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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 5948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5948 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 266/20 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6067/19, pubblicata il 13 Giugno
2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025, all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 27 Ottobre 2025), e pendente tra:
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER BO ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del Commissario p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Domenico Chianese ( , con il C.F._3
quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellato
NONCHÉ
( ); CP_2 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante e dell'appellato , a mezzo di note Parte_1 Controparte_1
scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 Settembre 2009 nei confronti del , Controparte_1 CP_2 deduceva che, in data 9 Novembre 2006, intorno alle ore 20:30, mentre percorreva, alla guida dello scooter
Piaggio Beverly targato CF88781, la Via Paolo Borsellino di , aveva perso il controllo del mezzo, a CP_1
causa di una buca presente sulla carreggiata.
era rovinato al suolo, unitamente alla passeggera . CP_2 Parte_1
L'attore rappresentava che la buca, coperta da fango e detriti e priva di qualsivoglia segnalazione, non era visibile, anche per la mancanza di adeguata illuminazione pubblica.
Precisava, inoltre, che lo scooter era preceduto da un'autovettura che, limitando il campo visivo, aveva ulteriormente impedito la percezione del pericolo.
Esponeva quindi di avere riportato, in conseguenza della caduta, plurime lesioni – tra cui frattura frontale, escoriazioni alla mano ed alla gamba destra, trauma cranico-facciale, toracico ed addominale, trauma distorsivo al ginocchio sinistro e frattura di elementi dentali – per le quali era stato dapprima trasportato all'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore e, successivamente, all'Ospedale “Cardarelli” di
Napoli, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro.
Assumeva di essere guarito clinicamente solo dopo circa 300 giorni di cure, con postumi invalidanti residui stimati nella misura del 17-18 %.
Deduceva, altresì, di avere sostenuto spese mediche per complessivi euro 17.040,18, e di avere subìto danni di diversa natura – biologico, morale, esistenziale ed economico – ivi comprese le perdite da lucro cessante e la limitazione della capacità lavorativa specifica.
Riferiva di avere inviato al in date 17 Giugno 2008 e 15 Settembre 2009, due richieste di CP_1
risarcimento danni, rimaste tuttavia prive di riscontro.
2 Imputava, pertanto, la causazione del sinistro alla condotta omissiva dell'Amministrazione comunale, la quale non aveva provveduto alla regolare manutenzione della strada, né ad apporre idonea segnaletica di pericolo o a transennare la buca.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di CP_2
Frattamaggiore, il , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, Controparte_1
quantificati in complessivi euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva il , eccependo la prescrizione del diritto azionato dall'attore. Infatti il Controparte_1
sinistro era stato denunciato all'ente soltanto con la prima lettera di messa in mora, trasmessa a distanza di due anni dal verificarsi dell'incidente.
Altresì l'ente territoriale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che, alla data del presunto sinistro, il tratto di strada ove si era verificato l'incidente era oggetto di lavori affidati alla società
, alla quale spettava, pertanto, l'obbligo di vigilanza e manutenzione del manto stradale. CP_3
Nel merito, il contestava la fondatezza della domanda, sottolineando la genericità della CP_1
ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, non avendo specificato con precisione la collocazione della buca, e non essendo stati prodotti rilievi fotografici, idonei a comprovarne l'effettiva presenza sul luogo del sinistro.
Infine, evidenziava che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro era adeguatamente illuminato, e che l'irregolarità del manto stradale, facilmente percepibile, avrebbe potuto essere agevolmente evitata con l'ordinaria prudenza.
Pertanto, il Comune concludeva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la società
[...]
, quale unica legittimata passiva rispetto alla pretesa risarcitoria dell'attore; in ogni caso insisteva CP_3
per il rigetto integrale della domanda.
In via gradata, nell'ipotesi di accertamento di una propria responsabilità, il domandava di essere CP_1 manlevato dalla . CP_3
In data 31 Marzo 2010 si costituiva, spiegando intervento adesivo autonomo, la trasportata Parte_1
, la quale si riportava integralmente alla dinamica del sinistro così come descritta dall'attore
[...]
principale, deducendo di avere riportato, a sua volta, gravi lesioni in conseguenza della caduta.
Riferiva di essere stata trasportata dapprima presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore e, successivamente, presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove le erano state diagnosticate una frattura del pavimento orbitario con emoseno mascellare omolaterale, una frattura del malleolo peroneale e del malleolo tibiale posteriore, una frattura del margine anteriore metadiafisario distale di tibia con
3 sublussazione tibio-astragalica, nonché fratture del calcagno, del cuboide e dell'epifisi prossimale del perone, oltre ad una frattura orbitale sinistra interessante la grande ala dello sfenoide.
Quindi la trasportata chiedeva di condannarsi il al risarcimento di tutti i Pt_1 Controparte_1 danni patiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 75.712,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il , a mezzo di comparsa del 14 Luglio 2010, resisteva anche alla domanda proposta Controparte_1
da (ribadendo gli argomenti già esposti nella prima comparsa di costituzione, in replica alla Parte_1
citazione di ). CP_2
All'udienza del 30 Settembre 2010 il dichiarava di non avere formalizzato la Controparte_1 chiamata in giudizio della in quanto, nel periodo di verificazione del sinistro, il tratto di CP_3 strada in questione non era stato interessato dai lavori affidati alla suddetta società.
All'udienza del 16 Maggio 2011 venivano raccolti gli interrogatori formali dell'attore e CP_2
dell'interventrice . Parte_1
All'udienza del 22 Novembre 2011 veniva sentito il teste , addotto dagli attori. Testimone_1
Ancora, alla successiva udienza del 2 Febbraio 2012 venivano sentiti i testi e Testimone_2 Tes_3
indicati, rispettivamente, dal convenuto e da parte attrice.
[...] Controparte_1
Altresì veniva espletata CTU medico-legale; in particolare l'ausiliario, in data 3 Dicembre 2012, depositava gli elaborati inerenti alle lesioni patite, rispettivamente, da e da . CP_2 Parte_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 6067/19, pubblicata il 13 Giugno 2019.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e da CP_2
, ed altresì ha compensato tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese relative Parte_1
all'espletata consulenza tecnica di ufficio.
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni preliminari sollevate dal escludendo il CP_1 difetto di legittimazione passiva dell'ente, nonché ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione.
Infatti il sinistro era stato denunciato all'Amministrazione con raccomandata interruttiva del 17 Giugno
2008, trasmessa da entrambi i danneggiati.
Nel merito, il primo Giudice ha ricondotto la fattispecie al regime di cui all'art. 2051 cc., in base al quale l'ente proprietario della strada risponde dei danni derivati da beni in custodia.
4 Ciò premesso, il giudicante ha escluso che, nella specie, risultasse dimostrata la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'Amministrazione, difettando la prova dell'insidiosità e dell'inevitabilità dell'anomalia stradale.
Ed infatti, pur accertate la caduta dei danneggiati e la presenza di una buca sul manto stradale, mancavano rilievi fotografici ed ulteriori elementi, idonei a dimostrare che l'ostacolo fosse inevitabile o non visibile con l'ordinaria diligenza.
Inoltre, le testimonianze rese sullo stato di illuminazione della strada apparivano tra di loro contrastanti, e prive di riscontri oggettivi;
al contempo, dalle lettere di messa in mora trasmesse al emergeva la CP_1
descrizione di una “enorme buca”, circostanza che confermava la possibilità, da parte del conducente del motociclo, di avvistare ed evitare il pericolo.
È stata poi valorizzata la circostanza per cui il guidava il motociclo privo di patente e di copertura CP_2
assicurativa, ritenuta indicativa di una condotta imprudente.
In conclusione – in mancanza di prova circa l'inevitabilità dell'ostacolo – il Tribunale ha rigettato sia la domanda dell'attore che la domanda dell'interventrice . CP_2 Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in data 13 Gennaio Parte_1
2020.
La deduce, con l'unico motivo di gravame articolato, un vizio di erronea valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Ad avviso dell'impugnante, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della sua imprevedibilità soggettiva.
Prosegue l'appellante nel suo ragionamento: contrariamente a quanto osservato dal primo giudicante, dalle deposizioni testimoniali acquisite è emersa la prova dell'esistenza di una buca profonda e non segnalata, occultata alla visuale del dall'autovettura che lo precedeva, e resa ancor meno percepibile dalla CP_2 scarsa illuminazione della strada.
ha quindi censurato la decisione impugnata, per non avere riconosciuto la configurabilità Parte_1
di una situazione di pericolo occulto, integrante una tipica ipotesi di insidia o trabocchetto, idonea a fondare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. CP_1
2043 cc..
Pertanto la chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di Pt_1 accogliersi la domanda già proposta in primo grado quale interventrice volontaria;
vale a dire, chiede
5 condannarsi il di al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del sinistro, CP_1 CP_1
quantificati – sulla base delle risultanze della CTU espletata in prime cure – in euro 34.380,00 a titolo di danno biologico, euro 6.605,00 a titolo di danno morale (pari ad un quarto del danno biologico) ed euro
1.000,00 per spese mediche documentate, ovvero nella diversa somma che dovesse essere ritenuta equa e congrua all'esito del giudizio;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato , chiedendo rigettarsi il gravame. Controparte_1
È rimasto invece contumace l'appellato , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di CP_2
gravame presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellato ), la causa è stata dalla Corte riservata per la Pt_1 Controparte_1
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente, è d'uopo evidenziare che le censure articolate con l'atto di gravame non investono la posizione dell'originario attore principale , nei cui confronti è ormai passata in giudicato (per CP_2
mancata impugnazione) la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, pronunciata dal Tribunale.
L'impugnazione proposta da si incentra, invece, sulla valutazione compiuta dal primo Parte_1
Giudice, in ordine alla visibilità e prevedibilità della buca presente sul manto stradale, nella quale il motociclo sarebbe rovinato.
Dunque la contesta la ricostruzione fattuale e giuridica operata in prime cure, ed insiste nel Pt_1
ritenere sussistenti i presupposti della responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Nell'illustrare le proprie doglianze, l'appellante richiama le risultanze istruttorie acquisite in primo grado, sostenendo che le deposizioni testimoniali avrebbero fornito un quadro univoco circa la presenza, nel punto in cui si verificò il sinistro, di una profonda buca non segnalata né visibile, anche a causa delle scarse condizioni di illuminazione.
In particolare, si evidenzia come il teste , che percorreva anch'egli Via Borsellino a bordo del Testimone_1 proprio scooter, avesse dichiarato di avere potuto evitare l'ostacolo solo perché aveva visto il motociclo
6 condotto dal rovinare a terra pochi istanti prima (circostanza che, ad avviso dell'appellante, CP_2
deporrebbe per la natura insidiosa ed imprevedibile dell'anomalia del manto stradale).
Inoltre, l'appellante deduce che la successiva apposizione, da parte del di nastro segnaletico in CP_1 corrispondenza della buca, costituirebbe conferma della sua effettiva pericolosità e della pregressa mancanza di idonea segnalazione.
Tali circostanze non sarebbero state adeguatamente vagliate dal primo giudicante.
Orbene, le censure dell'appellante non possono trovare accoglimento.
Ad avviso del Collegio, il primo Giudice ha correttamente valorizzato una serie di circostanze che, considerate nel loro complesso, depongono per l'assenza del requisito dell'imprevedibilità dell'insidia e, dunque, per la conoscibilità e la evitabilità del pericolo da parte dell'utente medio della strada.
In punto di diritto, il Collegio (al pari del primo giudicante) condivide l'insegnamento giurisprudenziale, che individua nella condotta incauta della vittima una circostanza tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il “fortuito”, idoneo a far escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc..
Significativamente, viene evocata la nozione di eccezionale imprudenza del danneggiato.
È pacifico, infatti, che il caso fortuito possa essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno.
In altri termini la condotta del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da far escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente
(cfr. Cass. civ., ord. n. 27724/18).
Nel caso di specie, in assenza di fotografie dello stato dei luoghi, il primo Giudice ha correttamente fatto riferimento alla descrizione dell'insidia contenuta nella lettera di messa in mora trasmessa al il 17 CP_1
Giugno 2008, in cui la buca veniva qualificata dagli attori e come “enorme”. CP_2 Pt_1
Una simile rappresentazione appare di per sé indicativa di un difetto del requisito dell'occultamento: una buca di dimensioni così significative costituisce un'anomalia che l'utente medio, procedendo con l'ordinaria diligenza e mantenendo il controllo del veicolo, può ragionevolmente percepire ed evitare.
Peraltro, va evidenziato come l'appellante non si confronti con tale rilievo, né offra elementi idonei a
7 dimostrare che l'anomalia, pur “enorme”, fosse tuttavia non visibile oppure imprevedibile.
La ricostruzione difensiva insiste, invece, nell'asserita oscurità della strada, assumendo che la buca non fosse percepibile a causa della mancata illuminazione del tratto in cui si verificò il sinistro.
Tale assunto, tuttavia, non trova un riscontro univoco nella prova testimoniale.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha correttamente valorizzato la deposizione del teste , Testimone_2
dipendente dell'Ufficio Tecnico del il quale ha riferito che il tratto di Via Paolo Borsellino CP_1
interessato dal sinistro era dotato di un impianto di illuminazione attivo (pertanto risulta smentita la circostanza dedotta dalla danneggiata , della presunta oscurità del luogo). Pt_1
In un simile quadro probatorio, nel quale non risulta dimostrata l'allegata condizione di scarsa visibilità, la valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'insidia deve quindi inevitabilmente concentrarsi sulle ordinarie capacità di percezione e di governo del veicolo da parte dell'utente medio.
Ed in tale prospettiva, risulta pienamente condivisibile l'osservazione del primo Giudice, secondo cui la condotta del , che circolava senza aver conseguito la patente di guida, costituisce un elemento di CP_2
pregnante rilievo nella ricostruzione causale del sinistro.
Ed infatti, la mancanza del titolo abilitativo, lungi dall'essere un dato meramente formale, rivela una verosimile carenza di preparazione tecnica e di capacità di governo del mezzo, traducendosi in un indizio qualificato di imperizia.
Si tratta, dunque, di una circostanza che non solo concorre a rafforzare la valutazione di prevedibilità ed evitabilità dell'ostacolo, ma che, per la sua intensità dimostrativa, assume natura potenzialmente assorbente nella verifica del nesso eziologico.
In presenza di un'anomalia stradale descritta dagli stessi attori come “enorme”, la condotta del conducente assume rilievo determinante: l'ostacolo, pur esistente, non integra un pericolo occulto, e l'evento lesivo si pone, con elevato grado di verosimiglianza, come esito della scarsa padronanza del mezzo e della mancata adozione delle cautele minime esigibili dall'utente della strada.
In tale prospettiva, il comportamento del danneggiato è idoneo ad inserirsi nella sequenza causale con efficacia autonoma e sufficiente, rendendo la cosa mera occasione del danno, ed integrando quel “fortuito” che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, determina l'esclusione della responsabilità del custode.
Peraltro, è d'uopo evidenziare come la trasportata abbia rivolto la domanda risarcitoria Parte_1
esclusivamente nei confronti del , senza alcun coinvolgimento a carico del vettore Controparte_1
. CP_2
8 Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , le spese del Controparte_1
presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante ; Parte_1
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenuto conto dell'importo complessivo richiesto da a titolo di risarcimento danni, nell'atto di gravame. Parte_1
Infatti, l'importo complessivo richiesto è pari ad euro 41.985,00 (sommatoria di euro 34.380,00 a titolo di danno biologico;
euro 6.605,00 a titolo di danno morale, ed euro 1.000,00 per spese mediche documentate).
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio.
A tal proposito, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria.
Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ. n. 29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale va riconosciuto, in favore dell'appellato CP_1
, l'importo di euro 4.996,00.
[...]
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Domenico Chianese, Difensore dell'ente appellato.
Nulla va statuito, in ordine alle spese, nei confronti dell'appello contumace , rimasto estraneo CP_2
9 alle questioni che hanno costituito oggetto del presente giudizio di appello.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del legale rapp.te p.t. (appello Parte_1 Controparte_1
notificato anche a ), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6067/19, pubblicata il 13 CP_2
Giugno 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Chianese;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 266/20 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6067/19, pubblicata il 13 Giugno
2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025, all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 27 Ottobre 2025), e pendente tra:
( , rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER BO ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del Commissario p.t., rapp.to e Controparte_1 P.IVA_1
difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Domenico Chianese ( , con il C.F._3
quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellato
NONCHÉ
( ); CP_2 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del Primo Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori dell'appellante e dell'appellato , a mezzo di note Parte_1 Controparte_1
scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18 Settembre 2009 nei confronti del , Controparte_1 CP_2 deduceva che, in data 9 Novembre 2006, intorno alle ore 20:30, mentre percorreva, alla guida dello scooter
Piaggio Beverly targato CF88781, la Via Paolo Borsellino di , aveva perso il controllo del mezzo, a CP_1
causa di una buca presente sulla carreggiata.
era rovinato al suolo, unitamente alla passeggera . CP_2 Parte_1
L'attore rappresentava che la buca, coperta da fango e detriti e priva di qualsivoglia segnalazione, non era visibile, anche per la mancanza di adeguata illuminazione pubblica.
Precisava, inoltre, che lo scooter era preceduto da un'autovettura che, limitando il campo visivo, aveva ulteriormente impedito la percezione del pericolo.
Esponeva quindi di avere riportato, in conseguenza della caduta, plurime lesioni – tra cui frattura frontale, escoriazioni alla mano ed alla gamba destra, trauma cranico-facciale, toracico ed addominale, trauma distorsivo al ginocchio sinistro e frattura di elementi dentali – per le quali era stato dapprima trasportato all'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore e, successivamente, all'Ospedale “Cardarelli” di
Napoli, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro.
Assumeva di essere guarito clinicamente solo dopo circa 300 giorni di cure, con postumi invalidanti residui stimati nella misura del 17-18 %.
Deduceva, altresì, di avere sostenuto spese mediche per complessivi euro 17.040,18, e di avere subìto danni di diversa natura – biologico, morale, esistenziale ed economico – ivi comprese le perdite da lucro cessante e la limitazione della capacità lavorativa specifica.
Riferiva di avere inviato al in date 17 Giugno 2008 e 15 Settembre 2009, due richieste di CP_1
risarcimento danni, rimaste tuttavia prive di riscontro.
2 Imputava, pertanto, la causazione del sinistro alla condotta omissiva dell'Amministrazione comunale, la quale non aveva provveduto alla regolare manutenzione della strada, né ad apporre idonea segnaletica di pericolo o a transennare la buca.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di CP_2
Frattamaggiore, il , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, Controparte_1
quantificati in complessivi euro 80.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva il , eccependo la prescrizione del diritto azionato dall'attore. Infatti il Controparte_1
sinistro era stato denunciato all'ente soltanto con la prima lettera di messa in mora, trasmessa a distanza di due anni dal verificarsi dell'incidente.
Altresì l'ente territoriale deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che, alla data del presunto sinistro, il tratto di strada ove si era verificato l'incidente era oggetto di lavori affidati alla società
, alla quale spettava, pertanto, l'obbligo di vigilanza e manutenzione del manto stradale. CP_3
Nel merito, il contestava la fondatezza della domanda, sottolineando la genericità della CP_1
ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, non avendo specificato con precisione la collocazione della buca, e non essendo stati prodotti rilievi fotografici, idonei a comprovarne l'effettiva presenza sul luogo del sinistro.
Infine, evidenziava che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro era adeguatamente illuminato, e che l'irregolarità del manto stradale, facilmente percepibile, avrebbe potuto essere agevolmente evitata con l'ordinaria prudenza.
Pertanto, il Comune concludeva chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la società
[...]
, quale unica legittimata passiva rispetto alla pretesa risarcitoria dell'attore; in ogni caso insisteva CP_3
per il rigetto integrale della domanda.
In via gradata, nell'ipotesi di accertamento di una propria responsabilità, il domandava di essere CP_1 manlevato dalla . CP_3
In data 31 Marzo 2010 si costituiva, spiegando intervento adesivo autonomo, la trasportata Parte_1
, la quale si riportava integralmente alla dinamica del sinistro così come descritta dall'attore
[...]
principale, deducendo di avere riportato, a sua volta, gravi lesioni in conseguenza della caduta.
Riferiva di essere stata trasportata dapprima presso l'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore e, successivamente, presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove le erano state diagnosticate una frattura del pavimento orbitario con emoseno mascellare omolaterale, una frattura del malleolo peroneale e del malleolo tibiale posteriore, una frattura del margine anteriore metadiafisario distale di tibia con
3 sublussazione tibio-astragalica, nonché fratture del calcagno, del cuboide e dell'epifisi prossimale del perone, oltre ad una frattura orbitale sinistra interessante la grande ala dello sfenoide.
Quindi la trasportata chiedeva di condannarsi il al risarcimento di tutti i Pt_1 Controparte_1 danni patiti, quantificati nell'importo complessivo di euro 75.712,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il , a mezzo di comparsa del 14 Luglio 2010, resisteva anche alla domanda proposta Controparte_1
da (ribadendo gli argomenti già esposti nella prima comparsa di costituzione, in replica alla Parte_1
citazione di ). CP_2
All'udienza del 30 Settembre 2010 il dichiarava di non avere formalizzato la Controparte_1 chiamata in giudizio della in quanto, nel periodo di verificazione del sinistro, il tratto di CP_3 strada in questione non era stato interessato dai lavori affidati alla suddetta società.
All'udienza del 16 Maggio 2011 venivano raccolti gli interrogatori formali dell'attore e CP_2
dell'interventrice . Parte_1
All'udienza del 22 Novembre 2011 veniva sentito il teste , addotto dagli attori. Testimone_1
Ancora, alla successiva udienza del 2 Febbraio 2012 venivano sentiti i testi e Testimone_2 Tes_3
indicati, rispettivamente, dal convenuto e da parte attrice.
[...] Controparte_1
Altresì veniva espletata CTU medico-legale; in particolare l'ausiliario, in data 3 Dicembre 2012, depositava gli elaborati inerenti alle lesioni patite, rispettivamente, da e da . CP_2 Parte_1
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 6067/19, pubblicata il 13 Giugno 2019.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato le domande risarcitorie proposte da e da CP_2
, ed altresì ha compensato tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese le spese relative Parte_1
all'espletata consulenza tecnica di ufficio.
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni preliminari sollevate dal escludendo il CP_1 difetto di legittimazione passiva dell'ente, nonché ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione.
Infatti il sinistro era stato denunciato all'Amministrazione con raccomandata interruttiva del 17 Giugno
2008, trasmessa da entrambi i danneggiati.
Nel merito, il primo Giudice ha ricondotto la fattispecie al regime di cui all'art. 2051 cc., in base al quale l'ente proprietario della strada risponde dei danni derivati da beni in custodia.
4 Ciò premesso, il giudicante ha escluso che, nella specie, risultasse dimostrata la sussistenza dei presupposti della responsabilità dell'Amministrazione, difettando la prova dell'insidiosità e dell'inevitabilità dell'anomalia stradale.
Ed infatti, pur accertate la caduta dei danneggiati e la presenza di una buca sul manto stradale, mancavano rilievi fotografici ed ulteriori elementi, idonei a dimostrare che l'ostacolo fosse inevitabile o non visibile con l'ordinaria diligenza.
Inoltre, le testimonianze rese sullo stato di illuminazione della strada apparivano tra di loro contrastanti, e prive di riscontri oggettivi;
al contempo, dalle lettere di messa in mora trasmesse al emergeva la CP_1
descrizione di una “enorme buca”, circostanza che confermava la possibilità, da parte del conducente del motociclo, di avvistare ed evitare il pericolo.
È stata poi valorizzata la circostanza per cui il guidava il motociclo privo di patente e di copertura CP_2
assicurativa, ritenuta indicativa di una condotta imprudente.
In conclusione – in mancanza di prova circa l'inevitabilità dell'ostacolo – il Tribunale ha rigettato sia la domanda dell'attore che la domanda dell'interventrice . CP_2 Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in data 13 Gennaio Parte_1
2020.
La deduce, con l'unico motivo di gravame articolato, un vizio di erronea valutazione delle Pt_1
risultanze istruttorie acquisite in primo grado.
Ad avviso dell'impugnante, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della sua imprevedibilità soggettiva.
Prosegue l'appellante nel suo ragionamento: contrariamente a quanto osservato dal primo giudicante, dalle deposizioni testimoniali acquisite è emersa la prova dell'esistenza di una buca profonda e non segnalata, occultata alla visuale del dall'autovettura che lo precedeva, e resa ancor meno percepibile dalla CP_2 scarsa illuminazione della strada.
ha quindi censurato la decisione impugnata, per non avere riconosciuto la configurabilità Parte_1
di una situazione di pericolo occulto, integrante una tipica ipotesi di insidia o trabocchetto, idonea a fondare la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 cc., ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. CP_1
2043 cc..
Pertanto la chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di Pt_1 accogliersi la domanda già proposta in primo grado quale interventrice volontaria;
vale a dire, chiede
5 condannarsi il di al risarcimento dei danni subìti in conseguenza del sinistro, CP_1 CP_1
quantificati – sulla base delle risultanze della CTU espletata in prime cure – in euro 34.380,00 a titolo di danno biologico, euro 6.605,00 a titolo di danno morale (pari ad un quarto del danno biologico) ed euro
1.000,00 per spese mediche documentate, ovvero nella diversa somma che dovesse essere ritenuta equa e congrua all'esito del giudizio;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato , chiedendo rigettarsi il gravame. Controparte_1
È rimasto invece contumace l'appellato , pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto di CP_2
gravame presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Giusta ordinanza comunicata il 7 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza del Primo Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellato ), la causa è stata dalla Corte riservata per la Pt_1 Controparte_1
decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Preliminarmente, è d'uopo evidenziare che le censure articolate con l'atto di gravame non investono la posizione dell'originario attore principale , nei cui confronti è ormai passata in giudicato (per CP_2
mancata impugnazione) la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, pronunciata dal Tribunale.
L'impugnazione proposta da si incentra, invece, sulla valutazione compiuta dal primo Parte_1
Giudice, in ordine alla visibilità e prevedibilità della buca presente sul manto stradale, nella quale il motociclo sarebbe rovinato.
Dunque la contesta la ricostruzione fattuale e giuridica operata in prime cure, ed insiste nel Pt_1
ritenere sussistenti i presupposti della responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Nell'illustrare le proprie doglianze, l'appellante richiama le risultanze istruttorie acquisite in primo grado, sostenendo che le deposizioni testimoniali avrebbero fornito un quadro univoco circa la presenza, nel punto in cui si verificò il sinistro, di una profonda buca non segnalata né visibile, anche a causa delle scarse condizioni di illuminazione.
In particolare, si evidenzia come il teste , che percorreva anch'egli Via Borsellino a bordo del Testimone_1 proprio scooter, avesse dichiarato di avere potuto evitare l'ostacolo solo perché aveva visto il motociclo
6 condotto dal rovinare a terra pochi istanti prima (circostanza che, ad avviso dell'appellante, CP_2
deporrebbe per la natura insidiosa ed imprevedibile dell'anomalia del manto stradale).
Inoltre, l'appellante deduce che la successiva apposizione, da parte del di nastro segnaletico in CP_1 corrispondenza della buca, costituirebbe conferma della sua effettiva pericolosità e della pregressa mancanza di idonea segnalazione.
Tali circostanze non sarebbero state adeguatamente vagliate dal primo giudicante.
Orbene, le censure dell'appellante non possono trovare accoglimento.
Ad avviso del Collegio, il primo Giudice ha correttamente valorizzato una serie di circostanze che, considerate nel loro complesso, depongono per l'assenza del requisito dell'imprevedibilità dell'insidia e, dunque, per la conoscibilità e la evitabilità del pericolo da parte dell'utente medio della strada.
In punto di diritto, il Collegio (al pari del primo giudicante) condivide l'insegnamento giurisprudenziale, che individua nella condotta incauta della vittima una circostanza tale da spezzare il nesso eziologico tra cosa e danno, e quindi tale da integrare il “fortuito”, idoneo a far escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cc..
Significativamente, viene evocata la nozione di eccezionale imprudenza del danneggiato.
È pacifico, infatti, che il caso fortuito possa essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno.
In altri termini la condotta del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da far escludere qualsivoglia rilevanza alla situazione preesistente
(cfr. Cass. civ., ord. n. 27724/18).
Nel caso di specie, in assenza di fotografie dello stato dei luoghi, il primo Giudice ha correttamente fatto riferimento alla descrizione dell'insidia contenuta nella lettera di messa in mora trasmessa al il 17 CP_1
Giugno 2008, in cui la buca veniva qualificata dagli attori e come “enorme”. CP_2 Pt_1
Una simile rappresentazione appare di per sé indicativa di un difetto del requisito dell'occultamento: una buca di dimensioni così significative costituisce un'anomalia che l'utente medio, procedendo con l'ordinaria diligenza e mantenendo il controllo del veicolo, può ragionevolmente percepire ed evitare.
Peraltro, va evidenziato come l'appellante non si confronti con tale rilievo, né offra elementi idonei a
7 dimostrare che l'anomalia, pur “enorme”, fosse tuttavia non visibile oppure imprevedibile.
La ricostruzione difensiva insiste, invece, nell'asserita oscurità della strada, assumendo che la buca non fosse percepibile a causa della mancata illuminazione del tratto in cui si verificò il sinistro.
Tale assunto, tuttavia, non trova un riscontro univoco nella prova testimoniale.
Sotto tale profilo, il Tribunale ha correttamente valorizzato la deposizione del teste , Testimone_2
dipendente dell'Ufficio Tecnico del il quale ha riferito che il tratto di Via Paolo Borsellino CP_1
interessato dal sinistro era dotato di un impianto di illuminazione attivo (pertanto risulta smentita la circostanza dedotta dalla danneggiata , della presunta oscurità del luogo). Pt_1
In un simile quadro probatorio, nel quale non risulta dimostrata l'allegata condizione di scarsa visibilità, la valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'insidia deve quindi inevitabilmente concentrarsi sulle ordinarie capacità di percezione e di governo del veicolo da parte dell'utente medio.
Ed in tale prospettiva, risulta pienamente condivisibile l'osservazione del primo Giudice, secondo cui la condotta del , che circolava senza aver conseguito la patente di guida, costituisce un elemento di CP_2
pregnante rilievo nella ricostruzione causale del sinistro.
Ed infatti, la mancanza del titolo abilitativo, lungi dall'essere un dato meramente formale, rivela una verosimile carenza di preparazione tecnica e di capacità di governo del mezzo, traducendosi in un indizio qualificato di imperizia.
Si tratta, dunque, di una circostanza che non solo concorre a rafforzare la valutazione di prevedibilità ed evitabilità dell'ostacolo, ma che, per la sua intensità dimostrativa, assume natura potenzialmente assorbente nella verifica del nesso eziologico.
In presenza di un'anomalia stradale descritta dagli stessi attori come “enorme”, la condotta del conducente assume rilievo determinante: l'ostacolo, pur esistente, non integra un pericolo occulto, e l'evento lesivo si pone, con elevato grado di verosimiglianza, come esito della scarsa padronanza del mezzo e della mancata adozione delle cautele minime esigibili dall'utente della strada.
In tale prospettiva, il comportamento del danneggiato è idoneo ad inserirsi nella sequenza causale con efficacia autonoma e sufficiente, rendendo la cosa mera occasione del danno, ed integrando quel “fortuito” che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, determina l'esclusione della responsabilità del custode.
Peraltro, è d'uopo evidenziare come la trasportata abbia rivolto la domanda risarcitoria Parte_1
esclusivamente nei confronti del , senza alcun coinvolgimento a carico del vettore Controparte_1
. CP_2
8 Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul governo delle spese del presente grado
Con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato , le spese del Controparte_1
presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante ; Parte_1
pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tenuto conto dell'importo complessivo richiesto da a titolo di risarcimento danni, nell'atto di gravame. Parte_1
Infatti, l'importo complessivo richiesto è pari ad euro 41.985,00 (sommatoria di euro 34.380,00 a titolo di danno biologico;
euro 6.605,00 a titolo di danno morale, ed euro 1.000,00 per spese mediche documentate).
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio.
A tal proposito, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria.
Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ. n. 29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale va riconosciuto, in favore dell'appellato CP_1
, l'importo di euro 4.996,00.
[...]
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore dell'avv. Domenico Chianese, Difensore dell'ente appellato.
Nulla va statuito, in ordine alle spese, nei confronti dell'appello contumace , rimasto estraneo CP_2
9 alle questioni che hanno costituito oggetto del presente giudizio di appello.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , in persona del legale rapp.te p.t. (appello Parte_1 Controparte_1
notificato anche a ), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6067/19, pubblicata il 13 CP_2
Giugno 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore del Parte_1 CP_1
, che liquida in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Domenico Chianese;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1
unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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