Art. 4.
Il commissario liquidatore procedera' a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.
Il commissario liquidatore procedera' a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.