Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Rita Carosella Presidente
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 379/24 R.G. di appello avverso la sentenza n. 414/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 15/4/2024 a conclusione del giudizio n. 932/21 R.G., vertente tra
C.F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campobasso alla C.da Colli n.9, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Dell'Omo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Campobasso, alla Via G. Mazzini, n. 107
(PEC: Email_1
-APPELLANTE-
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...] - Parte_2
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Cennamo (C.F. C.F._2
), giusta procura in calce al presente atto (pec C.F._3
) Email_2
-APPELLATO- con intervento del
Procuratore Generale presso l'intestata Corte di Appello.
-INTERVENTORE EX LEGE-
Per il P.G.: accoglimento dell'appello. Rigetto nel resto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in appello del 15/11/24, ha impugnato la sentenza n. 414/2024 del Parte_1
Tribunale di Campobasso, che ha posto a carico del coniuge divorziato l'assegno Parte_2
divorzile di euro 150 mensili (oltre rivalutazione monetaria).
ha censurato la sentenza, sostenendo che il modesto importo dell'assegno sia stato Pt_1
determinato in maniera arbitraria.
In particolare il primo giudice non avrebbe tenuto conto della componente perequativa dell'assegno divorzile, atteso che la donna avrebbe lavorato “solo saltuariamente, principalmente per assecondare la volontà dello sempre mostratosi contrario circa la possibilità da parte della moglie di Parte_2 lavorare perché voleva che si dedicasse alla famiglia, ai bambini ed alla casa”. Avrebbe così sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia
“nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi”.
Inoltre il primo giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato la componente assistenziale dell'assegno, che, “non può ritenersi minimamente atto a consentire alla deducente una vita dignitosa o, perlomeno, a consentirle di soddisfare le normali necessità di vita”.
Ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 700 mensili o, in subordine, quantificato “nella ritenuta giusta ed equa misura di legge”.
Si è costituito in giudizio che ha contestato le circostanze rappresentate dall'appellante. Parte_2
Ha sostenuto infatti che non si sarebbe “mai attivata per un lavoro che l'avrebbe resa Pt_1
economicamente indipendente”. Inoltre ha rappresentato che “nel 2017 i figli vennero collocati in casa-famiglia proprio per il mancato accudimento degli stessi, con sospensione della responsabilità genitoriale”. infine, a causa della sua invalidità (con percentuale dell'80%), è stato costretto Parte_2
a risolvere il rapporto di lavoro con decorrenza dal dicembre 2023. A suo dire, il diritto a percepire il trattamento pensionistico decorrerebbe soltanto al compimento del sessantasettesimo anno di età. ha infine proposto appello incidentale, chiedendo la revoca dell'assegno divorzile. Parte_2
1. Errata quantificazione dell'assegno di divorzio
L'art. 5 comma 6 L. n. 898/70 recita: “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. sez. un. 11/7/2018 n. 18287) hanno osservato che l'assegno divorzile assume una funzione composita, nella quale, in virtù dei criteri enunciati nell'incipit dell'art. 5 comma 6, è possibile ravvisare una duplice declinazione alternativa della solidarietà post-coniugale che può manifestarsi in una funzione assistenziale minima ed in una funzione assistenziale-compensativa e perequativa. Sotto il primo profilo, l'assegno, avendo natura assistenziale, spetta esclusivamente all'ex coniuge che sia privo di mezzi economici adeguati ad assicurargli una condizione di autosufficienza economica e che non possa procurarseli per ragioni oggettive. Sotto il secondo profilo, la funzione assistenziale-compensativa e perequativa dell'assegno comporta che alla parte, che si trovi in condizione di dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare, può essere attribuito un assegno la cui misura è parametrata tenendo conto del decisivo apporto endofamiliare.
Nel giudizio di primo grado ha prodotto svariate attestazioni ISEE (relative agli anni 2018 Pt_1
– 2020), da cui emerge una condizione di non autosufficienza economica. La donna è priva di redditi da lavoro. La circostanza è peraltro da ritenersi pacifica, in quanto non contestata dall'ex coniuge.
Dalle attestazioni ISEE si evince un patrimonio mobiliare di modesto valore. Il patrimonio immobiliare ha invece una significativa consistenza, in quanto è stimato in oltre 211.000 euro ma, allo stato, risulta improduttivo.
ha subito un pignoramento immobiliare ed, a seguito della procedura esecutiva, rischia di Pt_1
perdere l'immobile in cui abita. Tale vicenda corrobora ampiamente le obiettive difficoltà economiche della donna.
Da quanto osservato può inferirsi che sia priva di mezzi economici adeguati ad assicurarle Pt_1
una condizione di autosufficienza economica. La circostanza trova conferma anche nella deposizione della sorella la quale ha dichiarato di avere appreso dal familiare le difficoltà economiche Tes_1
affrontate e di avere poi constatato direttamente tale condizione di precarietà (“nel vedere un po' la trascuratezza degli abbigliamenti suoi e dei bambini”). Per queste ragioni la teste ha affermato che tutte le sorelle la sostengono economicamente, anche comprandole vestiti e pagando le sue “bollette”.
L'appellante ha prodotto vari documenti, da cui risulta che, successivamente alla separazione dal coniuge, si è attivata nella ricerca di una occupazione. Risulta infatti iscritta al Centro per l'impiego di Campobasso, nella graduatoria per il personale A.T.A. degli istituti scolastici, nella graduatoria del personale docente ed educativo del convitto . Non risulta che abbia CP_1 Controparte_2 rifiutato offerte di lavoro provenienti dal Centro per l'impiego. Dunque si trova nella oggettiva difficoltà di reperire un lavoro.
Tanto osservato, è evidente che la sua condizione economica e le oggettive difficoltà di reperire una occupazione rendono indispensabile la somministrazione, da parte dell'ex coniuge, dell'assegno di mantenimento. Non può ignorarsi che l'assegno di divorzio ha anche natura assistenziale, in ragione del principio costituzionale di solidarietà, come ben messo in evidenza dalle Sezioni Unite.
Quanto alla entità dell'assegno, occorre tener conto dei criteri di cui all'art. 5 comma 6 l. div. Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione, dopo avere precisato la natura composita dell'assegno (in pari misura, assistenziale e perequativo-compensativa) hanno statuito che i criteri previsti dall'art.5
l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia al fine di decidere l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno" (Sez. Un. Sent. n. 32914/22). Le Sezioni Unite richiamano quindi i parametri di cui all'articolo.t 5 l. div. anche per quantificare la componente assistenziale dell'assegno divorzile.
Da ultimo è stato osservato che "l'assegno divorzile, anche qualora abbia una mera funzione assistenziale, si quantifica in proporzione alle sostanze e ai redditi del soggetto obbligato come prevede l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 e non va confuso con l'assegno alimentare. Vero è che nella maggior parte dei casi la differenza concreta tra un assegno di divorzio privato della sua componente compensativa -perequativa e un assegno alimentare potrebbe essere di scarso rilievo, tanto che questa Corte ha anche affermato che se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti”
(Cass. sent. n. 3952/25). Deve perciò assicurare il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza dell'ex coniuge debole.
E' indubbio che un assegno mensile pari ad euro 150 è assolutamente inidoneo a garantire l'autosufficienza del coniuge.
La quantificazione dell'assegno non può inoltre prescindere dalla condizione economica dell'altro coniuge.
Nell'anno 2024 ha percepito redditi di pensione per un importo lordo pari ad euro Parte_2
64.901,95, come ampiamente documentato dalla certificazione unica 2025. Ha conseguito significativi redditi da lavoro dipendente anche negli anni precedenti (cfr. dichiarazioni IRPEF in atti). La forte sperequazione reddituale tra gli ex coniugi induce a quantificare l'assegno di mantenimento in euro 300 mensili (oltre rivalutazione ISTAT). Tale importo tiene in debita considerazione la complessiva consistenza del patrimonio di , come risultante dalle attestazioni ISEE. Valuta Pt_1
altresì la capacità reddituale di valorizzando anche il suo attuale impegno a mantenere in Parte_2
via esclusiva la prole.
In ordine alla componente perequativa e compensativa dell'assegno divorzile, non è adeguatamente emerso alcun decisivo apporto endofamiliare da parte di . Pt_1
L'unica prova offerta dall'appellante, a sostegno di un asserito contributo di siffatta natura, è costituita dalla deposizione di , sorella dell'appellante. La teste ha riferito di avere Testimone_2
appreso dalla sorella che quest'ultima era stata costretta a rinunciare alle proprie aspirazioni lavorative per volontà del marito, che avrebbe preteso un suo impegno totalizzante nella cura dei figli.
Come chiarito dal giudice di legittimità, “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (per tutte Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/1/2015). I fatti rappresentati dalle teste sono inoltre smentiti dalle comprovate esperienze lavorative (con e l'Istituto Superiore di Controparte_3
educazione fisica di Napoli), avute da proprio in costanza di matrimonio. Pt_1
Non va poi ignorato il provvedimento del Tribunale dei Minori, che, stigmatizzando il mancato assolvimento da parte della madre dei doveri genitoriali, ha affidato i figli al padre, in via esclusiva
(cfr. decreto del Tribunale per i minorenni di Campobasso in data 2/3/20). L'intervento del giudice minorile pone seriamente in discussione il contributo della madre al benessere familiare.
Non può perciò riconoscersi in favore di alcuna componente assistenziale-compensativa e Pt_1 perequativa dell'assegno.
2. Appello incidentale
Alla luce delle considerazioni svolte al precedente paragrafo, deve rigettarsi l'appello incidentale volto negare l'assegno divorzile a . Pt_1
La condizione economica della donna e le oggettive difficoltà di reperire una occupazione rendono indispensabile la somministrazione, da parte dell'ex coniuge, dell'assegno di mantenimento nella sua componente assistenziale.
3. Regolamento delle spese Il parziale accoglimento dell'appello comporta la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante parte, come liquidata in Parte_2
dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi.
Inoltre, come statuito dal giudice di legittimità, in tema di giudizio di divorzio, le spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.
(Sez. 1, Ordinanza n. 14365 del 23/5/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso del 15/11/24, nei confronti di , con Parte_1 Parte_2
l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, avverso la sentenza n. 414/2024 emessa dal Tribunale civile di Campobasso in composizione collegiale, pubblicata il 15/4/2024, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di un assegno Parte_2 Parte_1
divorzile pari ad euro € 300,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
• compensa per metà tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, condannando a rimborsare all'appellante la restante parte, che liquida, Parte_2
quanto al primo grado, in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali e, quanto al presente grado, in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
• dà atto che l'appello incidentale, proposto da , è integralmente rigettato ai Parte_2 fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 12/6/2025.
Il consigliere est.
Dott. Federico Scioli
Il Presidente
Dott.ssa Rita Carosella