CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 353/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 353/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCHIONI Parte_1 C.F._1
GI e MARCHIONI MA ( , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MONTE ZEDA, 2 28900 VERBANIA, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BEER CP_1 C.F._3
ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.SO MAMELI,47 28900 VERBANIA, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE - A) Respingere l'opposizione a precetto proposta da con l'atto Controparte_2 di citazione 23 ottobre 2023. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio. B)
pagina 1 di 16 Dichiarare la sig.ra tenuta e conseguentemente condannarla alla restituzione della somma di Controparte_2
€ 9.535,25, versatale in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) "Vero che nei primi giorni di maggio 2021 il sig. per consentire Parte_1
l'effettuazione delle opere di cui al Verbale di Conciliazione 29.4.2021 ha provveduto a svuotare la sua abitazione ricoverando i mobili nel box"; 2) "Vero che da tale data sino alla fine dei lavori conclusisi il 2 maggio 2023, il sig.
è stato ospite di fortuna nella casa, di modeste dimensioni, dei genitori"; 3) "Vero che il sig. Parte_1
non ha mai ostacolato i lavori de quibus ma ha sempre sollecitato anche tramite il Parte_1 CP_3 geom. e l'AVV. GI MARCHIONI, ad eseguirli al più presto Controparte_4 manifestando la sua urgenza di rientrare nella sua abitazione"; 4) "Vero che invece il sig si è spesso Parte_1 opposto, anche tramite il geom. e l'AVV. GI MARCHIONI, a fronte Controparte_4 delle comunicazioni di di voler effettuare alcuni lavori in modo difforme da quanto stabilito dal Giudice CP_3 dell'Esecuzione e dal C.T.U."; 5) "Vero che la mattina dell'11 agosto 2021 il sig. ha negato Parte_1
l'ingresso degli operai mandati da avendo il geom. preannunciato di far CP_3 Controparte_5 eseguire l'intervento in difformità agli accordi sottoscritti e senza il richiesto previo invio degli aggiornamenti dell'elenco dei soggetti coinvolti (pratica CILA e notifica preliminare con le relative ricevute d'invio agli organi di controllo).
Appellata : CP_2
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
NEL MERITO Rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verbania n. 85/2025.
IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO In riforma della sentenza ex adverso impugnata n. 85/2025 pubblicata in data 3 marzo 2025 del Tribunale di Verbania, dichiarare che il signor non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata anche perché il verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 Parte_1 del 29.4.2021 non costituisce nei confronti della Geom. titolo esecutivo, e conseguentemente dichiarare CP_2
l'inefficacia del precetto notificato alla Geom. in data 15 settembre 2023. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA Ammettere i mezzi istruttori dedotti da questa difesa nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolar modo la prova per interpello e testi dedotto con memoria ex art. 171 ter n.2 C.p.c. datata 30 gennaio 2024, rinnovando al contempo l'opposizione all'accoglimento delle istanze istruttorie testimoniali di controparte per le motivazioni esposte nella memoria ex art. 171 ter n.3 C.p.c. datata 8 febbraio 2024.
IN OGNI CASO Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato il 18 maggio 2009 tra quale venditrice, e , quale acquirente, avente ad oggetto un edificio unifamiliare CP_3 Parte_1 pagina 2 di 16 sito in Casale Corte Cerro, Via Guide Alpine n. 20/22, al prezzo di € 310.000,00 oltre IVA. L'immobile doveva essere consegnato finito entro il 10 maggio 2010, ma la consegna avvenne oltre un anno dopo, il 14 giugno 2011, nonostante l'acquirente avesse tempestivamente versato gli acconti previsti. Poco tempo dopo l'insediamento nell'immobile acquistato, iniziarono a manifestarsi vizi via via denunciati alla venditrice, che prometteva di eliminarli senza poi provvedervi. In data 30 maggio 2014 venivano formalmente denunciate infiltrazioni di acqua piovana, ammaloramento degli intonaci, malfunzionamenti del cancello carrabile ed altro, nonché sollecitata l'ultimazione di lavori non ancora effettuati, quali l'intonacatura dei muri perimetrali. A tale denuncia seguiva l'assicurazione di che a breve avrebbe provveduto, ma poi CP_3 non provvedeva, per cui veniva nuovamente sollecitata con lettera 3 settembre 2015. reiterava CP_3 le promesse, ma poi provvedeva solo a piccoli non risolutivi interventi, sino a che, nell'aprile 2018, si verificava un ulteriore grave vizio e cioè il pavimento del bagno aveva cominciato a staccarsi. CP_3 ne veniva notiziata e, come al solito, prometteva di intervenire, ma poi non lo fece. A questo punto, ritenuto ormai improbabile che l'annosa vicenda si sarebbe potuta concludere amichevolmente, l'odierno appellante, , incaricava un tecnico di propria fiducia (Ing. ) di redigere relazione Parte_1 Per_1 tecnica diretta a descrivere i vizi di costruzione ed i costi necessari ad eliminarli. La relazione seguitane rilevava gravi vizi all'ingresso pedonale, all'ingresso carrabile, alla pavimentazione esterna, ai muri di recinzione e ringhiere metalliche, ai muri interni dell'autorimessa, alla pavimentazione di un bagno, al rivestimento di altro bagno, alla pavimentazione dei tre piani dell'abitazione, agli impianti di riscaldamento, distribuzione gas metano ed elettrico ed infine alla copertura. Con lettera pec 30.10.2018 , Parte_1 tramite legale, inviava copia della Relazione a ed al DL geom. invitandoli a CP_3 CP_2 provvedere alle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti riscontrati, oltre al risarcimento dei danni.
Tale lettera veniva riscontrata solo da che chiedeva termine sino al 22 novembre 2018 per CP_3
Pers completare le riflessioni in ordine a quanto argomentato dall'Ing. ma tale termine spirava senza alcun riscontro. Da qui l'atto di citazione 26 novembre 2018, introduttivo della causa n. 1900/2018, poi conclusasi con il Verbale di Conciliazione n. 2162/2021 del 29 aprile 2021, in cui il C.T.U. dettagliatamente aveva indicato le opere che a cura e spese dei convenuti dovevano essere effettuate nel termine di giorni
100 pena, in caso di ritardo, il pagamento della penale di € 100,00 pro die. La ditta non CP_3 completava le opere previste nel Verbale di Conciliazione nel termine stabilito, per cui in data 21 settembre
2021 notificava alla medesima ed alla debitrice solidale atto di Parte_1 Controparte_2 precetto con invito ad effettuare entro giorni 10 le opere non ancora eseguite o eseguite in modo difforme.
e la geom. non provvedevano, per cui depositò ricorso ex art. CP_3 CP_2 Parte_1
612 cpc chiedendo che venissero determinate le modalità di esecuzione. Con ricorso 8.11.2021 CP_3 proponeva opposizione all'esecuzione assumendo di non essere inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel Verbale di Conciliazione e analoga opposizione proponeva la geom. Il Giudice CP_2 pagina 3 di 16 dell'Esecuzione disponeva C.T.U. per la verifica del corretto adempimento da parte di delle CP_3 obbligazioni assunte con il Verbale di Conciliazione e, all'esito della medesima, con ordinanza 16 giugno
2022 indicava dettagliatamente le opere non eseguite disponendo che l'Ufficiale Giudiziario avvalendosi del
C.T.U. e di una ditta appaltatrice eseguisse le opere specificatamente indicate. Tali opere venivano poi eseguite direttamente da sotto la sorveglianza del C.T.U., dell'Ufficiale Giudiziario e dei CTP CP_3 nominati dal ricorrente, da e dalla geom. e venivano completate in data 2 CP_3 CP_2 maggio 2023 come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario. Completate le opere previste nel Verbale di
Conciliazione il sig. richiese inutilmente alle coobligate il pagamento di quanto spettantigli Parte_1 per il ritardo in forza della relativa clausola, ottenendone come risposta che nulla era da loro dovuto a tale titolo. Da qui la notifica dell'atto di precetto in data 15 settembre 2023 per il pagamento di € 64.796,85, di cui € 62.900,00 a titolo di penali, stabilite nella misura di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel verbale di conciliazione.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione 23 ottobre 2023, proponeva opposizione all'atto di precetto CP_2 notificatole il 15 settembre 2023, chiedendo in via preliminare cautelare di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615, comma 1, cpc, sussistendo gravi motivi, e nel merito di dichiarare che il signor non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata e Parte_1 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato, con vittoria di compensi professionali di giudizio oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 cpc. In via subordinata chiedeva di disporre la riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 cc, in quanto l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, e comunque l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo.
Costituendosi ritualmente in causa, contestava in fatto e in diritto, nonché in ritu l'avversa Parte_1 opposizione. Con provvedimento 16 gennaio 2024 il Giudice, nella fase sommaria, sospendeva l'efficacia esecutiva del verbale di Conciliazione in relazione a sul presupposto della non sussistenza CP_2 di sua solidarietà con con riferimento alla clausola penale. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis CP_3 cpc in data 15.12.2023, la prima udienza è stata differita al 1.3.2024. Introdotta la fase di merito ed assegnati i termini di legge per lo scambio delle memorie di trattazione, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, all'udienza del 10.12.2024, con i termini alle parti, di 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 co.1 cpc. A quest'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 85/2025, pubblicata il 3 marzo 2025 e notificata il 5 marzo 2025, il Tribunale di Verbania ha deciso accogliendo l'opposizione e accertando che non sussiste il diritto di di procedere Parte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione alla penale pattuita nel Verbale di CP_6 pagina 4 di 16 Conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021, notificato in formula esecutiva il 21 settembre 2021. Ha inoltre compensato per il 15% le spese di lite e condannato alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 5.994,20 per compensi professionali, CP_2 oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge. Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione relativa alla valenza del verbale di conciliazione giudiziale quale titolo esecutivo anche in relazione al diritto al pagamento della penale per il ritardo nei confronti della preliminarmente CP_2 rigettando l'eccezione dell'opposto secondo cui la carenza del titolo esecutivo non sarebbe rilevabile d'ufficio nel procedimento di opposizione al precetto in quanto non dedotta dall'opponente con specifico motivo di opposizione. Il Tribunale ha ritenuto che sussistano argomenti per ritenere che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo in relazione alla penale per il ritardo ivi pattuita, osservando che non pare possa escludersi il requisito della certezza del diritto prescritto dall'art. 474 co.1 cpc, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che non occorre un previo accertamento giudiziale del ritardo ai fini dell'applicazione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc e della qualificazione del provvedimento giudiziale che la contenga quale titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto che sussista il requisito della liquidità del credito, in quanto la clausola penale pattuita nel verbale di conciliazione contiene gli elementi necessari alla determinazione del credito, prevedendo sia il termine a partire dal quale si computa il ritardo sia la somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Venendo al merito, il
Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che dal verbale di conciliazione risulta che la clausola penale per il ritardo sia stata pattuita in relazione all'obbligazione di facere prevista al punto 1.1. a carico della e che anche la avesse assunto un obbligo di eseguire i lavori non può essere ricavato CP_3 CP_2 dalla previsione contenuta nel punto 1.2 in forza della quale persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale. Il CP_3 CP_2
Tribunale ha osservato che la previsione della solidarietà è contenuta nella clausola relativa al pagamento di somme di danaro, precedente a quella relativa alla clausola penale, ed è riferita ad un vincolo di solidarietà preesistente, evidenziato dalla precisazione “persisterà” che presuppone che vi fosse una obbligazione già esistente a carico della solo in relazione ai vizi denunciati nel giudizio R.G. 1900/2018 e CP_2 conseguentemente di pagamento di somme di danaro previste nel verbale di conciliazione nonché delle spese di consulenza. Ha concluso che non risulta che sussista un collegamento negoziale, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, tra la clausola penale e le obbligazioni poste a carico dell'opponente CP_2 nel verbale di conciliazione, essendo la penale stata pattuita per il ritardo e non per
[...]
l'inadempimento e in ogni caso in relazione ad una prestazione nuova e diversa da quella oggetto del contratto originario, come peraltro testualmente evincibile dall'espressa qualificazione novativa delle obbligazioni assunte in via conciliativa.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello pagina 5 di 16 L'appellante ha proposto appello con atto di citazione datato 24 marzo 2025 deducendo Parte_1
l'errata valutazione ed interpretazione del Verbale di Conciliazione ed ingiustificata negazione del vincolo di solidarietà di e con riferimento alla clausola penale ivi prevista in caso di CP_3 Controparte_2 ritardo nel compimento dei lavori pattuiti, per errata interpretazione e conseguente violazione degli artt.
1294, 1362, 1363, 1366 cc. L'appellante ha sostenuto che dall'esame testuale del verbale dovrebbe risultare evidente la solidarietà di e con riferimento al completo adempimento di CP_3 Controparte_2 tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'appellante, ivi compreso il pagamento della penale per il ritardo nel compimento delle opere concordate, così come era identica la loro responsabilità concorsuale nella causa conclusasi con il Verbale di Conciliazione medesimo. Ha evidenziato che al punto 1 è scritto che tutte le parti prendono e danno atto che tutti i pagamenti e impegni verranno eseguiti senza che si crei alcun vincolo di solidarietà tra e i convenuti, ma che persisterà il vincolo di solidarietà Parte_2 passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente CP_3 CP_2 verbale e quindi non solo per i pagamenti, ma anche per gli impegni. Al punto 7 tale concetto viene ribadito affermando che “la presente Conciliazione costituisce transazione generale novativa per tutti i rapporti intercorsi tra le parti in relazione ai fatti posti a base della causa le quali, con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui convenute, ferma la totale assenza di solidarietà tra e i convenuti Parte_2
e geom. come dianzi precisato, dichiarano di null'altro avere reciprocamente a CP_3 CP_2 pretendere”. L'appellante ha inoltre invocato l'applicazione della regola di cui alla seconda parte dell'art. 1362 cc secondo cui per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, producendo vari documenti tra cui le mail intercorse tra i difensori durante la fase di negoziazione del verbale di conciliazione dalle quali risulterebbe che il sig. non avrebbe mai sottoscritto un Verbale di Conciliazione in cui fosse Pt_1 stata tolta solidarietà passiva tra le due convenute e che la sottoscrizione è avvenuta solo dopo la sua riconferma. Ha inoltre evidenziato il comportamento successivo alla sottoscrizione del Verbale di
Conciliazione tenuto dall'appellata, la quale nella comparsa di costituzione nella causa di opposizione all'esecuzione n. 346/2021 R.G.E. non ha negato la sua solidarietà passiva, ma ha scritto dato per assodato che la posizione dell'odierna comparente è speculare rispetto alla posizione già asserita da e CP_3 poco oltre la geom. ha seguito passo passo quanto si era obbligata ad eseguire CP_2 CP_3 al solo titolo transattivo. Nella stessa causa aveva nominato un suo CTP, aveva pagato le spese di precetto, della causa di opposizione ed il compenso del C.T.U. cui era stata condannata in solido con CP_3 aveva poi attivamente partecipato alla successiva esecuzione coattiva delle opere e aveva pagato le spese della esecuzione per obblighi di fare e di C.T.U., cui nuovamente era stata condannata in solido con
[...]
CP_ L'appellante ha inoltre contestato le argomentazioni dell'opponente relative all'assenza di inadempimento del debitore sostenendo che è stato giudizialmente provato che le opere CP_3 pagina 6 di 16 indicate nel Verbale di Conciliazione non sono state effettuate nei 100 giorni stabiliti, così come accertato nella causa di opposizione all'esecuzione n. 346/2021, conclusasi con l'ordinanza 16.6.2022, e che solo a seguito dell'incarico dato all'Ufficiale Giudiziario con la collaborazione del C.T.U., le opere sono state completate in data 2 maggio 2023. Ha inoltre contestato la pretesa di drastica riduzione della penale sostenendo che trattasi di penale stabilita per il semplice ritardo ai sensi del 2° comma dell'art. 1382 cc e che l'accordo consacrato nel Verbale di Conciliazione imponeva che l'esecuzione di tutte le opere dettagliatamente indicate dovesse completarsi nei giorni 100 indicati pena, in difetto, il pagamento di una penale di € 100,00 pro die, penale non certo riducibile in proporzione a lavori parzialmente effettuati.
L'appellante ha infine chiesto la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 9.535,25 versatale in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali.
L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale CP_2 condizionato datata 27 luglio 2025 contestando integralmente in fatto ed in diritto le argomentazioni, deduzioni, difese ed eccezioni di controparte in quanto manifestamente infondate, e chiedendo il pieno rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta. Ha preliminarmente eccepito che l'avverso gravame era inammissibile per difetto di specificità dei motivi, siccome meramente iterativo delle medesime argomentazioni già esaminate e rigettate dal Giudice di primo grado, senza alcun affronto della questione del collegamento negoziale tra clausola penale e obbligazioni dell'appellata, costituente il cuore della motivazione della sentenza impugnata e, dunque, senza che alcuno specifico confronto critico con l'apparato argomentativo del giudice di prime cure. Nel merito, ha sostenuto che la sentenza di primo grado ha correttamente interpretato il verbale di conciliazione, evidenziando l'assenza di collegamento negoziale in quanto la clausola penale era collegata esclusivamente all'obbligazione di facere a carico di la in qualità di geometra e non di impresa edile, non aveva assunto alcun obbligo di CP_3 CP_2 esecuzione dei lavori, e la penale presuppone necessariamente una obbligazione principale cui è accessoria.
Ha inoltre ribadito la correttezza dell'interpretazione della clausola di solidarietà, osservando che la dicitura
“persisterà il vincolo di solidarietà” si riferiva chiaramente alle obbligazioni preesistenti di pagamento di somme di denaro, e non alle nuove obbligazioni di fare assunte da nel verbale di conciliazione, e che il CP_3 termine persisterà evidenzia la preesistenza del vincolo, non la sua estensione a nuove obbligazioni. Ha evidenziato la natura accessoria della clausola penale osservando che come correttamente evidenziato dal
Tribunale, la clausola penale costituisce una prestazione accessoria all'obbligazione principale e non può sussistere senza un collegamento con quest'ultima, e nel caso di specie l'obbligazione principale (esecuzione lavori) era a carico esclusivo di la non aveva assunto alcun obbligo di esecuzione, e CP_3 CP_2 manca quindi il presupposto per l'applicazione della penale nei confronti della Geom. CP_2
L'appellata ha inoltre proposto appello incidentale condizionato impugnando la decisione del Giudice di primo grado relativa alla ritenuta valenza di titolo esecutivo del Verbale di Conciliazione, sostenendo che pagina 7 di 16 l'asserito credito di cui alla clausola penale contenuta nel verbale di conciliazione non è certo o liquido. Ha osservato che se per giungere a tale conclusione il Tribunale di Verbania opera un giudizio analogico con il disposto di cui all'art. 614 bis cpc, pur vero è che ben diversa è la natura della clausola penale rispetto alle misure di coercizione indiretta, non foss'altro in quanto il verbale di conciliazione non prevede sic et simpliciter il diritto certo alla corresponsione di una penale per il ritardo, e ciò perché è pur sempre necessario il preventivo accertamento, da effettuarsi in sede di cognizione, del ritardo, della sua imputabilità al debitore e della durata del ritardo. Quanto alla liquidità del credito, ha sostenuto che essa difetta in quanto manca un elemento essenziale alla determinazione dello stesso, ossia il termine finale da computarsi. Ha richiamato il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che, nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dal signor nei confronti di e della geom. Pt_1 CP_3 CP_2 rilevato che il verbale di conciliazione non possa valere come titolo esecutivo, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, affermando che l'ammontare del credito è stabilito in relazione alla data di accertamento di fine lavori effettuata dall'ufficiale giudiziario in altra procedura esecutiva, mentre il presupposto dell'esecuzione forzata è un atto in sé astrattamente idoneo ad essere eseguito coattivamente senza che debba farsi luogo da parte del giudice dell'esecuzione ad alcun accertamento dell'obbligazione da eseguirsi o che debba procedersi ad una integrazione del titolo con elementi extra-testuali non richiamati.
Nelle successive memorie processuali l'appellata ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, contestando in particolare l'invocata analogia tra le clausole penali e le misure di coercizione ex art. 614 bis cpc sostenendo che le misure ex art. 614 bis sono disposte dal Giudice con provvedimento che già contiene la condanna e la quantificazione, la clausola penale è una pattuizione contrattuale che richiede l'accertamento del presupposto (ritardo imputabile), nelle misure ex art. 614 bis il Giudice ha già valutato tutti gli elementi per la quantificazione, nella clausola penale il creditore deve dimostrare il ritardo e la sua imputabilità. Ha inoltre contestato il richiamo della giurisprudenza sui rimborsi spese per figli minori sostenendo che detta giurisprudenza è completamente estranea alla fattispecie in esame, che riguarda clausole penali per ritardo nell'esecuzione di lavori edili e il richiamo alle Sezioni Unite n. 5969/2025 in materia di mutuo sostenendo che ivi si tratta di contratti di mutuo con costituzione di deposito o pegno irregolare, senza che la fattispecie analizzata in detta pronuncia presenti alcuna attinenza con la problematica delle clausole penali nei verbali di conciliazione.
5. Tema del contendere
La controversia verte sulla questione centrale della sussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra
[...]
CP_ e in relazione alla clausola penale prevista nel verbale di conciliazione giudiziale Controparte_2
n. cron. 2162/2021 del 29 aprile 2021 per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino dei vizi dell'immobile. Tale questione si articola in due profili principali che costituiscono il nucleo del contendere tra le parti. pagina 8 di 16 Il primo profilo attiene all'interpretazione del verbale di conciliazione secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., con particolare riferimento alla portata della clausola contenuta al punto 1.2 secondo cui persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e “per CP_3 CP_2
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale”. L'appellante sostiene che tale previsione debba essere interpretata nel senso di estendere la solidarietà a tutte le obbligazioni assunte nel verbale, ivi compresa quella relativa al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, invocando il principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ. secondo cui la solidarietà passiva costituisce la regola salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. A sostegno di tale tesi l'appellante richiama il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., evidenziando le trattative intercorse durante la fase di negoziazione del verbale dalle quali risulterebbe che la sottoscrizione è avvenuta solo dopo la riconferma della solidarietà passiva, nonché il comportamento successivo dell'appellata che nella causa di opposizione all'esecuzione n. 346/2021 non ha negato la sua solidarietà passiva ma ha assunto che la sua posizione era speculare rispetto a quella di
[...]
CP_
ha nominato un proprio consulente tecnico, ha partecipato attivamente all'esecuzione delle opere ed è stata condannata in solido con al pagamento delle spese processuali e di consulenza. CP_3
L'appellata contesta tale interpretazione sostenendo che la clausola di solidarietà si riferisce esclusivamente alle obbligazioni preesistenti di pagamento di somme di denaro e non alle nuove obbligazioni di fare assunte da nel verbale di conciliazione, evidenziando che il termine persisterà indica la CP_3 preesistenza del vincolo e non la sua estensione a nuove obbligazioni. Secondo l'appellata, la clausola penale è collegata esclusivamente all'obbligazione di facere a carico di e non può sussistere nei CP_3 confronti della che, in qualità di geometra e non di impresa edile, non ha assunto alcun obbligo di CP_2 esecuzione dei lavori. L'appellata sostiene inoltre che manca il collegamento negoziale tra la clausola penale e le obbligazioni poste a suo carico nel verbale di conciliazione, essendo la penale accessoria all'obbligazione principale di esecuzione dei lavori che non era a suo carico.
Il secondo profilo controverso, oggetto dell'appello incidentale condizionato dell'appellata, riguarda la natura di titolo esecutivo del verbale di conciliazione in relazione alla clausola penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. L'appellata contesta la decisione del Tribunale di primo grado che ha ritenuto sussistenti i requisiti di certezza e liquidità del credito di cui all'art. 474 cpc, sostenendo che l'analogia operata dal Tribunale con le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc non è appropriata in quanto la clausola penale ha natura diversa e richiede il preventivo accertamento in sede di cognizione del ritardo, della sua imputabilità al debitore e della durata del ritardo. Quanto alla liquidità del credito, l'appellata sostiene che essa difetta in quanto manca un elemento essenziale alla determinazione dello stesso, ossia il termine finale da computarsi, che può essere ricavato solo aliunde attraverso elementi extra-testuali non contenuti nel verbale di conciliazione. pagina 9 di 16 L'appellante principale, a propria volta, contesta tale prospettazione richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo al pari della sentenza ai sensi dell'art. 474 cpc e che nella fattispecie il verbale stabilisce che decorso il termine fissato per l'esecuzione dei lavori comporta per le opponenti il pagamento di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sicché il titolo deve essere parificato alle cosiddette sentenze condizionali i cui effetti sono definiti dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che verificatosi l'evento di cui è subordinata la condanna, questa acquista l'efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Risulta invece pacifico tra le parti che i lavori previsti nel verbale di conciliazione non sono stati completati nel termine di 100 giorni stabilito ma sono stati ultimati il 2 maggio 2023 con 629 giorni di ritardo, come accertato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 16 giugno 2022 e nel verbale dell'Ufficiale
Giudiziario. È altresì pacifico che il verbale di conciliazione prevede al punto 2 che ogni giorno di ritardo dopo la scadenza del termine, non dovuto a causa di forza maggiore, comporterà il pagamento di una penale di € 100,00. In sintesi, è pacifica la collocazione della clausola penale nel verbale di conciliazione contente l'obbligazione di esecuzione dei lavori assunta da mentre è oggetto di contesa se tale CP_3 obbligazione gravi anche sulla in virtù del vincolo di solidarietà passiva previsto nel verbale, se, CP_2 conseguentemente, la penale possa essere richiesta anche nei suoi confronti e, in tal caso, di là dell'astratta valenza ex lege di titolo esecutivo del verbale di conciliazione, essa possa in concreto essere predicata anche in relazione alla penale in questione, in thesi illiquida perché determinabile nel quantum solamente sulla base di elementi extratestuali.
6. Ragioni della decisione
6.1. Questioni preliminari processuali
Prima di affrontare il merito delle questioni controverse, occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata relativa al difetto di specificità dei motivi di appello. Con riferimento ai principi di matrice giurisprudenziale formatisi nella vigenza dell'art. 342 c.p.c. nella sua formulazione precedente – i quali appaiono suscettibili di trovare applicazione, ai fini che qui rilevano, anche nella versione attualmente vigente della norma – la Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. 27199/2017), se da un lato ha escluso, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una forma sacramentale o debbano ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto e quindi che la parte appellante sia tenuta alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, dall'altro ha tuttavia evidenziato la necessità che l'appellante individui, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 7332/2018); invero, come chiarito da altre pagina 10 di 16 pronunce della giurisprudenza di vertice, “affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011).
Inoltre, in tema di giudizio di appello, “se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime […] L'individuazione del carattere di specificità del motivo di appello [deve] essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure […] Si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello” (Cass. n. 4695/2017). Se, dunque, la verifica del soddisfacimento del requisito di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula la positiva individuazione in modo chiaro ed esauriente del quantum appellatum, ovvero degli specifici capi della sentenza di cui ci si duole nonché dei passaggi argomentativi che la sorreggono e delle specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, contrapponendo alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sulla base della ricognizione delle difese sopra illustrata, appare inequivoca la formulazione di motivi di appello specifici e circostanziati, contestando puntualmente l'interpretazione del verbale di conciliazione operata dal Tribunale e invocando la violazione degli artt.
1294, 1362, 1363, 1366 cod. civ. e focalizzando la censura della pronuncia di primo grado sull'interpretazione dell'assetto obbligatorio conseguente al verbale di conciliazione. L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere rigettata.
6.2. Il quadro normativo di riferimento e i criteri interpretativi
La controversia verte sulla corretta interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale n. cron.
2162/2021 del 29 aprile 2021, con particolare riferimento alla portata della clausola di solidarietà passiva tra e in relazione alla clausola penale prevista per il ritardo nell'esecuzione CP_3 Controparte_2 dei lavori di ripristino. L'interpretazione deve essere condotta secondo i criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., privilegiando il senso letterale delle espressioni utilizzate, la loro collocazione sistematica nel contesto dell'accordo e la funzione economico-sociale dell'operazione negoziale.
6.3. Ricostruzione delle obbligazioni risultanti dal verbale di conciliazione pagina 11 di 16 Dall'esame del verbale di conciliazione emerge una struttura negoziale articolata che distingue chiaramente diverse tipologie di obbligazioni. Al punto 1 sono previste le obbligazioni pecuniarie, con l'importo omnicomprensivo di € 40.343,11 ripartito tra i soggetti obbligati, e immediatamente dopo la disciplina dei pagamenti il verbale stabilisce che "persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. CP_3 CP_2 per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale". Al punto 2 è invece disciplinata l'obbligazione di facere, con l'impegno di ad effettuare le opere concordate entro il termine di 100 giorni CP_3 dall'inizio dei lavori, e la correlata clausola penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo non dovuto a causa di forza maggiore.
6.4. L'interpretazione della clausola di solidarietà secondo i canoni ermeneutici
La questione centrale è se la clausola "persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e CP_3 CP_2 per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale" debba essere intesa come estensione del
[...] vincolo solidale a tutte le obbligazioni derivanti dal nuovo accordo, incluse quelle di facere e la correlata penale, oppure come conferma della solidarietà preesistente limitatamente alle obbligazioni pecuniarie.
Applicando il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ., il verbo "persisterà" indica semanticamente la continuazione di un vincolo già esistente piuttosto che l'assunzione di un nuovo impegno di garanzia rispetto ad obbligazioni ulteriori e qualitativamente diverse. Come correttamente osservato dal Tribunale,
"quest'ultima espressione evidenzia la preesistenza del vincolo di solidarietà tra la e la elemento che, a CP_2 CP_3 sua volta, presuppone che vi fosse una obbligazione già esistente". La formula è collocata immediatamente dopo la disciplina delle somme complessivamente dovute e delle ripartizioni interne, nonché la precisazione dello scioglimento del vincolo di solidarietà con la compagnia assicurativa, e prima della clausola penale che è inserita nel paragrafo dedicato alle opere da eseguire esclusivamente da CP_3
Secondo il canone dell'interpretazione sistematica di cui all'art. 1363 cod. civ., il verbale si premura di specificare con cura l'assenza di solidarietà tra e i convenuti sia per i pagamenti sia per le spese, e Pt_2 solo in tale contesto richiama la persistente solidarietà tra e La solidarietà è dunque evocata CP_3 CP_2 in un blocco testuale che ha ad oggetto i debiti di valuta, rispetto ai quali la posizione della è CP_2 omogenea a quella di trattandosi di responsabilità solidale per i vizi oggetto del giudizio originario. CP_3
La clausola penale è invece collocata nel successivo punto 2, che disciplina le nuove opere di ripristino da eseguire da parte dell'impresa, con tempistica e modalità definite, e che vede solo nominata CP_3 come obbligata principale all'esecuzione e al rispetto dei termini.
6.5. La distinzione tra obbligazioni preesistenti e nuove obbligazioni
Un elemento decisivo nell'interpretazione della clausola di solidarietà è la distinzione tra le obbligazioni preesistenti, derivanti dal giudizio originario sui vizi dell'immobile, e le nuove obbligazioni assunte nel verbale di conciliazione. Come correttamente argomentato dal Tribunale, "sulla base del Verbale di
Conciliazione era esistente a carico della solo in relazione ai vizi denunciati nel giudizio R.G. 1900/2018 e, CP_2 pagina 12 di 16 conseguentemente, di pagamento di somme di danaro previste nel predetto Verbale di Conciliazione, nonché delle spese di consulenza".
Il verbale di conciliazione, qualificato espressamente al punto 7 come "transazione generale novativa per tutti i rapporti intercorsi tra le parti", sostituisce le pregresse obbligazioni con un nuovo assetto che combina somme di denaro, esecuzione di lavori e reciproche rinunce. In questo contesto, la persistenza del vincolo di solidarietà si riferisce logicamente alle obbligazioni pecuniarie che costituiscono la naturale evoluzione delle responsabilità già esistenti, non alle nuove prestazioni di facere che il verbale pone a carico della sola
CP_7
[...
. La natura accessoria della clausola penale e l'assenza di collegamento negoziale
La clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., costituisce una obbligazione pecuniaria accessoria che presuppone necessariamente una obbligazione principale determinata cui accede come strumento di tutela del creditore. Nel caso di specie, l'obbligazione principale cui la penale si correla è testualmente l'impegno di ad eseguire "le altre opere concordate" entro il termine di 100 giorni dall'inizio dei lavori. La CP_3 non è menzionata nel punto in cui tale obbligazione è assunta, né viene ad essa attribuita una CP_2 funzione di co-esecutrice o di direttrice dei lavori per le nuove opere di ripristino.
Il Tribunale ha correttamente osservato che "non risulta che sussista un collegamento negoziale, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, tra la clausola penale e le obbligazioni poste a carico dell'opponente nel verbale di CP_2 conciliazione". La penale è stata pattuita per il ritardo nell'esecuzione di una prestazione nuova e diversa da quella oggetto del contratto originario, come peraltro testualmente evincibile dall'espressa qualificazione novativa delle obbligazioni assunte in via conciliativa al punto 7 del verbale.
6.7. L'analisi delle argomentazioni dell'appellante
L'appellante sostiene che la clausola di solidarietà debba essere interpretata estensivamente, invocando il principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ. secondo cui la solidarietà passiva costituisce la regola salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. Tuttavia, tale argomentazione non considera che nel caso di specie è proprio dal titolo (il verbale di conciliazione) che risulta una diversa articolazione delle obbligazioni, con la netta distinzione tra quelle pecuniarie e quelle di facere.
L'appellante evidenzia inoltre che al punto 1 è scritto che "tutte le parti prendono e danno atto che tutti i pagamenti
e impegni verranno eseguiti senza che si crei alcun vincolo di solidarietà tra e i convenuti", ma che Parte_2
"persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni CP_3 CP_2 derivanti dal presente verbale". Questa argomentazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che la clausola è inserita nel contesto della disciplina dei pagamenti e che il termine "persisterà" indica chiaramente la continuazione di un vincolo preesistente, non la sua estensione a nuove tipologie di obbligazioni.
6.8. Il comportamento successivo delle parti e la sua rilevanza interpretativa
L'appellante invoca l'applicazione del criterio di cui all'art. 1362, comma 2, cod. civ., richiamando il pagina 13 di 16 comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. In particolare, evidenzia le trattative intercorse durante la fase di negoziazione del verbale e il comportamento successivo dell'appellata nelle procedure esecutive. Tuttavia, le circostanze addotte non appaiono decisive ai fini interpretativi.
La partecipazione della alle procedure esecutive successive, la nomina di un consulente tecnico di CP_2 parte e il pagamento delle spese processuali sono comportamenti compatibili con la sua posizione di coobbligata solidale per le obbligazioni pecuniarie previste nel verbale, senza necessariamente implicare l'estensione della solidarietà all'obbligazione di facere e alla correlata penale. Come correttamente osservato dal Tribunale, tali circostanze evidenziano che "la avesse proseguito nell'attività di controllo sulla corretta CP_2 esecuzione delle opere in continuità con il ruolo di direttore dei lavori assunto nel corso dell'esecuzione dell'appalto", ma non comportano assunzione di responsabilità per l'esecuzione materiale dei lavori;
fermo restando, peraltro, che dal verbale di conciliazione non emerge alcuna presa in carico da parte di di oneri di vigilanza o CP_2 controllo dell'attività esecutiva di in qualche modo sostitutivi delle originarie obbligazioni di CP_3 direzione lavori, pacificamente venute meno in ragione dell'espressa natura novativa delle obbligazioni assunte in sede di conciliazione.
6.9. La qualificazione giuridica del rapporto e l'esclusione della promessa del fatto del terzo
Un aspetto ulteriore che merita considerazione è la qualificazione giuridica del rapporto tra e CP_2 in relazione alle nuove obbligazioni di facere. Estendere la responsabilità della alla CP_3 CP_2 penale per il ritardo nell'esecuzione di lavori che non è più chiamata a dirigere significherebbe configurare una responsabilità per il fatto di un terzo in relazione a prestazioni che non rientrano nella CP_3 sua sfera di competenza professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo di cui all'art. 1381 cod. civ. "consiste nell'assunzione dell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del soggetto cui tale promessa è fatta, assuma verso costui un'obbligazione" (Cass. civ. Sez. III sentenza n.
1081 del 2 febbraio 1982), mentre “nel caso in cui taluno promette che altri adempia ad un'obbligazione che questi ha già validamente assunto, non è configurabile una promessa, ai sensi dell'art. 1381, ma una fideiussione” (Cass. civ. Sez. I sentenza n. 7376 del 14 aprile 2016). Nel caso di specie, tuttavia, la non ha assunto alcun impegno CP_2 di garanzia rispetto all'esecuzione dei lavori da parte di né risulta dal verbale una specifica CP_3 obbligazione di questo tipo, non potendo l'assunzione di tale obbligazione, comunque qualificabile, essere sussunta per implicito dalla mera “persistenza” del vincolo di solidarietà, secondo l'espressione usata nel verbale di conciliazione.
6.10. La funzione economico-sociale dell'accordo transattivo
Sotto il profilo della funzione economico-sociale dell'accordo di cui all'art. 1369 cod. civ., la conciliazione interviene a definire un contenzioso complesso nel quale la era stata convenuta in quanto direttore CP_2 pagina 14 di 16 dei lavori e chiamata a rispondere, in concorso con l'impresa, dei vizi dell'opera. L'equilibrio complessivo risultante dal verbale è quello di una transazione che combina somme a carico di impresa, direttore lavori e compagnia, impegni di esecuzione di opere a carico dell'impresa esecutrice, e rinunce incrociate con espressa "chiusura" di ogni ulteriore pretesa.
In tale contesto, un'interpretazione che faccia gravare sulla geometra professionista singola non CP_2 titolare di impresa edile, la responsabilità solidale per il pagamento di una penale giornaliera per ritardi nell'esecuzione di lavori che ella non è tenuta né ad eseguire né a dirigere, integrerebbe una aggravamento significativo della sua posizione che il testo non esplicita in alcun passaggio, peraltro distonico con il suo ruolo originario di direttore lavori (non certo coesecutore) e con la sua veste professionale, tale da escludere, salva espressa ed inequivoca previsione di una vera e propria fideiussio indemnitatis, l'assunzione di una sorta di obbligazione di risultato per l'adempimento della prestazione altrui, in contrasto con il principio di interpretazione restrittiva delle clausole onerose di cui all'art. 1366 cod. civ.
6.11. Conclusioni sull'interpretazione del verbale
Alla luce dei canoni interpretativi applicati, la clausola di solidarietà richiamata nel verbale conferma la coobbligazione di e rispetto ai debiti pecuniari derivanti dal pregresso contenzioso e CP_3 CP_2 ridefiniti in sede transattiva, mentre la penale resta strettamente correlata all'obbligazione di facere di
Per difetto di un'esplicita assunzione di responsabilità di garanzia da parte della la CP_3 CP_2 penale non si estende alla medesima, che non è tenuta né in via principale né in via accessoria a tale prestazione.
L'appello deve pertanto essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado che ha correttamente interpretato il verbale di conciliazione secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.
6.12. Questione del titolo esecutivo (appello incidentale condizionato)
L'appellata, come sopra cennato, ha proposto appello incidentale condizionato contestando la natura di titolo esecutivo del verbale di conciliazione in relazione alla clausola penale.
L'appellante incidentale, al riguardo, contesta che il verbale di conciliazione giudiziale costituisca in parte qua titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3 cpc, difettando, nel caso di specie, i requisiti di certezza e liquidità del credito preteso nei confronti della ritenuti sussistenti dal giudice di prime cure sulla base di CP_2 un'analogia con le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc che l'appellante incidentale ritiene impropria e giuridicamente non corretta, posto che il termine finale necessario ai fini della quantificazione del debito, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, non potrebbe che essere ricavato aliunde, attraverso il ricorso ad elementi extra-testuali non contenuti nel verbale di conciliazione, con la conseguenza che questo appare privo del requisito dell'autosufficienza rispetto all'obbligazione in esame.
L'accoglimento dell'appello principale esime dall'esaminare quello incidentale condizionato, che resta pagina 15 di 16 assorbito.
6.13. Conclusioni e spese
All'accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale condizionato, segue la condanna alle spese della parte soccombente, considerati, in punto compenso, i valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione tariffario (€ 52.000/260.000), avuto riguardo alle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), oltre ad accessori di legge.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Pt_1
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata;
- condanna parte appellante principale a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante principale.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 353/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti MARCHIONI Parte_1 C.F._1
GI e MARCHIONI MA ( , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA MONTE ZEDA, 2 28900 VERBANIA, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BEER CP_1 C.F._3
ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in C.SO MAMELI,47 28900 VERBANIA, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE - A) Respingere l'opposizione a precetto proposta da con l'atto Controparte_2 di citazione 23 ottobre 2023. Col favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio di entrambi i gradi di giudizio. B)
pagina 1 di 16 Dichiarare la sig.ra tenuta e conseguentemente condannarla alla restituzione della somma di Controparte_2
€ 9.535,25, versatale in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA e senza inversione dell'onere della prova, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) "Vero che nei primi giorni di maggio 2021 il sig. per consentire Parte_1
l'effettuazione delle opere di cui al Verbale di Conciliazione 29.4.2021 ha provveduto a svuotare la sua abitazione ricoverando i mobili nel box"; 2) "Vero che da tale data sino alla fine dei lavori conclusisi il 2 maggio 2023, il sig.
è stato ospite di fortuna nella casa, di modeste dimensioni, dei genitori"; 3) "Vero che il sig. Parte_1
non ha mai ostacolato i lavori de quibus ma ha sempre sollecitato anche tramite il Parte_1 CP_3 geom. e l'AVV. GI MARCHIONI, ad eseguirli al più presto Controparte_4 manifestando la sua urgenza di rientrare nella sua abitazione"; 4) "Vero che invece il sig si è spesso Parte_1 opposto, anche tramite il geom. e l'AVV. GI MARCHIONI, a fronte Controparte_4 delle comunicazioni di di voler effettuare alcuni lavori in modo difforme da quanto stabilito dal Giudice CP_3 dell'Esecuzione e dal C.T.U."; 5) "Vero che la mattina dell'11 agosto 2021 il sig. ha negato Parte_1
l'ingresso degli operai mandati da avendo il geom. preannunciato di far CP_3 Controparte_5 eseguire l'intervento in difformità agli accordi sottoscritti e senza il richiesto previo invio degli aggiornamenti dell'elenco dei soggetti coinvolti (pratica CILA e notifica preliminare con le relative ricevute d'invio agli organi di controllo).
Appellata : CP_2
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi.
NEL MERITO Rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Verbania n. 85/2025.
IN VIA SUBORDINATA E DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO In riforma della sentenza ex adverso impugnata n. 85/2025 pubblicata in data 3 marzo 2025 del Tribunale di Verbania, dichiarare che il signor non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata anche perché il verbale di conciliazione n. cron. 2162/2021 Parte_1 del 29.4.2021 non costituisce nei confronti della Geom. titolo esecutivo, e conseguentemente dichiarare CP_2
l'inefficacia del precetto notificato alla Geom. in data 15 settembre 2023. CP_2
IN VIA ISTRUTTORIA SUBORDINATA Ammettere i mezzi istruttori dedotti da questa difesa nel corso del giudizio di primo grado, ed in particolar modo la prova per interpello e testi dedotto con memoria ex art. 171 ter n.2 C.p.c. datata 30 gennaio 2024, rinnovando al contempo l'opposizione all'accoglimento delle istanze istruttorie testimoniali di controparte per le motivazioni esposte nella memoria ex art. 171 ter n.3 C.p.c. datata 8 febbraio 2024.
IN OGNI CASO Condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il fatto
La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita stipulato il 18 maggio 2009 tra quale venditrice, e , quale acquirente, avente ad oggetto un edificio unifamiliare CP_3 Parte_1 pagina 2 di 16 sito in Casale Corte Cerro, Via Guide Alpine n. 20/22, al prezzo di € 310.000,00 oltre IVA. L'immobile doveva essere consegnato finito entro il 10 maggio 2010, ma la consegna avvenne oltre un anno dopo, il 14 giugno 2011, nonostante l'acquirente avesse tempestivamente versato gli acconti previsti. Poco tempo dopo l'insediamento nell'immobile acquistato, iniziarono a manifestarsi vizi via via denunciati alla venditrice, che prometteva di eliminarli senza poi provvedervi. In data 30 maggio 2014 venivano formalmente denunciate infiltrazioni di acqua piovana, ammaloramento degli intonaci, malfunzionamenti del cancello carrabile ed altro, nonché sollecitata l'ultimazione di lavori non ancora effettuati, quali l'intonacatura dei muri perimetrali. A tale denuncia seguiva l'assicurazione di che a breve avrebbe provveduto, ma poi CP_3 non provvedeva, per cui veniva nuovamente sollecitata con lettera 3 settembre 2015. reiterava CP_3 le promesse, ma poi provvedeva solo a piccoli non risolutivi interventi, sino a che, nell'aprile 2018, si verificava un ulteriore grave vizio e cioè il pavimento del bagno aveva cominciato a staccarsi. CP_3 ne veniva notiziata e, come al solito, prometteva di intervenire, ma poi non lo fece. A questo punto, ritenuto ormai improbabile che l'annosa vicenda si sarebbe potuta concludere amichevolmente, l'odierno appellante, , incaricava un tecnico di propria fiducia (Ing. ) di redigere relazione Parte_1 Per_1 tecnica diretta a descrivere i vizi di costruzione ed i costi necessari ad eliminarli. La relazione seguitane rilevava gravi vizi all'ingresso pedonale, all'ingresso carrabile, alla pavimentazione esterna, ai muri di recinzione e ringhiere metalliche, ai muri interni dell'autorimessa, alla pavimentazione di un bagno, al rivestimento di altro bagno, alla pavimentazione dei tre piani dell'abitazione, agli impianti di riscaldamento, distribuzione gas metano ed elettrico ed infine alla copertura. Con lettera pec 30.10.2018 , Parte_1 tramite legale, inviava copia della Relazione a ed al DL geom. invitandoli a CP_3 CP_2 provvedere alle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti riscontrati, oltre al risarcimento dei danni.
Tale lettera veniva riscontrata solo da che chiedeva termine sino al 22 novembre 2018 per CP_3
Pers completare le riflessioni in ordine a quanto argomentato dall'Ing. ma tale termine spirava senza alcun riscontro. Da qui l'atto di citazione 26 novembre 2018, introduttivo della causa n. 1900/2018, poi conclusasi con il Verbale di Conciliazione n. 2162/2021 del 29 aprile 2021, in cui il C.T.U. dettagliatamente aveva indicato le opere che a cura e spese dei convenuti dovevano essere effettuate nel termine di giorni
100 pena, in caso di ritardo, il pagamento della penale di € 100,00 pro die. La ditta non CP_3 completava le opere previste nel Verbale di Conciliazione nel termine stabilito, per cui in data 21 settembre
2021 notificava alla medesima ed alla debitrice solidale atto di Parte_1 Controparte_2 precetto con invito ad effettuare entro giorni 10 le opere non ancora eseguite o eseguite in modo difforme.
e la geom. non provvedevano, per cui depositò ricorso ex art. CP_3 CP_2 Parte_1
612 cpc chiedendo che venissero determinate le modalità di esecuzione. Con ricorso 8.11.2021 CP_3 proponeva opposizione all'esecuzione assumendo di non essere inadempiente rispetto agli obblighi previsti nel Verbale di Conciliazione e analoga opposizione proponeva la geom. Il Giudice CP_2 pagina 3 di 16 dell'Esecuzione disponeva C.T.U. per la verifica del corretto adempimento da parte di delle CP_3 obbligazioni assunte con il Verbale di Conciliazione e, all'esito della medesima, con ordinanza 16 giugno
2022 indicava dettagliatamente le opere non eseguite disponendo che l'Ufficiale Giudiziario avvalendosi del
C.T.U. e di una ditta appaltatrice eseguisse le opere specificatamente indicate. Tali opere venivano poi eseguite direttamente da sotto la sorveglianza del C.T.U., dell'Ufficiale Giudiziario e dei CTP CP_3 nominati dal ricorrente, da e dalla geom. e venivano completate in data 2 CP_3 CP_2 maggio 2023 come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario. Completate le opere previste nel Verbale di
Conciliazione il sig. richiese inutilmente alle coobligate il pagamento di quanto spettantigli Parte_1 per il ritardo in forza della relativa clausola, ottenendone come risposta che nulla era da loro dovuto a tale titolo. Da qui la notifica dell'atto di precetto in data 15 settembre 2023 per il pagamento di € 64.796,85, di cui € 62.900,00 a titolo di penali, stabilite nella misura di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel verbale di conciliazione.
2. Lo svolgimento del processo di primo grado
Con atto di citazione 23 ottobre 2023, proponeva opposizione all'atto di precetto CP_2 notificatole il 15 settembre 2023, chiedendo in via preliminare cautelare di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615, comma 1, cpc, sussistendo gravi motivi, e nel merito di dichiarare che il signor non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata e Parte_1 conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato, con vittoria di compensi professionali di giudizio oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 96 cpc. In via subordinata chiedeva di disporre la riduzione equitativa della penale ai sensi dell'art. 1384 cc, in quanto l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, e comunque l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo.
Costituendosi ritualmente in causa, contestava in fatto e in diritto, nonché in ritu l'avversa Parte_1 opposizione. Con provvedimento 16 gennaio 2024 il Giudice, nella fase sommaria, sospendeva l'efficacia esecutiva del verbale di Conciliazione in relazione a sul presupposto della non sussistenza CP_2 di sua solidarietà con con riferimento alla clausola penale. Con decreto ai sensi dell'art. 171 bis CP_3 cpc in data 15.12.2023, la prima udienza è stata differita al 1.3.2024. Introdotta la fase di merito ed assegnati i termini di legge per lo scambio delle memorie di trattazione, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, all'udienza del 10.12.2024, con i termini alle parti, di 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie di cui all'art. 189 co.1 cpc. A quest'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione impugnata
Con sentenza n. 85/2025, pubblicata il 3 marzo 2025 e notificata il 5 marzo 2025, il Tribunale di Verbania ha deciso accogliendo l'opposizione e accertando che non sussiste il diritto di di procedere Parte_1 ad esecuzione forzata nei confronti di in relazione alla penale pattuita nel Verbale di CP_6 pagina 4 di 16 Conciliazione n. cron. 2162/2021 del 29.4.2021, notificato in formula esecutiva il 21 settembre 2021. Ha inoltre compensato per il 15% le spese di lite e condannato alla refusione delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 5.994,20 per compensi professionali, CP_2 oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge. Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione relativa alla valenza del verbale di conciliazione giudiziale quale titolo esecutivo anche in relazione al diritto al pagamento della penale per il ritardo nei confronti della preliminarmente CP_2 rigettando l'eccezione dell'opposto secondo cui la carenza del titolo esecutivo non sarebbe rilevabile d'ufficio nel procedimento di opposizione al precetto in quanto non dedotta dall'opponente con specifico motivo di opposizione. Il Tribunale ha ritenuto che sussistano argomenti per ritenere che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo in relazione alla penale per il ritardo ivi pattuita, osservando che non pare possa escludersi il requisito della certezza del diritto prescritto dall'art. 474 co.1 cpc, costituendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che non occorre un previo accertamento giudiziale del ritardo ai fini dell'applicazione delle misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc e della qualificazione del provvedimento giudiziale che la contenga quale titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto che sussista il requisito della liquidità del credito, in quanto la clausola penale pattuita nel verbale di conciliazione contiene gli elementi necessari alla determinazione del credito, prevedendo sia il termine a partire dal quale si computa il ritardo sia la somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Venendo al merito, il
Tribunale ha accolto l'opposizione ritenendo che dal verbale di conciliazione risulta che la clausola penale per il ritardo sia stata pattuita in relazione all'obbligazione di facere prevista al punto 1.1. a carico della e che anche la avesse assunto un obbligo di eseguire i lavori non può essere ricavato CP_3 CP_2 dalla previsione contenuta nel punto 1.2 in forza della quale persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale. Il CP_3 CP_2
Tribunale ha osservato che la previsione della solidarietà è contenuta nella clausola relativa al pagamento di somme di danaro, precedente a quella relativa alla clausola penale, ed è riferita ad un vincolo di solidarietà preesistente, evidenziato dalla precisazione “persisterà” che presuppone che vi fosse una obbligazione già esistente a carico della solo in relazione ai vizi denunciati nel giudizio R.G. 1900/2018 e CP_2 conseguentemente di pagamento di somme di danaro previste nel verbale di conciliazione nonché delle spese di consulenza. Ha concluso che non risulta che sussista un collegamento negoziale, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, tra la clausola penale e le obbligazioni poste a carico dell'opponente CP_2 nel verbale di conciliazione, essendo la penale stata pattuita per il ritardo e non per
[...]
l'inadempimento e in ogni caso in relazione ad una prestazione nuova e diversa da quella oggetto del contratto originario, come peraltro testualmente evincibile dall'espressa qualificazione novativa delle obbligazioni assunte in via conciliativa.
4. Le difese delle parti nel giudizio di appello pagina 5 di 16 L'appellante ha proposto appello con atto di citazione datato 24 marzo 2025 deducendo Parte_1
l'errata valutazione ed interpretazione del Verbale di Conciliazione ed ingiustificata negazione del vincolo di solidarietà di e con riferimento alla clausola penale ivi prevista in caso di CP_3 Controparte_2 ritardo nel compimento dei lavori pattuiti, per errata interpretazione e conseguente violazione degli artt.
1294, 1362, 1363, 1366 cc. L'appellante ha sostenuto che dall'esame testuale del verbale dovrebbe risultare evidente la solidarietà di e con riferimento al completo adempimento di CP_3 Controparte_2 tutti gli obblighi assunti nei confronti dell'appellante, ivi compreso il pagamento della penale per il ritardo nel compimento delle opere concordate, così come era identica la loro responsabilità concorsuale nella causa conclusasi con il Verbale di Conciliazione medesimo. Ha evidenziato che al punto 1 è scritto che tutte le parti prendono e danno atto che tutti i pagamenti e impegni verranno eseguiti senza che si crei alcun vincolo di solidarietà tra e i convenuti, ma che persisterà il vincolo di solidarietà Parte_2 passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente CP_3 CP_2 verbale e quindi non solo per i pagamenti, ma anche per gli impegni. Al punto 7 tale concetto viene ribadito affermando che “la presente Conciliazione costituisce transazione generale novativa per tutti i rapporti intercorsi tra le parti in relazione ai fatti posti a base della causa le quali, con l'esatto adempimento delle obbligazioni qui convenute, ferma la totale assenza di solidarietà tra e i convenuti Parte_2
e geom. come dianzi precisato, dichiarano di null'altro avere reciprocamente a CP_3 CP_2 pretendere”. L'appellante ha inoltre invocato l'applicazione della regola di cui alla seconda parte dell'art. 1362 cc secondo cui per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, producendo vari documenti tra cui le mail intercorse tra i difensori durante la fase di negoziazione del verbale di conciliazione dalle quali risulterebbe che il sig. non avrebbe mai sottoscritto un Verbale di Conciliazione in cui fosse Pt_1 stata tolta solidarietà passiva tra le due convenute e che la sottoscrizione è avvenuta solo dopo la sua riconferma. Ha inoltre evidenziato il comportamento successivo alla sottoscrizione del Verbale di
Conciliazione tenuto dall'appellata, la quale nella comparsa di costituzione nella causa di opposizione all'esecuzione n. 346/2021 R.G.E. non ha negato la sua solidarietà passiva, ma ha scritto dato per assodato che la posizione dell'odierna comparente è speculare rispetto alla posizione già asserita da e CP_3 poco oltre la geom. ha seguito passo passo quanto si era obbligata ad eseguire CP_2 CP_3 al solo titolo transattivo. Nella stessa causa aveva nominato un suo CTP, aveva pagato le spese di precetto, della causa di opposizione ed il compenso del C.T.U. cui era stata condannata in solido con CP_3 aveva poi attivamente partecipato alla successiva esecuzione coattiva delle opere e aveva pagato le spese della esecuzione per obblighi di fare e di C.T.U., cui nuovamente era stata condannata in solido con
[...]
CP_ L'appellante ha inoltre contestato le argomentazioni dell'opponente relative all'assenza di inadempimento del debitore sostenendo che è stato giudizialmente provato che le opere CP_3 pagina 6 di 16 indicate nel Verbale di Conciliazione non sono state effettuate nei 100 giorni stabiliti, così come accertato nella causa di opposizione all'esecuzione n. 346/2021, conclusasi con l'ordinanza 16.6.2022, e che solo a seguito dell'incarico dato all'Ufficiale Giudiziario con la collaborazione del C.T.U., le opere sono state completate in data 2 maggio 2023. Ha inoltre contestato la pretesa di drastica riduzione della penale sostenendo che trattasi di penale stabilita per il semplice ritardo ai sensi del 2° comma dell'art. 1382 cc e che l'accordo consacrato nel Verbale di Conciliazione imponeva che l'esecuzione di tutte le opere dettagliatamente indicate dovesse completarsi nei giorni 100 indicati pena, in difetto, il pagamento di una penale di € 100,00 pro die, penale non certo riducibile in proporzione a lavori parzialmente effettuati.
L'appellante ha infine chiesto la condanna dell'appellata alla restituzione della somma di € 9.535,25 versatale in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali.
L'appellata si è costituita con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale CP_2 condizionato datata 27 luglio 2025 contestando integralmente in fatto ed in diritto le argomentazioni, deduzioni, difese ed eccezioni di controparte in quanto manifestamente infondate, e chiedendo il pieno rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta. Ha preliminarmente eccepito che l'avverso gravame era inammissibile per difetto di specificità dei motivi, siccome meramente iterativo delle medesime argomentazioni già esaminate e rigettate dal Giudice di primo grado, senza alcun affronto della questione del collegamento negoziale tra clausola penale e obbligazioni dell'appellata, costituente il cuore della motivazione della sentenza impugnata e, dunque, senza che alcuno specifico confronto critico con l'apparato argomentativo del giudice di prime cure. Nel merito, ha sostenuto che la sentenza di primo grado ha correttamente interpretato il verbale di conciliazione, evidenziando l'assenza di collegamento negoziale in quanto la clausola penale era collegata esclusivamente all'obbligazione di facere a carico di la in qualità di geometra e non di impresa edile, non aveva assunto alcun obbligo di CP_3 CP_2 esecuzione dei lavori, e la penale presuppone necessariamente una obbligazione principale cui è accessoria.
Ha inoltre ribadito la correttezza dell'interpretazione della clausola di solidarietà, osservando che la dicitura
“persisterà il vincolo di solidarietà” si riferiva chiaramente alle obbligazioni preesistenti di pagamento di somme di denaro, e non alle nuove obbligazioni di fare assunte da nel verbale di conciliazione, e che il CP_3 termine persisterà evidenzia la preesistenza del vincolo, non la sua estensione a nuove obbligazioni. Ha evidenziato la natura accessoria della clausola penale osservando che come correttamente evidenziato dal
Tribunale, la clausola penale costituisce una prestazione accessoria all'obbligazione principale e non può sussistere senza un collegamento con quest'ultima, e nel caso di specie l'obbligazione principale (esecuzione lavori) era a carico esclusivo di la non aveva assunto alcun obbligo di esecuzione, e CP_3 CP_2 manca quindi il presupposto per l'applicazione della penale nei confronti della Geom. CP_2
L'appellata ha inoltre proposto appello incidentale condizionato impugnando la decisione del Giudice di primo grado relativa alla ritenuta valenza di titolo esecutivo del Verbale di Conciliazione, sostenendo che pagina 7 di 16 l'asserito credito di cui alla clausola penale contenuta nel verbale di conciliazione non è certo o liquido. Ha osservato che se per giungere a tale conclusione il Tribunale di Verbania opera un giudizio analogico con il disposto di cui all'art. 614 bis cpc, pur vero è che ben diversa è la natura della clausola penale rispetto alle misure di coercizione indiretta, non foss'altro in quanto il verbale di conciliazione non prevede sic et simpliciter il diritto certo alla corresponsione di una penale per il ritardo, e ciò perché è pur sempre necessario il preventivo accertamento, da effettuarsi in sede di cognizione, del ritardo, della sua imputabilità al debitore e della durata del ritardo. Quanto alla liquidità del credito, ha sostenuto che essa difetta in quanto manca un elemento essenziale alla determinazione dello stesso, ossia il termine finale da computarsi. Ha richiamato il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che, nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dal signor nei confronti di e della geom. Pt_1 CP_3 CP_2 rilevato che il verbale di conciliazione non possa valere come titolo esecutivo, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, affermando che l'ammontare del credito è stabilito in relazione alla data di accertamento di fine lavori effettuata dall'ufficiale giudiziario in altra procedura esecutiva, mentre il presupposto dell'esecuzione forzata è un atto in sé astrattamente idoneo ad essere eseguito coattivamente senza che debba farsi luogo da parte del giudice dell'esecuzione ad alcun accertamento dell'obbligazione da eseguirsi o che debba procedersi ad una integrazione del titolo con elementi extra-testuali non richiamati.
Nelle successive memorie processuali l'appellata ha ribadito le proprie argomentazioni difensive, contestando in particolare l'invocata analogia tra le clausole penali e le misure di coercizione ex art. 614 bis cpc sostenendo che le misure ex art. 614 bis sono disposte dal Giudice con provvedimento che già contiene la condanna e la quantificazione, la clausola penale è una pattuizione contrattuale che richiede l'accertamento del presupposto (ritardo imputabile), nelle misure ex art. 614 bis il Giudice ha già valutato tutti gli elementi per la quantificazione, nella clausola penale il creditore deve dimostrare il ritardo e la sua imputabilità. Ha inoltre contestato il richiamo della giurisprudenza sui rimborsi spese per figli minori sostenendo che detta giurisprudenza è completamente estranea alla fattispecie in esame, che riguarda clausole penali per ritardo nell'esecuzione di lavori edili e il richiamo alle Sezioni Unite n. 5969/2025 in materia di mutuo sostenendo che ivi si tratta di contratti di mutuo con costituzione di deposito o pegno irregolare, senza che la fattispecie analizzata in detta pronuncia presenti alcuna attinenza con la problematica delle clausole penali nei verbali di conciliazione.
5. Tema del contendere
La controversia verte sulla questione centrale della sussistenza del vincolo di solidarietà passiva tra
[...]
CP_ e in relazione alla clausola penale prevista nel verbale di conciliazione giudiziale Controparte_2
n. cron. 2162/2021 del 29 aprile 2021 per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino dei vizi dell'immobile. Tale questione si articola in due profili principali che costituiscono il nucleo del contendere tra le parti. pagina 8 di 16 Il primo profilo attiene all'interpretazione del verbale di conciliazione secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., con particolare riferimento alla portata della clausola contenuta al punto 1.2 secondo cui persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e “per CP_3 CP_2
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale”. L'appellante sostiene che tale previsione debba essere interpretata nel senso di estendere la solidarietà a tutte le obbligazioni assunte nel verbale, ivi compresa quella relativa al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, invocando il principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ. secondo cui la solidarietà passiva costituisce la regola salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. A sostegno di tale tesi l'appellante richiama il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., evidenziando le trattative intercorse durante la fase di negoziazione del verbale dalle quali risulterebbe che la sottoscrizione è avvenuta solo dopo la riconferma della solidarietà passiva, nonché il comportamento successivo dell'appellata che nella causa di opposizione all'esecuzione n. 346/2021 non ha negato la sua solidarietà passiva ma ha assunto che la sua posizione era speculare rispetto a quella di
[...]
CP_
ha nominato un proprio consulente tecnico, ha partecipato attivamente all'esecuzione delle opere ed è stata condannata in solido con al pagamento delle spese processuali e di consulenza. CP_3
L'appellata contesta tale interpretazione sostenendo che la clausola di solidarietà si riferisce esclusivamente alle obbligazioni preesistenti di pagamento di somme di denaro e non alle nuove obbligazioni di fare assunte da nel verbale di conciliazione, evidenziando che il termine persisterà indica la CP_3 preesistenza del vincolo e non la sua estensione a nuove obbligazioni. Secondo l'appellata, la clausola penale è collegata esclusivamente all'obbligazione di facere a carico di e non può sussistere nei CP_3 confronti della che, in qualità di geometra e non di impresa edile, non ha assunto alcun obbligo di CP_2 esecuzione dei lavori. L'appellata sostiene inoltre che manca il collegamento negoziale tra la clausola penale e le obbligazioni poste a suo carico nel verbale di conciliazione, essendo la penale accessoria all'obbligazione principale di esecuzione dei lavori che non era a suo carico.
Il secondo profilo controverso, oggetto dell'appello incidentale condizionato dell'appellata, riguarda la natura di titolo esecutivo del verbale di conciliazione in relazione alla clausola penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori. L'appellata contesta la decisione del Tribunale di primo grado che ha ritenuto sussistenti i requisiti di certezza e liquidità del credito di cui all'art. 474 cpc, sostenendo che l'analogia operata dal Tribunale con le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc non è appropriata in quanto la clausola penale ha natura diversa e richiede il preventivo accertamento in sede di cognizione del ritardo, della sua imputabilità al debitore e della durata del ritardo. Quanto alla liquidità del credito, l'appellata sostiene che essa difetta in quanto manca un elemento essenziale alla determinazione dello stesso, ossia il termine finale da computarsi, che può essere ricavato solo aliunde attraverso elementi extra-testuali non contenuti nel verbale di conciliazione. pagina 9 di 16 L'appellante principale, a propria volta, contesta tale prospettazione richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo al pari della sentenza ai sensi dell'art. 474 cpc e che nella fattispecie il verbale stabilisce che decorso il termine fissato per l'esecuzione dei lavori comporta per le opponenti il pagamento di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sicché il titolo deve essere parificato alle cosiddette sentenze condizionali i cui effetti sono definiti dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che verificatosi l'evento di cui è subordinata la condanna, questa acquista l'efficacia di titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Risulta invece pacifico tra le parti che i lavori previsti nel verbale di conciliazione non sono stati completati nel termine di 100 giorni stabilito ma sono stati ultimati il 2 maggio 2023 con 629 giorni di ritardo, come accertato nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 16 giugno 2022 e nel verbale dell'Ufficiale
Giudiziario. È altresì pacifico che il verbale di conciliazione prevede al punto 2 che ogni giorno di ritardo dopo la scadenza del termine, non dovuto a causa di forza maggiore, comporterà il pagamento di una penale di € 100,00. In sintesi, è pacifica la collocazione della clausola penale nel verbale di conciliazione contente l'obbligazione di esecuzione dei lavori assunta da mentre è oggetto di contesa se tale CP_3 obbligazione gravi anche sulla in virtù del vincolo di solidarietà passiva previsto nel verbale, se, CP_2 conseguentemente, la penale possa essere richiesta anche nei suoi confronti e, in tal caso, di là dell'astratta valenza ex lege di titolo esecutivo del verbale di conciliazione, essa possa in concreto essere predicata anche in relazione alla penale in questione, in thesi illiquida perché determinabile nel quantum solamente sulla base di elementi extratestuali.
6. Ragioni della decisione
6.1. Questioni preliminari processuali
Prima di affrontare il merito delle questioni controverse, occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata relativa al difetto di specificità dei motivi di appello. Con riferimento ai principi di matrice giurisprudenziale formatisi nella vigenza dell'art. 342 c.p.c. nella sua formulazione precedente – i quali appaiono suscettibili di trovare applicazione, ai fini che qui rilevano, anche nella versione attualmente vigente della norma – la Suprema Corte (ex multis Cass. S.U. 27199/2017), se da un lato ha escluso, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una forma sacramentale o debbano ricalcare la decisione impugnata con diverso contenuto e quindi che la parte appellante sia tenuta alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, dall'altro ha tuttavia evidenziato la necessità che l'appellante individui, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formuli, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. n. 7332/2018); invero, come chiarito da altre pagina 10 di 16 pronunce della giurisprudenza di vertice, “affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d'appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (Cass. 12280/2016; Cass. 18704/2015; Cass. S.U. 23999/2011).
Inoltre, in tema di giudizio di appello, “se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall'altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime […] L'individuazione del carattere di specificità del motivo di appello [deve] essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall'appellante per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure […] Si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di appello” (Cass. n. 4695/2017). Se, dunque, la verifica del soddisfacimento del requisito di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula la positiva individuazione in modo chiaro ed esauriente del quantum appellatum, ovvero degli specifici capi della sentenza di cui ci si duole nonché dei passaggi argomentativi che la sorreggono e delle specifiche ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, contrapponendo alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sulla base della ricognizione delle difese sopra illustrata, appare inequivoca la formulazione di motivi di appello specifici e circostanziati, contestando puntualmente l'interpretazione del verbale di conciliazione operata dal Tribunale e invocando la violazione degli artt.
1294, 1362, 1363, 1366 cod. civ. e focalizzando la censura della pronuncia di primo grado sull'interpretazione dell'assetto obbligatorio conseguente al verbale di conciliazione. L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere rigettata.
6.2. Il quadro normativo di riferimento e i criteri interpretativi
La controversia verte sulla corretta interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale n. cron.
2162/2021 del 29 aprile 2021, con particolare riferimento alla portata della clausola di solidarietà passiva tra e in relazione alla clausola penale prevista per il ritardo nell'esecuzione CP_3 Controparte_2 dei lavori di ripristino. L'interpretazione deve essere condotta secondo i criteri ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ., privilegiando il senso letterale delle espressioni utilizzate, la loro collocazione sistematica nel contesto dell'accordo e la funzione economico-sociale dell'operazione negoziale.
6.3. Ricostruzione delle obbligazioni risultanti dal verbale di conciliazione pagina 11 di 16 Dall'esame del verbale di conciliazione emerge una struttura negoziale articolata che distingue chiaramente diverse tipologie di obbligazioni. Al punto 1 sono previste le obbligazioni pecuniarie, con l'importo omnicomprensivo di € 40.343,11 ripartito tra i soggetti obbligati, e immediatamente dopo la disciplina dei pagamenti il verbale stabilisce che "persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. CP_3 CP_2 per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale". Al punto 2 è invece disciplinata l'obbligazione di facere, con l'impegno di ad effettuare le opere concordate entro il termine di 100 giorni CP_3 dall'inizio dei lavori, e la correlata clausola penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo non dovuto a causa di forza maggiore.
6.4. L'interpretazione della clausola di solidarietà secondo i canoni ermeneutici
La questione centrale è se la clausola "persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e CP_3 CP_2 per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente verbale" debba essere intesa come estensione del
[...] vincolo solidale a tutte le obbligazioni derivanti dal nuovo accordo, incluse quelle di facere e la correlata penale, oppure come conferma della solidarietà preesistente limitatamente alle obbligazioni pecuniarie.
Applicando il criterio letterale di cui all'art. 1362 cod. civ., il verbo "persisterà" indica semanticamente la continuazione di un vincolo già esistente piuttosto che l'assunzione di un nuovo impegno di garanzia rispetto ad obbligazioni ulteriori e qualitativamente diverse. Come correttamente osservato dal Tribunale,
"quest'ultima espressione evidenzia la preesistenza del vincolo di solidarietà tra la e la elemento che, a CP_2 CP_3 sua volta, presuppone che vi fosse una obbligazione già esistente". La formula è collocata immediatamente dopo la disciplina delle somme complessivamente dovute e delle ripartizioni interne, nonché la precisazione dello scioglimento del vincolo di solidarietà con la compagnia assicurativa, e prima della clausola penale che è inserita nel paragrafo dedicato alle opere da eseguire esclusivamente da CP_3
Secondo il canone dell'interpretazione sistematica di cui all'art. 1363 cod. civ., il verbale si premura di specificare con cura l'assenza di solidarietà tra e i convenuti sia per i pagamenti sia per le spese, e Pt_2 solo in tale contesto richiama la persistente solidarietà tra e La solidarietà è dunque evocata CP_3 CP_2 in un blocco testuale che ha ad oggetto i debiti di valuta, rispetto ai quali la posizione della è CP_2 omogenea a quella di trattandosi di responsabilità solidale per i vizi oggetto del giudizio originario. CP_3
La clausola penale è invece collocata nel successivo punto 2, che disciplina le nuove opere di ripristino da eseguire da parte dell'impresa, con tempistica e modalità definite, e che vede solo nominata CP_3 come obbligata principale all'esecuzione e al rispetto dei termini.
6.5. La distinzione tra obbligazioni preesistenti e nuove obbligazioni
Un elemento decisivo nell'interpretazione della clausola di solidarietà è la distinzione tra le obbligazioni preesistenti, derivanti dal giudizio originario sui vizi dell'immobile, e le nuove obbligazioni assunte nel verbale di conciliazione. Come correttamente argomentato dal Tribunale, "sulla base del Verbale di
Conciliazione era esistente a carico della solo in relazione ai vizi denunciati nel giudizio R.G. 1900/2018 e, CP_2 pagina 12 di 16 conseguentemente, di pagamento di somme di danaro previste nel predetto Verbale di Conciliazione, nonché delle spese di consulenza".
Il verbale di conciliazione, qualificato espressamente al punto 7 come "transazione generale novativa per tutti i rapporti intercorsi tra le parti", sostituisce le pregresse obbligazioni con un nuovo assetto che combina somme di denaro, esecuzione di lavori e reciproche rinunce. In questo contesto, la persistenza del vincolo di solidarietà si riferisce logicamente alle obbligazioni pecuniarie che costituiscono la naturale evoluzione delle responsabilità già esistenti, non alle nuove prestazioni di facere che il verbale pone a carico della sola
CP_7
[...
. La natura accessoria della clausola penale e l'assenza di collegamento negoziale
La clausola penale, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., costituisce una obbligazione pecuniaria accessoria che presuppone necessariamente una obbligazione principale determinata cui accede come strumento di tutela del creditore. Nel caso di specie, l'obbligazione principale cui la penale si correla è testualmente l'impegno di ad eseguire "le altre opere concordate" entro il termine di 100 giorni dall'inizio dei lavori. La CP_3 non è menzionata nel punto in cui tale obbligazione è assunta, né viene ad essa attribuita una CP_2 funzione di co-esecutrice o di direttrice dei lavori per le nuove opere di ripristino.
Il Tribunale ha correttamente osservato che "non risulta che sussista un collegamento negoziale, né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, tra la clausola penale e le obbligazioni poste a carico dell'opponente nel verbale di CP_2 conciliazione". La penale è stata pattuita per il ritardo nell'esecuzione di una prestazione nuova e diversa da quella oggetto del contratto originario, come peraltro testualmente evincibile dall'espressa qualificazione novativa delle obbligazioni assunte in via conciliativa al punto 7 del verbale.
6.7. L'analisi delle argomentazioni dell'appellante
L'appellante sostiene che la clausola di solidarietà debba essere interpretata estensivamente, invocando il principio generale di cui all'art. 1294 cod. civ. secondo cui la solidarietà passiva costituisce la regola salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. Tuttavia, tale argomentazione non considera che nel caso di specie è proprio dal titolo (il verbale di conciliazione) che risulta una diversa articolazione delle obbligazioni, con la netta distinzione tra quelle pecuniarie e quelle di facere.
L'appellante evidenzia inoltre che al punto 1 è scritto che "tutte le parti prendono e danno atto che tutti i pagamenti
e impegni verranno eseguiti senza che si crei alcun vincolo di solidarietà tra e i convenuti", ma che Parte_2
"persisterà il vincolo di solidarietà passiva tra e geom. per l'adempimento delle obbligazioni CP_3 CP_2 derivanti dal presente verbale". Questa argomentazione, tuttavia, non tiene conto del fatto che la clausola è inserita nel contesto della disciplina dei pagamenti e che il termine "persisterà" indica chiaramente la continuazione di un vincolo preesistente, non la sua estensione a nuove tipologie di obbligazioni.
6.8. Il comportamento successivo delle parti e la sua rilevanza interpretativa
L'appellante invoca l'applicazione del criterio di cui all'art. 1362, comma 2, cod. civ., richiamando il pagina 13 di 16 comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. In particolare, evidenzia le trattative intercorse durante la fase di negoziazione del verbale e il comportamento successivo dell'appellata nelle procedure esecutive. Tuttavia, le circostanze addotte non appaiono decisive ai fini interpretativi.
La partecipazione della alle procedure esecutive successive, la nomina di un consulente tecnico di CP_2 parte e il pagamento delle spese processuali sono comportamenti compatibili con la sua posizione di coobbligata solidale per le obbligazioni pecuniarie previste nel verbale, senza necessariamente implicare l'estensione della solidarietà all'obbligazione di facere e alla correlata penale. Come correttamente osservato dal Tribunale, tali circostanze evidenziano che "la avesse proseguito nell'attività di controllo sulla corretta CP_2 esecuzione delle opere in continuità con il ruolo di direttore dei lavori assunto nel corso dell'esecuzione dell'appalto", ma non comportano assunzione di responsabilità per l'esecuzione materiale dei lavori;
fermo restando, peraltro, che dal verbale di conciliazione non emerge alcuna presa in carico da parte di di oneri di vigilanza o CP_2 controllo dell'attività esecutiva di in qualche modo sostitutivi delle originarie obbligazioni di CP_3 direzione lavori, pacificamente venute meno in ragione dell'espressa natura novativa delle obbligazioni assunte in sede di conciliazione.
6.9. La qualificazione giuridica del rapporto e l'esclusione della promessa del fatto del terzo
Un aspetto ulteriore che merita considerazione è la qualificazione giuridica del rapporto tra e CP_2 in relazione alle nuove obbligazioni di facere. Estendere la responsabilità della alla CP_3 CP_2 penale per il ritardo nell'esecuzione di lavori che non è più chiamata a dirigere significherebbe configurare una responsabilità per il fatto di un terzo in relazione a prestazioni che non rientrano nella CP_3 sua sfera di competenza professionale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo di cui all'art. 1381 cod. civ. "consiste nell'assunzione dell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del soggetto cui tale promessa è fatta, assuma verso costui un'obbligazione" (Cass. civ. Sez. III sentenza n.
1081 del 2 febbraio 1982), mentre “nel caso in cui taluno promette che altri adempia ad un'obbligazione che questi ha già validamente assunto, non è configurabile una promessa, ai sensi dell'art. 1381, ma una fideiussione” (Cass. civ. Sez. I sentenza n. 7376 del 14 aprile 2016). Nel caso di specie, tuttavia, la non ha assunto alcun impegno CP_2 di garanzia rispetto all'esecuzione dei lavori da parte di né risulta dal verbale una specifica CP_3 obbligazione di questo tipo, non potendo l'assunzione di tale obbligazione, comunque qualificabile, essere sussunta per implicito dalla mera “persistenza” del vincolo di solidarietà, secondo l'espressione usata nel verbale di conciliazione.
6.10. La funzione economico-sociale dell'accordo transattivo
Sotto il profilo della funzione economico-sociale dell'accordo di cui all'art. 1369 cod. civ., la conciliazione interviene a definire un contenzioso complesso nel quale la era stata convenuta in quanto direttore CP_2 pagina 14 di 16 dei lavori e chiamata a rispondere, in concorso con l'impresa, dei vizi dell'opera. L'equilibrio complessivo risultante dal verbale è quello di una transazione che combina somme a carico di impresa, direttore lavori e compagnia, impegni di esecuzione di opere a carico dell'impresa esecutrice, e rinunce incrociate con espressa "chiusura" di ogni ulteriore pretesa.
In tale contesto, un'interpretazione che faccia gravare sulla geometra professionista singola non CP_2 titolare di impresa edile, la responsabilità solidale per il pagamento di una penale giornaliera per ritardi nell'esecuzione di lavori che ella non è tenuta né ad eseguire né a dirigere, integrerebbe una aggravamento significativo della sua posizione che il testo non esplicita in alcun passaggio, peraltro distonico con il suo ruolo originario di direttore lavori (non certo coesecutore) e con la sua veste professionale, tale da escludere, salva espressa ed inequivoca previsione di una vera e propria fideiussio indemnitatis, l'assunzione di una sorta di obbligazione di risultato per l'adempimento della prestazione altrui, in contrasto con il principio di interpretazione restrittiva delle clausole onerose di cui all'art. 1366 cod. civ.
6.11. Conclusioni sull'interpretazione del verbale
Alla luce dei canoni interpretativi applicati, la clausola di solidarietà richiamata nel verbale conferma la coobbligazione di e rispetto ai debiti pecuniari derivanti dal pregresso contenzioso e CP_3 CP_2 ridefiniti in sede transattiva, mentre la penale resta strettamente correlata all'obbligazione di facere di
Per difetto di un'esplicita assunzione di responsabilità di garanzia da parte della la CP_3 CP_2 penale non si estende alla medesima, che non è tenuta né in via principale né in via accessoria a tale prestazione.
L'appello deve pertanto essere rigettato, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado che ha correttamente interpretato il verbale di conciliazione secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ.
6.12. Questione del titolo esecutivo (appello incidentale condizionato)
L'appellata, come sopra cennato, ha proposto appello incidentale condizionato contestando la natura di titolo esecutivo del verbale di conciliazione in relazione alla clausola penale.
L'appellante incidentale, al riguardo, contesta che il verbale di conciliazione giudiziale costituisca in parte qua titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3 cpc, difettando, nel caso di specie, i requisiti di certezza e liquidità del credito preteso nei confronti della ritenuti sussistenti dal giudice di prime cure sulla base di CP_2 un'analogia con le misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis cpc che l'appellante incidentale ritiene impropria e giuridicamente non corretta, posto che il termine finale necessario ai fini della quantificazione del debito, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, non potrebbe che essere ricavato aliunde, attraverso il ricorso ad elementi extra-testuali non contenuti nel verbale di conciliazione, con la conseguenza che questo appare privo del requisito dell'autosufficienza rispetto all'obbligazione in esame.
L'accoglimento dell'appello principale esime dall'esaminare quello incidentale condizionato, che resta pagina 15 di 16 assorbito.
6.13. Conclusioni e spese
All'accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale condizionato, segue la condanna alle spese della parte soccombente, considerati, in punto compenso, i valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione tariffario (€ 52.000/260.000), avuto riguardo alle sole fasi in concreto espletate (studio, introduttiva, decisoria), oltre ad accessori di legge.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da;
Pt_1
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata;
- condanna parte appellante principale a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante principale.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 16 di 16