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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 2 gennaio 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dal ricorrente nelle quali precisa le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza allegata al presente verbale.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Ciccopiedi (C.F. ) e Giuliana Ciccopiedi (C.F. C.F._2
), presso cui elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Risorgimento n. C.F._3
13;
RICORRENTI
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo (C.F.
), elettivamente domiciliato in Avellino alla via Roma n. 17. C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 03.03.2022, proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 01- Parte_1
000032701, emessa dalla di Avellino in data 28.01.2022 e notificata il Controparte_2 CP_1
09.02.2022, mediante la quale veniva ingiunto il pagamento di € 22.000,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava, tenuto conto che la sanzione irrogata fa riferimento al periodo relativo al mese di dicembre 2009, ottobre 2010 e novembre
2010, che, alla data del 03.12.2010, veniva sostituito con la nomina del nuovo amministratore della
Autolinee Zampetti s.r.l.; dunque, gli oneri contributivi relativi al mese di novembre andavano versati entro il successivo 16.12.2010 allorquando l'istante non era più amministratore. In ogni caso, deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, per decorso del termine previsto dalla legge.
Concludeva per l'accoglimento della proposta opposizione, con revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l , che deduceva l'infondatezza Controparte_1
della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'udienza del 02.01.2025, che si è tenuta mediante lo scambio di note scritte.
**
§ Sui motivi di opposizione
1. L'odierna parte ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla sanzione irrogata per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo pagina 2 di 6 novembre 2010, essendo cessato dalla carica di amministratore della Autolinee Zampetti s.r.l. alla data del 03.12.2010, tenuto conto che gli oneri contributivi andavano versati entro il successivo 16.12.2010.
Tale doglianza va disattesa.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la sanzione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 ha natura personale ed è comminata nei confronti di colui o che, al momento della consumazione della fattispecie costitutiva dell'illecito, possedeva la qualità di legale rappresentante dell'impresa tenuta al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, atteso che
“Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo. In tale ambito, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, 'medio tempore', ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (ex multis, Cass. Pen., Sez. III., 14.1.2019, n. 1511).
Nel caso in lite, è documentalmente provato che abbia rivestito la carica di Parte_1
amministratore unico della Autolinee Zampetti s.r.l. fino al 28.12.2020, allorquando la società veniva cancellata dal repertorio economico amministrativo (REA) di Avellino per trasferimento in altra provincia. Ne deriva che la responsabilità dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo in contestazione si configura in capo al ricorrente, quale rappresentante della società, configurandosi quale obbligato principale al pagamento della relativa sanzione amministrativa.
2. Nel merito, la fattispecie oggetto di disamina trova fondamento nella parziale depenalizzazione, disposta con l'art. 6, terzo comma, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2, comma
1bis, del d.l. 463/1983
L'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983, n.
638, così come novellato dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 15.1.2016, n. 8, prevede: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al
pagina 3 di 6 versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, laddove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non supera gli euro 10.000 annui, la condotta non configura più reato, ma quale illecito amministrativo, conseguendone l'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tanto premesso, l'odierna parte ricorrente deduce la prescrizione della pretesa creditoria azionata, in ragione del decorso del termine previsto dalla legge, senza che siano intervenuti validi atti interruttivi.
In materia, l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Al riguardo occorre rilevare che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n.
455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ....” (Cass. Pen. Sez. 5, 28.03.2008, n. 8044).
Nel caso in lite, il D. Lgs n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1bis, del d.l. n. 463/1983, è entrato in vigore dal 6.2.2016 e, pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 (in tal senso v.Tribunale Roma sez. lav., 28/09/2023,
n.8381).
In ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica in data 23.03.2017 degli atti di accertamento, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983) e, poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6bis, del d.l. 18/2020 della legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In definitiva, il termine prescrizionale, tenuto conto della interruzione e del periodo di sospensione, non può ritenersi spirato, laddove l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa veniva regolarmente notificata in data 09.02.2022.
pagina 4 di 6 3. Deve, infine, prendersi atto della rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata operata dall'ente resistente, in forza dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023 ai sensi del quale “All'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
In particolare, con provvedimento di rettifica, è stato comunicato che, “ai sensi dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1068,00”.
Dunque, seppur l'opposizione spiegata va disattesa, deve accertarsi la rettifica dell'importo oggetto di ingiunzione operata dall' e deve ritenersi sul punto cessata Controparte_1 la materia del contendere, avendo l' in autotutela ridotto l'importo della sanzione alla misura CP_1
minima.
In via generale, l'istituto della cessata materia del contendere si può qualificare come una forma di definizione del processo conseguente ad un mutamento della situazione dedotta in giudizio tale da far venire meno l'interesse delle parti nel far progredire il procedimento fino al suo fisiologico esito.
Nel caso in lite, è documentalmente provato che l' abbia provveduto alla rideterminazione del CP_1
quantum della ordinanza ingiunzione opposta, pertanto, sul motivo di doglianza non è da ritenersi sussistente un attuale interesse alla pronuncia.
Sulla legittimità della rideterminazione si richiama l'orientamento di legittimità a mente del quale In tema di sanzioni amministrative, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza - ingiunzione, disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela, ancorché nel corso dell'opposizione proposta dall'interessato davanti al pretore, non privano l'amministrazione stessa (sempre che non sia stata pronunciata sentenza in merito alla proposta opposizione) del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, in relazione alla stessa infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto. Tale principio va affermato anche in relazione a tutte le ipotesi in cui
l'amministrazione ritenga più rispondente al pubblico interesse mettere nel nulla il provvedimento sanzionatorio e sostituirlo con un altro, con il solo limite che non sia, nel frattempo, intervenuta la decisione del giudice in ordine all'opposizione proposta avverso quello precedente (Cass. sez. 1,
Sentenza n. 2140 del 10/03/1997).
§ Sulle spese di lite pagina 5 di 6 L'intervenuta riduzione degli importi successivamente all'introduzione del giudizio consente di compensare integralmente le spese di lite, pur nell'infondatezza degli altri motivi di opposizione, nella rinnovata discrezionalità successiva alla pronuncia n. 78/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo richiesto, avendo l'amministrazione rideterminato la sanzione;
rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE di udienza del 2 gennaio 2025
Letto l'art. 127ter c.p.c.; rilevato che il giudizio è stato rinviato per l'udienza di discussione, sostituita con note di trattazione scritta;
dato atto della regolare comunicazione alle parti già costituite del decreto che dispone la trattazione dell'udienza in forma scritta;
lette le note di trattazione inoltrate dal ricorrente nelle quali precisa le conclusioni chiedendo la decisione,
Il Giudice
trattiene la causa in decisione e decide come da sentenza allegata al presente verbale.
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Opposizione Ingiunzione Amm.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2022 promossa da:
pagina 1 di 6 C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Ciccopiedi (C.F. ) e Giuliana Ciccopiedi (C.F. C.F._2
), presso cui elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Risorgimento n. C.F._3
13;
RICORRENTI
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo (C.F.
), elettivamente domiciliato in Avellino alla via Roma n. 17. C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 03.03.2022, proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 01- Parte_1
000032701, emessa dalla di Avellino in data 28.01.2022 e notificata il Controparte_2 CP_1
09.02.2022, mediante la quale veniva ingiunto il pagamento di € 22.000,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna parte ricorrente rappresentava, tenuto conto che la sanzione irrogata fa riferimento al periodo relativo al mese di dicembre 2009, ottobre 2010 e novembre
2010, che, alla data del 03.12.2010, veniva sostituito con la nomina del nuovo amministratore della
Autolinee Zampetti s.r.l.; dunque, gli oneri contributivi relativi al mese di novembre andavano versati entro il successivo 16.12.2010 allorquando l'istante non era più amministratore. In ogni caso, deduceva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata, per decorso del termine previsto dalla legge.
Concludeva per l'accoglimento della proposta opposizione, con revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l , che deduceva l'infondatezza Controparte_1
della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Senza alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, all'udienza del 02.01.2025, che si è tenuta mediante lo scambio di note scritte.
**
§ Sui motivi di opposizione
1. L'odierna parte ricorrente deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, in relazione alla sanzione irrogata per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo pagina 2 di 6 novembre 2010, essendo cessato dalla carica di amministratore della Autolinee Zampetti s.r.l. alla data del 03.12.2010, tenuto conto che gli oneri contributivi andavano versati entro il successivo 16.12.2010.
Tale doglianza va disattesa.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la sanzione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 ha natura personale ed è comminata nei confronti di colui o che, al momento della consumazione della fattispecie costitutiva dell'illecito, possedeva la qualità di legale rappresentante dell'impresa tenuta al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, atteso che
“Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo. In tale ambito, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, 'medio tempore', ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” (ex multis, Cass. Pen., Sez. III., 14.1.2019, n. 1511).
Nel caso in lite, è documentalmente provato che abbia rivestito la carica di Parte_1
amministratore unico della Autolinee Zampetti s.r.l. fino al 28.12.2020, allorquando la società veniva cancellata dal repertorio economico amministrativo (REA) di Avellino per trasferimento in altra provincia. Ne deriva che la responsabilità dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative al periodo in contestazione si configura in capo al ricorrente, quale rappresentante della società, configurandosi quale obbligato principale al pagamento della relativa sanzione amministrativa.
2. Nel merito, la fattispecie oggetto di disamina trova fondamento nella parziale depenalizzazione, disposta con l'art. 6, terzo comma, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, del reato di cui all'art. 2, comma
1bis, del d.l. 463/1983
L'art. 2, comma 1-bis, D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983, n.
638, così come novellato dall'art. 6, comma 3, D. Lgs. 15.1.2016, n. 8, prevede: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al
pagina 3 di 6 versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Dunque, laddove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non supera gli euro 10.000 annui, la condotta non configura più reato, ma quale illecito amministrativo, conseguendone l'applicazione della sanzione amministrativa prevista in materia, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tanto premesso, l'odierna parte ricorrente deduce la prescrizione della pretesa creditoria azionata, in ragione del decorso del termine previsto dalla legge, senza che siano intervenuti validi atti interruttivi.
In materia, l'art. 28 della legge n. 689/1981 dispone che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Al riguardo occorre rilevare che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n.
455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo " nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ....” (Cass. Pen. Sez. 5, 28.03.2008, n. 8044).
Nel caso in lite, il D. Lgs n. 8/2016, che ha disposto la depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1bis, del d.l. n. 463/1983, è entrato in vigore dal 6.2.2016 e, pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere il 06.02.2016 (in tal senso v.Tribunale Roma sez. lav., 28/09/2023,
n.8381).
In ogni caso, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica in data 23.03.2017 degli atti di accertamento, ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, della legge n. 638 del 1983) e, poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6bis, del d.l. 18/2020 della legge 24 aprile 2020, n. 27, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In definitiva, il termine prescrizionale, tenuto conto della interruzione e del periodo di sospensione, non può ritenersi spirato, laddove l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnativa veniva regolarmente notificata in data 09.02.2022.
pagina 4 di 6 3. Deve, infine, prendersi atto della rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata operata dall'ente resistente, in forza dell'art. 23 del d.l. n. 48/2023 ai sensi del quale “All'articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
In particolare, con provvedimento di rettifica, è stato comunicato che, “ai sensi dell'articolo 2, comma
1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 1068,00”.
Dunque, seppur l'opposizione spiegata va disattesa, deve accertarsi la rettifica dell'importo oggetto di ingiunzione operata dall' e deve ritenersi sul punto cessata Controparte_1 la materia del contendere, avendo l' in autotutela ridotto l'importo della sanzione alla misura CP_1
minima.
In via generale, l'istituto della cessata materia del contendere si può qualificare come una forma di definizione del processo conseguente ad un mutamento della situazione dedotta in giudizio tale da far venire meno l'interesse delle parti nel far progredire il procedimento fino al suo fisiologico esito.
Nel caso in lite, è documentalmente provato che l' abbia provveduto alla rideterminazione del CP_1
quantum della ordinanza ingiunzione opposta, pertanto, sul motivo di doglianza non è da ritenersi sussistente un attuale interesse alla pronuncia.
Sulla legittimità della rideterminazione si richiama l'orientamento di legittimità a mente del quale In tema di sanzioni amministrative, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza - ingiunzione, disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela, ancorché nel corso dell'opposizione proposta dall'interessato davanti al pretore, non privano l'amministrazione stessa (sempre che non sia stata pronunciata sentenza in merito alla proposta opposizione) del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, in relazione alla stessa infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto. Tale principio va affermato anche in relazione a tutte le ipotesi in cui
l'amministrazione ritenga più rispondente al pubblico interesse mettere nel nulla il provvedimento sanzionatorio e sostituirlo con un altro, con il solo limite che non sia, nel frattempo, intervenuta la decisione del giudice in ordine all'opposizione proposta avverso quello precedente (Cass. sez. 1,
Sentenza n. 2140 del 10/03/1997).
§ Sulle spese di lite pagina 5 di 6 L'intervenuta riduzione degli importi successivamente all'introduzione del giudizio consente di compensare integralmente le spese di lite, pur nell'infondatezza degli altri motivi di opposizione, nella rinnovata discrezionalità successiva alla pronuncia n. 78/2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'importo richiesto, avendo l'amministrazione rideterminato la sanzione;
rigetta gli ulteriori motivi di opposizione;
compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
AVELLINO, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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