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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13638 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 49683/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 49683/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
• nata il [...] a [...], OH (USA) e residente al Parte_1
n. 64 Ellington Rd, Quincy, MA (USA);
• nato l'[...] a [...], OH (USA) e residente Controparte_1 al n. 16 Prospect St, Newburyport, MA (USA);
• conosciuta anche come Controparte_2 Controparte_3 [...]
, nata il [...] a [...], OH (USA) e CP_2 Parte_2 residente al n. 173 Mystic St, Arlington, MA (USA);
• nato il [...] a [...], CT (USA), in Parte_3 proprio e, unitamente a conosciuta anche come Controparte_4
o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 nata il [...] a Dodoma (Tanzania), in [...] genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il Persona_1
23/03/2007 a Glen Ridge, NJ (USA), tutti residenti al n. 52 Fairview Ave, Melrose, MA (USA);
• nata il [...] a [...], NJ (USA) e residente al Parte_4
n. 52 Fairview Ave, Melrose, MA (USA); tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Zara n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Ruggiero (C.F. , che li rappresenta e difende. C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_7 P.IVA_1 CP_8 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_9 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
1 RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento dello stato di cittadinanza italiana
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, i Sig.ri Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e hanno Controparte_4 Persona_1 Parte_4 chiesto di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis.
Hanno dedotto che la linea di discendenza ininterrotta dal loro avo,
[...]
nato in [...], è stata ostacolata dall'impossibilità di ottenere il Parte_5 riconoscimento in via amministrativa a causa della trasmissione per linea femminile avvenuta prima del 1° gennaio 1948, in contrasto con la prassi ministeriale ma in conformità con la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Hanno chiesto, pertanto, di ordinare al convenuto le CP_7 conseguenti iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
Con memoria difensiva depositata in data 08/05/2025, il , Controparte_7 rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio dichiarando di non intendere contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, stante la natura "fisiologica" dei ritardi amministrativi dovuta all'abnorme mole di richieste e all'inerzia degli avi dei ricorrenti nel registrare tempestivamente le nascite.
Con note scritte depositate in data 20/05/2025 e 26/09/2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ribadendo la fondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta sin dall'atto introduttivo.
IN FATTO
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, debitamente munita di traduzione e apostille ove necessario, è possibile ricostruire la linea di discendenza come segue.
L'avo dei ricorrenti, nacque a NT (all'epoca in provincia Parte_5 di Caserta), Italia, il 29 febbraio 1872, da e , Parte_6 Parte_7
Pag. 2 di 4 entrambi cittadini italiani. Il 12 marzo 1899, contrasse Parte_5 matrimonio a NT con . Successivamente, egli Persona_2 emigrò negli Stati Uniti d'America
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere
Pag. 3 di 4 compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 01/10/2025
Il Giudice
SI RA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 49683/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 49683/2024 del Ruolo Generale, promossa da:
• nata il [...] a [...], OH (USA) e residente al Parte_1
n. 64 Ellington Rd, Quincy, MA (USA);
• nato l'[...] a [...], OH (USA) e residente Controparte_1 al n. 16 Prospect St, Newburyport, MA (USA);
• conosciuta anche come Controparte_2 Controparte_3 [...]
, nata il [...] a [...], OH (USA) e CP_2 Parte_2 residente al n. 173 Mystic St, Arlington, MA (USA);
• nato il [...] a [...], CT (USA), in Parte_3 proprio e, unitamente a conosciuta anche come Controparte_4
o Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 nata il [...] a Dodoma (Tanzania), in [...] genitori esercenti la
[...] responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il Persona_1
23/03/2007 a Glen Ridge, NJ (USA), tutti residenti al n. 52 Fairview Ave, Melrose, MA (USA);
• nata il [...] a [...], NJ (USA) e residente al Parte_4
n. 52 Fairview Ave, Melrose, MA (USA); tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Zara n. 62, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Ruggiero (C.F. , che li rappresenta e difende. C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_7 P.IVA_1 CP_8 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_9 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12.
1 RESISTENTE
OGGETTO: Accertamento dello stato di cittadinanza italiana
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, i Sig.ri Parte_1 [...]
Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 [...]
e hanno Controparte_4 Persona_1 Parte_4 chiesto di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis.
Hanno dedotto che la linea di discendenza ininterrotta dal loro avo,
[...]
nato in [...], è stata ostacolata dall'impossibilità di ottenere il Parte_5 riconoscimento in via amministrativa a causa della trasmissione per linea femminile avvenuta prima del 1° gennaio 1948, in contrasto con la prassi ministeriale ma in conformità con la consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Hanno chiesto, pertanto, di ordinare al convenuto le CP_7 conseguenti iscrizioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
Con memoria difensiva depositata in data 08/05/2025, il , Controparte_7 rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio dichiarando di non intendere contestare l'eventuale riconoscimento della cittadinanza e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio, stante la natura "fisiologica" dei ritardi amministrativi dovuta all'abnorme mole di richieste e all'inerzia degli avi dei ricorrenti nel registrare tempestivamente le nascite.
Con note scritte depositate in data 20/05/2025 e 26/09/2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, ribadendo la fondatezza della domanda sulla base della documentazione prodotta sin dall'atto introduttivo.
IN FATTO
Dall'esame della documentazione prodotta in atti, debitamente munita di traduzione e apostille ove necessario, è possibile ricostruire la linea di discendenza come segue.
L'avo dei ricorrenti, nacque a NT (all'epoca in provincia Parte_5 di Caserta), Italia, il 29 febbraio 1872, da e , Parte_6 Parte_7
Pag. 2 di 4 entrambi cittadini italiani. Il 12 marzo 1899, contrasse Parte_5 matrimonio a NT con . Successivamente, egli Persona_2 emigrò negli Stati Uniti d'America
In diritto.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo
Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
In mancanza di opposizione, tenuto conto della particolarità delle questioni affrontate, per cui pendeva anche giudizio di costituzionalità, le spese di lite possono essere
Pag. 3 di 4 compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 01/10/2025
Il Giudice
SI RA
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