Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1602/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CIAMPI Parte_1
RICCARDO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] - REPUBBLICA Controparte_1
DOMINICANA il 18/02/1991, con il patrocinio dell'avv.to SEVERI STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale di udienza pagina 1 di 6
Con ricorso depositato il 22/07/2023, ha chiesto al Tribunale la pronuncia dello Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in Terni il 16.2.2014 con Controparte_1
esponendo che dall'unione sono nate le figlie in data 6.7.2015 e in data
[...] Per_1 Per_2
9.10.2018, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata, l'8.9.2021, esponendo la successiva emissione di decreto di modifica delle condizioni di separazione del 5.9.2022, per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento delle minori. Il ricorrente ha quindi chiesto di affidare congiuntamente le figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento paritario delle stesse e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
e di confermare il contributo paterno al mantenimento delle figlie in complessivi € 300,00 mensili nei periodi di lavoro e in € 200,00 mensili nei periodi di disoccupazione;
di confermare, in ordine a ogni altra questione inerente le minori, le condizioni di cui al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi omologato dal Tribunale di Terni in data 8.9.2021 all'esito della causa n. 1339/2021 R.G.,per come modificato e integrato dal decreto emesso dal Tribunale medesimo il 5.9.2022 all'esito della causa n. 2185/2021 R.G.V.G., mantenendo tuttavia il calendario ad oggi seguito dalle Parti per ciò che concerne i tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore;
di valutare l'opportunità di integrare quanto sopra prevedendo che le minori potessero incontrare il genitore che non festeggerà il compleanno con loro, indicando se del caso le relative modalità. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte ma formulando le seguenti domande accessorie: disporre l'affidamento condiviso paritetico alternato delle minori e e per l'effetto disporre che le Persona_3 Persona_4 minori permangano con ciascun genitore secondo il seguente prospetto:
- dal venerdì all'uscita della scuola ininterrottamente fino al venerdì mattina successivo con un genitore, che provvederà ad accompagnare (o far accompagnare) le figlie a scuola;
durante le vacanze scolastiche dal venerdì alle 11,00 fino al venerdì successivo alla stessa ora;
- la settimana seguente con l'altro genitore con gli stessi orari suindicati (sia durante il periodo scolastico che quello di vacanza) è così via alternativamente di settimana in settimana.
- determinare in € 315,00 mensili, somma così rivalutata, l'importo che il Sig deve versare Pt_1 alla Sig.ra per il mantenimento delle figlie, con rivalutazione monetaria annuale in base agli CP_1 indici Istat e con obbligo del di documentare di essere sottoposto a Naspi;
Pt_1
- disporre che le videochiamate tra un genitore e le minori vengano effettuate la sera alle 19,00 (ore italiana), salvo quelle da effettuare per qualsiasi necessità ed urgenza;
- disporre che per le vacanze natalizie le minori stiano con ciascun genitore per 7 gg alternando la
Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale (dalle 10,00) con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il Primo dell'anno (dalle 12,00) con l'altro e così alternativamente di anno in anno;
- disporre che per le vacanze pasquali le minori stiano per tre giorni con ciascun genitore alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì in Albis;
pagina 2 di 6 - disporre che durante l'estate le minori stiano con ciascun genitore per due settimane anche consecutive con impegno a comunicare il periodo entro il 31 maggio di ogni anno e con indicazione del luogo di soggiorno e della struttura ricetti zia/alberghiera;
- disporre che per i compleanni delle minori venga seguito il criterio già disposto dal Tribunale, anni dispari con il padre ed anni pari con la madre, con impegno a festeggiare l'evento nel periodo di spettanza, con feste separate ed evitando in alcun modo la compresenza dei genitori;
- disporre che le minori trascorrano il giorno del compleanno del padre e la festa del papà con il ed il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la Pt_1 CP_1 indipendentemente dal giorno di spettanza settimanale;
- disporre che il giorno del compleanno del fratello e negli eventi e le cerimonie che Per_5 riguardano il predetto le minori stiano con la famiglia materna, indipendentemente dal giorno di spettanza dell'altro genitore.
- confermare la suddivisione dell'AUU al 50% tra i genitori, la suddivisione delle spese relative alle figlie al 50% tra le parti secondo le indicazioni ed i criteri indicati nel Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Terni, tutte le condizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale di Terni;
- adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario e nell'interesse delle minori.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, la Presidente ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti confermando quelli in essere come emessi all'esito del procedimento di modifica delle condizioni di separazione, le parti hanno quindi chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale n. 22/2024 depositata l'8.1.2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la definizione delle domande accessorie, nel corso del procedimento le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno concluso concordemente chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione acquisite le conclusioni del PM.
Dato atto che lo scioglimento del matrimonio è stato già pronunciato con sentenza parziale n.
22/2024, per la definizione delle domande accessorie le parti hanno proposte le seguenti conclusioni congiunte:
1) le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 ottemperanza della legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso: la loro residenza abitativa rimane fissata con la madre, presso l'abitazione sita in Terni Via dell'Abete n.15;
2) in virtù del predetto affidamento congiunto e tenuto conto dello spirito collaborativo che le parti si impegnano ad assumere le figlie minori staranno con ciascun genitore secondo il seguente prospetto bisettimanale:
pagina 3 di 6 A) Prima settimana:
-lunedì e martedì con il padre;
-mercoledì e giovedì con la madre;
-venerdì, sabato e domenica con il padre;
b) Seconda settimana:
-lunedì e martedì con la madre;
-mercoledì e giovedì con il padre;
-venerdì, sabato e domenica con la madre.
In particolare, le bambine verranno prese dal genitore, nei giorni di propria spettanza, all'uscita dalla scuola durante il periodo scolastico, ed alle ore 10,30 nei periodi di vacanza. Sarà onere del genitore, con cui le bambine si trovano fino al giorno di scambio, prenderle a scuola e consegnarle all'altro genitore, preoccupandosi di fornire al predetto tutto il materiale scolastico
(libri, quaderni etc. etc) necessario per i giorni successivi e così alternativamente.
Le videochiamate tra un genitore e le figlie, quando sono con l'altro, verranno effettuate alle ore
19,00 di ogni giorno.
3) Per le vacanze natalizie le minori staranno con ciascun genitori per 7 gg alternando la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale (dalle ore 10,30) con l'altro, che le terrà fino al 31 dicembre, il
Primo dell'Anno (dalle ore 12,00) con l'altro genitore che le terrà fino al 5 gennaio ed il giorno dell'Epifania (ore 10,30) ancora con l'altro genitore e così alternativamente di anno in anno;
4) Per le vacanze pasquali le minori staranno per tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo (un genitore terrà le figlie il venerdì
Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, il martedì giorno di vacanza fino al mercoledì mattina) e così alternativamente di anno in anno;
5) Durante l'estate le minori staranno con ciascun genitore per tre settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo entro il 31 maggio di ogni anno e con indicazione del luogo di soggiorno e della struttura alberghiera;
sussistendone le condizioni e con l'accordo di ambo le
Parti, il periodo di vacanze con ciascun genitore potrà essere pari a 4 settimane anche non consecutive;
6) Per i compleanni delle minori verrà seguito il criterio già disposto dal Tribunale: anni dispari con il padre ed anni pari con la madre, con impegno a festeggiare l'evento nel periodo di spettanza;
Qualora il compleanno ricada in un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì le minori potranno consumare un pranzo veloce (fino alle 15,00) con il genitore al quale non spetta di tenere le figlie in quel giorno. Tale possibilità non verrà attuata se il compleanno delle figlie ricade di sabato e di domenica e le minori si troveranno fuori;
7) Le minori trascorreranno il giorno del compleanno del padre e la festa del papà con il ed Pt_1 il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma con la indipendentemente CP_1 dal giorno di spettanza settimanale;
8) Per il giorno del compleanno dei fratelli e , nonché negli eventi e le cerimonie Per_5 Per_6 che riguardano i predetti, le minori e staranno con la famiglia materna, Per_1 Per_2 indipendentemente dal giorno di spettanza dell'altro genitore, che potrà recuperare il giorno perso appena possibile ed entro la settimana successiva;
pagina 4 di 6 9) Per il mantenimento delle figlie il Sig. contribuirà versando mensilmente ed entro il Pt_1 giorno 25 di ogni mese, la cifra (ad oggi rivalutata) di € 317,00, pari ad € 158,50 per ogni figlia;
tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, (prossima rivalutazione settembre 2025); nei mesi di luglio ed agosto di ogni anno la somma dovuta a titolo di mantenimento verrà ridotta a totali € 200,00, pari ad € 100,00 per ciascuna figlia, in considerazione dello stato di insegnante precario del Sig. Una volta raggiunta la stabilità Pt_1 di ruolo il mantenimento verrà eguagliato all'importo rivalutato dovuto per gli altri mesi;
10) L'AUU sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
11) Le spese relative alle figlie e saranno suddivise tra i genitori nella misura del Per_1 Per_2
50% cadauno, secondo le indicazioni ed i criteri indicati nel Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Terni;
12) Entrambi i genitori si impegnano a far conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
13) Le eventuali feste in occasione dei Sacramenti ed altre analoghe ricorrenze che vedano e Per_1 come protagoniste (recite, feste/cene scolastiche, eventi sportivi, colloqui con le Per_2 insegnanti ecc.) dovranno avvenire in modo da consentire la partecipazione di ciascun genitore e del rispettivo ramo parentale. I festeggiamenti relativi a Comunione e Cresima verranno effettuati separatamente (un genitore il pranzo ed uno la cena alternativamente), salvo diversi accordi.
14) Entrambi i genitori dovranno reciprocamente mettersi in condizione, ove lo desiderino, di partecipare alle visite mediche non urgenti cui le figlie dovessero sottoporsi di talché le stesse dovranno essere concordate e/o preventivamente comunicate rispettivamente tra i genitori;
15) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte, previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
16) Gli istanti sono economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a qualsiasi contributo a titolo di mantenimento reciproco;
17) Le parti di concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio dei passaporti ovvero dei documenti d'identità validi per espatriare, così come si autorizzano a richiedere il rilascio dei passaporti delle minori, precisando tuttavia che per recare le minori con sé all'estero il genitore che vorrà condurle con sé dovrà ottenere la necessaria ed espressa autorizzazione da parte dell'altro;
18) Le Parti concordano che la sig.ra terrà con sé gli originali dei documenti di identità delle CP_1 minori, mentre il sig. terrà con sé i passaporti delle minori;
le parti si impegnano a Pt_1 scambiarsi i suddetti documenti in occasione di viaggi e vacanze delle minori e a riconsegnarli al termine;
19) Gli istanti si autorizzano alla pubblicazione delle foto delle figlie nei rispettivi account esistenti nei social, impegnandosi però a limitare il più possibile tali pubblicazioni;
le foto che ritraggono tutti i componenti delle nuove famiglie verranno pubblicate solo per occasioni/cerimonie particolari (Battesimo, Comunione, Cresima, compleanni ed eventi simili), rispettando la sensibilità dell'altro genitore ed evitando qualsiasi foto che possa generare confusione;
pagina 5 di 6 20) I Signori e dichiarano di rinunciare a proporre appello, avverso l'emananda CP_1 Pt_1 sentenza;
21) Le spese e i compensi legali sono interamente compensati con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”
Le condizioni congiunte riportate sono da considerare congrue in quanto tutelanti per le minori.
Le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n. 22/2024 è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
prende atto delle conclusioni congiunte indicate in parte motiva;
[...]
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 18/12/2024.
. PRESIDENTE del.
dott.ssa Monica Velletti
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