Sentenza 22 ottobre 1984
Massime • 2
In tema di prelazione agraria, l'Obbligo del proprietario di notificare al coltivatore diretto la proposta di alienazione, trasmettendogli il preliminare di vendita, non è sottoposto ad alcun termine finale, con la conseguenza che la comunicazione è dovuta anche dopo la scadenza del termine stabilito nella clausola del preliminare con cui le parti abbiano regolato quell'Obbligo del proprietario del fondo.*
Ai fini della prelazione agraria, attribuita dall'art. 7 della legge n. 817 del 1971 al proprietario coltivatore diretto di terreni confinanti, è sufficiente, per l'Esercizio del diritto medesimo, che lo stesso coltivi il fondo da almeno due anni, senza che tale durata minima biennale sia riferibile alla qualità di proprietario. ( Conf 3470/83, mass n 428352; ( Conf 1871/83, mass n 426719).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/1984, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1984 |
Testo completo
In tema di prelazione agraria, l'Obbligo del proprietario di notificare al coltivatore diretto la proposta di alienazione, trasmettendogli il preliminare di vendita, non è sottoposto ad alcun termine finale, con la conseguenza che la comunicazione è dovuta anche dopo la scadenza del termine stabilito nella clausola del preliminare con cui le parti abbiano regolato quell'Obbligo del proprietario del fondo.*