Decreto cautelare 16 aprile 2025
Sentenza breve 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 14/05/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03758/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1924 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- nq di Genitore esercente potestà Sul Minore, rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli, Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA anche ex art. 56 cpa
- della determinazione n. 143 del 24.02.2025 emessa dal Comune di Caserta nella parte in cui determina di “procedere ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D. Lgs 36.2023 alla proroga tecnica del servizio di “Assistenza Scolastica Socio Educativa in favore degli alunni con disabilità frequentanti scuole primarie e secondarie” per il periodo di venti giorni” e, non già fino all’effettivo completamento delle procedure finalizzate alla piena operatività dell’Azienda Speciale Consortile “ Distretto Regio di Caserta – C01” e all’espletamento della procedura della gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica (All. n. 1);
- Dei Provvedimenti, di data e numero di protocollo non noti, con cui il Comune di Caserta ha disposto l''assegnazione al minore di sole 5 ore settimanali di assistenza specialistica invece delle 8 ore previste dal PEI 2024/2025, così come integrato in data 21.1.2025 (All. n. 2) e, successivamente, ha disposto la completa cessazione del servizio a partire dal 4 aprile 2025.
PER L’ACCERTAMENTO
dell’obbligo del Comune di Caserta di assegnazione dell’assistenza specialistica al minore secondo le valutazioni già espresse dal Gruppo di Lavoro Operativo e dalle competenti Commissioni Sanitarie (cfr. All. n. 2), e quindi per 8 ore settimanali.
PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE
del Comune di Caserta all’attribuzione alla parte ricorrente di un assistente all’educazione ed allo sviluppo dell’autonomia per il numero di ore settimanali necessarie in relazione alla gravità dell’handicap dell’alunno, ossia per 8 ore settimanali, così come previsto nella sezione 11 del PEI 2023.2024 con riferimento alla programmazione delle risorse per l’anno scolastico 2024/2025 e nella sezione 9 del PEI 2024/2025, come integrato dal GLO in data 21.1.2025 (All. 3 e cfr. All. 2).
NONCHÉ PER LA CONDANNA
del Comune di Caserta al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, genitori del piccolo -OMISSIS- -OMISSIS-, portatore di handicap con connotazione di gravità, hanno impugnato la determinazione del Comune di Caserta nella parte in cui determina di “procedere ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D. Lgs 36.2023 alla proroga tecnica del servizio di “Assistenza Scolastica Socio Educativa in favore degli alunni con disabilità frequentanti scuole primarie e secondarie” per il periodo di venti giorni” e, non già fino all’effettivo completamento delle procedure finalizzate alla piena operatività dell’Azienda Speciale Consortile , con ciò interrompendo di fatto le ore di assistenza specialistica da assegnare al minore, malgrado la necessità individuata secondo le valutazioni già espresse dal Gruppo di Lavoro Operativo e dalle competenti Commissioni Sanitarie nella misura di 8 ore settimanali.
Hanno chiesto, pertanto, accertarsi l’obbligo del Comune di Caserta di assegnazione dell’assistenza specialistica al minore per 8 ore settimanali e la condanna del Comune di Caserta all’attribuzione di un assistente all’educazione ed allo sviluppo dell’autonomia per il numero di ore settimanali necessarie in relazione alla gravità dell’handicap dell’alunno, ossia per 8 ore settimanali, così come previsto nella sezione 11 del PEI 2023.2024 con riferimento alla programmazione delle risorse per l’anno scolastico 2024/2025 e nella sezione 9 del PEI 2024/2025, come integrato dal GLO in data 21.1.2025; nonché la condanna del Comune al risarcimento dei danni.
Con decreto monocratico del 16.4.2025 questo Tribunale rilevava che secondo la prospettazione allegata in ricorso, non smentita da elementi contrari dell’amministrazione intimata, il servizio sarebbe stato del tutto sospeso dal 4 aprile 2025 ed ordinava Comune di Caserta di riscontrare la richiesta dell’Istituto scolastico nei termini indicati dal PEI e di riattivare entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del decreto, il servizio di assistenza specialistica per il minore, secondo il numero di ore indicato nel PEI.
Pervenuta alla camera di consiglio del 7 maggio 2025, i ricorrenti rilevavano, per il tramite del procuratore costituito, che il decreto cautelare non era stato eseguito ed insistevano, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza breve, come da avviso dato in udienza alle parti costituite.
Ed invero, emerge, dalla documentazione di causa, che il competente Gruppo di Lavoro Operativo, nella sezione 11 del PEI 2023.2024 con riferimento alla programmazione delle risorse per l’anno scolastico 2024/2025 e nella sezione 9 del PEI 2024/2025, come integrato dal GLO in data 21.1.2025, aveva dato la chiara indicazione della necessità, per l’anno scolastico in corso, di 8 ore di assistenza specialistica all’alunno.
Più precisamente, secondo la valutazione finale del 22.5.2024 del Piano Educativo, nella Sezione dedicata agli “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla frequenza” sono state formulate le seguenti richieste: “proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza,
all’autonomia e/o alla comunicazione per l’anno successivo: assistente educazione e sviluppo dell’autonomia: tipologia di assistenza/figura professionale all’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione, per N. ore 8.
Questa necessità è stata evidenziata anche nel verbale della riunione del GLO laddove, nel richiedere per l’anno scolastico successivo 8 ore per l’addetto all’assistenza specialistica
all’autonomia e/o alla comunicazione, il competente gruppo di lavoro ha affermato che “I tempi di attenzione e di concentrazione sono molto ridotti e strilla se non succede subito quello che si aspetta e spesso in queste situazioni si morde la mano. Inoltre, durante l’anno scolastico, il bambino ha mostrato un atteggiamento oppositivo, che spesso non gli ha permesso di portare a termine l’attività proposta”.
La necessità dell’assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione, infine, emerge chiaramente dalla stessa diagnosi funzionale, ove si evidenzia che -OMISSIS- -OMISSIS-, ha bisogno di aiuto personale perché non autonomo, per cui va segnalato al competente Ente locale per l’erogazione delle necessarie risorse in quanto“nella deambulazione non ha raggiunto l’autonomia; l’attenzione è labile. … presenta difficoltà espressive, motorie e di interazione”
La richiesta di assistenza specialistica, con nota Prot. 8207/U del 23.09.2024, è stata trasmessa dall’Istituto Scolastico al Comune di Caserta. L’Ente Locale, tuttavia, non ha attivato il servizio di assistenza specialistica richiesto dall’Istituto Scolastico, costringendo i genitori del minore a duna serie di azioni giudiziarie dinanzi a questa TAR .
Questo Tribunale, con decreto presidenziale n. 2377/2024 ha ordinato “- Al Comune di Caserta, di riscontrare la richiesta, del 23.09.2024, dell’Istituto Scolastico in epigrafe, di attivazione del servizio di assistenza scolastica per alunni disabili, per il corrente anno scolastico 2024-2025,
relativamente al minore, garantendogli, di conseguenza, la fruizione di tale servizio;
- All’Istituto d’appartenenza, di integrare il P.E.I. per l’a.s. 2024/2025, relativo al minore in epigrafe, includendovi anche la previsione delle ore di assistenza all’educazione ed allo sviluppo dell’autonomia, da quantificare tenendo conto di quanto ritenuto necessario dal G.L.O. del 22.05.2024, e quindi dal P.E.I. per l’a.s. 2023/2024 (in sede di verifica finale)
Dopo la comunicazione del provvedimento l’Istituto Scolastico ha correttamente integrato il PEI confermando la necessità di 8 ore settimanali di assistenza specialistica per l’inclusione scolastica
dell’alunno nel corrente anno scolastico (cfr. All. 2), con conseguente cessazione della materia del contendere nei confronti dell’Istituto Scolastico (v. sentenza TAR n. 7337/2024)
Per quanto di competenza del Comune invece- secondo la prospettazione indicata in ricorso e non smentita dall’amministrazione intimata che non si è costituita- Il servizio di assistenza specialistica previsto dal PEI si è caratterizzato per un'erogazione frammentaria e quantitativamente inadeguata, per poi interrompersi del tutto, secondo il seguente schema riportato in ricorso:
DICEMBRE 2024:
A dicembre il servizio di assistenza specialistica è stato attivato in esecuzione del decreto presidenziale n. 2377 del 21 novembre 2024.
GENNAIO 2025:
Il 7 gennaio, alla ripresa delle attività didattiche, l’assistenza specialistica è stata interrotta.
L'8 gennaio il servizio è stato temporaneamente ripristinato, ma con assegnazione di sole 5 ore settimanali di assistenza;
Il 13 gennaio si è verificata una nuova interruzione del servizio assistenziale;
Il 20 gennaio il servizio è stato riattivato, ma soltanto per 5 ore settimanali;
FEBBRAIO 2025:
Il 17 febbraio il servizio è stato nuovamente interrotto.Il 21 febbraio il servizio è stato riattivato, ma soltanto per 5 ore settimanali e fino al 24 febbraio.
MARZO-APRILE 2025:
Fino al 14 marzo il servizio è stato interrotto.
Il 14 marzo il servizio è ripreso, sempre con 5 ore settimanali, ma solo per 20 giorni, ossia fino al 4 aprile, ultimo giorno di presenza dell’educatrice in classe in quanto la Determinazione del Comune di Caserta n. 143 del 24/02/2025 ha finanziato il servizio di Assistenza Scolastica Socio-Educativa in favore degli alunni con disabilità soltanto per venti giorni-
Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Invero il provvedimento impugnato ha prorogato lo svolgimento del servizio de quo a cura del Comune di Caserta per giorni 20 ( assicurati secondo le dichiarazioni attoree dal 14 marzo al 4 aprile 2025) e in seguito, secondo la prospettazione allegata in ricorso, non smentita da elementi contrari dell’amministrazione intimata che non si è neppure costituita in giudizio , il servizio è del tutto sospeso dal 4 aprile 2025 .
Pertanto da tale data, come confermato a verbale della odierna camera di consiglio dal difensore di parte ricorrente che ha dichiarato la mancata esecuzione anche del decreto cautelare di questo TAR , l’Ente intimato non ha erogato neppure un orario minimo di assistenza specialistica, come denunciato in ricorso .
Il fondamento normativo del diritto del disabile all’insegnante di sostegno ed alla assistenza specialistica discende dai principi costituzionali, recepiti nel nostro ordinamento dalla L. 104/92.
In base al disposto dell’art. 8 lett. d) l. cit. l’inserimento e l’integrazione sociale della persona portatrice di handicap si realizzano nell’ambiente scolastico con l’adozione di “provvedimenti che rendono effettivi… il diritto allo studio..., con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente”.
Quanto all’obbligo degli Enti Locali di fornire gli assistenti specializzati, l’art. 13, comma 3, della L. 104/92 prevede “nelle scuole di ogni ordine e grado (…) l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”.
Sul piano dell’imputazione soggettiva dell’obbligo di fornire un insegnante di sostegno e un assistente alla persona, va osservato che mentre il primo incombe sul Ministero dell’Istruzione, il secondo grava sugli Enti Locali. L’art. 139 del D.Lgs 112/1998, infatti, precisa che “sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: … c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.
Il legislatore, dunque, ha ripartito le competenze relative alla predisposizione di questi servizi ausiliari tra Province e Comuni, secondo il criterio del grado di scuola frequentata; in particolare,
l’attivazione dei servizi spetta alle Province solo in relazione alle scuole secondarie di secondo grado, mentre grava sui Comuni per ogni altro grado scolastico.
Da ultimo, il Dlgs n. 66/2017 (art. 3), emanato in conformità a quanto previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della legge n. 107/2015, dispone che l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, in ambiente scolastico, agli alunni con disabilità è obbligo precipuo ed esclusivo degli enti locali.
Sulla base di tali elementi, il ricorso va, pertanto, accolto.
Il Comune di Caserta dovrà erogare concretamente l’assistente all’educazione ed allo sviluppo dell’autonomia, per il numero di ore individuato dal GLO ovvero 8 ore settimanali ; il tutto tempestivamente, e non oltre il termine perentorio di giorni 7, decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, tenendo conto del lasso di tempo già decorso dalla emissione del decreto cautelare.
I ricorrenti chiedono altresì la condanna del Comune di Caserta al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore per la violazione delle determinazioni del PEI.
La documentazione in atti dimostra con chiarezza la situazione del minore , studente con handicap con connotazione di gravità, per il quale l'assistenza specialistica rappresenta supporto necessario per la fruizione del diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica.
Il competente GLO, infatti, nel richiedere 8 ore di assistenza specialistica, ha evidenziato che “I tempi di attenzione e di concentrazione sono molto ridotti e strilla se non succede subito quello
che si aspetta e spesso in queste situazioni si morde la mano. Inoltre, durante l’anno scolastico, il bambino ha mostrato un atteggiamento oppositivo, che spesso non gli ha permesso di portare a termine l’attività proposta”.
La necessità dell’assistente specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione, inoltre, è stata chiaramente indicata nella diagnosi funzionale, ove si evidenzia che -OMISSIS- -OMISSIS-, necessita di aiuto personale perché non autonomo, per cui va segnalato al competente Ente locale per l’erogazione delle necessarie risorse in quanto “nella deambulazione non ha raggiunto l’autonomia; l’attenzione è labile”.
Alla stregua di tali elementi, risulta evidente il danno non patrimoniale subito dal minore dal momento che la tempestiva e costante erogazione di un numero adeguato di ore di assistenza specialistica avrebbe costituito una strategia efficace per migliorare le possibilità di apprendimento e di socializzazione del minore. L'omissione e incompletezza di tale supporto ha determinato
un'evidente compromissione dello sviluppo educativo, cognitivo e relazionale dell’alunno, impedendogli di fruire pienamente del diritto costituzionale all'istruzione.
Il danno non patrimoniale subito deve essere risarcito dal Comune, essendo evidente il nesso causale tra la determinazione amministrativa che ha arbitrariamente ridotto e poi interrotto il servizio di assistenza e il pregiudizio subito.
Il nesso causale emerge dalla considerazione secondo cui la temporanea riduzione o la privazione delle ore di supporto specialistico dovute in base alla patologia certificata produce inevitabilmente pregiudizi allo sviluppo della personalità del minore.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno, trattandosi di privazione dell’assistenza materiale, non può farsi riferimento alle tabelle costruite da questa Sezione con riferimento alla mancata fruizione dell’insegnante di sostengono per cui va applicato un criterio equitativo che riconosce forfettariamente l'importo di 1.000,00 euro per ciascun mese di privazione dell'integrale monte ore
Necessario, e Euro 400,00 per i mesi in cui il servizio è stato erogato in misura ridotta di 5 ore settimanali .
Nel caso in esame, il dies a quo risulta chiaramente identificabile con l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025 (settembre 2024), mentre il dies ad quem rimane indeterminato a causa dell'interruzione del servizio di assistenza e coinciderà con il ripristino del servizio stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, o accoglie nei sensi e con gli obblighi conformativi tutti, di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione comunale di Caserta alla rifusione del danno non patrimoniale subito dal minore, nella misura liquidata in motivazione.
Condanna altresì il Comune di Caserta alla refusione delle spese e competenze di lite, nella misura di euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, nella misura di quanto effettivamente versato, in favore dei procuratori costituiti, che ne hanno fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.