottobre 2023);
la cessione del contratto ex art. 1406 cc attua una successione a titolo particolare del cedente al cessionario con automatico trasferimento di tutte le posizioni giuridiche attive e passive, senza necessità di specifica o preventiva individuazione di ogni posizione giuridica trasferita;
il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro esistente fra cedente e lavoratore ceduto, con conseguente integrale salvaguardia della posizione acquisita dal lavoratore - “Caratteristica della cessione è di avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna dalle parti dalla esistenza del contratto;
si trasmettono, quindi, non solo debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto, ivi compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato del cedente ed ancora sub iudice. Poiché ai sensi dell'articolo 1406 c.c. oggetto del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dall'esistenza del contratto, la cessione del contratto presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato nel senso che devono rimanere sostanzialmente immutati gli elementi essenziali, realizzandosi soltanto una sostituzione soggettiva (v. Cassazione 16635 del 2003). Pertanto la successione di un datore di lavoro ad un altro può attuarsi tramite la cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore che continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario, con salvaguardia della posizione acquisita presso il cedente ma anche con tutte le limitazioni derivanti dal contratto precedente”, Cass. ord. n. 28406/2024;
fra i diritti relativi al trattamento economico e normativo che il cessionario è tenuto a riconoscere vi sono quelli legati all'anzianità di servizio maturata, che esplica i propri riflessi su numerosi istituti legali e contrattuali;
il cessionario ed il lavoratore ceduto possono accordarsi per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il suo contenuto;
pagina 5 di 6 dall'esame degli accordi intercorsi fra le parti non emergeva la volontà di distinguere fra l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale come macchinista, non potendosi attribuire tale significato all'espressione “inserimento nei ruoli” di
, che si verificava con la decorrenza concordata, ma senza espressa CP_1
rinuncia alla pregressa anzianità professionale di macchinista;
irrilevante appariva la partecipazione dei ricorrenti ad attività di formazione ed il rilascio del Certificato complementare armonizzato, trattandosi di percorsi di formazione che riguardavano l'intero personale di condotta, la cui mancanza non aveva impedito a l'attribuzione della figura professionale di CP_1
macchinista a decorrere dal perfezionamento della cessione del contratto;
il ricorso deve pertanto essere accolto;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accerta e dichiara che la data di assunzione e il decorso dell'anzianità nella figura professionale decorrono per il sig. dal 27.03.2006, per il sig. Pt_1
dal 12.12.2005, per il sig. dal 10.04.2006, per il sig. dal Pt_2 Pt_3 Pt_4
27.03.2006, per il sig. dal 10.04.2006, per il sig. dal 12.12.2005, per Pt_5
il sig. dal 12.12.2005, per il sig. dal 27.03.2006, per il Pt_7 Parte_8
sig. dal 27.03.2006, per il sig. dall'11.04.2006; Pt_9 Pt_10
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
7.377,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 10 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 3357/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_9 Parte_10
PATANE' GIUSEPPE e PATANE' ROBERTA;
PARTI RICORRENTI contro rappresentata e difesa dagli avv.ti DIRUTIGLIANO DIEGO, CP_1
CONTI MARIA GIOVANNA e NOVARINI ALESSANDRO;
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti chiedevano in via principale accertare e dichiarare che la data di assunzione e il decorso dell'anzianità nella figura professionale coincidono con la data di effettiva assunzione, quindi per il sig. il 27.03.2006; per il sig. Pt_1
il 12.12.2005; per il sig. il 10.04.2006; per il sig. il Pt_2 Pt_3 Pt_4
27.03.2006; per il sig. il 10.04.2006; per il sig. il 12.12.2005; per il Pt_5
sig. il 12.12.2005; per il sig. il 27.03.2006; per il sig. Pt_7 Parte_8
il 27.03.2006; per il sig. l'11.04.2006; in via subordinata Pt_9 Pt_10
chiedevano computarsi nell'anzianità nella figura professionale il periodo pagina 1 di 6 decorrente dall'assunzione presso fino alla cessione ex art. 2112 cc CP_1
a TLN SR / TR SR avvenuta il 15 novembre 2009. A sostegno delle proprie domande esponevano: - di essere stati assunti dalla convenuta con mansioni di macchinista nelle date sopra indicate;
- di essere passati alle dipendenze di
[...]
ex art. 2112 cc a far data dal 15 novembre 2009, senza soluzione Controparte_2
di continuità e con la salvaguardia di tutti gli originari diritti ed obblighi;
- in pendenza del rapporto di lavoro con TR SR, quest'ultima pubblicava un'indagine conoscitiva per passaggi inter-societari verso la convenuta;
- in seguito alla manifestazione del loro interesse, venivano dichiarati idonei per il passaggio inter-societario; - l'accordo sottoscritto per il perfezionamento del passaggio alle dipendenze della convenuta prevedeva espressamente che esso avvenisse ancora
“senza soluzione di continuità”, con conseguente mantenimento di tutti i diritti;
- in spregio a tale previsione contrattuale, dall'esame delle buste paga si evinceva che gli stessi venivano assunti dalla convenuta ex novo, a decorrere dalla data del passaggio inter-societario, ovverosia i sig.ri , , , Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e dal 1° luglio 2022, i sig.ri Pt_4 Pt_7 Parte_8 Pt_9
e dal 1° ottobre 2023, il sig. dal 10 ottobre 2023; - la Pt_10 Pt_5
convenuta faceva decorrere la data di assunzione e l'anzianità nella figura professionale dal passaggio inter-societario, anziché dall'effettiva data di assunzione, comportamento illegittimo in quanto in caso di trasferimento ex art. 2112 c.c. il lavoratore conserva tutti i diritti e la cessione del contratto avveniva
“senza soluzione di continuità”; - in ogni caso era parte del Gruppo CP_1
FS sin dalla sua costituzione (anteriore al 2003), quindi lo sdoppiamento tra “data di assunzione” e “data di assunzione gruppo” era da ritenersi del tutto illogico e immotivato;
- tale decisione aziendale comportava alcune conseguenze pregiudizievoli, come l'arretramento nelle graduatorie in caso di richiesta di pagina 2 di 6 trasferimento o di indagini conoscitive, ove era rilevante l'anzianità nella figura professionale di macchinista;
la società convenuta chiedeva la reiezione del ricorso. Affermava che - i ricorrenti, tra giugno 2022 e settembre 2023, sottoscrivevano volontariamente con TR SR (cedente) e con la convenuta (cessionaria) distinti accordi di cessione del contratto di lavoro ai sensi degli artt. 1406 cc e ss. e in conformità all'art. 52 del vigente CCNL Attività Ferroviarie;
- in forza di tali accordi veniva espressamente stabilito che l'anzianità di servizio coincideva con la data di prima assunzione in negli anni 2005 - 2006, mentre l'anzianità CP_1
professionale come macchinista decorreva dalla data di inserimento di ciascun lavoratore nei ruoli della cessionaria e, quindi, dalla data del 1° luglio 2022 per i sig.ri , , , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_7 Parte_8
e dalla data del 1° ottobre 2023 per i sig.ri e;
- Pt_9 Pt_5 Pt_10
con la sottoscrizione di tali accordi i lavoratori prestavano il consenso alla cessione del contratto alle “condizioni normative ed economiche concordate direttamente con ; - i ricorrenti, pur essendo già in possesso della licenza Controparte_1
necessaria per i macchinisti esperti, svolgevano un periodo di formazione teorica e pratica, comprensivo anche di trasferte, per conseguire un'ulteriore abilitazione
(Certificato complementare armonizzato), rilasciata previo superamento di un esame finale, necessaria per svolgere compiutamente la mansione di macchinista e diversa da quella ottenuta nella vigenza del rapporto di lavoro con TR;
il ricorso è fondato;
è pacifico che il passaggio da TR a non avveniva ex art 2112 CP_1
cc, ma mediante cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 cc;
i ricorrenti , , , , e Pt_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_7 Parte_8
e sottoscrivevano distinti accordi di cessione del Pt_9 CP_1
rapporto di lavoro da TR a senza soluzione di continuità a CP_1
pagina 3 di 6 decorrere dal 1° luglio 2022; si impegnava ad attribuire loro CP_1
mansioni confacenti con il livello di inquadramento e con la qualifica possedute nella posizione di fatto e di diritto esistente alla data della cessione, con l'anzianità di servizio coincidente con quella di prima assunzione in;
l'inserimento CP_1
nei ruoli di sarebbe avvenuto dal 1° luglio 2022 con inquadramento CP_1
come macchinista;
i lavoratori prestavano il consenso “alla cessione del proprio contratto di lavoro alle condizioni normative ed economiche concordate direttamente con la Società ed indicate ai precedenti punti 2 e 3, Controparte_1
nonché al conseguente passaggio alle dipendenze della Società a Controparte_1
far data dal 01.07.2022.”;
in data 1° luglio 2022 e i ricorrenti , , , CP_1 Pt_1 Pt_2 Pt_3
, e sottoscrivevano una lettera di Pt_4 Pt_7 Parte_8 Pt_9
inquadramento, espressamente menzionata nell'accordo di cessione, che prevedeva
“l'inquadramento del lavoratore ceduto, con decorrenza dall'1.7.2022, nel livello professionale B – Tecnici Specializzati, figura professionale Macchinista”, con anzianità di gruppo coincidente con quella di prima assunzione in;
CP_1
i ricorrenti e sottoscrivevano accordi di cessione del Pt_5 Pt_10
contratto di lavoro nei quali si prevedeva la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con TR alla data del 30 settembre 2023, e senza alcuna soluzione di continuità la decorrenza degli effetti giuridici ed economici della cessione dal 1° ottobre 2023, con riconoscimento dell'anzianità di servizio di Gruppo coincidente con quella di prima assunzione in . Anche per tali ricorrenti nelle CP_1
condizioni contrattuali di dettaglio era ribadito il riconoscimento dell'anzianità di
Gruppo da data coincidente con quella di prima assunzione in , le CP_1
variazioni degli elementi del contratto avevano effetto “a partire dalla data di cessione del contratto di lavoro”;
pagina 4 di 6 dopo la cessione dei contratti di lavoro i cedolini paga dei ricorrenti indicavano come data di “Ass. Grup.” quella coincidente con la costituzione del rapporto di lavoro nel periodo 2005 - 2006 e come “Data Ass.” quella corrispondente all'inquadramento nei ruoli di TA (1° luglio 2022 o 1° ottobre 2023);
la cessione del contratto ex art. 1406 cc attua una successione a titolo particolare del cedente al cessionario con automatico trasferimento di tutte le posizioni giuridiche attive e passive, senza necessità di specifica o preventiva individuazione di ogni posizione giuridica trasferita;
il cessionario subentra in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro esistente fra cedente e lavoratore ceduto, con conseguente integrale salvaguardia della posizione acquisita dal lavoratore - “Caratteristica della cessione è di avere ad oggetto la trasmissione di quel complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna dalle parti dalla esistenza del contratto;
si trasmettono, quindi, non solo debiti e crediti ma anche obblighi strumentali, diritti potestativi, azioni, aspettative ricollegate alla volontà delle parti ed all'esistenza del contratto, ivi compresa l'efficacia risolutiva di un licenziamento già intimato del cedente ed ancora sub iudice. Poiché ai sensi dell'articolo 1406 c.c. oggetto del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dall'esistenza del contratto, la cessione del contratto presuppone che l'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato nel senso che devono rimanere sostanzialmente immutati gli elementi essenziali, realizzandosi soltanto una sostituzione soggettiva (v. Cassazione 16635 del 2003). Pertanto la successione di un datore di lavoro ad un altro può attuarsi tramite la cessione del contratto di lavoro col consenso del lavoratore che continua la prestazione della propria opera alle dipendenze del cessionario, con salvaguardia della posizione acquisita presso il cedente ma anche con tutte le limitazioni derivanti dal contratto precedente”, Cass. ord. n. 28406/2024;
fra i diritti relativi al trattamento economico e normativo che il cessionario è tenuto a riconoscere vi sono quelli legati all'anzianità di servizio maturata, che esplica i propri riflessi su numerosi istituti legali e contrattuali;
il cessionario ed il lavoratore ceduto possono accordarsi per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il suo contenuto;
pagina 5 di 6 dall'esame degli accordi intercorsi fra le parti non emergeva la volontà di distinguere fra l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale come macchinista, non potendosi attribuire tale significato all'espressione “inserimento nei ruoli” di
, che si verificava con la decorrenza concordata, ma senza espressa CP_1
rinuncia alla pregressa anzianità professionale di macchinista;
irrilevante appariva la partecipazione dei ricorrenti ad attività di formazione ed il rilascio del Certificato complementare armonizzato, trattandosi di percorsi di formazione che riguardavano l'intero personale di condotta, la cui mancanza non aveva impedito a l'attribuzione della figura professionale di CP_1
macchinista a decorrere dal perfezionamento della cessione del contratto;
il ricorso deve pertanto essere accolto;
le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accerta e dichiara che la data di assunzione e il decorso dell'anzianità nella figura professionale decorrono per il sig. dal 27.03.2006, per il sig. Pt_1
dal 12.12.2005, per il sig. dal 10.04.2006, per il sig. dal Pt_2 Pt_3 Pt_4
27.03.2006, per il sig. dal 10.04.2006, per il sig. dal 12.12.2005, per Pt_5
il sig. dal 12.12.2005, per il sig. dal 27.03.2006, per il Pt_7 Parte_8
sig. dal 27.03.2006, per il sig. dall'11.04.2006; Pt_9 Pt_10
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
7.377,00, oltre rimb. 15%, CU, IVA e CPA.
Così deciso in Torino, il 10 luglio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 6 di 6