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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 26/01/2026, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 575/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7044/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240033035766000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente_1. sas, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 034 2024 00330357 66 000, dell'importo di euro 324,63, emessa dall'Agente delle Entrate –
Riscossione, Agente della Riscossione – prov. Cosenza, su istanza della Regione Calabria e notificata al ricorrente a mezzo PEC in data 23.07.2024, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2021, con riferimento all'autoveicolo targa Targa_1 - periodo: gennaio 2021 / dicembre 2021.
Sostiene il ricorrente: vizi propri dell'atto impugnato per la mancata emissione e/o notificazione dei precedenti atti e della cartella di pagamento opposta – carenza del presupposto impositivo e conseguente prescrizione e/o decadenza alla riscossione delle somme pretese a titolo di tassa automobilistica anno 2021.
Conclude in accoglimento del ricorso annullare l'atto impugnato.
Si costituiva l'Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva:
in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto di competenza dell'Ente creditore, difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
contesta l'eccepito difetto di motivazione La cartella è in ogni caso ampiamente motivata in quanto le richieste di pagamento riportano puntualmente i requisiti di legge e pertanto alcuna doglianza potrà essere mossa all'Agente della Riscossione.
Contesta l'eccepita decadenza e la prescrizione.
Conclude per il rigetto.
Si costituisce la Regione Calabria che contesta il ricorso e sostiene: la cartella quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
Conclude per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice , dopo aver attentamente esaminato gli atti difensivi delle parti ritiene di rigettare il ricorso .
La Regione Calabria può procedere al recupero degli importi dovuti e non pagati dai contribuenti, come per il caso in esame, mediante la notifica dell'avviso di accertamento oppure mediante l'iscrizione diretta a ruolo.
L' Art. 6 della LR Calabria n 56/2023 stabilisce, (Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale) nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.
E' pienamente legittima la legge regionale che prevede l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione. Tale principio si fonda su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento. Nel caso di specie la Corte di giustizia di secondo grado milanese ha, dunque, ritenuto infondate le ragioni del contribuente che, a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento, aveva impugnato la cartella di pagamento concernente la tassa automobilistica non pagata. Sentenza del
11/11/2022 n. 4382/25 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardi.
Va rigettato l'eccepito difetto di motivazione. La Cartella contiene tutti i dati relativi al periodo di contestazione,
i dati dell'autovettura ,le somme del tributo, interessi e sanzioni stabiliti dalla legge, per cui il ricorrente è stato messo in condizione di poter esercitare il suo diritto di difesa.
La peculiarità del giudizio comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7044/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240033035766000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente_1. sas, come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso avverso cartella di pagamento n. 034 2024 00330357 66 000, dell'importo di euro 324,63, emessa dall'Agente delle Entrate –
Riscossione, Agente della Riscossione – prov. Cosenza, su istanza della Regione Calabria e notificata al ricorrente a mezzo PEC in data 23.07.2024, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica, anno 2021, con riferimento all'autoveicolo targa Targa_1 - periodo: gennaio 2021 / dicembre 2021.
Sostiene il ricorrente: vizi propri dell'atto impugnato per la mancata emissione e/o notificazione dei precedenti atti e della cartella di pagamento opposta – carenza del presupposto impositivo e conseguente prescrizione e/o decadenza alla riscossione delle somme pretese a titolo di tassa automobilistica anno 2021.
Conclude in accoglimento del ricorso annullare l'atto impugnato.
Si costituiva l'Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva:
in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto di competenza dell'Ente creditore, difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione;
contesta l'eccepito difetto di motivazione La cartella è in ogni caso ampiamente motivata in quanto le richieste di pagamento riportano puntualmente i requisiti di legge e pertanto alcuna doglianza potrà essere mossa all'Agente della Riscossione.
Contesta l'eccepita decadenza e la prescrizione.
Conclude per il rigetto.
Si costituisce la Regione Calabria che contesta il ricorso e sostiene: la cartella quale primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/2018) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella esattoriale, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2021 entro il 31/12/2024).
Conclude per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice , dopo aver attentamente esaminato gli atti difensivi delle parti ritiene di rigettare il ricorso .
La Regione Calabria può procedere al recupero degli importi dovuti e non pagati dai contribuenti, come per il caso in esame, mediante la notifica dell'avviso di accertamento oppure mediante l'iscrizione diretta a ruolo.
L' Art. 6 della LR Calabria n 56/2023 stabilisce, (Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale) nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.
E' pienamente legittima la legge regionale che prevede l'iscrizione diretta a ruolo della tassa automobilistica senza previa contestazione. Tale principio si fonda su una fonte normativa nazionale, il decreto legislativo n. 472/1997 che, stabilendo la possibilità per le regioni di procedere a iscrizione a ruolo senza una precedente contestazione, dimostra l'inesistenza dell'obbligo di procedere, da parte dell'ente impositore, all'invio di un avviso di accertamento. Nel caso di specie la Corte di giustizia di secondo grado milanese ha, dunque, ritenuto infondate le ragioni del contribuente che, a causa della mancata notifica dell'avviso di accertamento, aveva impugnato la cartella di pagamento concernente la tassa automobilistica non pagata. Sentenza del
11/11/2022 n. 4382/25 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardi.
Va rigettato l'eccepito difetto di motivazione. La Cartella contiene tutti i dati relativi al periodo di contestazione,
i dati dell'autovettura ,le somme del tributo, interessi e sanzioni stabiliti dalla legge, per cui il ricorrente è stato messo in condizione di poter esercitare il suo diritto di difesa.
La peculiarità del giudizio comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Spese compensate.