CA
Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione equa riparazione così composta: dott. Cecilia De Santis Presidente rel. dott. Mariarosaria Budetta Consigliere dott. Ottavio Pannone Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 50349/2025 del ruolo generale degli affari diversi, riservato in decisione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale del
07/04/2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo FEDELI -cod.fisc. del CodiceFiscale_1
Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giulio
Bonasoni 45, nonché -domicilio presso l'indirizzo PEC CP_1
, come da Procura Speciale del 12 dicembre 2024 Email_1
Opponente contro
, in persona del Ministro pro tempore (c.f. Controparte_2
), con sede in Via Arenula 70 - 00186 Roma, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. fax: 06.96514000; pec P.IVA_3
, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, Email_2
n. 12, è domiciliato
Opposto
FATTO E DIRITTO La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione con ricorso in data 27.2.2025 avverso il decreto emesso dal Consigliere designato di questa Corte, n. 202 del 05/02/2025.
La ricorrente ha concluso come di seguito: “IN VIA PRELIMINARE
A) accertare e dichiarare la tempestività dell'odierna azione giudiziaria, e quindi il rispetto del termine previsto dall'art. 4 della Legge n. 89 del 2001 e s.m.i., essendo stato depositato il Ricorso nel termine di sei mesi dalla definizione integrale della vicenda, comprendente anche la quantificazione della condanna subita dalla ricorrente, a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza n. 18290 del 4 luglio 2024;
B) accertare e dichiarare il rispetto del disposto di cui all'art.
1-ter della Legge n. 89 del
2001 e smi, non essendo compatibili col rito del lavoro i rimedi preventivi ivi indicati quali requisiti pregiudiziali dell'azione proposta ai sensi di detta Legge;
IN VIA PRINCIPALE
A) accertare la violazione dell'art. 2 comma 2 bis della Legge n. 89 del 2001 e smi, in relazione alla durata del procedimento di appello svoltosi innanzi l'Ecc.ma Corte di
Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, distinto dal n. 10949 di RG 2011, instaurato con il deposito dell'atto introduttivo in data 20 dicembre 2011 e terminato in data 12 ottobre 2015 con la pubblicazione del dispositivo di Sentenza n. 7065 del 2015;
B) accertare e dichiarare il superamento del termine ragionevole di durata previsto dall'art. 2 comma 2 bis per un periodo di un anno, nove mesi e ventidue giorni, dal 20 dicembre 2013 al 12 ottobre 2015;
C) accertare e dichiarare (richiamate le deduzioni svolte e i calcoli sviluppati relativamente ai conteggi depositati dalla Sig.ra nel giudizio tenutosi Parte_2
innanzi l'Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 44448 del 2019, e recepiti nella Sentenza n. 7043 del 2020) come la si sia vista Parte_1
condannata al pagamento, per il lasso temporale intercorrente tra il 20 dicembre 2013
e il 12 ottobre 2015, dell'indennità di licenziamento in misura pari ad € 59.368,54 (Euro cinquantanovemilatrecentosessantotto/54), e per l'effetto,
D) condannare il al ristoro di detto danno, corrispondendo Controparte_2 alla l'importo di € 59.368,54 (Euro Parte_1
cinquantanovemilatrecentosessantotto/54), ovvero, condannare il Controparte_3
[...]
[...
[...] [...]
al ristoro di detto danno nella misura ritenuta di giustizia, richiamandosi le
[...]
superiori considerazioni in merito alla possibilità di valutazione equitativa, ex artt. 1226
e 2056 c.c., anche del danno emergente;
ovvero ancora, emettere Decreto di condanna generica a carico del Controparte_2
, accertando il diritto della al ristoro del danno
[...] Parte_1
subendo, con quantificazione della somma demandata alle parti all'esito del pagamento che sarà effettuato dalla ricorrente alla Sig.ra in ossequio a quanto Parte_2
stabilito nell'Ordinanza n. 18290 del 4 luglio, statuendo comunque come dovrà aversi riguardo, per un verso, alla misura dell'indennità media mensile, variabile a seconda della somma che sarà effettivamente versata, e per altro verso (similmente invece a quanto sopra), al tempo del ritardo nella definizione del giudizio di appello, pari ad un anno nove mesi e ventidue giorni.
In ogni caso,
E) accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale insito nel ritardo nella definizione del giudizio, quantificando lo stesso in misura non inferiore ad €
2.000,00, e per l'effetto,
F) condannare il al versamento in favore della Controparte_2 [...]
dell'importo di € 2,000,00. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA
A) accertare la violazione dell'art. 2 comma 2 bis della Legge n. 89 del 2001 e smi, in relazione alla durata dell'intero procedimento in cui è stata coinvolta la
[...]
iniziato con il deposito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado Parte_1
in data 26 luglio 2010 e terminato in data 6 giugno 2018, con la pubblicazione del dispositivo di Sentenza n. 14515 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione;
B) accertare e dichiarare il superamento del termine ragionevole di durata previsto dall'art. 2 comma 2 bis terza alinea, per un periodo di un anno sette mesi e ventidue giorni, al netto dei periodi intercorrenti tra il deposito della Sentenza del Tribunale di
Roma n. 17653 del 31 ottobre 2011 e la proposizione dell'appello in data 20 dicembre
2011 -49 giorni- e tra il deposito della Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7065
3 del 29 febbraio 2016 e l'impugnazione innanzi la Suprema Corte in data 1°aprile 2016 -
30 giorni-;
C) accertare e dichiarare (richiamate le deduzioni svolte e i calcoli sviluppati relativamente ai conteggi depositati dalla Sig.ra nel giudizio svoltosi Parte_2
innanzi l'Ecc.mo Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 44448 del 2019, e recepiti nella Sentenza n. 7043 del 2020) come la Parte_1
considerando il lasso temporale appena calcolato e indicato, si sia vista condannata al pagamento dell'indennità di licenziamento in misura pari ad € 55.374,25 (€ 2.768,71 - misura mensile media dell'indennità- X n. 20 mesi -ritardo nella definizione del procedimento), e per l'effetto,
D) condannare il al ristoro di detto danno, corrispondendo Controparte_2 alla l'importo di € € 55.374,25 Parte_1
(Eurocinquantacinquemilatrecentosettantaquattro/25) ovvero, condannare il al ristoro di detto danno nella misura ritenuta Controparte_2
di giustizia, richiamandosi le superiori considerazioni in merito alla possibilità di valutazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche del danno emergente;
ovvero ancora, emettere Decreto di condanna generica a carico del Controparte_2
, accertando il diritto della al ristoro del danno
[...] Parte_1
subendo, con quantificazione della somma demandata alle parti all'esito del pagamento che sarà effettuato dalla ricorrente alla Sig.ra in ossequio a quanto Parte_2
stabilito nell'Ordinanza n. 18290 del 4 luglio, statuendo comunque come dovrà aversi riguardo, per un verso, alla misura dell'indennità media mensile, variabile a seconda della somma che sarà effettivamente versata, e per altro verso (similmente invece a quanto sopra), al tempo del ritardo nella definizione del giudizio di appello, pari ad un anno sette mesi e ventidue giorni.
In ogni caso,
E) accertare e dichiarare la sussistenza del danno non patrimoniale insito nel ritardo nella definizione del giudizio, quantificando lo stesso in misura non inferiore ad €
2.000,00, e per l'effetto,
4 F) condannare il al versamento in favore della Controparte_2 [...]
dell'importo di € 2,000,00. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si è costituito il opposto così concludendo: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di CP_2
Roma rigettare il ricorso perché infondato alla luce delle superiori considerazioni, con vittoria delle spese di lite;
in subordine, in caso di denegato accoglimento, disporre una liquidazione dell'indennizzo che si attesti sul minimo previsto dalla legge, con esclusione del danno patrimoniale e con compensazione delle spese di lite”.
La causa è stata riservata in decisione alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito delle note sostitutive dell'udienza fissata per il 7.4.2025.
Il Consigliere Designato ha così motivato il provvedimento di rigetto: “rilevato che l'odierna ricorrente società ricorrente chiede l'equa riparazione per l'irragionevole durata di due differenti giudizi considerati come un unicum, che si sono svolti per come segue:
• primo giudizio che ha avuto una durata complessiva di anni 7, mesi 7 e giorni 21, e precisamente:
- giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, iniziato con deposito del ricorso in data
26/07/2010 e definito con sentenza n. pubblicata in data 31/10/2011, per una durata di anni 1, mesi 3 e giorni 5;
- giudizio di appello dinanzi a questa Corte, iniziato con ricorso depositato in data
20/12/2011 e definito con sentenza n. 7065/2015 pubblicata in data 29/02/2016, per una durata di anni 4, mesi 2 e giorni 11;
- giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, iniziato con ricorso depositato in data 01/04/2016 e definito con sentenza n. 14515/2018 pubblicata in data 06/06/2018, per una durata di anni 2, mesi 2 e giorni 5;
• secondo giudizio che ha avuto una durata complessiva di anni 4, mesi 3 e giorni 7, e precisamente:
5 - giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, iniziato con ricorso depositato in data
31/12/2019 e definito con sentenza n. 7043/2020 pubblicata in data 30/10/2020, per una durata di mesi 10;
- giudizio di appello dinanzi a questa Corte, iniziato con ricorso depositato in data
30/11/2020 e definito con sentenza n. 2631/2023 pubblicata in data 25/07/2023, per una durata di anni 2, mesi 7 e giorni 26;
- giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, iniziato con deposito del ricorso in data 23/09/2023 e definito con ordinanza n. 18290/2024 pubblicata in data
04/07/2024, per una durata di mesi 9 e giorni 11; osservato che nel primo giudizio di cui sopra l'odierna società ricorrente è stata chiamata in giudizio da , ex dipendente dell'odierna ricorrente e Controparte_4 licenziata da quest'ultima in data 13/11/2008 per parziale cessazione dell'attività, per l'ottenimento dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno patrimoniale, pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento sino alla data di effettiva riammissione in servizio, nonché del danno biologico, morale, esistenziale ed alla professionalità; rilevato che tale giudizio si è concluso con sentenza della Corte di Cassazione n.
14515/2018 pubblicata in data 06/06/2018 che ha rigettato le domande dell'odierna società ricorrente, confermando quanto deciso in grado di appello da questa Corte, che aveva dichiarato nullo il licenziamento di , ordinandone l'immediata Controparte_4 reintegrazione e condannando l'odierna ricorrente al risarcimento del danno;
osservato che il secondo giudizio, come sopra esposto, è stato instaurato da
[...]
nei confronti dell'odierna ricorrente al fine di ottenere la quantificazione CP_4
del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo accertato dalla Corte di Appello di Roma con sentenza 7065/2015 (passata in giudicato) e delle spese legali dei tre gradi del relativo precedente giudizio;
rilevato che l'odierna società ricorrente considera erroneamente i due giudizi come un unicum, dal momento che i due giudizi sono evidentemente differenti e a sé stanti in quanto hanno ad oggetto domande diverse, così come sopra enunciate;
6
considerato che
tale diversità dei giudizi è stata ribadita a più riprese nel secondo giudizio di cui sopra:
• “Essendo state riproposte nel presente giudizio questioni che, come si dirà oltre, sono state già decise in un altro giudizio”, sentenza n. 7043/2020 del Tribunale di Roma;
• “È pacifico che la sentenza della Corte di appello di Roma (n. 7065/2015 n.d.r.) sia passata in giudicato”, sentenza n. 2631/2023 Corte di Appello di Roma;
• “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica comune ad entrambe le cause preclude il riesame del punto accertato e risolto, pur se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo e il petitum del primo;
” ordinanza n. 18290/2024 della Corte di
Cassazione;
ritenuto che
, alla luce di quanto detto finora, i due giudizi devono essere esaminati separatamente;
rilevato che il primo giudizio si è concluso con sentenza della Corte di Cassazione n.
14515/2018 pubblicata in data 06/06/2018; osservato che, ai sensi dell'art. 4 della legge n.89/2001, “la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento e' divenuta definitiva.”; ritenuto che, sulla base di quanto appena detto, il presente ricorso è inammissibile in ordine al primo giudizio;
rilevato che il secondo giudizio, come detto in precedenza, ha avuto una durata complessiva di anni 4, mesi 3 e giorni 7; osservato che, ai sensi dell'art. 2, co.
2-bis, della legge n. 89/2001, “Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità”; rilevato che, in base al suddetto articolo, il secondo giudizio ha avuto una durata ampiamente ragionevole;
7
ritenuto che
il presente ricorso, in ordine al secondo giudizio e per quanto detto fin qui,
è manifestamente infondato;
Censura l'opponente il provvedimento per la non ritenuta unitarietà dei due giudizi lavoristici ai fini del petitum riguardante la richiesta risarcitoria e del conseguente termine di decadenza ex art. 4 L. n. 89/01, da farsi decorrere dal 4.7.24, data di pubblicazione della sentenza (rectius, ordinanza) n. 12890 della Cassazione, osservando che ai fini della c.d. L. Pinto ciò che conta non è l'an, ma il quantum, su cui il giudicato si è formato con la suddetta ordinanza n. 12890.
Richiamati i principi di cui alla sentenza n. 40120/21 della Suprema Corte per cui: «se è risarcibile il danno che radicandosi in una causa presente, abbia ripercussioni nel futuro, non lo è quello che si riallacci a una causa attuale che lo predispone, ma che, per estrinsecarsi, abbia bisogno di un'altra causa, la quale, come potrebbe sorgere nel futuro, così potrebbe anche mancare», deduce l'opponente che il procedimento che ha definito l'an ha predisposto la possibilità di conseguire il danno, che si è estrinsecato solo a seguito della definizione del quantum, concluso con l'ordinanza n. 12890, dovendosi considerare che a seguito della pubblicazione il 6.6.2018 della sentenza n. 14515/18 della
Cassazione (che ha definito il primo giudizio) il danno di cui si poteva chiedere il ristoro era solo potenziale e, quindi, non risarcibile, circostanza di cui è stata omessa la valutazione dal Consigliere Designato.
Deduce l'opponente l'omessa rilevazione dell'impossibilità di richiesta, in quel momento, di risarcimento in via equitativa, come allegato nel ricorso introduttivo, tanto che depositato dalla lavoratrice il calcolo dell'indennità di licenziamento e la sentenza n.
7043/20 del Tribunale di Roma (nel secondo procedimento) è stato possibile stabilire la misura del pregiudizio ricollegabile all'eccessiva durata del giudizio di appello e, quindi, formulare una richiesta di condanna per una somma precisa, essendo il pregiudizio lamentato dall'esponente connesso esclusivamente al giudizio di appello definito con la sentenza n. 7065/16 e non alle altre fasi, come erroneamente ritenuto dal giudice del monocratico, richiamando altresì la domanda di danno patrimoniale e l'indicato nesso causale con l'eccessiva durata del giudizio.
Rileva la Corte l'infondatezza dell'opposizione.
8 L'unico elemento in comune tra i due giudizi è, infatti, quello soggettivo che non spiega alcun rilievo sulla durata da valutare ai fini della L. n. 89/01 mentre inconferenti sono le deduzioni avanzate dall'opponente sul concetto di risarcibilità che, a sua volta, riguarda il merito delle domande proposte nel giudizio presupposto, ma non per questo incide sull'autonomia del secondo giudizio rispetto al primo, concluso definitivamente con la pubblicazione il 6.6.2018 della sentenza n. 14515 della Cassazione.
Va in questa sede unicamente considerato che gli elementi distintivi dell'azione giudiziale sono oltre alle parti – come detto le stesse - il petitum e la causa petendi che, per come evidenziato dal Consigliere Designato, sono ben differenti: nel primo giudizio la causa petendi deriva dal rapporto di dipendenza e dal licenziamento della dipendente,
(controparte della società ricorrente in equa), di cui il petitum è la richiesta di accertamento della sua illegittimità, con condanna alla reintegra ed al risarcimento del danno sia patrimoniale che biologico-esistenziale.
Il secondo giudizio è stato intrapreso in forza del giudicato derivante dalla sentenza n.
14515/18 della Cassazione ed ha avuto ad oggetto la quantificazione del danno riconosciuto all'esito del primo percorso processuale.
La circostanza che il danno non fosse risarcibile alla data di conclusione del primo giudizio, segnata dalla decisione n.14515/18 della Cassazione, è indifferente rispetto al tema della durata di detto giudizio da valutare ai sensi e per gli effetti dell'indennizzo liquidabile ex L. n. 89/01, tanto più che si lamenta la non ragionevole durata della fase di appello, tenuto conto dell'autonomia dei due giudizi.
Per tale profilo va altresì considerato che – come afferma la stessa opponente - il secondo giudizio avrebbe potuto anche non svolgersi – osserva la Corte - ove le parti si fossero accordate stragiudizialmente sulla base del dictum del primo, in cui la sentenza n. 7065/15 ha disposto nei seguenti termini: “condanna la società al risarcimento del danno, pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento sino alla data di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ogni singola voce di credito al saldo;
condanna la società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti sulle predette somme”, trattandosi di elementi di calcolo deducibili da base nota nello specifico rapporto di lavoro in possesso
9 della stessa datrice di lavoro, circostanza che dimostra anche per tale ragione l'autonomia dei giudizi ed elide il nesso causale con il presunto danno patrimoniale per come allegato dall'opponente.
Non è infatti condivisibile l'assunto che solo una volta stabilito il danno patrimoniale risarcibile alla dipendente potesse determinarsi quello subito dalla società per il prolungarsi della fase dell'impugnazione nel primo giudizio, in difetto di nesso causale tra il primo e il secondo per quanto sopra esposto, tenuto conto che per la giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, la natura indennitaria dell'obbligazione esclude la necessità dell'accertamento soggettivo della violazione, ma non l'onere del ricorrente di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata di detta violazione, esulando il pregiudizio dalla fattispecie del "danno evento". Pertanto, sono risarcibili non tutti i danni che si pretendono relazionati al ritardo nella definizione del processo, ma solo quelli per i quali si dimostra il nesso causale tra ritardo medesimo e pregiudizio sofferto.
Inoltre, il danno economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base di una normale sequenza causale. In quest'ottica, l'equa riparazione a titolo di danno patrimoniale non può essere corrisposta quando le perdite e i mancati guadagni allegati non siano conseguenza diretta ed immediata del perdurare del processo.
In definitiva, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno risarcibile nel caso di violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU è diverso da quello connesso al giudizio irragionevolmente lungo, in quanto non è rappresentato dalla lesione del bene della vita ivi dedotta, identificandosi, invece, nel danno arrecato come conseguenza immediata e diretta, e sulla base di una normale sequenza causale, esclusivamente dall'eccessivo prolungarsi della causa oltre il termine ragionevole” (cfr. Cass. Civ. n.
14137/22).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura inferiore alla media indicata nel dispositivo, in difetto di nota, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate.
10
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma così provvede:
- respinge l'opposizione;
- condanna a pagare le spese processuali, che liquida in € Parte_1
5.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Roma, 09/04/2025
La Presidente rel.
dott.ssa Cecilia De Santis
11