TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3479/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3479/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] – cod. fisc. – Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ricciardi (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso il CP_2
09/08/2023 e notificato al ricorrente in data 29/12/2023.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Gambia;
di essere giunto in Italia regolarmente nel 1989, con un permesso di soggiorno per motivi di studio;
di aver immediatamente intrapreso gli studi e di essersi laureato, in data 14 aprile 2000, presso l'Università Statale di Milano, alla facoltà di Scienze politiche;
di aver proseguito gli studi presso l'università
La Sapienza di iscrivendosi al corso di laurea specialistica in "Metodi e tecniche per CP_2
la ricerca sociale", presso la facoltà di Scienze statistiche, conseguendo il titolo di laurea il
30 maggio 2007; di essere stato ammesso al dottorato di ricerca in Teoria economica e
Istituzioni, presso l'università Tor Vergata di che completava nel 2013; di aver CP_2
seguito il dottorato di ricerca in Scienze economiche;
di essersi mantenuto durante tutto questo periodo di studi svolgendo diversi lavori, ad esempio quello di magazziniere presso il negozio Ikea e di aver impartito lezioni private di inglese, matematica, statistica, economia, econometria, diritto pubblico e privato;
di aver dovuto cessare la sua attività a causa della pandemia da covid 19 e a causa di alcuni problemi di salute;
di non esser riuscito, per tali motivi, a rinnovare il permesso di soggiorno.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore del presente giudizio debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di n Controparte_1 CP_2
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Ora, al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1 del d.l. n. 130/2020 prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.
La novella ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma
6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1.
Nella medesima disposizione, è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha perseguito un positivo percorso di studi riuscendo a conseguire ben due lauree in due diverse Università, la Statale di Milano e La Sapienza di Il ricorrente dimostra che il suo percorso positivo di CP_2
studi non si è fermato raggiungendo il brillante risultato delle due lauree, ma ha continuato a formarsi conseguendo il grado più alto di istruzione, ovvero il dottorato di ricerca presso l'Università di Tor Vergata. Dagli estratti conto versati in atti si evince che nel periodo degli studi, egli ha percepito redditi regolari.
Vista la normativa richiamata, non si può ignorare che il ricorrente si trovi in Italia dal
1989, che qui egli si è formato e si è integrato. Per integrazione deve sicuramente intendersi anche il percorso personale e professionale perseguito dal ricorrente, percorso che gli ha consentito di far parte della società attraverso l'attività di ricerca e condividendo la sua professionalità attraverso ripetizioni e lezioni. Inoltre, egli si stabilito da tanti anni in Italia e non ha più alcun legame con la sua terra di origine;
il grado di specializzazione professionale ottenuto con il menzionato percorso di studi difficilmente potrebbe essere spendibile in altro luogo.
Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero risultante all'esito del presente giudizio si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, sociale e lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale non si applica il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n°
50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che è solo nel presente giudizio che sono emersi gli elementi a fondamento del riconoscimento del permesso richiesto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore
[...]
nato in [...] il [...] – cod. fisc. - del permesso Parte_1 C.F._1
di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- spese compensate.
Si comunichi.
Roma, 17/02/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Luciana Sangiovanni Presidente Antonella Di Tullio Giudice Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio del 17 febbraio 2025, decorso il termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3479/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...] – cod. fisc. – Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ricciardi (C.F.: ); C.F._2
- ricorrente -
nei confronti di e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dall'avvocatura dello Stato, come da costituzione in atti;
- resistente -
Oggetto: diniego protezione speciale.
Conclusione delle parti: come in atti.
Fatto e diritto propone impugnazione avverso il provvedimento della Questura di Parte_1
di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale emesso il CP_2
09/08/2023 e notificato al ricorrente in data 29/12/2023.
Premette il ricorrente di essere cittadino del Gambia;
di essere giunto in Italia regolarmente nel 1989, con un permesso di soggiorno per motivi di studio;
di aver immediatamente intrapreso gli studi e di essersi laureato, in data 14 aprile 2000, presso l'Università Statale di Milano, alla facoltà di Scienze politiche;
di aver proseguito gli studi presso l'università
La Sapienza di iscrivendosi al corso di laurea specialistica in "Metodi e tecniche per CP_2
la ricerca sociale", presso la facoltà di Scienze statistiche, conseguendo il titolo di laurea il
30 maggio 2007; di essere stato ammesso al dottorato di ricerca in Teoria economica e
Istituzioni, presso l'università Tor Vergata di che completava nel 2013; di aver CP_2
seguito il dottorato di ricerca in Scienze economiche;
di essersi mantenuto durante tutto questo periodo di studi svolgendo diversi lavori, ad esempio quello di magazziniere presso il negozio Ikea e di aver impartito lezioni private di inglese, matematica, statistica, economia, econometria, diritto pubblico e privato;
di aver dovuto cessare la sua attività a causa della pandemia da covid 19 e a causa di alcuni problemi di salute;
di non esser riuscito, per tali motivi, a rinnovare il permesso di soggiorno.
Si sono costituiti il e la Questura di contestando in fatto e in Controparte_1 CP_2
diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
***
Deve preliminarmente evidenziarsi come il contraddittore del presente giudizio debba essere individuato unicamente nel , essendo la Questura di n Controparte_1 CP_2
organo interno del primo, che, in quanto tale, risulta sfornito di autonoma soggettività giuridica.
Ancora in via preliminare occorre rammentare come eventuali profili di nullità dell'atto introduttivo e/o della sua notifica, così come ogni questione afferente alla regolare instaurazione del contraddittorio debbono allo stato considerarsi superate dalla costituzione in giudizio del , il quale non ha al riguardo sollevato Controparte_1
alcuna eccezione.
Sempre in limine litis, va infine osservato, ai fini della corretta individuazione del thema decidendum, come la corrente azione, con la quale si lamenta l'illegittimo diniego al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, debba essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 19 ter del d.lgs 1 settembre 2011 n. 150.
Ciò posto, venendo al merito, l'azione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento. Ora, al procedimento in esame si applica il d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 173/2020. Il disposto dell'articolo 15, c. 1 del d.l. n. 130/2020 prevede, infatti, che le norme di cui all'articolo 1, c. 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle Commissioni territoriali, al Questore e alle sezioni specializzate dei Tribunali.
La novella ha modificato l'art. 5 del d.lgs. n° 286/1998 aggiungendo, alla fine del comma
6, una clausola di riserva che fa salvo «il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», richiamata poi nel nuovo testo dell'art. 19, comma 1.1.
Nella medesima disposizione, è stato poi anche inserito il divieto di respingimento o di espulsione di una persona «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», fatte salve eventuali «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute»; sempre, però, nel rispetto «[…] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (che, all'art. 7, protegge la vita privata e familiare al pari dell'art. 8 Cedu).
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha perseguito un positivo percorso di studi riuscendo a conseguire ben due lauree in due diverse Università, la Statale di Milano e La Sapienza di Il ricorrente dimostra che il suo percorso positivo di CP_2
studi non si è fermato raggiungendo il brillante risultato delle due lauree, ma ha continuato a formarsi conseguendo il grado più alto di istruzione, ovvero il dottorato di ricerca presso l'Università di Tor Vergata. Dagli estratti conto versati in atti si evince che nel periodo degli studi, egli ha percepito redditi regolari.
Vista la normativa richiamata, non si può ignorare che il ricorrente si trovi in Italia dal
1989, che qui egli si è formato e si è integrato. Per integrazione deve sicuramente intendersi anche il percorso personale e professionale perseguito dal ricorrente, percorso che gli ha consentito di far parte della società attraverso l'attività di ricerca e condividendo la sua professionalità attraverso ripetizioni e lezioni. Inoltre, egli si stabilito da tanti anni in Italia e non ha più alcun legame con la sua terra di origine;
il grado di specializzazione professionale ottenuto con il menzionato percorso di studi difficilmente potrebbe essere spendibile in altro luogo.
Alla luce dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero risultante all'esito del presente giudizio si deve ritenere provata quell'integrazione effettiva e reale, sociale e lavorativa, tutelata ex art. 8 CEDU.
Sussistono quindi i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali, al quale non si applica il d.l n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. n°
50/2023, il cui art. 7 prescrive l'applicazione della vecchia normativa ai procedimenti pendenti alla data di entra in vigore del decreto-legge. Ne consegue che il permesso di soggiorno avrà durata biennale e sarà convertibile in permesso per lavoro.
Considerato che è solo nel presente giudizio che sono emersi gli elementi a fondamento del riconoscimento del permesso richiesto, sussistono giustificati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla parte convenuta il rilascio in favore
[...]
nato in [...] il [...] – cod. fisc. - del permesso Parte_1 C.F._1
di soggiorno di cui all'art. 32, co. 3 D.Lgs. 25/2008 come modificato dal D.L. 130/2020, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.
- spese compensate.
Si comunichi.
Roma, 17/02/2025 La Presidente Luciana Sangiovanni