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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5640/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 26.05.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 26.05.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 26.05.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizio- ne monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5640/2023 R.G., avente ad oggetto: appello, ver- tente
tra
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Piroddi (Cod. Fisc. ) presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato in Casagiove (CE) alla via Torino n. 9, in virtù di procura alle liti in atti
Appellante/Ricorrente
e
Il , in persona del Controparte_1
Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli, se- CP_2
zione di Caserta (Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati e difesi ex P.IVA_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (Cod. Fisc.
ed elettivamente domiciliati ex lege presso gli Uffici C.F._3 dell'Avvocatura in Napoli alla via Diaz n. 11
Appellati/Resistenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso e note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 26.05.2025 trattata con modalità cartolare.
Per le Amministrazioni appellate: come da comparsa di costituzione e note di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 26.05.2025 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
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Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante, ha premesso di aver proposto opposizione di- Parte_1
nanzi al Giudice di Pace di Caserta onde ottenere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento del provvedimento di revisione prot. n.
RA/62845, notificata il 26/04/2023 col quale il CP_1 Controparte_3 nonché l'Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli - sezione di Ca-
[...]
serta – gli comunicava provvedimento di revisione della patente di guida, ex art. 126 bis c.d.s. per azzeramento punti conseguente diversi verbali di infrazioni al c.d.s. contestati dai competenti organi accertatori.
In particolare, l'appellante ha dedotto di aver proposto opposizione in Pt_1
prime cure sul rilievo della mancata notifica dei verbali di infrazione al c.d.s. as- sunti a base del provvedimento di revisione della patente per azzeramento dei punti. Il giudizio di primo grado è stato, così, iscritto al RG.n. 2241/2023 del giudice di pace di Caserta e assegnato alla cognizione del gdp dott. Cascone il quale – costituite le Amministrazioni resistenti con documenti e memorie con- trodeduttive - all'esito della udienza di discussione del 28.06.2023 con sentenza n°1249/2023 ha rigettato il ricorso, compensando altresì le spese di lite, sul rilie- vo per cui “ (…) la decurtazione dei punti non è una conseguenza automatica della notifica del verbale di contravvenzione, ma è effettuata a seguito della identificazione del conducente trasgressore, che avviene o su strada, laddove la contestazione venga effettuata immediatamente, o a seguito di comunicazione ef- fettuata dal proprietario del veicolo, quale obbligato in solido, a seguito della notifica del verbale. Con un sistema così congegnato, pertanto, la decurtazione dei punti non presuppone necessariamente la notifica del verbale al soggetto cui
i punti vengono decurtati, anzi la decurtazione consegue o alla comunicazione dei dati del conducente effettuata dal proprietario del veicolo o alla identifica- zione effettuata su strada dall'organo accertatore. Ne consegue che l'eccezione del ricorrente di omessa notifica dei verbali di contravvenzione non è rilevante ai fini della legittimità della decurtazione di punti dalla patente”.
Orbene, col gravame proposto, l'appellante ha chiesto la riforma della impugna- ta sentenza denunciando la palese erroneità della statuizione per motivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia in quanto il gdp avrebbe do-
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vuto dichiarare la nullità del provvedimento di revisione impugnato (atto succes- sivo) per “omessa ovvero irrituale” notifica dell'atto presupposto ovvero dei verbali di infrazione al c.d.s. in esso richiamati.
Si sono costituite in giudizio, con unica comparsa, le appellate Amministrazioni le quali hanno denunciato l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame e, così, concluso per la conferma integrale della sentenza n. 1249/2023 del giudice di pace di Caserta, con vittoria delle spese di lite.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da por- re a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda ri- volta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla rico- struzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Pertanto, la domanda va esaminata nel merito.
I motivi di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivisibili.
In buona sostanza, parte appellante afferma che il gdp avrebbe dovuto accogliere l'opposizione proposta in primo grado sul presupposto della nullità del provve- dimento di revisione impugnato (atto successivo) per “omessa ovvero irrituale” notifica dell'atto presupposto ovvero dei verbali di infrazione al c.d.s.
Orbene, avuto riguardo la principale censura mossa dall'appellante circa l'erroneità della statuizione di prime cure per aver rigettato l'opposizione propo-
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sta avverso il provvedimento di revisione prot. n. RA/62845, notificata il
26/04/2023, sul rilievo per cui l'omessa notifica dei verbali di contravvenzione non è rilevante ai fini della legittimità della decurtazione di punti dalla patente, va osservato quanto segue.
Nel caso di specie, anzitutto, va evidenziato il fatto che i verbali di contestazione per infrazione al c.d.s. non siano stati notificati anche all'appellante non rileva ai fini della presente decisione, in quanto la presunta mancata notifica e la conse- guente illegittimità delle sanzioni applicate potrebbe soltanto farsi valere conve- nendo in giudizio le pubbliche Amministrazioni eroganti le sanzioni medesime, diverse dunque dal e Controparte_1 dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli, sezione di Caser- ta, evocati in questa sede e in prime cure (sul punto Cfr. Corte di Cassazione,
Ordinanza del 10-08-2023), che hanno sostanzialmente emesso solo il provve- dimento di revisione.
Ciò chiarito, va osservato che il provvedimento di revisione della patente di gui- da per cui è causa, adottato ex art. 126 bis co. 6 del Codice della Strada attraver- so il rinvio all'art. 128 C.d.S., rinviene il proprio presupposto nella perdita totale di punteggio.
Invero, il titolare della patente di guida può prendere conoscenza autonomamen- te delle variazioni di punteggio attraverso la rete telematica, nei modi indicati dal
126 bis co. 3 C.d.S, ove, appunto, si rinvia alla infrastruttura gestita dal compe- tente dipartimento ministeriale. Trova così giustificazione razionale - prima an- cora che giuridica - che il provvedimento di revisione della patente non rinvenga tra le proprie condizioni di validità la notifica al titolare dei verbali di contesta- zione di violazione al Codice della Strada che comportino come sanzione acces- soria la progressiva decurtazione dei punti, che sfoci eventualmente nell'azzera- mento totale.
Sul tema, giova inoltre richiamare il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano, poiché il con- travventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurta- zione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria pa- tente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti ter- restri (Cfr. Cass. n. 18174 del 2016). Ed ancora “Nel sistema delineato dal
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 126-bis, l'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è conseguenza dell'accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del
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Codice della Strada, che deve recare l'indicazione della decurtazione (comma
2). A sua volta, il medesimo art. 126-bis, comma 3, prescrive che ogni variazio- ne di punteggio è comunicata agli interessati dall'Anagrafe Nazionale degli abi- litati alla guida, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Diparti- mento ministeriale per i trasporti terrestri;
che la comunicazione della variazio- ne di punteggio a cura dell'Anagrafe nazionale è atto, privo di contenuto prov- vedimentale, meramente informativo, la cui fonte è costituita dal verbale di con- testazione (ovvero dall'ordinanza ingiunzione che, rigettando il ricorso ammini- strativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accesso- ria), ed è espressione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. A sua volta, il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all'azzeramento del punteggio, ed è, anch'esso, fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali sia stato decurtato
l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunica- zione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subi- to, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni mo- mento il suo saldo-punti”. (Cfr. ex multis Cass. 13637/2020, con ulteriori rinvii, tra cui Cassazione Civile n. 18174/2016).
Alla luce di quanto appena osservato, l'appello va rigettato con conferma della statuizione di rigetto integrale dell'opposizione adottata dal giudice di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, te- nendo conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 1249/2023 del giudi- ce di pace di Caserta;
- condanna al pagamento in favore delle Amministrazioni ap- Parte_1
pellate delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.05.2025
Il Giudice
Maria Del Prete
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