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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
ER LI BE, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 658/2021 depositato il 26/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Recanati - Corso Matteotti 230 62017 Porto Recanati MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 31/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1, proponevano appello avverso la sentenza n. n° 29/2021 depositata in data 31.3.2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con la quale era stato respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n° 74 del 20.10.2016 per l'anno d'imposta 2010 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili emesso dal Comune di Porto Recanati – Ufficio Tributi e rideterminato il valore dell'immobile assoggettato a tributo da € 6.890.571,49 ad € 2.421.543,69 sulla base del valore risultante da una perizia di stima fatta svolgere dallo stesso Comune di Porto Recanati dal proprio tecnico
Nominativo_1 nel marzo 2017.
L'appellante non contestava il merito della decisione di primo grado quanto piuttosto la condanna al 50% delle spese del giudizio “alla luce della reciproca parziale soccombenza sulla quantificazione del valore” tenuto conto che il valore era stato, in realtà, rideterminato dalla commissione tributaria sulla base di una perizia fatta effettuare dallo stesso ente impositore ben sette mesi prima dell'invio degli avvisi di accertamento.
Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione di primo grado fosse l'ente ad essere condannato alle spese del giudizio e in subordine fosse disposta l'integrale compensazione delle stesse.
Il Comune non si costituiva.
In esito all'udienza del 10.2.2026 la causa era come di seguito decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato.
La condanna al 50% delle spese del giudizio di primo grado non appare altro che la doverosa conseguenza dell'accoglimento parziale della domanda che, in definitiva, ha dichiarato la legittimità dell'accertamento pur rideterminando il valore dell'immobile assoggettato ad imposta sulla base di una perizia che era stata posta alla base di un pregresso accordo conciliativo mai perfezionatosi per l'inadempimento della contribuente che non ha mai assolto al proprio obbligo tributario.
Va, peraltro, chiarito a beneficio della più corretta interpretazione della decisione di primo grado che la condanna della ricorrente riguarda il 50% delle spese liquidate per l'intero in euro 4.000,00 e, quindi, alla sola somma di € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge, valori assolutamente compatibili con il valore della controversia.
Ciò chiarito la conferma della decisione di primo grado appare doverosa non solo nel merito ma anche con riferimento alla condanna alle spese.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio la mancata costituzione dell'appellato non impone alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
rigetta l'appello con integrale conferma della decisione di primo grado nulla per le spese Il giudice relatore il presidente
ER EN LI DE OR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
ER LI BE, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 658/2021 depositato il 26/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Recanati - Corso Matteotti 230 62017 Porto Recanati MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 31/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 74 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1, proponevano appello avverso la sentenza n. n° 29/2021 depositata in data 31.3.2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con la quale era stato respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento n° 74 del 20.10.2016 per l'anno d'imposta 2010 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili emesso dal Comune di Porto Recanati – Ufficio Tributi e rideterminato il valore dell'immobile assoggettato a tributo da € 6.890.571,49 ad € 2.421.543,69 sulla base del valore risultante da una perizia di stima fatta svolgere dallo stesso Comune di Porto Recanati dal proprio tecnico
Nominativo_1 nel marzo 2017.
L'appellante non contestava il merito della decisione di primo grado quanto piuttosto la condanna al 50% delle spese del giudizio “alla luce della reciproca parziale soccombenza sulla quantificazione del valore” tenuto conto che il valore era stato, in realtà, rideterminato dalla commissione tributaria sulla base di una perizia fatta effettuare dallo stesso ente impositore ben sette mesi prima dell'invio degli avvisi di accertamento.
Chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione di primo grado fosse l'ente ad essere condannato alle spese del giudizio e in subordine fosse disposta l'integrale compensazione delle stesse.
Il Comune non si costituiva.
In esito all'udienza del 10.2.2026 la causa era come di seguito decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non appare fondato.
La condanna al 50% delle spese del giudizio di primo grado non appare altro che la doverosa conseguenza dell'accoglimento parziale della domanda che, in definitiva, ha dichiarato la legittimità dell'accertamento pur rideterminando il valore dell'immobile assoggettato ad imposta sulla base di una perizia che era stata posta alla base di un pregresso accordo conciliativo mai perfezionatosi per l'inadempimento della contribuente che non ha mai assolto al proprio obbligo tributario.
Va, peraltro, chiarito a beneficio della più corretta interpretazione della decisione di primo grado che la condanna della ricorrente riguarda il 50% delle spese liquidate per l'intero in euro 4.000,00 e, quindi, alla sola somma di € 2.000,00 oltre oneri e accessori di legge, valori assolutamente compatibili con il valore della controversia.
Ciò chiarito la conferma della decisione di primo grado appare doverosa non solo nel merito ma anche con riferimento alla condanna alle spese.
Per quanto riguarda il presente grado di giudizio la mancata costituzione dell'appellato non impone alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche
rigetta l'appello con integrale conferma della decisione di primo grado nulla per le spese Il giudice relatore il presidente
ER EN LI DE OR