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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/07/2025, n. 10525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10525 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 40382 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
Parte_1
P.IV , corrente in ES OR (MI), in persona dell'amministratore P.IVA_1 unico sig. , ed elettivamente domiciliata a Milano alla via Fontana nr. 12/14 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Franca Casorati, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione;
-OPPONENTE -
E
CP_1
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto e Andrea Giordano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Dino Frescobaldi,3, giusta delega come da atto separato ai sensi dell'art. 83 III° co. c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001.
-OPPOSTA –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI
“I. in via preliminare, non concedere, ove richiesta, la provvisoria Parte_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, come argomentato e documentato in atto;
II. In via principale e riconvenzionale, a) accertato e dichiarato che ha venduto ad CP_1 [...]
"a misura" e non "a corpo" e che il prezzo del legno lamellare, come da Parte_3 nota di credito di n. 2551 del 26.6.2018 è di € 480,00= al metro cubo, determinare CP_1 in complessivi € 62.534,53= (€ 51.257,81= + IVA) il prezzo della fornitura di ad CP_1 come descritta nella fattura n. 2135/18 e relativi documenti di trasporto, e per Pt_1
l'effetto, a fronte dell'intervenuto pagamento da parte di della somma di € Pt_1
63.512,23=, dichiarare che nessuna ulteriore somma è da questa dovuta a b) CP_1 accertato e dichiarato che per la fornitura de qua ha pagato a il maggior Pt_1 CP_1 importo di € 63.512,23= condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a restituire ad la somma di € 977,70= pari alla differenza fra la somma Pt_1 dovuta di € 62.534,53= e la somma pagata di € 63.512,23= oltre interessi di legge ex art.
1284 4° co. c.c.; c) accertata e dichiarata l'imputabilità a dei ritardi nelle consegne CP_1 del legno lamellare descritto nei documenti di trasporto portati dalla fattura n. 2135/18 ed il prolungamento di cinque giorni lavorativi delle operazioni di montaggio da parte della squadra di 10 operai assunta da con una maggiorazione di costi di € Pt_1
12.500,00=, condannare in persona del legale rappresentante, a risarcire ad CP_1 Pt_1 la predetta somma di € 12.500,00= ovvero quella maggiore e/o minore somma che risulterà provata e di giustizia, oltre interessi di legge ex art. 1284 4° co. c.c. dall'esigibilità al saldo;
d) accertato e dichiarato che ha impiegato presso di sé CP_1 per l'impregnatura del legno lamellare venduto ad nn. 2 operai messi a disposizione Pt_1 da quest'ultima per due giorni lavorativi, condannare a rifondere ad il relativo CP_1 Pt_1 costo di € 1.200,00= ovvero quel maggiore e/o minore costo che risulterà provato e/o di giustizia, con eventuale liquidazione anche equitativa, oltre interessi di legge ex art. 1284
4° co. c.c. dall'esigibilità al saldo;
e) in ogni caso revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché le domande con esso proposte sono infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
III. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi: a) di accertamento della natura di vendita "a corpo" e non "a misura", di condannare Parte_4 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad la somma di € Pt_1
5.490,00= da quest'ultima pagata per i disegni costruttivi e le relazioni di calcolo comprese nella vendita "a corpo" di di cui al preventivo del 23.4.2018 oltre CP_1 interessi di legge ex art. 1284 4° co. c.c. dall'esigibilità al saldo;
nonché stralciare dalla fattura n. 2135/2018 il costo della pavimentazione e dei travetti per € 1.567,30= in quanto compreso nel prezzo complessivo della vendita "a corpo" del preventivo del 23.4.2018;
b) di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o di accertamento di altro credito di nei confronti di a titolo di saldo prezzo della fattura n. 2135/18, compensare CP_1 Pt_1 parzialmente detto credito, al netto delle somme di € 5.490,00= e di € 1.567,30=, con il credito di di € 13.700,00= e/o quel diverso credito che sarà accertato in causa e Pt_1 condannare la parte che risulterà debitrice al pagamento in favore dell'altra della differenza dovuta;
IV. In via istruttoria, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa precedute dalle parole “vero che”, con riserva di indicare i nominativi dei testi nel prefiggendo termine, nonché di articolare mezzi istruttori, dedurre e produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 6° co. c.p.c anche in seguito alla costituzione della convenuta, attrice sostanziale;
V. In ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA
22% e C.P. 4% ex lege, nonché al rimborso spese generali 15%”.
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ivi compresa la domanda Parte_1 riconvenzionale dalla medesima proposta, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del giudizio monitorio che del presente giudizio ordinario di cognizione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione con domanda riconvenzionale, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
******
Con decreto ingiuntivo nr. 8136/2019 del 18.4.2019, il Tribunale di Roma, su istanza della ingiungeva alla il pagamento della somma di € 42.138,67, CP_1 Parte_1 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 fino al soddisfo nonché le spese di procedura monitoria, liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro € 286,00 per esborsi, oltre
IVA e C.P.A. Come per legge.
Avverso il detto decreto ingiuntivo del tribunale di Roma nr. 8136.19 spiegava Pt_1 opposizione con domanda riconvenzionale deducendo:
- di aver interamente pagato tutto il materiale, acquistato “a misura” e non “a corpo”, descritto nei documenti di trasporto portati dalla fattura n. 2135/2018, azionata monitoriamente da CP_1
- di essere creditrice nei confronti di della somma pagata e non dovuta CP_1 di € 977,70, nonché dell'ulteriore importo di € 13.700,00 a titolo di risarcimento danni derivanti: a) dall'aumento dei costi conseguenti al prolungamento dei giorni di montaggio delle strutture (dai 4 originariamente previsti ai 9 effettivi) in conseguenza delle consegne giornaliere parziali e tardive di b) dal costo CP_1 di due operai di istaccati presso per l'impregnatura delle tavole “brise Pt_1 CP_1 soleil”.
Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva tempestivamente la CP_1 chiedendo preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, il rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale spiegata, in quanto non provata priva del benché minimo fondamento logico-giuridico.
Non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed essendo la causa di natura prettamente documentale veniva istruita con la sola CTU tecnica al fine di ricostruire, attraverso la sola copiosa corrispondenza prodotta in atti, i rapporti commerciali intercorsi tra le parti nonché la congruità dei prezzi applicati e la eventuale restante somma da corrispondere a saldo dalla per i materiali lignei forniti da Pt_1
. CP_1
Riassegnato il procedimento per surroga a questo giudicante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.2025 per poi essere nuovamente rinviata all'udienza del 11.04.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione proposta da va rigettata in quanto infondata. Pt_1
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione, ed in quanto tale soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione - dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa - può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore-opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio attraverso l'avvenuto adempimento, ovvero essendosi manifestati altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ebbene va anzitutto come nel giudizio in esame non è in contestazione il rapporto commerciale intercorso tra le parti né tantomeno è in contestazione la fornitura e le lavorazioni delle varie strutture in legno destinate all'allestimento del concorso ippico internazionale “Piazza di Siena”, ma è in contestazione solo il calcolo del resoconto finale della fornitura dei materiale e dei relativi prezzi applicati da in considerazione CP_1 delle intervenute variazioni e aggiunte degli ulteriori materiali richiesti da rispetto Pt_1 al preventivo iniziale del 24.04.2018.
Al riguardo rilevano i seguenti documenti:
- l'accettazione di del preventivo iniziale di del Pt_1 CP_1
24.4.2018;
- le fatture e i documenti accompagnatori relativi all'ulteriore materiale fornito e lavorato da su richiesta di in aggiunta al preventivo CP_1 Pt_1 iniziale;
- le note di relative alle specifiche e alle motivazioni dell'incremento CP_1 di prezzo trasmesse a in data 24.4.18, 28.4.18, 3.5.18 e 22.5.18 mai CP_1 contestate dalla opponente durante l'esecuzione della prestazione.
- la fattura a saldo del 31.05.2018 che rappresenta la sintesi delle variazioni di prezzo comunicate volta per volta ad a seguito delle modifiche degli ordini. Pt_1
Avuto riguardo della documentazione sopra richiamata, deve rilevarsi come la opposta abbia adeguatamente documentato l'esistenza della fonte negoziale del CP_1 credito portato nel decreto ingiuntivo opposto e correttamente allegato la prestazione rimasta inadempiuta, mentre l' nulla ha provato ex art. 2697 cc in ordine Pt_1 all'asserito fatto estintivo della pretesa attorea non potendosi ritenere adeguate al riguardo le fumose versioni dei fatti ( ritardi nelle consegne dei materiali, variazione di prezzi non preventivati e costi di progettazione ) perché non supportate da adeguate prove documentali, svolgendo in concreto difese implicanti sostanzialmente il riconoscimento dell'effettiva ricezione di tutte le forniture del materiale ligneo nonché l'inadempimento alle proprie obbligazioni di pagamento. E dunque, riguardo ai ritardi sulla base dei quali la società opponente ha basato la propria domanda riconvenzionale, va rilevato che, benché contrattualmente non risulti che sia stato fissato un termine essenziale di consegna ex art. 1457 c.c., dalle emergenze documentali risulta in modo inequivocabile che i presunti ritardi sono imputabili solo ed esclusivamente alle intervenute variazioni progettuali in corso d'opera richieste da he peraltro hanno comportato per Pt_1 CP_1 la fornitura di materiali e lavorazioni aggiuntive e di utilizzo consistente di manodopera per fornire in tempo ( per la manifestazione di Piazza di Siena che si è regolarmente svolta), la merce richiesta, tali da richiedere la formulazione del nuovo preventivo del
28.04.2018 e la nota esplicativa del 22.05.2018. Al riguardo la a titolo CP_1 esemplificativo ha evidenziato nei propri atti che : l'impregnazione a mano di n.
3.200 tavole di “brise soleil” della stessa tinta della struttura comunicata dall'odierna opponente solo in data 04.05.2018 ha comportato per le maestranze di CP_1
l'impregnazione a mano di circa 54 metri cubi di travi, pari orientativamente ad un autotreno completo, mq. 1940 di pannelli in multistrato di pino e mq. 1200 di “brise soleil”.
Appare ovvio che il costo imputabile all'impregnazione era esclusa dal preventivo del
28.04.2018, poiché la relativa richiesta in tal senso di è pervenuta successivamente, Pt_1 così come non devono ritenersi compresi nel predetto preventivo i costi dei professionisti coinvolti nella realizzazione della struttura, quali il progettista, il montatore e lo stesso ingegnere in quanto, oltre a non essere dipendenti di la stessa si è CP_2 CP_1 limitata solo a segnalarli e presentarli alla committente in quanto era in difficoltà tant'è che è la stessa che ha provveduto a prendere successivamente accordi diretti con i Pt_1 medesimi per i rispettivi incarichi. A tal riguardo basta solo esaminare la mail del
24.04.2018, con la quale ibadisce e specifica che la parcella del progettista era CP_1 esclusa dal preventivo ove per l'appunto non citata ( cfr. all. n.7 . CP_1
Quanto invece all'eccezione stravagante sulla distinzione dei due criteri di determinazione del valore della merce se a misura o a corpo, appare palese che tale criterio di calcolo viene avanzato da in extremis al solo scopo di poter Pt_1 arbitrariamente determinare un importo diverso ed inferiore rispetto a quello dovuto alla creditrice opposta, oltre a non essere applicabile nel caso di specie deve ritenersi tardivo, dovendosi applicare al riguardo la preclusione assertiva delle nuove domande.
Tornando dunque alle ragioni di credito della società opposta, devono evidenziarsi le risultanze della documentazione prodotta da fin dall'avvio del procedimento CP_1 monitorio, ed a tal proposito non par superfluo rilevare che già in allegato al ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte opposta ha prodotto, il preventivo inviato via mail del 23.04.2018 ad che da riscontro obiettivo costituito da fattura di acconto n. 1591/2018, per Parte_1
€ 18.300.00, regolarmente versato da sull'importo complessivo pari ad € Parte_1
74.200,00 oltre IVA ( cfr. all. n. 2,3,4 . CP_1
Ebbene dall'esame dei versamenti che sono stati effettuati dalla società in Parte_1 favore della società così come documentati nell'estratto conto prodotto CP_1 da quest'ultima, risulta che in effetti sussiste un credito residuo di euro 42,138,67.
E dunque, allo solo scopo di addivenire all'esatto calcolo finale della somma residua a credito di euro 42,138,67 occorre soffermarsi sull'intervenuto pagamento della fornitura delle varie strutture in legno destinate all'allestimento del concorso ippico internazionale
“Piazza di Siena”, così come chiaramente emerge dall' estratto conto bancario prodotto relativo al periodo ricompreso dal mese di aprile 2018 sino a novembre 2018, e dunque sulla somma complessivamente corrisposta da parte della debitrice opponente alla suddetta ditta fornitrice, ed il cui ammontare è pari ad euro 78.398,87.
Vanno tuttavia rilevate alcune imprecisioni contenute nel documento di trasporto n.
2135/018 del 31.05.2018, ove erroneamente veniva indicato un imponibile pari ad euro
76.986,14 in luogo dell'esatto effettivo ammontare che doveva essere erogato di euro 74.200,00, così come determinato nel preventivo spesa del 23 aprile 2018, e così come richiamato nella fattura di acconto 1591/018 del 24 aprile 2018. Sulla base di tale erronea indicazione dell'imponibile di cui sopra, a cui erano state aggiunte euro 16.936,95 per
IVA, risultava dovuta dalla a somma complessiva di euro 93.923,09 in luogo Parte_1 dell'esatto importo che detta società era tenuta a corrispondere di totali euro 90.524,00
(IMPONIBILE= 74.200,00 + IVA= euro 16.324,00) ed il cui rispettivo ammontare doveva correttamente risultare nella sopra richiamata documentazione prodotta in atti.
Va poi evidenziato che, seppur alla luce del preventivo di spesa sopra richiamato della poi accettato dall' la somma inizialmente dovuta risultava pari CP_1 Parte_1 ad euro 90.524,00, successivamente, nel luglio 2018, con l'intervenuta richiesta di integrazione da parte della ell'ordine iniziale, tale somma subiva inevitabilmente Pt_1 un aumento sino a raggiungere un complessivo ammontare pari ad euro 127,109,73, comprensivo di IVA.
Da detto incremento di prezzo di fornitura ed a fronte dei versamenti già eseguiti da Pt_1 per complessive euro 78.398,87, come provati per mezzo dell'estratto conto corrente
[...] bancario, e dal successivo scomputo della somma di euro 6.572,19, versata dalla
[...] alla in ragione dell'erroneo accorpamento di alcuni moduli forniti che Pt_1 CP_1 risultavano non necessari, come provato con nota di credito n. 2551/2018 del 26.06.2018, sussiste pertanto ad oggi, a carico della parte debitrice opponente, un debito residuo di complessivi euro 42.138,67, così come ingiunto dal Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 8136/2019 del 18 aprile 2019.
Tali obiettive evidenze risultanti dagli atti e dalla documentazione prodotta in giudizio, venivano confermate dalla CTU svolta dall' ing. , la quale deve ritenersi Persona_1 chiara, completa ed esaustiva, oltre che non seriamente confutata dalla opponente, le cui risultanze si condividono pienamente.
Il CTU ha infatti accertato e verificato il quantitativo del materiale effettivamente fornito e descritto nei documenti di trasporto nonché la congruità dei prezzi applicati dalla società opposta per la fornitura e la lavorazione di tutto il materiale consegnato alla società opponente, concludendo: che il materiale fornito dall'opposta è CP_1 quantificabile nell'importo complessivo di € 110.874,10 avendo quantificato il valore del legno lamellare fornito sulla base del prezzo unitario corrente di mercato, ovvero nell'importo complessivo di € 86.238,64 così come desunto dalla nota di credito in atti emessa dall'opposta. Ciò è da porre in relazione all'importo complessivamente fatturato dalla Società opposta, per le forniture di materiale ligneo effettuate alla Società opponente, pari a complessivi € 105.650,90 comprensivi di IV.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto e le relative somme ingiunte come ivi indicate, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/02, che si quantificano in euro 27.531, 15 con decorrenza dal 10 luglio 2018 ad oggi.
Alla soccombenza consegue la condanna della società opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate facendo applicazione dei parametri ministeriali 2022 D.M. Giustizia n. 147, rispondenti al compenso tabellare dei valori medi con scaglione di riferimento da 26.000,01 a
52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 40382/2019 R.G., così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta dalla per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8136/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 aprile 2019;
– Rigetta la domanda riconvenzionale della Parte_1
– condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla refusione in favore della delle spese del presente giudizio che CP_1 liquida in complessive euro 7.616,00 per compensi professionali – oltre IVA e
CPA come per legge.
– Pone definitivamente a carico della le spese di CTU. Pt_1
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
il Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 40382 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
Parte_1
P.IV , corrente in ES OR (MI), in persona dell'amministratore P.IVA_1 unico sig. , ed elettivamente domiciliata a Milano alla via Fontana nr. 12/14 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Franca Casorati, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione;
-OPPONENTE -
E
CP_1
P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma, P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto e Andrea Giordano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Dino Frescobaldi,3, giusta delega come da atto separato ai sensi dell'art. 83 III° co. c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001.
-OPPOSTA –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI
“I. in via preliminare, non concedere, ove richiesta, la provvisoria Parte_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, ex art. 648 c.p.c., essendo la presente opposizione fondata su prova scritta, come argomentato e documentato in atto;
II. In via principale e riconvenzionale, a) accertato e dichiarato che ha venduto ad CP_1 [...]
"a misura" e non "a corpo" e che il prezzo del legno lamellare, come da Parte_3 nota di credito di n. 2551 del 26.6.2018 è di € 480,00= al metro cubo, determinare CP_1 in complessivi € 62.534,53= (€ 51.257,81= + IVA) il prezzo della fornitura di ad CP_1 come descritta nella fattura n. 2135/18 e relativi documenti di trasporto, e per Pt_1
l'effetto, a fronte dell'intervenuto pagamento da parte di della somma di € Pt_1
63.512,23=, dichiarare che nessuna ulteriore somma è da questa dovuta a b) CP_1 accertato e dichiarato che per la fornitura de qua ha pagato a il maggior Pt_1 CP_1 importo di € 63.512,23= condannare in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a restituire ad la somma di € 977,70= pari alla differenza fra la somma Pt_1 dovuta di € 62.534,53= e la somma pagata di € 63.512,23= oltre interessi di legge ex art.
1284 4° co. c.c.; c) accertata e dichiarata l'imputabilità a dei ritardi nelle consegne CP_1 del legno lamellare descritto nei documenti di trasporto portati dalla fattura n. 2135/18 ed il prolungamento di cinque giorni lavorativi delle operazioni di montaggio da parte della squadra di 10 operai assunta da con una maggiorazione di costi di € Pt_1
12.500,00=, condannare in persona del legale rappresentante, a risarcire ad CP_1 Pt_1 la predetta somma di € 12.500,00= ovvero quella maggiore e/o minore somma che risulterà provata e di giustizia, oltre interessi di legge ex art. 1284 4° co. c.c. dall'esigibilità al saldo;
d) accertato e dichiarato che ha impiegato presso di sé CP_1 per l'impregnatura del legno lamellare venduto ad nn. 2 operai messi a disposizione Pt_1 da quest'ultima per due giorni lavorativi, condannare a rifondere ad il relativo CP_1 Pt_1 costo di € 1.200,00= ovvero quel maggiore e/o minore costo che risulterà provato e/o di giustizia, con eventuale liquidazione anche equitativa, oltre interessi di legge ex art. 1284
4° co. c.c. dall'esigibilità al saldo;
e) in ogni caso revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché le domande con esso proposte sono infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
III. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi: a) di accertamento della natura di vendita "a corpo" e non "a misura", di condannare Parte_4 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ad la somma di € Pt_1
5.490,00= da quest'ultima pagata per i disegni costruttivi e le relazioni di calcolo comprese nella vendita "a corpo" di di cui al preventivo del 23.4.2018 oltre CP_1 interessi di legge ex art. 1284 4° co. c.c. dall'esigibilità al saldo;
nonché stralciare dalla fattura n. 2135/2018 il costo della pavimentazione e dei travetti per € 1.567,30= in quanto compreso nel prezzo complessivo della vendita "a corpo" del preventivo del 23.4.2018;
b) di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o di accertamento di altro credito di nei confronti di a titolo di saldo prezzo della fattura n. 2135/18, compensare CP_1 Pt_1 parzialmente detto credito, al netto delle somme di € 5.490,00= e di € 1.567,30=, con il credito di di € 13.700,00= e/o quel diverso credito che sarà accertato in causa e Pt_1 condannare la parte che risulterà debitrice al pagamento in favore dell'altra della differenza dovuta;
IV. In via istruttoria, ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto capitolate in narrativa precedute dalle parole “vero che”, con riserva di indicare i nominativi dei testi nel prefiggendo termine, nonché di articolare mezzi istruttori, dedurre e produrre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 6° co. c.p.c anche in seguito alla costituzione della convenuta, attrice sostanziale;
V. In ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA
22% e C.P. 4% ex lege, nonché al rimborso spese generali 15%”.
“- in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la CP_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da ivi compresa la domanda Parte_1 riconvenzionale dalla medesima proposta, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del giudizio monitorio che del presente giudizio ordinario di cognizione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione in opposizione con domanda riconvenzionale, quello della comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
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Con decreto ingiuntivo nr. 8136/2019 del 18.4.2019, il Tribunale di Roma, su istanza della ingiungeva alla il pagamento della somma di € 42.138,67, CP_1 Parte_1 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 fino al soddisfo nonché le spese di procedura monitoria, liquidate in euro 1.305,00 per compenso ed euro € 286,00 per esborsi, oltre
IVA e C.P.A. Come per legge.
Avverso il detto decreto ingiuntivo del tribunale di Roma nr. 8136.19 spiegava Pt_1 opposizione con domanda riconvenzionale deducendo:
- di aver interamente pagato tutto il materiale, acquistato “a misura” e non “a corpo”, descritto nei documenti di trasporto portati dalla fattura n. 2135/2018, azionata monitoriamente da CP_1
- di essere creditrice nei confronti di della somma pagata e non dovuta CP_1 di € 977,70, nonché dell'ulteriore importo di € 13.700,00 a titolo di risarcimento danni derivanti: a) dall'aumento dei costi conseguenti al prolungamento dei giorni di montaggio delle strutture (dai 4 originariamente previsti ai 9 effettivi) in conseguenza delle consegne giornaliere parziali e tardive di b) dal costo CP_1 di due operai di istaccati presso per l'impregnatura delle tavole “brise Pt_1 CP_1 soleil”.
Instaurato correttamente il contraddittorio si costituiva tempestivamente la CP_1 chiedendo preliminarmente la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e, nel merito, il rigetto sia dell'opposizione che della domanda riconvenzionale spiegata, in quanto non provata priva del benché minimo fondamento logico-giuridico.
Non veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed essendo la causa di natura prettamente documentale veniva istruita con la sola CTU tecnica al fine di ricostruire, attraverso la sola copiosa corrispondenza prodotta in atti, i rapporti commerciali intercorsi tra le parti nonché la congruità dei prezzi applicati e la eventuale restante somma da corrispondere a saldo dalla per i materiali lignei forniti da Pt_1
. CP_1
Riassegnato il procedimento per surroga a questo giudicante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.02.2025 per poi essere nuovamente rinviata all'udienza del 11.04.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione proposta da va rigettata in quanto infondata. Pt_1
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione, ed in quanto tale soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione - dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa - può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore-opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio attraverso l'avvenuto adempimento, ovvero essendosi manifestati altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ebbene va anzitutto come nel giudizio in esame non è in contestazione il rapporto commerciale intercorso tra le parti né tantomeno è in contestazione la fornitura e le lavorazioni delle varie strutture in legno destinate all'allestimento del concorso ippico internazionale “Piazza di Siena”, ma è in contestazione solo il calcolo del resoconto finale della fornitura dei materiale e dei relativi prezzi applicati da in considerazione CP_1 delle intervenute variazioni e aggiunte degli ulteriori materiali richiesti da rispetto Pt_1 al preventivo iniziale del 24.04.2018.
Al riguardo rilevano i seguenti documenti:
- l'accettazione di del preventivo iniziale di del Pt_1 CP_1
24.4.2018;
- le fatture e i documenti accompagnatori relativi all'ulteriore materiale fornito e lavorato da su richiesta di in aggiunta al preventivo CP_1 Pt_1 iniziale;
- le note di relative alle specifiche e alle motivazioni dell'incremento CP_1 di prezzo trasmesse a in data 24.4.18, 28.4.18, 3.5.18 e 22.5.18 mai CP_1 contestate dalla opponente durante l'esecuzione della prestazione.
- la fattura a saldo del 31.05.2018 che rappresenta la sintesi delle variazioni di prezzo comunicate volta per volta ad a seguito delle modifiche degli ordini. Pt_1
Avuto riguardo della documentazione sopra richiamata, deve rilevarsi come la opposta abbia adeguatamente documentato l'esistenza della fonte negoziale del CP_1 credito portato nel decreto ingiuntivo opposto e correttamente allegato la prestazione rimasta inadempiuta, mentre l' nulla ha provato ex art. 2697 cc in ordine Pt_1 all'asserito fatto estintivo della pretesa attorea non potendosi ritenere adeguate al riguardo le fumose versioni dei fatti ( ritardi nelle consegne dei materiali, variazione di prezzi non preventivati e costi di progettazione ) perché non supportate da adeguate prove documentali, svolgendo in concreto difese implicanti sostanzialmente il riconoscimento dell'effettiva ricezione di tutte le forniture del materiale ligneo nonché l'inadempimento alle proprie obbligazioni di pagamento. E dunque, riguardo ai ritardi sulla base dei quali la società opponente ha basato la propria domanda riconvenzionale, va rilevato che, benché contrattualmente non risulti che sia stato fissato un termine essenziale di consegna ex art. 1457 c.c., dalle emergenze documentali risulta in modo inequivocabile che i presunti ritardi sono imputabili solo ed esclusivamente alle intervenute variazioni progettuali in corso d'opera richieste da he peraltro hanno comportato per Pt_1 CP_1 la fornitura di materiali e lavorazioni aggiuntive e di utilizzo consistente di manodopera per fornire in tempo ( per la manifestazione di Piazza di Siena che si è regolarmente svolta), la merce richiesta, tali da richiedere la formulazione del nuovo preventivo del
28.04.2018 e la nota esplicativa del 22.05.2018. Al riguardo la a titolo CP_1 esemplificativo ha evidenziato nei propri atti che : l'impregnazione a mano di n.
3.200 tavole di “brise soleil” della stessa tinta della struttura comunicata dall'odierna opponente solo in data 04.05.2018 ha comportato per le maestranze di CP_1
l'impregnazione a mano di circa 54 metri cubi di travi, pari orientativamente ad un autotreno completo, mq. 1940 di pannelli in multistrato di pino e mq. 1200 di “brise soleil”.
Appare ovvio che il costo imputabile all'impregnazione era esclusa dal preventivo del
28.04.2018, poiché la relativa richiesta in tal senso di è pervenuta successivamente, Pt_1 così come non devono ritenersi compresi nel predetto preventivo i costi dei professionisti coinvolti nella realizzazione della struttura, quali il progettista, il montatore e lo stesso ingegnere in quanto, oltre a non essere dipendenti di la stessa si è CP_2 CP_1 limitata solo a segnalarli e presentarli alla committente in quanto era in difficoltà tant'è che è la stessa che ha provveduto a prendere successivamente accordi diretti con i Pt_1 medesimi per i rispettivi incarichi. A tal riguardo basta solo esaminare la mail del
24.04.2018, con la quale ibadisce e specifica che la parcella del progettista era CP_1 esclusa dal preventivo ove per l'appunto non citata ( cfr. all. n.7 . CP_1
Quanto invece all'eccezione stravagante sulla distinzione dei due criteri di determinazione del valore della merce se a misura o a corpo, appare palese che tale criterio di calcolo viene avanzato da in extremis al solo scopo di poter Pt_1 arbitrariamente determinare un importo diverso ed inferiore rispetto a quello dovuto alla creditrice opposta, oltre a non essere applicabile nel caso di specie deve ritenersi tardivo, dovendosi applicare al riguardo la preclusione assertiva delle nuove domande.
Tornando dunque alle ragioni di credito della società opposta, devono evidenziarsi le risultanze della documentazione prodotta da fin dall'avvio del procedimento CP_1 monitorio, ed a tal proposito non par superfluo rilevare che già in allegato al ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. parte opposta ha prodotto, il preventivo inviato via mail del 23.04.2018 ad che da riscontro obiettivo costituito da fattura di acconto n. 1591/2018, per Parte_1
€ 18.300.00, regolarmente versato da sull'importo complessivo pari ad € Parte_1
74.200,00 oltre IVA ( cfr. all. n. 2,3,4 . CP_1
Ebbene dall'esame dei versamenti che sono stati effettuati dalla società in Parte_1 favore della società così come documentati nell'estratto conto prodotto CP_1 da quest'ultima, risulta che in effetti sussiste un credito residuo di euro 42,138,67.
E dunque, allo solo scopo di addivenire all'esatto calcolo finale della somma residua a credito di euro 42,138,67 occorre soffermarsi sull'intervenuto pagamento della fornitura delle varie strutture in legno destinate all'allestimento del concorso ippico internazionale
“Piazza di Siena”, così come chiaramente emerge dall' estratto conto bancario prodotto relativo al periodo ricompreso dal mese di aprile 2018 sino a novembre 2018, e dunque sulla somma complessivamente corrisposta da parte della debitrice opponente alla suddetta ditta fornitrice, ed il cui ammontare è pari ad euro 78.398,87.
Vanno tuttavia rilevate alcune imprecisioni contenute nel documento di trasporto n.
2135/018 del 31.05.2018, ove erroneamente veniva indicato un imponibile pari ad euro
76.986,14 in luogo dell'esatto effettivo ammontare che doveva essere erogato di euro 74.200,00, così come determinato nel preventivo spesa del 23 aprile 2018, e così come richiamato nella fattura di acconto 1591/018 del 24 aprile 2018. Sulla base di tale erronea indicazione dell'imponibile di cui sopra, a cui erano state aggiunte euro 16.936,95 per
IVA, risultava dovuta dalla a somma complessiva di euro 93.923,09 in luogo Parte_1 dell'esatto importo che detta società era tenuta a corrispondere di totali euro 90.524,00
(IMPONIBILE= 74.200,00 + IVA= euro 16.324,00) ed il cui rispettivo ammontare doveva correttamente risultare nella sopra richiamata documentazione prodotta in atti.
Va poi evidenziato che, seppur alla luce del preventivo di spesa sopra richiamato della poi accettato dall' la somma inizialmente dovuta risultava pari CP_1 Parte_1 ad euro 90.524,00, successivamente, nel luglio 2018, con l'intervenuta richiesta di integrazione da parte della ell'ordine iniziale, tale somma subiva inevitabilmente Pt_1 un aumento sino a raggiungere un complessivo ammontare pari ad euro 127,109,73, comprensivo di IVA.
Da detto incremento di prezzo di fornitura ed a fronte dei versamenti già eseguiti da Pt_1 per complessive euro 78.398,87, come provati per mezzo dell'estratto conto corrente
[...] bancario, e dal successivo scomputo della somma di euro 6.572,19, versata dalla
[...] alla in ragione dell'erroneo accorpamento di alcuni moduli forniti che Pt_1 CP_1 risultavano non necessari, come provato con nota di credito n. 2551/2018 del 26.06.2018, sussiste pertanto ad oggi, a carico della parte debitrice opponente, un debito residuo di complessivi euro 42.138,67, così come ingiunto dal Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 8136/2019 del 18 aprile 2019.
Tali obiettive evidenze risultanti dagli atti e dalla documentazione prodotta in giudizio, venivano confermate dalla CTU svolta dall' ing. , la quale deve ritenersi Persona_1 chiara, completa ed esaustiva, oltre che non seriamente confutata dalla opponente, le cui risultanze si condividono pienamente.
Il CTU ha infatti accertato e verificato il quantitativo del materiale effettivamente fornito e descritto nei documenti di trasporto nonché la congruità dei prezzi applicati dalla società opposta per la fornitura e la lavorazione di tutto il materiale consegnato alla società opponente, concludendo: che il materiale fornito dall'opposta è CP_1 quantificabile nell'importo complessivo di € 110.874,10 avendo quantificato il valore del legno lamellare fornito sulla base del prezzo unitario corrente di mercato, ovvero nell'importo complessivo di € 86.238,64 così come desunto dalla nota di credito in atti emessa dall'opposta. Ciò è da porre in relazione all'importo complessivamente fatturato dalla Società opposta, per le forniture di materiale ligneo effettuate alla Società opponente, pari a complessivi € 105.650,90 comprensivi di IV.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto e le relative somme ingiunte come ivi indicate, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. 231/02, che si quantificano in euro 27.531, 15 con decorrenza dal 10 luglio 2018 ad oggi.
Alla soccombenza consegue la condanna della società opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate facendo applicazione dei parametri ministeriali 2022 D.M. Giustizia n. 147, rispondenti al compenso tabellare dei valori medi con scaglione di riferimento da 26.000,01 a
52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 40382/2019 R.G., così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta dalla per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 8136/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 18 aprile 2019;
– Rigetta la domanda riconvenzionale della Parte_1
– condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla refusione in favore della delle spese del presente giudizio che CP_1 liquida in complessive euro 7.616,00 per compensi professionali – oltre IVA e
CPA come per legge.
– Pone definitivamente a carico della le spese di CTU. Pt_1
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
il Giudice
Dott. Vincenzo Giuliano