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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 9544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9544 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 18-12-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso relativo, in data 27-12-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11528/2025 del ruolo generale avente ad oggetto: invalidità civile T R A
nato a [...] il [...] (c.f. ); Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] (cf. ; Parte_2 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...] (cf. , Parte_3 C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] (cf. tutti n.q. di eredi unici e Parte_4 C.F._4 legittimi di (c.f. ) nata a [...] il [...] e Persona_1 C.F._5 deceduta a Napoli in data 27/05/2025, rappresentati e difesi giusta procura in atti con poteri sia congiunti che disgiunti, dagli avv.ti Gennaro ORLANDO, Ileana TAMMARO e Paola TAMMARO del Foro di Napoli, ed elett.te domiciliati presso lo studio con sede in Napoli alla via Giotto n. 25 ricorrenti E
, in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dal funzionario Claudia BENVENUTO ( ), a ciò C.F._6 designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 3 del 12/02/2021 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in Via Alcide De Gasperi, n. 55 CP_1 Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 6-5-2025, la dante causa dei ricorrenti in epigrafe deduceva che con decreto del 27/11/2024 il Tribunale di Napoli aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario per le prestazioni di riferimento –pensione di inabilità e indennità di accompagnamento per cieco assoluto a decorrere dal 14/03/23- secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; che, tramite il suo procuratore, egli in data 20/12/2024 provvedeva alla notifica a mezzo pec all' del decreto di omologa in uno al modello AP70; che, tuttavia, alla data del Pt_5 deposito del ricorso introduttivo, il pagamento dei ratei delle prestazioni riconosciute non era stato ancora effettuato. Si costituiva l' con memoria depositata il 12 giugno 2025, che deduceva di CP_1 avere liquidato la prestazione in favore dell'istante in data 11.06.2025 (come da modello te08 allegato); rappresentava, tuttavia, che nelle more del deposito del ricorso la ricorrente era deceduta (in data 27.05.2025); chiedeva, pertanto, che controparte prendesse posizione su tale circostanza. Con memoria depositata il 30 giugno 2025, intervenivano in giudizio gli intestati eredi della , Per_1 chiedendo la condanna del convenuto . CP_1
1 All'udienza del 3-7-2025, l'avv. Paola Tammaro, riportandosi all'atto di intervento effettuato dagli eredi, chiedeva un breve differimento al fine di verificare il concreto pagamento della prestazione. Veniva fissata per la discussione l'udienza del 16-10-2025; detta udienza, svolta con le modalità della trattazione faceva registrare una congiunta richiesta di differimento in vista del pagamento del richiesto e al fine di definire il giudizio con una sentenza di declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
veniva fissata, quindi, udienza per la data del 18-12-2025; in applicazione del disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** Nel merito va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalla parte ricorrente e la documentazione in atti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, risulta incontestata la circostanza del sopravvenuto adempimento della prestazione da parte dell' . CP_1 Tuttavia, occorre accertare la virtuale soccombenza avendo parte ricorrente richiesto la condanna del convenuto alle spese del giudizio. Dalla documentazione prodotta risulta che l' ha posto in pagamento la prestazione soltanto con CP_1 ingiustificabile ritardo, nei confronti del dante causa nonostante la tempestiva Persona_1 notificazione della documentazione necessaria per provvedere al pagamento;
né ha provato che il ritardo nel pagamento fosse dipeso da una omissione attribuibile alla parte ricorrente. In particolare, nonostante la notifica del decreto di omologa in uno al modello AP70 sia avvenuta in data 20/12/2024, per ottenere il pagamento di quanto spettante si è reso necessario il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, la notifica dell'atto introduttivo alla controparte del 30/05/2025 e l'intervento degli eredi nelle more del giudizio, stante il decesso della dante causa;
soltanto in data 11/06/2025 l' ha provveduto all'elaborazione del mod. TE08, accreditando le somme in favore CP_1 degli istanti in data 20/11/2025. Alla luce della riferita successione temporale nel pagamento delle prestazioni dovute, si deve affermare la soccombenza dell' e la consequenziale condanna al pagamento delle spese di CP_1 giudizio con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. Della presente sentenza, redatta a seguito di comparizione delle parti costituite mediante deposito di note di trattazione scritta, va data comunicazione alle stesse a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro CP_1 750,00 comprensivi delle spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. Si comunichi.
Napoli, 27-12-2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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