TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex art 473- bis.49 c.p.c
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Milano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio sito in Isernia (IS) alla via Umbria Centro Commercio e Affari – int. B/24;
E
Ricorrente
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.1.1960
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
pagina1 di 4 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.3.2025 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.1.2024, rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 12.3.2012 in Venafro (IS); che dall'unione era nato, in data Controparte_1
31.12.1994, il figlio il 31.12.1994; che, tuttavia, i rapporti si deterioravano per ragioni di Per_1
incompatibilità che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale;
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi unitamente al divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le conclusioni rassegnate, in particolare, erano le seguenti: “
1. emettere sentenza sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. la sig. è libera di trasferire la propria residenza ove preferisce;
3. La casa coniugale Parte_1
viene affidata al sig. unitamente al figlio maggiorenne che attualmente Controparte_1 Per_1
ci abita;
4. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento. Con espressa condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.”.
Fissata udienza di comparizione delle parti e disposta la rinnovazione della notifica, il resistente restava contumace.
Ascoltata la ricorrente, all'udienza del 12.11.2024, il difensore della ricorrente, tenuto conto che non sussistevano statuizioni accessorie oltre a quella relativa allo status, discuteva la causa e chiedeva trattenersi la causa a sentenza con rinuncia ai termini per la pronuncia sullo status.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, sia pur regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale (avanzata dalla ricorrente ed alla quale sostanzialmente il resistente non si è opposto, essendo rimasto contumace), alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto pagina2 di 4 dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio reciproca, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente. Alla luce degli elementi raccolti, emerge un quadro familiare logorato, che non pare lasciare adito ad alcuna possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
In assenza di ulteriori domande di carattere accessoria, va pertanto pronunciata sentenza solo sullo status.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970.
Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pagina3 di 4 • dichiara la separazione personale di , [nata a [...] il Parte_1
24.4.1960 (c.f. ] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(IS) il 10.1.1960 (c.f. ]; C.F._3
• Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
• Riserva la decisione sulle spese al definitivo;
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 1.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio ex art 473- bis.49 c.p.c
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Milano (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio sito in Isernia (IS) alla via Umbria Centro Commercio e Affari – int. B/24;
E
Ricorrente
(C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
10.1.1960
Resistente - contumace
CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
pagina1 di 4 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.3.2025 qui da intendersi per trascritto e riportato
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.1.2024, rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 12.3.2012 in Venafro (IS); che dall'unione era nato, in data Controparte_1
31.12.1994, il figlio il 31.12.1994; che, tuttavia, i rapporti si deterioravano per ragioni di Per_1
incompatibilità che avevano reso intollerabile la convivenza coniugale;
chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi unitamente al divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le conclusioni rassegnate, in particolare, erano le seguenti: “
1. emettere sentenza sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. la sig. è libera di trasferire la propria residenza ove preferisce;
3. La casa coniugale Parte_1
viene affidata al sig. unitamente al figlio maggiorenne che attualmente Controparte_1 Per_1
ci abita;
4. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento. Con espressa condanna alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio distratti in favore del difensore anticipatario.”.
Fissata udienza di comparizione delle parti e disposta la rinnovazione della notifica, il resistente restava contumace.
Ascoltata la ricorrente, all'udienza del 12.11.2024, il difensore della ricorrente, tenuto conto che non sussistevano statuizioni accessorie oltre a quella relativa allo status, discuteva la causa e chiedeva trattenersi la causa a sentenza con rinuncia ai termini per la pronuncia sullo status.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale, sia pur regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio, non si è costituito.
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale (avanzata dalla ricorrente ed alla quale sostanzialmente il resistente non si è opposto, essendo rimasto contumace), alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto pagina2 di 4 dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio reciproca, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente. Alla luce degli elementi raccolti, emerge un quadro familiare logorato, che non pare lasciare adito ad alcuna possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
In assenza di ulteriori domande di carattere accessoria, va pertanto pronunciata sentenza solo sullo status.
Con il ricorso introduttivo la ricorrente chiedeva, così come previsto ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970.
Nella medesima occasione, le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
• Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
pagina3 di 4 • dichiara la separazione personale di , [nata a [...] il Parte_1
24.4.1960 (c.f. ] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(IS) il 10.1.1960 (c.f. ]; C.F._3
• Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• Provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per l'ulteriore corso del giudizio;
• Riserva la decisione sulle spese al definitivo;
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 1.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pagina4 di 4