Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/12/2025, n. 8069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8069 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04322/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2022, proposto da
Pachamama S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. 29986 del 3 giugno 2022, notificato in pari data a mezzo pec, adottato dal VII settore servizi tecnologici e manutentivi – servizio demanio marittimo, a firma del dirigente ad interim, dott.ssa Claudia Sacco, concernente il rigetto della “richiesta di rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36, codice della navigazione, allo scopo di mantenere una zona demaniale marittima per uso turistico-ricreativo, prot. 42442 del 28 giugno 2017”;
b) della nota prot. n. 15950/2022 del 23 marzo 2022, con la quale sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; c) della nota prot. 21604 del 21 aprile 2022, con la quale sono stati comunicati gli ulteriori motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di concessione demaniale marittima; d) della delibera di G.C. n. 16 del 25.02.2021, con la quale è stato adottato il piano urbanistico comunale; e) della delibera di G.C. n. 1 del 04/01/2022 con la quale è stato approvato il “progetto di fattibilità tecnica – economica art. 23 D.L.gs 50/2016 (progetto preliminare art. 17 DPR 207/2010) per il recupero e la valorizzazione dell'Area portuale e realizzazione di nuova darsena per la ricollocazione dei Cantieri Navali. Approvazione aggiornamento”; f) di ogni altro atto al predetto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale comunque lesivo dell'interesse della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa IA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugna il provvedimento prot. 29986 del 3 giugno 2022 del Comune di Torre del Greco, concernente il rigetto della “richiesta di rilascio di nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, allo scopo di mantenere una zona demaniale marittima per uso turistico-ricreativo, prot. 42442 del 28 giugno 2017”, oltre atti presupposti.
Di seguito i motivi di gravame:
1) in primo luogo, si lamenta la violazione delle garanzie partecipative contemplate dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990 e dall’art. 14, c. 1 e 2, non essendo stati tenuti in considerazione i plurimi rilievi spesi dalla ricorrente nelle memorie trasmesse all’Amministrazione procedente;
2) di conseguenza, il provvedimento gravato sarebbe affetto da carenza di motivazione e di istruttoria;
3) ci si duole, ancora, del mancato rispetto dei termini previsti dal P.A.D. per l’adozione del provvedimento conclusivo, con particolare riferimento all’art. 14 ter della l. 241/90, in quanto la P.A. avrebbe concluso il procedimento fuori ogni tempo massimo;
peraltro, l’ agere della P.A. sarebbe connotato da contraddittorietà ed evidente disparità di trattamento a detrimento della ricorrente e a chiaro vantaggio degli altri operatori economici della zona;
4) infine, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché (in difetto di qualsivoglia effettivo apporto motivazionale) si porrebbe in contrasto rispetto agli accertamenti istruttori svolti.
Si è costituito il Comune di Torre del Greco, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria in data 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si controverte sulla legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione procedente ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36, codice della navigazione.
Il gravame è infondato, per le ragioni che si passa ad esplicitare.
2. Con il primo mezzo di censura si lamenta la violazione delle garanzie partecipative endoprocedimentali ai danni della ricorrente.
Dalla documentazione versata in atti emerge, al contrario, l’avvenuta comunicazione dell’avvio del
procedimento con nota prot. n. 15950 del 23.03.2022 (cfr. all. n. 2 della produzione di parte resistente), contenente la puntuale elencazione degli elementi impeditivi l’accoglimento dell’istanza avanzata; in replica, la ricorrente faceva pervenire all’Amministrazione delle osservazioni (cfr. acquisite al protocollo comunale n. 18290 del 05/04/2022) a cui seguiva la comunicazione di ulteriori motivi ostativi con nota prot. 21604 del 21 aprile 2022 (cfr. all. n. 3 alla produzione di parte resistente); solo successivamente veniva adottato il provvedimento in questa sede contestato.
Non è possibile apprezzare, di conseguenza, il lamentato vulnus al contraddittorio endoprocedimentale.
Si osserva, per completezza, che il provvedimento conclusivo del procedimento, nel caso di specie, non poteva che essere di segno negativo, per le ragioni che si passa ad esplicitare nell’esaminare gli ultimi mezzi di censura svolti in ricorso.
In particolare, quanto alla carenza di adeguata motivazione e di una idonea istruttoria a fondamento del diniego opposto dal Comune procedente, si osserva quanto segue.
La documentazione versata in atti comprova che la società ricorrente ha avanzato domanda per il rilascio di una concessione demaniale marittima in località Gabella del Pesce del comune di Torre del Greco, per uso turistico ricreativo e per una superficie di circa mq 1000,00, con una progettata installazione di opere sovrastanti in altezza il livello della strada, secondo quanto rappresentato nel grafico allegato all’istanza proposta.
Diverse ragioni ostavano, come correttamente evidenziato dal Comune resistente, all’accoglimento dell’istanza:
- rilevano, in primo luogo, le disposizioni pianificatorie vigenti ratione temporis e rilevanti per la zona di riferimento, e, in particolare, le previsioni del PUC adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021, i cui elaborati operano riferimento alla normativa tecnica programmatica per l'Area portuale (cfr. all. n. 8 della produzione di parte resistente) e all’art. 63, comma 3, che così dispone “ 3. Avendo l’“Area Portuale” un ruolo centrale per lo sviluppo economico e sociale della Città, il P.U.C. individua il possibile ambito di ampliamento della stessa; entrambe le aree, già facenti parte di pregresse progettualità afferenti all’area portuale, potranno essere oggetto di uno Studio di Fattibilità Tecnico Economico o di altra tipologia di idonea progettualità che prevede l’eventuale recupero e ampliamento dell’esistente impegnando un tratto di costa compreso tra il porto attuale, Largo Gabella del Pesce e Largo S. Giuseppe alle Paludi, per come riportato nell’elaborato del PUC Disciplina Programmatica ”Usi del suolo e modalità di intervento”, caratterizzato da forte degrado ambientale ed urbano. In 15 tale area potranno essere previsti i seguenti interventi: • Realizzazione di una banchina dedicata all’attracco dei mezzi per i collegamenti marittimi (metropolitana del mare) ed alla sosta temporanea; • Creazione vie di fuga per mare, in coerenza con il piano di evacuazione elaborato dalle strutture di protezione civile regionale; • Riallocazione della cantieristica locale, delle attrezzature portuali e delle aree di supporto alle attività portuali, mediante la riqualificazione delle aree attualmente occupate da tali attività; • Potenziamento dell’accessibilità al porto, con la creazione di nuove connessioni, da attuarsi anche attraverso il miglioramento del sistema della mobilità locale, in un’ottica di intermodalità dei diversi traffici. L’Amministrazione Comunale farà ricorso alla procedura dell’Accordo di Programma di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 267/2000 e dell’art. 12 della LR 16/2004, o ad altre procedure in materia comunque compatibili, ai fini della copianificazione con gli Enti sovraordinati interessati, e con gli stakeholders locali, ponendo attenzione anche a forme di cofinanziamento da parte di privati. La progettualità a farsi, di cui innanzi, privilegerà espliciti riferimenti all’adozione di criteri di sostenibilità “green”, quali sistemi di produzione di energia rinnovabili (solare, eolico, cogenerazione etc.) di risparmio energetico, ed utilizzo di tecnologie innovative anche conformi ai dettami del programma industria 4.0 e altri programmi similari ”;
il successivo art. 70 prevede quanto segue: “ 1. Le misure di salvaguardia hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con il Piano adottato e non ancora approvato. 2. Dalla data di Adozione del Piano, il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune concede l’assenso alla realizzazione di interventi edilizi conformi allo strumento urbanistico vigente e non in contrasto con il Piano adottato indipendentemente dalla data di presentazione delle relative richieste. 3. Le misure di salvaguardia scattano dalla data di adozione del Piano e durano fino all’approvazione dello stesso e comunque per un periodo conforme alla legge regionale ”;
infine, l'art.71 stabilisce: “1 . È sospesa ogni determinazione sui titoli abilitativi in itinere alla data di adozione del Piano ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o in parte con il Piano adottato ”;
dunque, l’intervento programmato dalla ricorrente si pone senz’altro in conflitto con la pianificazione richiamata, in quanto volto a creare una struttura destinata a fini turistici e ricreativi in zona che il Comune di Torre del Greco ha scelto di impegnare per l’estensione dell’area portuale (senza che tali scelte pianificatorie risultino tempestivamente contestate dalla ricorrente);
- a quanto in precedenza osservato si aggiunge il rilievo delle disposizioni impartite dal competente Ufficio Doganale, che autorizzava l’installazione in loco solo di opere non superanti in altezza il livello stradale, diversamente dalle strutture progettate dalla ricorrente che presentano, invece, caratteristiche incompatibili con tali prescrizioni: ciò vale indipendentemente dal preteso carattere di agevole rimovibilità e stagionalità delle opere in commento.
In presenza del quadro normativo e regolamentare appena descritto il diniego opposto dall’Amministrazione procedente non risulta affetto da alcuna carenza istruttoria, né insufficientemente motivato, atteso il puntuale richiamo operato alle norme del PUC vigente, richiamo da intendersi logicamente riferito alle disposizioni da tale piano dettate per l’area di interesse, senza che sul punto possa ritenersi sorto alcun ragionevole dubbio.
Le osservazioni appena svolte valgono a ritenere destituite di fondamento anche le censure di contraddittorietà del decisum rispetto alle risultanze istruttorie, posto che gli elementi di fatto posti a fondamento della determinazione espressa confortano senz’altro le conclusioni espresse secondo quanto si è appena osservato.
Infine, per quanto attiene al terzo mezzo di gravame, il Collegio rileva che non si apprezza, nel caso di specie, alcuna violazione di termini perentori, non essendo in tal modo qualificabile il termine previsto per la conclusione del procedimento; quanto alla lamentata disparità di trattamento, la giurisprudenza costante ha rilevato che tale vizio sussiste solo allorquando venga fornita una prova rigorosa di una valutazione ingiustificatamente diversa, ad opera dell’Amministrazione, di situazioni in ogni aspetto sovrapponibili.
In proposito, di recente: “ Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento si può configurare solo sul presupposto, di cui l'interessato deve dare la prova rigorosa, dell'identità assoluta della situazione considerata ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17/07/2025, n. 6269).
Nel caso di specie, tale prova rigorosa non è stata fornita.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 2000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025, celebratasi da remoto mediante videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere
IA VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA VA | OL EV |
IL SEGRETARIO