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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, SENTENZA apertura di credito, anticipazione bancaria, nella causa iscritta al n. 4368/2022 R.G., conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
( ), difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Limosani,
– attore opponente contro
), nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 della Rubicon SPV s.r.l. ), difesa dall'avv. Mario Mancusi, P.IVA_2
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della Rubicon SPV s.r.l., il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. 711/2022, depositato il 26 maggio 2022, ha intimato a di Parte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 31.330,21, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere: aveva stipulato con la Parte_1 un contratto di apertura di credito “ad uso rotativo”, avente ad oggetto Controparte_2 la concessione di un fido (affidamento) da utilizzare tramite carta di credito;
il , Pt_1 non avendo pagato le rate mensili di rimborso, era rimasto debitore della somma di euro
31.330,21, inclusiva degli interessi moratori;
il credito veniva alienato dalla Controparte_2 alla Rubicon SPV s.r.l., con un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco
[...] stipulato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 e della legge n. 130/99.
1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo:
‒ che il tasso annuo effettivo globale “applicato” superava quello indicato dalla
Banca d'Italia;
‒ che la pretesa creditoria era prescritta, per il decorso del termine quinquennale, risalendo la stipula del contratto al 23.4.2008, senza che fossero mai stati compiuti atti interruttivi;
‒ che la cessione del credito non gli era stata notificata;
‒ che non era dimostrata l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione;
che il tasso di interesse pattuito era superiore al tasso-soglia usurario stabilito per il periodo;
‒ che il contratto conteneva “numerose clausole vessatorie”, non sottoscritte e illeggibili.
Su tali assunti l'attore opponente ha chiesto che, previo accoglimento delle eccezioni e previe, conseguenti, declaratorie di difetto di legittimazione attiva, di estinzione per prescrizione e di nullità contrattuali, il decreto ingiuntivo sia revocato.
La Rubicon SPV s.r.l. ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata sul presupposto della sua tardività, è fondata.
Il decreto è stato notificato a mezzo posta, direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/94, che prevede la possibilità, per l'avvocato, di notificare gli atti «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre
1982, n. 890».
L'art. 8 della legge n. 890/82 prevede, ai commi 1 e 4, che se l'operatore postale non può recapitare l'atto «per temporanea assenza del destinatario» o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone che possano riceverlo, l'atto è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario con avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avviso che deve contenere, tra l'altro, l'espresso invito al destinatario a ritirare l'atto entro il termine massimo di sei mesi, nonché
«l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata».
Il comma 5 dell'articolo dispone che «la notificazione si ha per eseguita dalla data
2 del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4».
In base alle norme citate, quindi, la notificazione si perfeziona, nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario e di assenza di persone a cui si possa consegnare l'atto, o decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata c.d. informativa o, ma soltanto se anteriore, alla data del ritiro dell'atto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ‒ con un principio consolidato ‒ che «la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione… decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione» (Cass. n. 26088/15, a proposito della decorrenza del termine per l'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale;
in senso analogo, Cass. n. 25791/16,
a proposito della decorrenza del termine per l'impugnazione della delibera assembleare il cui verbale sia stato comunicato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento).
In sintesi, le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, nelle forme di cui alla legge n. 890 del 1982, «si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore» (Cass. n. 6089/20), al contrario della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di notificazione a mezzo posta,
«allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza» (Cass. n. 8895/22).
In materia di notificazione a mezzo posta, «la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire
‒ in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 ‒ con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
3 comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)» (Cass. n. 23921/20). E il controllo su tale avviso deve compiersi, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, sulla «attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego» (Cass. n. 23921/20).
Da questi principi deriva che, effettuate le formalità previste dall'art. 8 della legge n. 890/82, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della c.d. raccomandata informativa o, se anteriore, alla data del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
Le norme e i principi giurisprudenziali in materia di notificazione degli atti a mezzo posta si applicano anche alle notificazioni effettuate dall'avvocato (Cass. n. 13922/02).
Nel caso in esame la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata a mezzo posta direttamente dall'avvocato, si è perfezionata, per l'assenza del destinatario o di altre persone a cui potesse essere consegnato l'atto, decorsi dieci giorni dalla spedizione, avvenuta in data 17.6.2022, della raccomandata contenente la comunicazione di avviso di deposito (o di avvenuto deposito), quindi alla data del 27.6.2022.
Nell'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è riportata anche la data di compiuta giacenza, entro cui il destinatario non ha ritirato l'atto: 28.6.2022.
È prodotto anche l'avviso di ricevimento relativo alla c.d. raccomandata informativa, in cui è presente l'attestazione dell'agente postale di immissione della raccomandata nella cassetta postale, formalità necessaria e sufficiente per il perfezionamento della notificazione.
Le date riportate negli avvisi di ricevimento coincidono con quelle indicate nel plico prodotto dallo stesso attore opponente: la data del 28.6.2022 è stata annotata come quella di compiuta giacenza.
La circostanza che, come emerge dalla “stampa” con l'esito della spedizione, l'atto
4 fosse stato consegnato in data 12.8.2022 al destinatario non può comportare uno spostamento della data di perfezionamento della notificazione.
E questo, perché la notificazione si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o, se anteriore a tale scadenza, con il ritiro dell'atto.
Il termine per proporre opposizione è scaduto, perciò, in data 6.9.2022 o ‒ considerando come dies a quo il giorno della compiuta giacenza annotata sull'avviso di ricevimento ‒ 7.9.2022.
L'atto di opposizione è stato notificato in data 22.9.2022 (data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), oltre la scadenza del termine di quaranta giorni (lo si faccia decorrere dal 27.6.2022 o dal 28.6.2022).
Pertanto, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto dell'immediatezza della questione dirimente, fattore che comporta la riduzione pressoché ai minimi degli importi previsti per ciascuna fase (fase di studio: 1.000,00; fase introduttiva: 700,00; fase istruttoria o di trattazione: 1.000,00; fase decisionale: 1.500,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 17 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
5
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, SENTENZA apertura di credito, anticipazione bancaria, nella causa iscritta al n. 4368/2022 R.G., conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
( ), difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Limosani,
– attore opponente contro
), nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 della Rubicon SPV s.r.l. ), difesa dall'avv. Mario Mancusi, P.IVA_2
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della Rubicon SPV s.r.l., il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo n. 711/2022, depositato il 26 maggio 2022, ha intimato a di Parte_1 pagare alla ricorrente la somma di euro 31.330,21, oltre interessi.
Questo il titolo del credito fatto valere: aveva stipulato con la Parte_1 un contratto di apertura di credito “ad uso rotativo”, avente ad oggetto Controparte_2 la concessione di un fido (affidamento) da utilizzare tramite carta di credito;
il , Pt_1 non avendo pagato le rate mensili di rimborso, era rimasto debitore della somma di euro
31.330,21, inclusiva degli interessi moratori;
il credito veniva alienato dalla Controparte_2 alla Rubicon SPV s.r.l., con un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco
[...] stipulato ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93 e della legge n. 130/99.
1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo:
‒ che il tasso annuo effettivo globale “applicato” superava quello indicato dalla
Banca d'Italia;
‒ che la pretesa creditoria era prescritta, per il decorso del termine quinquennale, risalendo la stipula del contratto al 23.4.2008, senza che fossero mai stati compiuti atti interruttivi;
‒ che la cessione del credito non gli era stata notificata;
‒ che non era dimostrata l'inclusione del credito nell'oggetto della cessione;
che il tasso di interesse pattuito era superiore al tasso-soglia usurario stabilito per il periodo;
‒ che il contratto conteneva “numerose clausole vessatorie”, non sottoscritte e illeggibili.
Su tali assunti l'attore opponente ha chiesto che, previo accoglimento delle eccezioni e previe, conseguenti, declaratorie di difetto di legittimazione attiva, di estinzione per prescrizione e di nullità contrattuali, il decreto ingiuntivo sia revocato.
La Rubicon SPV s.r.l. ha resistito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata sul presupposto della sua tardività, è fondata.
Il decreto è stato notificato a mezzo posta, direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/94, che prevede la possibilità, per l'avvocato, di notificare gli atti «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre
1982, n. 890».
L'art. 8 della legge n. 890/82 prevede, ai commi 1 e 4, che se l'operatore postale non può recapitare l'atto «per temporanea assenza del destinatario» o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone che possano riceverlo, l'atto è depositato presso il punto di deposito più vicino al destinatario e del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario con avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avviso che deve contenere, tra l'altro, l'espresso invito al destinatario a ritirare l'atto entro il termine massimo di sei mesi, nonché
«l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata».
Il comma 5 dell'articolo dispone che «la notificazione si ha per eseguita dalla data
2 del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4».
In base alle norme citate, quindi, la notificazione si perfeziona, nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario e di assenza di persone a cui si possa consegnare l'atto, o decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata c.d. informativa o, ma soltanto se anteriore, alla data del ritiro dell'atto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ‒ con un principio consolidato ‒ che «la notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché il termine per l'impugnazione… decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell'attuale formulazione» (Cass. n. 26088/15, a proposito della decorrenza del termine per l'impugnazione di un avviso di accertamento fiscale;
in senso analogo, Cass. n. 25791/16,
a proposito della decorrenza del termine per l'impugnazione della delibera assembleare il cui verbale sia stato comunicato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento).
In sintesi, le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale, nelle forme di cui alla legge n. 890 del 1982, «si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore» (Cass. n. 6089/20), al contrario della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di notificazione a mezzo posta,
«allorché dall'avviso di ricevimento prodotto risulti che l'ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza» (Cass. n. 8895/22).
In materia di notificazione a mezzo posta, «la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire
‒ in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982 ‒ con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la
3 comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.)» (Cass. n. 23921/20). E il controllo su tale avviso deve compiersi, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, sulla «attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego» (Cass. n. 23921/20).
Da questi principi deriva che, effettuate le formalità previste dall'art. 8 della legge n. 890/82, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della c.d. raccomandata informativa o, se anteriore, alla data del ritiro dell'atto presso l'ufficio postale.
Le norme e i principi giurisprudenziali in materia di notificazione degli atti a mezzo posta si applicano anche alle notificazioni effettuate dall'avvocato (Cass. n. 13922/02).
Nel caso in esame la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata a mezzo posta direttamente dall'avvocato, si è perfezionata, per l'assenza del destinatario o di altre persone a cui potesse essere consegnato l'atto, decorsi dieci giorni dalla spedizione, avvenuta in data 17.6.2022, della raccomandata contenente la comunicazione di avviso di deposito (o di avvenuto deposito), quindi alla data del 27.6.2022.
Nell'avviso di ricevimento relativo all'atto notificato è riportata anche la data di compiuta giacenza, entro cui il destinatario non ha ritirato l'atto: 28.6.2022.
È prodotto anche l'avviso di ricevimento relativo alla c.d. raccomandata informativa, in cui è presente l'attestazione dell'agente postale di immissione della raccomandata nella cassetta postale, formalità necessaria e sufficiente per il perfezionamento della notificazione.
Le date riportate negli avvisi di ricevimento coincidono con quelle indicate nel plico prodotto dallo stesso attore opponente: la data del 28.6.2022 è stata annotata come quella di compiuta giacenza.
La circostanza che, come emerge dalla “stampa” con l'esito della spedizione, l'atto
4 fosse stato consegnato in data 12.8.2022 al destinatario non può comportare uno spostamento della data di perfezionamento della notificazione.
E questo, perché la notificazione si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o, se anteriore a tale scadenza, con il ritiro dell'atto.
Il termine per proporre opposizione è scaduto, perciò, in data 6.9.2022 o ‒ considerando come dies a quo il giorno della compiuta giacenza annotata sull'avviso di ricevimento ‒ 7.9.2022.
L'atto di opposizione è stato notificato in data 22.9.2022 (data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario), oltre la scadenza del termine di quaranta giorni (lo si faccia decorrere dal 27.6.2022 o dal 28.6.2022).
Pertanto, l'opposizione non può che essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto dell'immediatezza della questione dirimente, fattore che comporta la riduzione pressoché ai minimi degli importi previsti per ciascuna fase (fase di studio: 1.000,00; fase introduttiva: 700,00; fase istruttoria o di trattazione: 1.000,00; fase decisionale: 1.500,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 17 settembre 2025.
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