TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 540/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto " regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale” e vertente
nata a [...] c.f il 7/03/1987, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Del Giudice,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Parere del PM acquisito in data 5.3.2025. Con ricorso del 20.2.2025, ha esposto di avere avuto una relazione Parte_1
sentimentale con;
che dalla relazione era nato , in [...], il Persona_1 Persona_2
21.12.2009; che la relazione si era poi conclusa per essere venuti meno i presupposti affettivi;
che nel
2020 il resistente veniva detenuto presso la casa circondariale di Lecce dove attualmente si trovava a seguito di un episodio di aggressione, minacce e stalkeraggio nei confronti di una nuova compagna di che la ricorrente nel frattempo si era trasferita nella città di Avellino Pt_2 Parte_1
per esigenze lavorative;
che anche il figlio si era trasferito ad Avellino e Controparte_2
risiede presso l'abitazione della madre sita in Corso Vittorio Emanule II n.115; che dal 2024
, a seguito della commissione di reati più gravi in materia di detenzione di Controparte_1
stupefacenti, veniva ristretto presso la casa circondariale di Lecce dove tuttora sconta una pena definitiva complessiva di anni 11; che lo stato di detenzione di rende Controparte_1
quest'ultimo oggettivamente incapace di prendersi cura dei bisogni del figlio;
che lo stato di detenzione di crea in aggiunta notevoli limitazioni ai diritti del figlio minore Controparte_1
per una serie di autorizzazioni per le quali si rende necessaria la doppia firma genitoriale;
che ad esempio la richiesta fatta al comune di Avellino per l'ottenimento della Carta di Identità Elettronica
è attualmente sospesa per mancanza di firma del padre (e a ciò si aggiunga anche tutta un'altra serie di limitazioni come quelle scolastiche relative a gite, percorsi formativi all'estero, stage etc… per le quali si richiede la autorizzazione di entrambi i genitori); che la ricorrente, madre del minore
, ha pertanto la necessità di ottenere l'affido esclusivo del figlio per meglio Controparte_2
ottemperare ai doveri di madre e alle ordinarie esigenze di vita del figlio minore;
- che la ricorrente è
in grado di provvedere autonomamente economicamente ai bisogni materiali del minore avendo risorse adeguate proprie lavorative (All.N.4), - che è intenzione della ricorrente, nonostante la richiesta di affido esclusivo, favorire comunque il mantenimento di relazioni personali e contatti diretti del figlio, in modo regolare, col padre come dispone l'art.337-ter del codice civile ai fini della conservazione con quest'ultimo di un rapporto equilibrato e continuativo. Tanto premesso, ha chiesto “l'affidamento esclusivo del minore Controparte_2
nato a [...] in data [...] alla madre, sig.ra con collocazione presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultima sita in Avellino in Corso Vittorio Emanuele II n. 115; La sig.ra
[...]
si obbliga a comunicare all'ex compagno ogni cambiamento Parte_1 Controparte_1
di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura”.
All'udienza del 23.5.2025, dopo aver ascoltato la ricorrente, la causa è stata assegnata in decisione.
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
Dall'ascolto della ricorrente è emerso in maniera chiara e serena come Parte_1
debba prendersi cura di in maniera esclusiva anche a causa dello stato detentivo dell'ex CP_2
compagno in una città distante dall'attuale luogo di residenza.
D'altra parte, non emergono motivi di ostilità specifici ma reali esigenze di ordine pratico quali la possibilità di ottenere una carta di identità o di procedere in maniera spedita alla vita quotidiana del minore.
La stessa ricorrente ha peraltro ribadito che da contatti telefonici con l'ex compagno non emergono motivi di contrasto in merito a tale richiesta.
continuerà a sentire il padre con videochiamata ogni volta che lo desidererà -e Persona_2
sarà possibile- senza regolamentazioni particolari di un diritto di visita che si profila oltremodo problematico.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo al mantenimento, il resistente contribuirà, nei limiti delle proprie possibilità, con il versamento di euro 100,00 mensili, con spese straordinarie al 50%.
Alla madre va riconosciuto integralmente l'assegno unico familiare.
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre del figlio Parte_1
. Persona_2
Le spese vanno compensate in ragione della mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
- affida il figlio minore n. a Bari il 21.12.2009 in via esclusiva alla madre Controparte_2
Parte_1
dispone che persi per il mantenimento del minore la somma di euro 100,00 mensili;
Controparte_1
dispone che le spese straordinarie siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino in data 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla madre Parte_1
compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 3/6/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 540/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto " regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale” e vertente
nata a [...] c.f il 7/03/1987, Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Del Giudice,
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Parere del PM acquisito in data 5.3.2025. Con ricorso del 20.2.2025, ha esposto di avere avuto una relazione Parte_1
sentimentale con;
che dalla relazione era nato , in [...], il Persona_1 Persona_2
21.12.2009; che la relazione si era poi conclusa per essere venuti meno i presupposti affettivi;
che nel
2020 il resistente veniva detenuto presso la casa circondariale di Lecce dove attualmente si trovava a seguito di un episodio di aggressione, minacce e stalkeraggio nei confronti di una nuova compagna di che la ricorrente nel frattempo si era trasferita nella città di Avellino Pt_2 Parte_1
per esigenze lavorative;
che anche il figlio si era trasferito ad Avellino e Controparte_2
risiede presso l'abitazione della madre sita in Corso Vittorio Emanule II n.115; che dal 2024
, a seguito della commissione di reati più gravi in materia di detenzione di Controparte_1
stupefacenti, veniva ristretto presso la casa circondariale di Lecce dove tuttora sconta una pena definitiva complessiva di anni 11; che lo stato di detenzione di rende Controparte_1
quest'ultimo oggettivamente incapace di prendersi cura dei bisogni del figlio;
che lo stato di detenzione di crea in aggiunta notevoli limitazioni ai diritti del figlio minore Controparte_1
per una serie di autorizzazioni per le quali si rende necessaria la doppia firma genitoriale;
che ad esempio la richiesta fatta al comune di Avellino per l'ottenimento della Carta di Identità Elettronica
è attualmente sospesa per mancanza di firma del padre (e a ciò si aggiunga anche tutta un'altra serie di limitazioni come quelle scolastiche relative a gite, percorsi formativi all'estero, stage etc… per le quali si richiede la autorizzazione di entrambi i genitori); che la ricorrente, madre del minore
, ha pertanto la necessità di ottenere l'affido esclusivo del figlio per meglio Controparte_2
ottemperare ai doveri di madre e alle ordinarie esigenze di vita del figlio minore;
- che la ricorrente è
in grado di provvedere autonomamente economicamente ai bisogni materiali del minore avendo risorse adeguate proprie lavorative (All.N.4), - che è intenzione della ricorrente, nonostante la richiesta di affido esclusivo, favorire comunque il mantenimento di relazioni personali e contatti diretti del figlio, in modo regolare, col padre come dispone l'art.337-ter del codice civile ai fini della conservazione con quest'ultimo di un rapporto equilibrato e continuativo. Tanto premesso, ha chiesto “l'affidamento esclusivo del minore Controparte_2
nato a [...] in data [...] alla madre, sig.ra con collocazione presso Parte_1
l'abitazione di quest'ultima sita in Avellino in Corso Vittorio Emanuele II n. 115; La sig.ra
[...]
si obbliga a comunicare all'ex compagno ogni cambiamento Parte_1 Controparte_1
di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura”.
All'udienza del 23.5.2025, dopo aver ascoltato la ricorrente, la causa è stata assegnata in decisione.
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
Dall'ascolto della ricorrente è emerso in maniera chiara e serena come Parte_1
debba prendersi cura di in maniera esclusiva anche a causa dello stato detentivo dell'ex CP_2
compagno in una città distante dall'attuale luogo di residenza.
D'altra parte, non emergono motivi di ostilità specifici ma reali esigenze di ordine pratico quali la possibilità di ottenere una carta di identità o di procedere in maniera spedita alla vita quotidiana del minore.
La stessa ricorrente ha peraltro ribadito che da contatti telefonici con l'ex compagno non emergono motivi di contrasto in merito a tale richiesta.
continuerà a sentire il padre con videochiamata ogni volta che lo desidererà -e Persona_2
sarà possibile- senza regolamentazioni particolari di un diritto di visita che si profila oltremodo problematico.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Con riguardo al mantenimento, il resistente contribuirà, nei limiti delle proprie possibilità, con il versamento di euro 100,00 mensili, con spese straordinarie al 50%.
Alla madre va riconosciuto integralmente l'assegno unico familiare.
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre del figlio Parte_1
. Persona_2
Le spese vanno compensate in ragione della mancata opposizione del resistente.
P. Q. M.
- affida il figlio minore n. a Bari il 21.12.2009 in via esclusiva alla madre Controparte_2
Parte_1
dispone che persi per il mantenimento del minore la somma di euro 100,00 mensili;
Controparte_1
dispone che le spese straordinarie siano poste nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino in data 28 dicembre 2018 e successive modifiche;
dispone che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla madre Parte_1
compensa le spese di lite tra le parti
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 3/6/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)