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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AF EL PO Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. AL SA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6298/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ANDREA SPAGGIARI e dell'avv. CARLO DAMONI, elettivamente domiciliate presso il difensore avv. DAMONI CARLO
ATTRICI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 Controparte_3 C.F._6 dell'avv. SPAGNOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SPAGNOLO
GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 11 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nell'esercizio delle funzioni di Amministratori della società Olimpic Sauna s.r.l. e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici, così come quantificati in atti nell'importo di € 96.862,49, ovvero di quella diversa somma che verrà accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria, eventualmente anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con integrale rifusione delle spese del presente giudizio, comprensive di rimborso forfettario ed accessori di legge.
Per parte convenuta:
A. In via Pregiudiziale: i. Accertare e, per l'effetto, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione avversario per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. In via Preliminare:
i. Accertare e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
C. Nel Merito:
i. Rigettare tutte le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa;
D. Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.:
i. Accertare per tutti i motivi in narrativa e per l'effetto condannare le odierne attrici al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con condanna delle odierne attrici al pagamento in favore degli odierni resistenti delle spese, competenze e onorari, oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le difese delle parti
Le odierna attrici, allegato di essere proprietarie di alcune unità immobiliari locate alla società Olimpic
Sauna s.r.l., all'epoca dei fatti amministrata dai convenuti, allegavano che, a seguito della morosità della società nel pagamento dei canoni di locazione, era stato emesso decreto, provvisoriamente esecutivo, con cui era stato ingiunto alla società Olimpic Sauna s.r.l. il pagamento, a favore delle odierne attrici, dell'importo di euro 23.600,00 in linea capitale, oltre interessi e spese legali (decreto opposto e confermato con sentenza passata in giudicato), e, a seguito di provvedimento di convalida di pagina 2 di 11 sfratto per morosità, era stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, all'esito del contenzioso, con sentenza n. 414/2022 pubblicata il 21/02/2022, il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della Olimpic Sauna s.r.l.
Allegavano, altresì, che, nonostante le pronunce giudiziali, gli amministratori della Olimpic Sauna
s.r.l., benché l'attività societaria si fosse di fatto definitivamente interrotta nel mese di luglio 2020, non avevano provveduto a liberare gli immobili di proprietà delle attrici ed a versare il dovuto canone di locazione, andando così ad incrementare il debito della società amministrata, mediante l'occupazione abusiva dello stabile, circostanza che aveva contribuito ad aggravare il dissesto della società, la quale, in data 17 novembre 2021, aveva depositato, avanti il Tribunale di Brescia, ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. successivamente omologato.
Allegato che la “mala gestio” degli amministratori della Olimpic Sauna s.r.l. risulta tanto più aggravata dalla circostanza che gli stessi avevano fatto confluire l'intero avviamento di clienti dell'attività pluridecennale di Olimpic Sauna s.r.l. nella neocostituita allegavano di aver subito un Controparte_4 danno patrimoniale quantificato, sino alla data di deposito della richiesta di ammissione al concordato, in euro 83.832,49 a titolo di canoni di locazione scaduti e non saldati, spese condominiali e spese di rinnovo annuale del contratto da febbraio 2020 al 17 novembre 2021; euro 5.000,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. quali spese e competenze di cui al procedimento di sfratto per morosità; euro 8.030,00 quale
20% del canone di locazione a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima dell'immobile dal gennaio 2021 al 17 novembre 2021.
Concludevano, pertanto, come in epigrafe indicato.
Si costituivano i convenuti che, eccepita la nullità dell'attore di citazione per omessa quantificazione dell'importo oggetto di richiesta di condanna e la carenza di legittimazione attiva delle attrici, contestavano, nel merito, la sussistenza del danno lamentato da parte attrice in considerazione dell'inagibilità dell'immobile - che aveva reso impossibile la prosecuzione dell'attività - anche in considerazione delle difficoltà conseguenti la pandemia del 2020 - e che aveva impedito il rilascio delle unità immobiliari - e in considerazione del fatto che non avevano alcun interesse nella società che, in tesi di parte attrice, era stata destinataria della clientela della società Parte_4
[...]
[..
. Le conclusioni delle parti pagina 3 di 11 Nonostante con l'ordinanza del 9 novembre 2023 siano stati concessi termini per il deposito di note scritte, conclusionali e repliche ex art. 189 c.p.c. nessuna delle parti ha depositato le note scritte contenti la precisazione delle conclusioni.
Deve pertanto ritenersi che le conclusioni siano quelle da ultimo precisate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., quanto a parte attrice, e nella comparsa di costituzione, quanto a parte convenuta.
III. L'eccepita nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione sotto due distinti profili: per non aver indicato l'anno nella data di udienza individuata solo come “2 novembre” e “per manifesta incertezza e genericità delle conclusioni ivi rassegnate …. in quanto, in tale sede, non viene esattamente formulata la domanda (di condanna) in punto quantum, limitandosi ad un non esaustivo rinvio al contenuto dell'atto stesso (senza peraltro nemmeno invero specificare in modo puntuale la pagina e il capoverso
a cui si farebbe riferimento)”.
Nessuna di tali eccezioni è fondata.
Come già indicato nel provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. l'omessa indicazione dell'anno nella indicazione dell'udienza di citazione non ha impedito ai convenuti di considerare quale data di udienza il 2 novembre 2023 (essendo stato l'atto di citazione notificato nel maggio del 2023) e di costituirsi tempestivamente 70 giorni prima di tale data.
L'ulteriore censura è infondata sotto molteplici profili: l'atto di citazione deve essere letto nel suo insieme ed è pertanto irrilevante che nelle conclusioni non sia indicato l'importo oggetto di condanna se lo stesso è chiaramente indicato nella parte argomentativa della citazione.
Inoltre, le conclusioni dell'atto di citazione riportano l'indicazione della somma oggetto di condanna mediante l'espresso rinvio alla parte argomentativa in cui vi è la quantificazione dell'allegato danno.
Infine, la domanda di condanna al risarcimento del danno, per essere validamente formulata, non richiede una quantificazione numerica, essendo sufficiente che l'attore descriva il danno spettando al giudice di quantificarlo.
IV. Le domande di parte attrice
Parte attrice allega che i convenuti, in qualità di amministratori della società Olimpic Sauna s.r.l. avrebbero posto in essere atti di mala gestio individuati nel non aver provveduto al pagamento dei pagina 4 di 11 canoni di locazione degli immobili locati dalle attrici alla società, nel non aver liberato prontamente gli immobili e nell'aver distratto la clientela della società conduttrice a favore di altra società.
Tali comportamenti, in tesi delle attrici, avrebbero aggravato il dissesto della società determinando nei loro confronti un danno pari ai canoni dovuti e all'indennità per occupazione senza titolo degli immobili.
La domanda risarcitoria è stata sussunta da parte attrice alternativamente nel disposto dell'art. 2476 comma VI cod. civ. e dell'art. 2476 comma VII cod. civ. pur disciplinando tali norme due azioni ben diverse.
L'articolo 2476 al comma VI e al comma VII disciplina due azioni di responsabilità che, pur essendo accumunate dal poter essere azionate dai creditori della società nei confronti degli amministratori (con ciò dovendosi sin da ora escludere la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva), sono tra loro ben diverse.
L'azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di cui all'art. 2476, VI comma,
c.c. presuppone che i primi abbiano posto in essere condotte inosservanti degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che quest'ultimo, in conseguenza di tali condotte, risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (cd. danno indiretto).
Si tratta di un'azione di natura extracontrattuale, nella quale spetta all'attore allegare e provare specificatamente la condotta che assume inadempiente o dannosa, il profilo di dolo o colpa in capo all'amministratore, il danno e il nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno lamentato.
Nello specifico, vertendosi in un'ipotesi di c.d. “danno indiretto” è onere dell'attore provare che la condotta posta in essere dagli amministratori abbia portato alla diminuzione del patrimonio sociale e che tale riduzione abbia determinato l'impossibilità del soddisfacimento delle pretese creditorie dell'attore o, in ogni caso, il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe stato possibile in assenza delle condotte contestate.
La fattispecie di cui all'art. 2476 comma VII c.c. delinea un'azione i cui presupposti sono costituiti non solo dalla condotta illecita dell'amministratore ma anche dall'incidenza diretta dei suoi effetti pregiudizievoli sul patrimonio personale del socio o, come nel caso in esame, del terzo creditore.
Tale “incidenza diretta” è l'elemento che distingue questa ipotesi di responsabilità da quella disciplinata dall'art. 2476 comma VI c.c. in cui la condotta dell'amministratore risulta produttiva di un danno nei pagina 5 di 11 confronti dei creditori, ma solo quale conseguenza riflessa del pregiudizio subito dal patrimonio sociale.
V. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Qualificate le domande formulate da parte attrice è ora possibile esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte convenuta.
Le argomentazioni di parte convenuta in merito alla carenza di legittimazione attiva delle attrici o di carenza di interesse ad agire (come lamentato nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) non sono agevolmente riassumibili.
Da un lato, parte convenuta pare sostenere che l'azione ex art. 2476 cod. civ. (non meglio specificata, disciplinando la norma varie azioni - contrattuali e non -) spetti esclusivamente ai soci, precisando che alle attrici sarebbe “…sfuggito uno dei principi fondamentali del diritto societario che, senza tema di smentita, in tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio ex art. 2476 c.c., individua la legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione, solo e soltanto ed esclusivamente ai singoli soci e alla società….”.
Tale argomentazione è stata riproposta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. nella quale parte convenuta ribadisce l'eccezione nei termini di cui sopra, sostenendo che le attrici hanno proposto un'azione contrattuale, come si dovrebbe desumere dalla richiesta di accertamento della responsabilità dei convenuti nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dal fatto che la domanda è stata proposta innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese.
Dall'altro lato, parte convenuta contesta la sussistenza del presupposto processuale in esame richiamando la giurisprudenza che esclude che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali possa, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2476 comma VI cod. civ.
Così delineate le argomentazioni di parte convenuta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è, all'evidenza, infondata.
Come già precisato nel paragrafo che precede le domande proposte dalle attrici sono astrattamente sussumibili nel disposto dell'art. 2476 comma VI e VII cod. civ. (come peraltro chiaramente indicato pagina 6 di 11 nell'atto di citazione) sicché la legittimazione ad agire è certamente sussistente a fronte della mera allegazione della qualifica di creditrici.
La circostanza che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non possa, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente è questione che attiene al merito della domanda e non già alla sussistenza del presupposto processuale.
Né può ritenersi che non sussista la legittimazione ad agire in considerazione dell'ammissione della società Olimpic Sauna s.r.l. alla procedura di concordato preventivo.
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, l'art. 115 c.i.i. che fa espressamente salva la legittimazione dei creditori a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 del codice civile (che disciplina, nell'ambito della società per azioni la stessa azione disciplinata dall'art. 2476 comma VI c.p.c. nell'ambito della società a responsabilità limitata), deve ritenersi che la legittimazione ad agire permanga in capo al creditore anche in ipotesi di ammissione della società alla procedura di concordato.
Come visto tale azione è un rimedio previsto al fine di rafforzare la tutela dei creditori qualora, per l'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Essa si colloca al di fuori di un vincolo obbligatorio diretto tra i creditori e gli amministratori, configurandosi, pertanto, come azione extracontrattuale, e si pone come rimedio del tutto indipendente e autonomo rispetto alla corrispondente azione sociale;
con esclusione, quindi, dell'attribuzione di una valenza surrogatoria rispetto a questa.
Tale azione resta pertanto esperibile anche dopo l'omologazione del concordato preventivo in quanto l'omologazione di un concordato preventivo non estingue i crediti nella parte falcidiata, ma rende solo inesigibile il credito per la porzione eccedente la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano.
Inoltre, l'azione dei creditori verso gli amministratori ha carattere autonomo e finalità di integrazione della garanzia patrimoniale in quanto rivolta a un soggetto terzo rispetto alla società debitrice con cui vige il c.d. pactum de non petendo.
Né contrarie indicazioni possono trarsi dall'art. 184 del RD 267/1942, ai sensi del quale, “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i pagina 7 di 11 fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
Gli amministratori, infatti, non possono essere parificati né ai coobbligati né ai soci illimitatamente responsabili, rispetto ai quali la valutazione da parte dei creditori della convenienza del concordato, rispetto alla alternativa fallimentare, passa anche attraverso l'esame dei loro patrimoni.
Pertanto, il “patto” di concordato produce i suoi effetti in relazione al patrimonio dell'impresa, e non rispetto al patrimonio di un terzo, qual è l'amministratore.
Né può porsi alcun dubbio in merito alla legittimazione dei creditori all'azione ex art. 2476 comma VII cod. civ. trattandosi di azione di risarcimento di un danno diretto, per la quale non può neppure astrattamente porsi una questione di legittimazione del curatore o del liquidatore giudiziale.
VI. Gli atti di mala gestio
Come già anticipato parte attrice imputa agli amministratori di Olimpic Sauna s.r.l.:
- di non aver corrisposto alcuna somma a titolo di canone di locazione nonostante l'emissione del decreto ingiuntivo;
- di non aver rilasciato l'immobile nonostante l'omesso pagamento dei canoni di locazione, la cessazione dell'attività nell'estate del 2020 e la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione della società;
- di aver distratto la clientela della società così violando i doveri volti alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale.
VII. L'azione di responsabilità ex art. 2476 comma VII cod. civ.
Prima di esaminare la sussistenza in fatto dei comportamenti imputati agli amministratori è necessario, in coerenza con il principio della c.d. ragione più liquida, verificare se gli stessi siano astrattamente idonei a fondate la domanda risarcitoria.
A tale quesito questo Tribunale ritiene di dover dare risposta negativa con riguardo all'ipotesi di responsabilità ex art. 2476 comma VII cod. civ.
Premesso che l'eventuale distrazione dell'avviamento della società può solo aver cagionato un danno indiretto (conseguente il depauperamento del patrimonio sociale) estraneo alla fattispecie in esame, le pagina 8 di 11 ulteriori condotte imputate agli amministratori corrispondono all'inadempimento contrattuale della società.
Come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, l''inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma VII, c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi (sul punto tra le altre cfr. C. Cass. 7272/2023).
Nel caso in esame ciò che viene imputato agli amministratori è, nella sostanza, di non aver adempiuto alle obbligazioni di pagamento e di restituzione dell'immobile gravanti a termini contrattuali sulla società, non avendo parte attrice allegato alcun ulteriore comportamento doloso o colposo posto in essere dagli amministratori e, pertanto, a loro personalmente riferibile.
VIII. L'azione di responsabilità ex art. 2476 comma VI cod. civ.
Quanto all'azione di responsabilità ex art. 2476 comma VI cod. civ. è indubbio che il protrarsi dell'occupazione illegittima dell'immobile da parte della società può aver incrementato il passivo della stessa e che la distrazione dei clienti, se provata, potrebbe ben essere idonea a cagionare un nocumento alla società.
L'incremento del passivo e la riduzione dell'attivo, se conseguenza di comportamenti colposi o dolosi posti in essere dagli amministratori in violazione della c.d. business judgement rule, costituiscono un danno diretto nei confronti della società che può riflettersi sui creditori sociali a fronte della incapienza del patrimonio della società ad onorare i propri debiti.
Peraltro, in questo caso, il danno cagionato ai creditori è un danno indiretto che non coincide con il credito vantato nei confronti della società, come pare sostenere parte attrice.
Colui che agisce nei confronti degli amministratori ex art. 2476 comma VI cod. civ. è onerato di allegare e provare non solo il nocumento cagionato al patrimonio della società dal comportamento colposo o doloso degli amministratori ma anche l'incidenza di tale nocumento in relazione al soddisfacimento del proprio credito.
Deve pertanto essere, quantomeno, allegata la circostanza che, in assenza della condotta contestata, il credito sarebbe stato soddisfatto integralmente o in una percentuale maggiore rispetto a quella effettivamente corrisposta dalla società.
Come visto il danno non è stato allegato in tali termini in atto di citazione avendo l'attrice individuato il pagina 9 di 11 danno di cui ha chiesto il risarcimento nell'importo credito vantato nei confronti della società.
Parte attrice non ha allegato, né si è offerta di provare l'incidenza del debito da occupazione illegittima e da perdita della clientela sul patrimonio sociale e, soprattutto, l'incidenza di tale decremento del patrimonio sociale sul soddisfacimento del proprio credito.
IX. Il rigetto delle domande attoree
In considerazione di quanto sopra le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Ogni questione che attiene alla distrazione della clientela, alla eventuale incidenza dell'ammissione al concordato sull'esperibilità delle azioni di responsabilità, alle motivazioni che hanno indotto gli amministratori a non rilasciare l'immobile in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale, alle modalità con le quali il ha accertato l'ottemperanza delle attrici all'obbligo di provvedere alla CP_5 verifica statica dell'immobile sono irrilevanti in questa sede.
Quanto agli esiti della verifica statica, dagli atti non emergono notizie di reato, ben potendo parte convenuta presentare personalmente denuncia di reato in caso di diversa valutazione.
X. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidare in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
Parte convenuta ha chiesto la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c. a fronte della eccepita carenza di legittimazione attiva e della proposizione della domanda in “contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, o la manifesta inconsistenza giuridica delle censure”.
La sussistenza della legittimazione attiva e il rigetto della domanda solo a fronte di una non completa allegazione dei fatti idonei alla liquidazione dello specifico danno evidenziano che l'azione non è stata presentata in contrarietà al diritto o su allegazioni prive di consistenza giuridica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a tenere indenne parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, somma da corrispondersi a favore del pagina 10 di 11 difensore dichiaratosi antistatario in comparsa di costituzione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
AL SA AF EL PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AF EL PO Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. AL SA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6298/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. ANDREA SPAGGIARI e dell'avv. CARLO DAMONI, elettivamente domiciliate presso il difensore avv. DAMONI CARLO
ATTRICI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 Controparte_3 C.F._6 dell'avv. SPAGNOLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SPAGNOLO
GIUSEPPE
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: pagina 1 di 11 Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nell'esercizio delle funzioni di Amministratori della società Olimpic Sauna s.r.l. e, per l'effetto, condannare gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici, così come quantificati in atti nell'importo di € 96.862,49, ovvero di quella diversa somma che verrà accertata come dovuta all'esito dell'istruttoria, eventualmente anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Con integrale rifusione delle spese del presente giudizio, comprensive di rimborso forfettario ed accessori di legge.
Per parte convenuta:
A. In via Pregiudiziale: i. Accertare e, per l'effetto, dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione avversario per tutti i motivi esposti in narrativa;
B. In via Preliminare:
i. Accertare e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
C. Nel Merito:
i. Rigettare tutte le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa;
D. Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.:
i. Accertare per tutti i motivi in narrativa e per l'effetto condannare le odierne attrici al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata alla somma che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso con condanna delle odierne attrici al pagamento in favore degli odierni resistenti delle spese, competenze e onorari, oltre spese forfettarie al 15%, C.P.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Le difese delle parti
Le odierna attrici, allegato di essere proprietarie di alcune unità immobiliari locate alla società Olimpic
Sauna s.r.l., all'epoca dei fatti amministrata dai convenuti, allegavano che, a seguito della morosità della società nel pagamento dei canoni di locazione, era stato emesso decreto, provvisoriamente esecutivo, con cui era stato ingiunto alla società Olimpic Sauna s.r.l. il pagamento, a favore delle odierne attrici, dell'importo di euro 23.600,00 in linea capitale, oltre interessi e spese legali (decreto opposto e confermato con sentenza passata in giudicato), e, a seguito di provvedimento di convalida di pagina 2 di 11 sfratto per morosità, era stata emessa ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, all'esito del contenzioso, con sentenza n. 414/2022 pubblicata il 21/02/2022, il Tribunale di Brescia, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della Olimpic Sauna s.r.l.
Allegavano, altresì, che, nonostante le pronunce giudiziali, gli amministratori della Olimpic Sauna
s.r.l., benché l'attività societaria si fosse di fatto definitivamente interrotta nel mese di luglio 2020, non avevano provveduto a liberare gli immobili di proprietà delle attrici ed a versare il dovuto canone di locazione, andando così ad incrementare il debito della società amministrata, mediante l'occupazione abusiva dello stabile, circostanza che aveva contribuito ad aggravare il dissesto della società, la quale, in data 17 novembre 2021, aveva depositato, avanti il Tribunale di Brescia, ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 L.F. successivamente omologato.
Allegato che la “mala gestio” degli amministratori della Olimpic Sauna s.r.l. risulta tanto più aggravata dalla circostanza che gli stessi avevano fatto confluire l'intero avviamento di clienti dell'attività pluridecennale di Olimpic Sauna s.r.l. nella neocostituita allegavano di aver subito un Controparte_4 danno patrimoniale quantificato, sino alla data di deposito della richiesta di ammissione al concordato, in euro 83.832,49 a titolo di canoni di locazione scaduti e non saldati, spese condominiali e spese di rinnovo annuale del contratto da febbraio 2020 al 17 novembre 2021; euro 5.000,00 oltre I.V.A. e
C.P.A. quali spese e competenze di cui al procedimento di sfratto per morosità; euro 8.030,00 quale
20% del canone di locazione a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima dell'immobile dal gennaio 2021 al 17 novembre 2021.
Concludevano, pertanto, come in epigrafe indicato.
Si costituivano i convenuti che, eccepita la nullità dell'attore di citazione per omessa quantificazione dell'importo oggetto di richiesta di condanna e la carenza di legittimazione attiva delle attrici, contestavano, nel merito, la sussistenza del danno lamentato da parte attrice in considerazione dell'inagibilità dell'immobile - che aveva reso impossibile la prosecuzione dell'attività - anche in considerazione delle difficoltà conseguenti la pandemia del 2020 - e che aveva impedito il rilascio delle unità immobiliari - e in considerazione del fatto che non avevano alcun interesse nella società che, in tesi di parte attrice, era stata destinataria della clientela della società Parte_4
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. Le conclusioni delle parti pagina 3 di 11 Nonostante con l'ordinanza del 9 novembre 2023 siano stati concessi termini per il deposito di note scritte, conclusionali e repliche ex art. 189 c.p.c. nessuna delle parti ha depositato le note scritte contenti la precisazione delle conclusioni.
Deve pertanto ritenersi che le conclusioni siano quelle da ultimo precisate nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., quanto a parte attrice, e nella comparsa di costituzione, quanto a parte convenuta.
III. L'eccepita nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione sotto due distinti profili: per non aver indicato l'anno nella data di udienza individuata solo come “2 novembre” e “per manifesta incertezza e genericità delle conclusioni ivi rassegnate …. in quanto, in tale sede, non viene esattamente formulata la domanda (di condanna) in punto quantum, limitandosi ad un non esaustivo rinvio al contenuto dell'atto stesso (senza peraltro nemmeno invero specificare in modo puntuale la pagina e il capoverso
a cui si farebbe riferimento)”.
Nessuna di tali eccezioni è fondata.
Come già indicato nel provvedimento emesso ex art. 171 bis c.p.c. l'omessa indicazione dell'anno nella indicazione dell'udienza di citazione non ha impedito ai convenuti di considerare quale data di udienza il 2 novembre 2023 (essendo stato l'atto di citazione notificato nel maggio del 2023) e di costituirsi tempestivamente 70 giorni prima di tale data.
L'ulteriore censura è infondata sotto molteplici profili: l'atto di citazione deve essere letto nel suo insieme ed è pertanto irrilevante che nelle conclusioni non sia indicato l'importo oggetto di condanna se lo stesso è chiaramente indicato nella parte argomentativa della citazione.
Inoltre, le conclusioni dell'atto di citazione riportano l'indicazione della somma oggetto di condanna mediante l'espresso rinvio alla parte argomentativa in cui vi è la quantificazione dell'allegato danno.
Infine, la domanda di condanna al risarcimento del danno, per essere validamente formulata, non richiede una quantificazione numerica, essendo sufficiente che l'attore descriva il danno spettando al giudice di quantificarlo.
IV. Le domande di parte attrice
Parte attrice allega che i convenuti, in qualità di amministratori della società Olimpic Sauna s.r.l. avrebbero posto in essere atti di mala gestio individuati nel non aver provveduto al pagamento dei pagina 4 di 11 canoni di locazione degli immobili locati dalle attrici alla società, nel non aver liberato prontamente gli immobili e nell'aver distratto la clientela della società conduttrice a favore di altra società.
Tali comportamenti, in tesi delle attrici, avrebbero aggravato il dissesto della società determinando nei loro confronti un danno pari ai canoni dovuti e all'indennità per occupazione senza titolo degli immobili.
La domanda risarcitoria è stata sussunta da parte attrice alternativamente nel disposto dell'art. 2476 comma VI cod. civ. e dell'art. 2476 comma VII cod. civ. pur disciplinando tali norme due azioni ben diverse.
L'articolo 2476 al comma VI e al comma VII disciplina due azioni di responsabilità che, pur essendo accumunate dal poter essere azionate dai creditori della società nei confronti degli amministratori (con ciò dovendosi sin da ora escludere la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva), sono tra loro ben diverse.
L'azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali di cui all'art. 2476, VI comma,
c.c. presuppone che i primi abbiano posto in essere condotte inosservanti degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e che quest'ultimo, in conseguenza di tali condotte, risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (cd. danno indiretto).
Si tratta di un'azione di natura extracontrattuale, nella quale spetta all'attore allegare e provare specificatamente la condotta che assume inadempiente o dannosa, il profilo di dolo o colpa in capo all'amministratore, il danno e il nesso di causalità tra la condotta contestata e il danno lamentato.
Nello specifico, vertendosi in un'ipotesi di c.d. “danno indiretto” è onere dell'attore provare che la condotta posta in essere dagli amministratori abbia portato alla diminuzione del patrimonio sociale e che tale riduzione abbia determinato l'impossibilità del soddisfacimento delle pretese creditorie dell'attore o, in ogni caso, il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe stato possibile in assenza delle condotte contestate.
La fattispecie di cui all'art. 2476 comma VII c.c. delinea un'azione i cui presupposti sono costituiti non solo dalla condotta illecita dell'amministratore ma anche dall'incidenza diretta dei suoi effetti pregiudizievoli sul patrimonio personale del socio o, come nel caso in esame, del terzo creditore.
Tale “incidenza diretta” è l'elemento che distingue questa ipotesi di responsabilità da quella disciplinata dall'art. 2476 comma VI c.c. in cui la condotta dell'amministratore risulta produttiva di un danno nei pagina 5 di 11 confronti dei creditori, ma solo quale conseguenza riflessa del pregiudizio subito dal patrimonio sociale.
V. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Qualificate le domande formulate da parte attrice è ora possibile esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da parte convenuta.
Le argomentazioni di parte convenuta in merito alla carenza di legittimazione attiva delle attrici o di carenza di interesse ad agire (come lamentato nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.) non sono agevolmente riassumibili.
Da un lato, parte convenuta pare sostenere che l'azione ex art. 2476 cod. civ. (non meglio specificata, disciplinando la norma varie azioni - contrattuali e non -) spetti esclusivamente ai soci, precisando che alle attrici sarebbe “…sfuggito uno dei principi fondamentali del diritto societario che, senza tema di smentita, in tema di responsabilità dell'amministratore per mala gestio ex art. 2476 c.c., individua la legittimazione attiva per l'esercizio dell'azione, solo e soltanto ed esclusivamente ai singoli soci e alla società….”.
Tale argomentazione è stata riproposta con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. nella quale parte convenuta ribadisce l'eccezione nei termini di cui sopra, sostenendo che le attrici hanno proposto un'azione contrattuale, come si dovrebbe desumere dalla richiesta di accertamento della responsabilità dei convenuti nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dal fatto che la domanda è stata proposta innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese.
Dall'altro lato, parte convenuta contesta la sussistenza del presupposto processuale in esame richiamando la giurisprudenza che esclude che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali possa, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2476 comma VI cod. civ.
Così delineate le argomentazioni di parte convenuta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è, all'evidenza, infondata.
Come già precisato nel paragrafo che precede le domande proposte dalle attrici sono astrattamente sussumibili nel disposto dell'art. 2476 comma VI e VII cod. civ. (come peraltro chiaramente indicato pagina 6 di 11 nell'atto di citazione) sicché la legittimazione ad agire è certamente sussistente a fronte della mera allegazione della qualifica di creditrici.
La circostanza che l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non possa, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente è questione che attiene al merito della domanda e non già alla sussistenza del presupposto processuale.
Né può ritenersi che non sussista la legittimazione ad agire in considerazione dell'ammissione della società Olimpic Sauna s.r.l. alla procedura di concordato preventivo.
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, l'art. 115 c.i.i. che fa espressamente salva la legittimazione dei creditori a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 del codice civile (che disciplina, nell'ambito della società per azioni la stessa azione disciplinata dall'art. 2476 comma VI c.p.c. nell'ambito della società a responsabilità limitata), deve ritenersi che la legittimazione ad agire permanga in capo al creditore anche in ipotesi di ammissione della società alla procedura di concordato.
Come visto tale azione è un rimedio previsto al fine di rafforzare la tutela dei creditori qualora, per l'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, questo risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Essa si colloca al di fuori di un vincolo obbligatorio diretto tra i creditori e gli amministratori, configurandosi, pertanto, come azione extracontrattuale, e si pone come rimedio del tutto indipendente e autonomo rispetto alla corrispondente azione sociale;
con esclusione, quindi, dell'attribuzione di una valenza surrogatoria rispetto a questa.
Tale azione resta pertanto esperibile anche dopo l'omologazione del concordato preventivo in quanto l'omologazione di un concordato preventivo non estingue i crediti nella parte falcidiata, ma rende solo inesigibile il credito per la porzione eccedente la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano.
Inoltre, l'azione dei creditori verso gli amministratori ha carattere autonomo e finalità di integrazione della garanzia patrimoniale in quanto rivolta a un soggetto terzo rispetto alla società debitrice con cui vige il c.d. pactum de non petendo.
Né contrarie indicazioni possono trarsi dall'art. 184 del RD 267/1942, ai sensi del quale, “il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i pagina 7 di 11 fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.
Gli amministratori, infatti, non possono essere parificati né ai coobbligati né ai soci illimitatamente responsabili, rispetto ai quali la valutazione da parte dei creditori della convenienza del concordato, rispetto alla alternativa fallimentare, passa anche attraverso l'esame dei loro patrimoni.
Pertanto, il “patto” di concordato produce i suoi effetti in relazione al patrimonio dell'impresa, e non rispetto al patrimonio di un terzo, qual è l'amministratore.
Né può porsi alcun dubbio in merito alla legittimazione dei creditori all'azione ex art. 2476 comma VII cod. civ. trattandosi di azione di risarcimento di un danno diretto, per la quale non può neppure astrattamente porsi una questione di legittimazione del curatore o del liquidatore giudiziale.
VI. Gli atti di mala gestio
Come già anticipato parte attrice imputa agli amministratori di Olimpic Sauna s.r.l.:
- di non aver corrisposto alcuna somma a titolo di canone di locazione nonostante l'emissione del decreto ingiuntivo;
- di non aver rilasciato l'immobile nonostante l'omesso pagamento dei canoni di locazione, la cessazione dell'attività nell'estate del 2020 e la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione della società;
- di aver distratto la clientela della società così violando i doveri volti alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale.
VII. L'azione di responsabilità ex art. 2476 comma VII cod. civ.
Prima di esaminare la sussistenza in fatto dei comportamenti imputati agli amministratori è necessario, in coerenza con il principio della c.d. ragione più liquida, verificare se gli stessi siano astrattamente idonei a fondate la domanda risarcitoria.
A tale quesito questo Tribunale ritiene di dover dare risposta negativa con riguardo all'ipotesi di responsabilità ex art. 2476 comma VII cod. civ.
Premesso che l'eventuale distrazione dell'avviamento della società può solo aver cagionato un danno indiretto (conseguente il depauperamento del patrimonio sociale) estraneo alla fattispecie in esame, le pagina 8 di 11 ulteriori condotte imputate agli amministratori corrispondono all'inadempimento contrattuale della società.
Come da pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, l''inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sé, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ex artt. 2395 o 2476, comma VII, c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi (sul punto tra le altre cfr. C. Cass. 7272/2023).
Nel caso in esame ciò che viene imputato agli amministratori è, nella sostanza, di non aver adempiuto alle obbligazioni di pagamento e di restituzione dell'immobile gravanti a termini contrattuali sulla società, non avendo parte attrice allegato alcun ulteriore comportamento doloso o colposo posto in essere dagli amministratori e, pertanto, a loro personalmente riferibile.
VIII. L'azione di responsabilità ex art. 2476 comma VI cod. civ.
Quanto all'azione di responsabilità ex art. 2476 comma VI cod. civ. è indubbio che il protrarsi dell'occupazione illegittima dell'immobile da parte della società può aver incrementato il passivo della stessa e che la distrazione dei clienti, se provata, potrebbe ben essere idonea a cagionare un nocumento alla società.
L'incremento del passivo e la riduzione dell'attivo, se conseguenza di comportamenti colposi o dolosi posti in essere dagli amministratori in violazione della c.d. business judgement rule, costituiscono un danno diretto nei confronti della società che può riflettersi sui creditori sociali a fronte della incapienza del patrimonio della società ad onorare i propri debiti.
Peraltro, in questo caso, il danno cagionato ai creditori è un danno indiretto che non coincide con il credito vantato nei confronti della società, come pare sostenere parte attrice.
Colui che agisce nei confronti degli amministratori ex art. 2476 comma VI cod. civ. è onerato di allegare e provare non solo il nocumento cagionato al patrimonio della società dal comportamento colposo o doloso degli amministratori ma anche l'incidenza di tale nocumento in relazione al soddisfacimento del proprio credito.
Deve pertanto essere, quantomeno, allegata la circostanza che, in assenza della condotta contestata, il credito sarebbe stato soddisfatto integralmente o in una percentuale maggiore rispetto a quella effettivamente corrisposta dalla società.
Come visto il danno non è stato allegato in tali termini in atto di citazione avendo l'attrice individuato il pagina 9 di 11 danno di cui ha chiesto il risarcimento nell'importo credito vantato nei confronti della società.
Parte attrice non ha allegato, né si è offerta di provare l'incidenza del debito da occupazione illegittima e da perdita della clientela sul patrimonio sociale e, soprattutto, l'incidenza di tale decremento del patrimonio sociale sul soddisfacimento del proprio credito.
IX. Il rigetto delle domande attoree
In considerazione di quanto sopra le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Ogni questione che attiene alla distrazione della clientela, alla eventuale incidenza dell'ammissione al concordato sull'esperibilità delle azioni di responsabilità, alle motivazioni che hanno indotto gli amministratori a non rilasciare l'immobile in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale, alle modalità con le quali il ha accertato l'ottemperanza delle attrici all'obbligo di provvedere alla CP_5 verifica statica dell'immobile sono irrilevanti in questa sede.
Quanto agli esiti della verifica statica, dagli atti non emergono notizie di reato, ben potendo parte convenuta presentare personalmente denuncia di reato in caso di diversa valutazione.
X. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa, vengono liquidare in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Non sussistono i presupposti per la liquidazione di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c.
Parte convenuta ha chiesto la condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c. a fronte della eccepita carenza di legittimazione attiva e della proposizione della domanda in “contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, o la manifesta inconsistenza giuridica delle censure”.
La sussistenza della legittimazione attiva e il rigetto della domanda solo a fronte di una non completa allegazione dei fatti idonei alla liquidazione dello specifico danno evidenziano che l'azione non è stata presentata in contrarietà al diritto o su allegazioni prive di consistenza giuridica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: rigetta le domande di parte attrice;
condanna parte attrice a tenere indenne parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, somma da corrispondersi a favore del pagina 10 di 11 difensore dichiaratosi antistatario in comparsa di costituzione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
AL SA AF EL PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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