Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/06/2025, n. 11186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11186 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10392/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10392 del 2021, proposto da
TO Di BO, AN NI, UC Di BO, SS AO, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Paolo Febbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE AR, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto dirigenziale prot. n. 15734 del 20.08.2021 dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di TI e di PE (sede di TI) con il quale è stata disposta l'esclusione (collettiva) dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di TI per l'anno scolastico 2021/2022, relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS) sostegno;
b) del decreto dirigenziale dell'Ufficio IV Ambito Territoriale di TI e di PE (sede di TI) prot. n. U.0015740 del 20.08.2021 “di ripubblicazione in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di” TI su - posto comune e sostegno - del personale docente della scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuola secondaria di I^ e II^ grado e personale educativo valevoli per l’a.s. 2021/2022 (per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere);
c) delle note, anche non conosciute, promulgate dalle amministrazioni intimante, con le quale è comunque disposta la esclusione delle parti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. di prima fascia per la provincia di TI per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente alla classe di concorso “sostegno” (ADSS);
d) dell'avviso del Ministero dell'Istruzione del 08.07.2021;
e) della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;
f) della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione;
g) dell'avviso della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI del 13.07.2021;
h) della nota del 17.08.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca - Segretariato Generale;
i) ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51, del 03.03.2021 del Ministero dell'Istruzione;
l) dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020);
m) ove occorra della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n. 25089 del 06.08.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.07.2021;
n) di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno conseguito entro il luglio 2021 la specializzazione sul sostegno in Romania, in corso di riconoscimento, ed hanno inoltrato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di TI per l’anno scolastico 2021/2022.
L’amministrazione, sulla base gli atti indicati in epigrafe e in particolare con il provvedimento indicato in epigrafe del 20.8.2021, ha depennato i ricorrenti dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di TI valide per il biennio 2020/2022, non ritenendo sufficiente la disponibilità di un titolo di specializzazione estero in corso di riconoscimento.
Con il presente ricorso viene impugnata la suddetta esclusione dalle graduatorie deducendo inter alia violazione ed erronea applicazione dell’O.M. n. 60/2020 ed in particolare degli artt. 3, 7 e 10 nonchè eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza, irragionevolezza ed illogicità manifeste.
Si è costituita l’amministrazione intimata con memoria di mero stile dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 6404 del 17 novembre 2021 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare; con la stessa ordinanza è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, ritualmente eseguita.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il Collegio, nell’inquadrare la disciplina di riferimento, osserva che l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) che “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.
Il successivo decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha poi disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto; l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che “nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio)”.
Nel caso di specie è incontestato che i ricorrenti fossero in possesso di un titolo estero di specializzazione, per il quale hanno dichiarato di aver presentato domanda di riconoscimento.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni sugli atti generali che recano la disciplina della fattispecie, i ricorrenti, avendo ottenuto un titolo estero di specializzazione in attesa di riconoscimento, avrebbe dovuto essere inclusi, seppur con riserva, nelle graduatorie indicate.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini indicati con l’annullamento dell’atto di estromissione dalle GPS.
Data la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO