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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 444/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente e Relatore D'URSO ALFIO, Giudice AONDIO GIULIA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
LI IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Corte D'Appello Milano - Via Flli Bronzetti 9 20129 Milano MI
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di IU) 20100 Milano MI
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3186/2024 emessa dalla Corte di IU Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230085580935000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti insistono nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni dei propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente proposto, LI IU S.p.a., rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava la sentenza n. 3186/2024 della Corte di IU Tributaria di primo grado di Resistente_1Milano, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra , aveva annullato la cartella di pagamento n. 06820230085580935000, con condanna delle parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge. L'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il difetto di motivazione della cartella, in quanto, in conformità al modello ministeriale, nell'atto erano riportati gli elementi essenziali per identificare la pretesa, ivi leggendosi il numero di ruolo, la data di esecutività, la causale “crediti giudiziari anno 2017”, il numero di partita e il riferimento alla pronuncia della Corte Sentenza_2di appello di Milano sentenza n. del 25/05/2017, e infine la specificazione del codice del tributo
“1E01 Imposta di registro atti giudiziari”, sufficienti a rendere edotto il destinatario della pretesa, dovendosi considerare l'inapplicabilità agli atti di riscossione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dovendosi invece considerare che, impugnando, la ricorrente in primo grado era stata in grado di difendersi. Osservava, poi, che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, nella specie non doveva essere notificato alcun atto prodromico, in quanto, trattandosi di imposta di registro relativa al “risarcimento danni per fatti costituenti reato”, l'imposta è stata prenotata a debito ai sensi dell'art. 59, comma 1, TUR, D.P.R. 131/1986, con conseguente sottoposizione a regime speciale, per il quale non è necessario notificare un atto/avviso di accertamento e/o liquidazione prima della cartella di pagamento e neppure notificare il previo invito al pagamento di cui all'art. 212 TUSG, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte fin dall'ordinanza n. 21178 del 13 settembre 2017, l'art. 227-ter, D.P.R. n. 115/2002, come sostituito dall'art. 67, comma 3, lett. i), della L. n. 69/2009, in forza del quale entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, l'ufficio/LI IU, procede all'iscrizione a ruolo, e l'avvenuta abrogazione dell'art. 1, comma 372, L. n. 244/2007 ad opera dell'art. 68 comma1, lett. c), L. n. 69/2009, consentono di ritenere che, pur non risultando espressamente abrogato l'art. 212 TUSG, la detta norma è divenuta incompatibile con quella di cui all'art. 227-ter, così come modificata dalla L. n. 69/2009. Pertanto, per i ruoli formati successivamente alla data di vigore della legge (4 luglio 2009), tra cui rientra anche quello sub iudice, l'annotazione del credito per spese di giustizia non deve più essere preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento. L'appellante deduceva, ancora, l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non prodotti in giudizio i relativi fogli notizie, posto che essi risultavano invece prodotti da LI IU al documento 1.A) delle controdeduzioni. Deduceva, altresì, l'erroneità della ritenuta maturata decadenza, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986. L'appellante rilevava, inoltre, che non era mai intervenuto alcun giudicato di annullamento del credito, in quanto, dopo la notifica di una prima cartella, impugnata dalla sig.ra Resistente_1, era intervenuto lo sgravio con l'emissione della nuova cartella oggetto del presente giudizio, per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere riguardava il pregresso ruolo sgravato e non aveva nulla a che fare con la successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella. Le quali, come già evidenziato e come risultante dagli atti, si fondano sulla partita di credito n. 8406/2023, che trae origine dalla condanna in sede penale dell'avv. Resistente_1 nel procedimento RGNR RGNR_1, definito con sentenza n. Sentenza_1 del 17 Sentenza_2dicembre 2015 del Tribunale di Milano, cui è seguita sentenza n. della Corte d'Appello di Sentenza_3Milano, Sez. Prima Penale, resa definitiva dalla Cassazione con procedimento RG Cass. , con cui veniva confermata la condanna, pur con una riduzione del risarcimento liquidato, da € Banca_125.000.000,00 contemplati in primo grado ad € 4.000.000,00 in favore di . Precisando l'appellante che, con ordinanza del 7 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Milano, Sezione I^ penale, a riscontro di quesito dell'Ufficio Recupero Crediti, in conseguenza della prima cartella di pagamento con liquidazione dell'imposta di registro calcolata da Agenzia delle Entrate sugli importi Banca_1liquidati dal Tribunale per la provvisionale statuita in favore di , aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione della sentenza per errore materiale del dispositivo, stante la conferma della decisione della Corte d'Appello circa la sussistenza del reato (pur se parzialmente estinto) e, quindi, del conseguente danno e delle corrispondenti statuizioni civili (come diversamente precisate a pag. 81 della medesima sentenza della Corte d'Appello), per cui era stata emessa dall'ufficio Recupero Crediti della Corte Nota B) integrativa n. 2594/2023, con la quale si dava corso al recupero degli importi dovuti per imposta di registro e contributo unificato nei confronti di tutti i condannati in solido. Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti fin dal primo grado, l'appellante risultava aver correttamente operato sulla base dei documenti ricevuti dall'Ufficio. Di conseguenza, richiamate e ribadite espressamente tutte le difese, eccezioni e contestazioni formulate nel procedimento di primo grado, e reiterate le ulteriori contestazioni su tutti i motivi di ricorso avversari, LI IU S.p.a., chiedeva alla Corte adita, in riforma integrale della sentenza impugnata, e previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva relativamente a tutti i motivi di opposizione riguardanti l'attività di competenza dell'agente di riscossione, di respingere integralmente le domande formulate nei confronti dell'esponente e il ricorso proposto, con la vittoria delle spese. Resistente_1La sig.ra , rappresentata e difesa come in epigrafe, costituendosi in giudizio, pregiudizialmente eccepiva l'assenza di legittimazione in capo a LI IU spa, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'unica legittimata a impugnare in quanto soggetto che ha emesso la cartella di pagamento, la cui inerzia ha reso definitiva la sentenza e l'annullamento dell'atto ivi pronunciato dai primi giudici. Ribadiva la correttezza della sentenza sul difetto di motivazione e l'erroneità degli assunti dell'appellante circa l'inapplicabilità dell'art. 7 Statuto agli atti di riscossione e circa una presunta sanatoria del difetto di motivazione tramite la proposizione del ricorso. Faceva, poi, presente che le norme invocate dall'appellante per giustificare l'omesso invio del prodromico atto di accertamento/liquidazione riguardano il solo procedimento di riscossione e di incasso dei crediti per le spese di giustizia (possibile ora direttamente con la cartella senza il previo passaggio dall'invito al pagamento), ovvero le spese di giustizia, che, in genere, non hanno natura tributaria, sicché non è mai venuta meno la necessità che l'imposta di registro sia comunque liquidata dall'Agenzia delle entrate (unico soggetto a ciò deputato), con comunicazione dell'esito al contribuente, per cui, se si volesse riferire la cartella di pagamento a una imposta di registro connessa alla sentenza richiamata, bene ha deciso il giudice di prime cure a dichiarane l' illegittimità per la mancanza del prodromico atto Resistente_1di liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. La difesa della sig.ra ribadiva, poi, che i fogli notizie ai quali fa riferimento LI IU nulla hanno a che fare col presente giudizio e ciò si desume vieppiù dal fatto che il totale degli importi esposti in tali fogli pari ad € 42.653,06 (che peraltro sarebbe da dividere tra tutti gli imputati), non ha nulla a che fare con la pretesa portata nella cartella in oggetto, indicata nella cartella stessa per l'importo di € 95.737,50, evidenziando al riguardo che tra essi si legge l'indicazione che “il foglio notizie integrativo con l'imposta di registro sarà inviato quando l'agenzia delle entrate ne comunicherà̀ l'importo”, da cui deriva la dimostrazione della non imputabilità della pretesa a titolo di imposta di registro, posto che la Resistente_1detta imposta neppure risulta essere stata ancora liquidata. La difesa della sig.ra ribadiva la maturata decadenza dal potere di liquidazione dell'imposta di registro, sia con riferimento alla sentenza citata nella cartella, che risale all'anno 2017, e sia anche con riferimento alla pronuncia della Corte di cassazione, che ha reso definitivo il giudizio e risale al 20 luglio 2018. Né appare corretto affermare l'applicazione dell'art. 78 del dpr n. 131/1986, sia perché tale disposizione fa riferimento all'imposta di registro “definitivamente accertata” (cioè l'imposta che risulta da un atto di liquidazione non impugnato oppure da un contenzioso divenuto definitivo, nella specie mancanti), sia perché escludere il termine di decadenza si pone in contrasto con tutto il sistema del prelievo, che si basa su un termine decadenziale per la fase impositiva, come chiaramente enunciato in più occasioni anche dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 15.7.2005, n. 280. Ribadiva altresì l'erroneità del calcolo dell'imposta in base ai parametri normativi, tenuto conto che si sarebbe dovuta piuttosto applicare l'imposta di registro in misura fissa di € 200,00 e in ogni caso, se il riferimento fosse stato quello della provvisionale liquidata in primo grado, doveva tenersi conto che la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26.5.2017 n. Sentenza_2 aveva dato atto della sopravvenuta prescrizione del credito stabilito dal Tribunale a titolo di provvisionale in favore delle parti civili (senza calcolare le rate di mutuo rimborsate) per € 21.530.000,00, residuando pertanto € 4.000.000,00, sul quale il dovuto non corrispondeva affatto all'importo indicato nella cartella, dovendosi anche considerare che pur questo minore importo, costituendo un'ipotecarizzazione di un credito chirografario antecedente, coevo agli altri crediti, risulta anch'esso prescritto. Ribadiva, poi, come emergesse dall'intero testo delle sentenze penali che l'appellata non ha usufruito in alcun modo dei crediti bancari cui la condanna civile si riferisce (essendo mutui ipotecari concessi alle società coinvolte come responsabili civili), da cui consegue che nessuna responsabilità a titolo di danno risulta alla stessa ascritta (e quindi nessun debito a tale titolo può essere richiesto) e, di conseguenza, nessuna imposta di registro può essere dalla stessa dovuta. Infine, la difesa della sig.ra Resistente_1 faceva presente che analoga cartella le era già stata notificata, con duplicazione della pretesa e che altre cartelle, emesse per il medesimo presupposto e nei riguardi di altri soggetti parti Sentenza_2del procedimento di cui alla sentenza Corte d'appello di Milano n. del 26.7.2017, notificate ad altri soggetti, erano state tutte annullate per vizio di motivazione. Di conseguenza, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'annullamento della cartella impugnata e la vittoria delle spese. Si costituivano, altresì, il Ministero della IU, difeso dall'Avvocatura dello Stato, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, i quali sostanzialmente aderivano ai motivi di impugnazione e alla domanda proposti da LI IU. Fissata l'udienza di trattazione, le parti depositavano memoria. In particolare l'appellante LI IU ribadiva la propria legittimazione a proporre l'appello, in quanto parte nel giudizio di primo Resistente_1grado. Il difensore della sig.ra faceva presente di aver presentato un'istanza di autotutela, riscontrata via mail dall'Ufficio recupero crediti della Corte di appello di Milano in cui si esplicitava che
“tenendo conto dell'esito del contenzioso” la partita di credito “risulta azzerata per l'anagrafica Resistente_1”. All'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta, le quali, illustrando ancora le proprie ragioni, insistevano per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, ritenuta la legittimazione di LI IU, soggetto che ha emesso il ruolo e parte nel giudizio di primo grado alla quale è stato notificato il ricorso introduttivo, a proporre appello, va subito evidenziato che la ragione di fondo del contendere, come evidenziato anche nella sentenza di primo grado, consiste nell'individuazione della pretesa iscritta a ruolo e portata nella cartella di pagamento. Al riguardo, va innanzi tutto sgombrato il campo dall'erroneo assunto secondo cui la cartella non soggiacerebbe a obblighi motivazionali, posto che, al contrario, l'art. 25, d.p.r. 602/1973 impone che il ruolo riprodotto nella cartella sia motivato. L'obbligo di motivazione, peraltro sancito nell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, è stato pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto quando, come nel caso, la cartella costituisce il primo atto con il quale viene manifestata la pretesa impositiva. In particolare, la sentenza della Suprema Corte 9 gennaio 2025, n. 560, proprio in tema di recupero di spese di giustizia, e, quindi, con riferimento alla medesima procedura seguita dagli enti per l'emissione dell'atto oggetto del presente giudizio, ha statuito che “la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione – che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio – non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti «fogli notizie» redatti dalla Procura della Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati”. Orbene, se si esamina la cartella di pagamento impugnata, a pag. 5, nella voce Dettaglio degli addebiti, dopo l'indicazione delle “SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2023/012303 Crediti giudiziari anno 2017”, si legge, a ulteriore dettaglio, “Partita: EGR012017002202308406001SR201705263584 CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA Sentenza_2 DEL 26/05/2017 PARTITA DI CREDITO 008406/2023”. Infine, dopo essersi ripetuto il numero di ruolo con l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo ed è stato consegnato, ed essersi ripetuta l'identificazione della partita, si legge “Anno 2017 Codice tributo 1E01 Imposta di registro atti giudiziari Importi a ruolo 95.737,50”. Null'altro. Solamente al momento della costituzione in giudizio, LI IU ha prodotto i c.d. fogli notizie. Dai detti documenti, se, da un lato, risulta prova che una prima iscrizione a ruolo era stata poi sgravata per una mera esigenza di correzione di errore sull'inserimento dei coobbligati solidali, e, quindi, vi è stata una seconda iscrizione a ruolo dalla quale è derivata la cartella di pagamento impugnata, d'altro lato, a parte la mera affermazione che si tratti di imposta di registro, non si ricava alcun chiarimento a cosa si riferisca specificamente la somma pretesa e come sia stata calcolata. Leggendosi, infatti, nei medesimi fogli prodotti da LI IU, che “il foglio notizia integrativo con l'imposta di registro sarà inviato quando l'Agenzia delle entrate ne comunicherà l'importo” (pag. 230 del documento 1.A prodotto da LI IU con le proprie controdeduzioni in primo grado), comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate di cui non vi è alcuna successiva traccia. Né tanto meno l'appellante ha saputo spiegare alcunché in riferimento della pretesa, neppure indicare l'imponibile sul quale l'imposta sarebbe stata liquidata e l'aliquota applicata. Pertanto la somma di € 95.737,50, non solo non trova giustificazione alcuna nella cartella di pagamento, ma anche a leggere la sentenza penale richiamata non si riesce a comprendere da quale statuizione in essa contenuta sia risultata e con quali criteri sia stata calcolata la somma portata nell'atto impugnato e, tanto meno, lo si evince dalle produzioni rese in giudizio. Peraltro, come insegna la Suprema Corte, la motivazione dell'atto non può essere integrata nel corso del giudizio, per quanto, nel caso, lo stesso tentativo di chiarificazione da parte di LI IU si sia rivelato del tutto infruttuoso. Non essendo, dunque, individuata la pretesa, la cartella impugnata va annullata, come già statuito dal giudice del primo grado. Osservandosi che, proprio per il fatto che non è dato comprendere quale sia la pretesa, non è neppure è possibile esaminare gli ulteriori motivi dedotti dalle parti. Quanto alle spese, ferma la statuizione del giudice di prime cure, l'appellante va condannata a rifondere all'appellata Resistente_1 anche quelle relative al secondo grado, nella misura che si liquida, in base al valore della lite e nei minimi, vista la contenuta complessità, in € 4.889,00 (di cui € 1.523,00, per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.027,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.630,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, rigetta l'appello e conferma Resistente_1l'annullamento della cartella impugnata. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese anche del secondo grado liquidate in € 4.889,00 oltre accessori come di legge. Milano, 3 febbraio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IU Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente e Relatore D'URSO ALFIO, Giudice AONDIO GIULIA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 496/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
LI IU S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IU Corte D'Appello Milano - Via Flli Bronzetti 9 20129 Milano MI
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - Via Freguglia, 1 (pal.di IU) 20100 Milano MI
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3186/2024 emessa dalla Corte di IU Tributaria Primo grado MILANO sez. 13 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230085580935000 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 257/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti presenti insistono nelle eccezioni, deduzioni e conclusioni dei propri scritti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ritualmente proposto, LI IU S.p.a., rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava la sentenza n. 3186/2024 della Corte di IU Tributaria di primo grado di Resistente_1Milano, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla sig.ra , aveva annullato la cartella di pagamento n. 06820230085580935000, con condanna delle parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 6.000,00 oltre accessori di legge. L'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il difetto di motivazione della cartella, in quanto, in conformità al modello ministeriale, nell'atto erano riportati gli elementi essenziali per identificare la pretesa, ivi leggendosi il numero di ruolo, la data di esecutività, la causale “crediti giudiziari anno 2017”, il numero di partita e il riferimento alla pronuncia della Corte Sentenza_2di appello di Milano sentenza n. del 25/05/2017, e infine la specificazione del codice del tributo
“1E01 Imposta di registro atti giudiziari”, sufficienti a rendere edotto il destinatario della pretesa, dovendosi considerare l'inapplicabilità agli atti di riscossione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e dovendosi invece considerare che, impugnando, la ricorrente in primo grado era stata in grado di difendersi. Osservava, poi, che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, nella specie non doveva essere notificato alcun atto prodromico, in quanto, trattandosi di imposta di registro relativa al “risarcimento danni per fatti costituenti reato”, l'imposta è stata prenotata a debito ai sensi dell'art. 59, comma 1, TUR, D.P.R. 131/1986, con conseguente sottoposizione a regime speciale, per il quale non è necessario notificare un atto/avviso di accertamento e/o liquidazione prima della cartella di pagamento e neppure notificare il previo invito al pagamento di cui all'art. 212 TUSG, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte fin dall'ordinanza n. 21178 del 13 settembre 2017, l'art. 227-ter, D.P.R. n. 115/2002, come sostituito dall'art. 67, comma 3, lett. i), della L. n. 69/2009, in forza del quale entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, l'ufficio/LI IU, procede all'iscrizione a ruolo, e l'avvenuta abrogazione dell'art. 1, comma 372, L. n. 244/2007 ad opera dell'art. 68 comma1, lett. c), L. n. 69/2009, consentono di ritenere che, pur non risultando espressamente abrogato l'art. 212 TUSG, la detta norma è divenuta incompatibile con quella di cui all'art. 227-ter, così come modificata dalla L. n. 69/2009. Pertanto, per i ruoli formati successivamente alla data di vigore della legge (4 luglio 2009), tra cui rientra anche quello sub iudice, l'annotazione del credito per spese di giustizia non deve più essere preceduta dalla notifica dell'invito al pagamento. L'appellante deduceva, ancora, l'erroneità della sentenza anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non prodotti in giudizio i relativi fogli notizie, posto che essi risultavano invece prodotti da LI IU al documento 1.A) delle controdeduzioni. Deduceva, altresì, l'erroneità della ritenuta maturata decadenza, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di registrazione a debito di una sentenza, il procedimento di riscossione dell'imposta, condizionato all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario e non dell'Amministrazione finanziaria, è incompatibile con il vincolo temporale di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui risulta applicabile il solo termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del medesimo D.P.R. 131/1986. L'appellante rilevava, inoltre, che non era mai intervenuto alcun giudicato di annullamento del credito, in quanto, dopo la notifica di una prima cartella, impugnata dalla sig.ra Resistente_1, era intervenuto lo sgravio con l'emissione della nuova cartella oggetto del presente giudizio, per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere riguardava il pregresso ruolo sgravato e non aveva nulla a che fare con la successiva iscrizione a ruolo e notifica della cartella. Le quali, come già evidenziato e come risultante dagli atti, si fondano sulla partita di credito n. 8406/2023, che trae origine dalla condanna in sede penale dell'avv. Resistente_1 nel procedimento RGNR RGNR_1, definito con sentenza n. Sentenza_1 del 17 Sentenza_2dicembre 2015 del Tribunale di Milano, cui è seguita sentenza n. della Corte d'Appello di Sentenza_3Milano, Sez. Prima Penale, resa definitiva dalla Cassazione con procedimento RG Cass. , con cui veniva confermata la condanna, pur con una riduzione del risarcimento liquidato, da € Banca_125.000.000,00 contemplati in primo grado ad € 4.000.000,00 in favore di . Precisando l'appellante che, con ordinanza del 7 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Milano, Sezione I^ penale, a riscontro di quesito dell'Ufficio Recupero Crediti, in conseguenza della prima cartella di pagamento con liquidazione dell'imposta di registro calcolata da Agenzia delle Entrate sugli importi Banca_1liquidati dal Tribunale per la provvisionale statuita in favore di , aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla richiesta di correzione della sentenza per errore materiale del dispositivo, stante la conferma della decisione della Corte d'Appello circa la sussistenza del reato (pur se parzialmente estinto) e, quindi, del conseguente danno e delle corrispondenti statuizioni civili (come diversamente precisate a pag. 81 della medesima sentenza della Corte d'Appello), per cui era stata emessa dall'ufficio Recupero Crediti della Corte Nota B) integrativa n. 2594/2023, con la quale si dava corso al recupero degli importi dovuti per imposta di registro e contributo unificato nei confronti di tutti i condannati in solido. Pertanto, alla luce della documentazione versata in atti fin dal primo grado, l'appellante risultava aver correttamente operato sulla base dei documenti ricevuti dall'Ufficio. Di conseguenza, richiamate e ribadite espressamente tutte le difese, eccezioni e contestazioni formulate nel procedimento di primo grado, e reiterate le ulteriori contestazioni su tutti i motivi di ricorso avversari, LI IU S.p.a., chiedeva alla Corte adita, in riforma integrale della sentenza impugnata, e previa declaratoria di carenza di legittimazione passiva relativamente a tutti i motivi di opposizione riguardanti l'attività di competenza dell'agente di riscossione, di respingere integralmente le domande formulate nei confronti dell'esponente e il ricorso proposto, con la vittoria delle spese. Resistente_1La sig.ra , rappresentata e difesa come in epigrafe, costituendosi in giudizio, pregiudizialmente eccepiva l'assenza di legittimazione in capo a LI IU spa, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione l'unica legittimata a impugnare in quanto soggetto che ha emesso la cartella di pagamento, la cui inerzia ha reso definitiva la sentenza e l'annullamento dell'atto ivi pronunciato dai primi giudici. Ribadiva la correttezza della sentenza sul difetto di motivazione e l'erroneità degli assunti dell'appellante circa l'inapplicabilità dell'art. 7 Statuto agli atti di riscossione e circa una presunta sanatoria del difetto di motivazione tramite la proposizione del ricorso. Faceva, poi, presente che le norme invocate dall'appellante per giustificare l'omesso invio del prodromico atto di accertamento/liquidazione riguardano il solo procedimento di riscossione e di incasso dei crediti per le spese di giustizia (possibile ora direttamente con la cartella senza il previo passaggio dall'invito al pagamento), ovvero le spese di giustizia, che, in genere, non hanno natura tributaria, sicché non è mai venuta meno la necessità che l'imposta di registro sia comunque liquidata dall'Agenzia delle entrate (unico soggetto a ciò deputato), con comunicazione dell'esito al contribuente, per cui, se si volesse riferire la cartella di pagamento a una imposta di registro connessa alla sentenza richiamata, bene ha deciso il giudice di prime cure a dichiarane l' illegittimità per la mancanza del prodromico atto Resistente_1di liquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate. La difesa della sig.ra ribadiva, poi, che i fogli notizie ai quali fa riferimento LI IU nulla hanno a che fare col presente giudizio e ciò si desume vieppiù dal fatto che il totale degli importi esposti in tali fogli pari ad € 42.653,06 (che peraltro sarebbe da dividere tra tutti gli imputati), non ha nulla a che fare con la pretesa portata nella cartella in oggetto, indicata nella cartella stessa per l'importo di € 95.737,50, evidenziando al riguardo che tra essi si legge l'indicazione che “il foglio notizie integrativo con l'imposta di registro sarà inviato quando l'agenzia delle entrate ne comunicherà̀ l'importo”, da cui deriva la dimostrazione della non imputabilità della pretesa a titolo di imposta di registro, posto che la Resistente_1detta imposta neppure risulta essere stata ancora liquidata. La difesa della sig.ra ribadiva la maturata decadenza dal potere di liquidazione dell'imposta di registro, sia con riferimento alla sentenza citata nella cartella, che risale all'anno 2017, e sia anche con riferimento alla pronuncia della Corte di cassazione, che ha reso definitivo il giudizio e risale al 20 luglio 2018. Né appare corretto affermare l'applicazione dell'art. 78 del dpr n. 131/1986, sia perché tale disposizione fa riferimento all'imposta di registro “definitivamente accertata” (cioè l'imposta che risulta da un atto di liquidazione non impugnato oppure da un contenzioso divenuto definitivo, nella specie mancanti), sia perché escludere il termine di decadenza si pone in contrasto con tutto il sistema del prelievo, che si basa su un termine decadenziale per la fase impositiva, come chiaramente enunciato in più occasioni anche dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza 15.7.2005, n. 280. Ribadiva altresì l'erroneità del calcolo dell'imposta in base ai parametri normativi, tenuto conto che si sarebbe dovuta piuttosto applicare l'imposta di registro in misura fissa di € 200,00 e in ogni caso, se il riferimento fosse stato quello della provvisionale liquidata in primo grado, doveva tenersi conto che la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 26.5.2017 n. Sentenza_2 aveva dato atto della sopravvenuta prescrizione del credito stabilito dal Tribunale a titolo di provvisionale in favore delle parti civili (senza calcolare le rate di mutuo rimborsate) per € 21.530.000,00, residuando pertanto € 4.000.000,00, sul quale il dovuto non corrispondeva affatto all'importo indicato nella cartella, dovendosi anche considerare che pur questo minore importo, costituendo un'ipotecarizzazione di un credito chirografario antecedente, coevo agli altri crediti, risulta anch'esso prescritto. Ribadiva, poi, come emergesse dall'intero testo delle sentenze penali che l'appellata non ha usufruito in alcun modo dei crediti bancari cui la condanna civile si riferisce (essendo mutui ipotecari concessi alle società coinvolte come responsabili civili), da cui consegue che nessuna responsabilità a titolo di danno risulta alla stessa ascritta (e quindi nessun debito a tale titolo può essere richiesto) e, di conseguenza, nessuna imposta di registro può essere dalla stessa dovuta. Infine, la difesa della sig.ra Resistente_1 faceva presente che analoga cartella le era già stata notificata, con duplicazione della pretesa e che altre cartelle, emesse per il medesimo presupposto e nei riguardi di altri soggetti parti Sentenza_2del procedimento di cui alla sentenza Corte d'appello di Milano n. del 26.7.2017, notificate ad altri soggetti, erano state tutte annullate per vizio di motivazione. Di conseguenza, l'appellata chiedeva il rigetto dell'appello con la conferma dell'annullamento della cartella impugnata e la vittoria delle spese. Si costituivano, altresì, il Ministero della IU, difeso dall'Avvocatura dello Stato, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, i quali sostanzialmente aderivano ai motivi di impugnazione e alla domanda proposti da LI IU. Fissata l'udienza di trattazione, le parti depositavano memoria. In particolare l'appellante LI IU ribadiva la propria legittimazione a proporre l'appello, in quanto parte nel giudizio di primo Resistente_1grado. Il difensore della sig.ra faceva presente di aver presentato un'istanza di autotutela, riscontrata via mail dall'Ufficio recupero crediti della Corte di appello di Milano in cui si esplicitava che
“tenendo conto dell'esito del contenzioso” la partita di credito “risulta azzerata per l'anagrafica Resistente_1”. All'udienza comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta, le quali, illustrando ancora le proprie ragioni, insistevano per l'accoglimento delle domande rispettivamente proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, ritenuta la legittimazione di LI IU, soggetto che ha emesso il ruolo e parte nel giudizio di primo grado alla quale è stato notificato il ricorso introduttivo, a proporre appello, va subito evidenziato che la ragione di fondo del contendere, come evidenziato anche nella sentenza di primo grado, consiste nell'individuazione della pretesa iscritta a ruolo e portata nella cartella di pagamento. Al riguardo, va innanzi tutto sgombrato il campo dall'erroneo assunto secondo cui la cartella non soggiacerebbe a obblighi motivazionali, posto che, al contrario, l'art. 25, d.p.r. 602/1973 impone che il ruolo riprodotto nella cartella sia motivato. L'obbligo di motivazione, peraltro sancito nell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, è stato pacificamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto quando, come nel caso, la cartella costituisce il primo atto con il quale viene manifestata la pretesa impositiva. In particolare, la sentenza della Suprema Corte 9 gennaio 2025, n. 560, proprio in tema di recupero di spese di giustizia, e, quindi, con riferimento alla medesima procedura seguita dagli enti per l'emissione dell'atto oggetto del presente giudizio, ha statuito che “la cartella di pagamento deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione – che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio – non è assolto mediante il richiamo per relationem della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (segnatamente, i cosiddetti «fogli notizie» redatti dalla Procura della Repubblica ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati”. Orbene, se si esamina la cartella di pagamento impugnata, a pag. 5, nella voce Dettaglio degli addebiti, dopo l'indicazione delle “SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:
1. RUOLO N. 2023/012303 Crediti giudiziari anno 2017”, si legge, a ulteriore dettaglio, “Partita: EGR012017002202308406001SR201705263584 CORTE DI APPELLO DI MILANO SENTENZA Sentenza_2 DEL 26/05/2017 PARTITA DI CREDITO 008406/2023”. Infine, dopo essersi ripetuto il numero di ruolo con l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo ed è stato consegnato, ed essersi ripetuta l'identificazione della partita, si legge “Anno 2017 Codice tributo 1E01 Imposta di registro atti giudiziari Importi a ruolo 95.737,50”. Null'altro. Solamente al momento della costituzione in giudizio, LI IU ha prodotto i c.d. fogli notizie. Dai detti documenti, se, da un lato, risulta prova che una prima iscrizione a ruolo era stata poi sgravata per una mera esigenza di correzione di errore sull'inserimento dei coobbligati solidali, e, quindi, vi è stata una seconda iscrizione a ruolo dalla quale è derivata la cartella di pagamento impugnata, d'altro lato, a parte la mera affermazione che si tratti di imposta di registro, non si ricava alcun chiarimento a cosa si riferisca specificamente la somma pretesa e come sia stata calcolata. Leggendosi, infatti, nei medesimi fogli prodotti da LI IU, che “il foglio notizia integrativo con l'imposta di registro sarà inviato quando l'Agenzia delle entrate ne comunicherà l'importo” (pag. 230 del documento 1.A prodotto da LI IU con le proprie controdeduzioni in primo grado), comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate di cui non vi è alcuna successiva traccia. Né tanto meno l'appellante ha saputo spiegare alcunché in riferimento della pretesa, neppure indicare l'imponibile sul quale l'imposta sarebbe stata liquidata e l'aliquota applicata. Pertanto la somma di € 95.737,50, non solo non trova giustificazione alcuna nella cartella di pagamento, ma anche a leggere la sentenza penale richiamata non si riesce a comprendere da quale statuizione in essa contenuta sia risultata e con quali criteri sia stata calcolata la somma portata nell'atto impugnato e, tanto meno, lo si evince dalle produzioni rese in giudizio. Peraltro, come insegna la Suprema Corte, la motivazione dell'atto non può essere integrata nel corso del giudizio, per quanto, nel caso, lo stesso tentativo di chiarificazione da parte di LI IU si sia rivelato del tutto infruttuoso. Non essendo, dunque, individuata la pretesa, la cartella impugnata va annullata, come già statuito dal giudice del primo grado. Osservandosi che, proprio per il fatto che non è dato comprendere quale sia la pretesa, non è neppure è possibile esaminare gli ulteriori motivi dedotti dalle parti. Quanto alle spese, ferma la statuizione del giudice di prime cure, l'appellante va condannata a rifondere all'appellata Resistente_1 anche quelle relative al secondo grado, nella misura che si liquida, in base al valore della lite e nei minimi, vista la contenuta complessità, in € 4.889,00 (di cui € 1.523,00, per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.027,00 per la fase istruttoria/trattazione, € 1.630,00 per la fase decisionale), oltre accessori come di legge.
P.Q.M.
La Corte di IU Tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. VI, rigetta l'appello e conferma Resistente_1l'annullamento della cartella impugnata. Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese anche del secondo grado liquidate in € 4.889,00 oltre accessori come di legge. Milano, 3 febbraio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi