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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa da:
COMMISSARIATO DEL PER AUTONOMA CP_1 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO CP_3
STATO DI TRENTO, domiciliatario;
- appellante - contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_4
REITERER KARL e dall'avv. SIDDI STEFANO, domiciliatari;
- appellato -
In punto: appello avverso la sentenza n. 28/2024 del Giudice di Pace di
Vipiteno, depositata l'11.9.2024.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante:
pagina 1 di 4 “Voglia il Tribunale di Bolzano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta dal signor in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, Controparte_4
confermando il verbale di contestazione sotteso.
Vinte le spese di lite”; per la parte appellata:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'odierna appellante e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cap come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Con il primo motivo di appello si lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 202, 204-bis e 207 del d.lgs. n. 285/1992
(Codice della Strada) – Erronea valutazione del materiale probatorio offerto”.
Si lamenta, in sostanza, l'inammissibilità dell'opposizione in considerazione del pagamento avvenuto in misura ridotta, non ammessa ex art. 204bis c.d.s.
In reiezione va rilevato che ex art. 202, comma 1, c.d.s., <<… la riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista … la sanzione della sospensione della patente>>.
È pacifico che per le violazioni contestate nella fattispecie sia prevista la sospensione della patente, come disposto nella fattispecie e facilmente evincibile dal verbale in atti.
pagina 2 di 4 Ne deriva che l'avvenuto pagamento non avrebbe mai potuto essere qualificato quale pagamento effettuato in misura ridotta, donde l'ammissibilità dell'opposizione.
II.
Con il secondo motivo di appello si lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. – Vizio di ultrapetizione –
Erronea valutazione del materiale probatorio offerto”.
Le deduzioni di parte appellante sul punto, volte alla qualificazione del pagamento a titolo di cauzione piuttosto che ad altro titolo, si ritengono assorbite da quanto dedotto al punto I.
Non avendo per oggetto l'appello questioni di merito relative ai fatti contestati, devono ritenersi per il resto pacifiche le deduzioni di parte opponente svolte in primo grado e fatte proprie dal primo Giudice, donde la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta
l'appello e per l'effetto
conferma
pagina 3 di 4 l'impugnata sentenza;
condanna
l'appellante al rimborso delle spese di lite, che liquida in € per spese, € 500,00 per onorari, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. c.a.p. come per legge;
fissa
il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, il 22/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2766/2024 promossa da:
COMMISSARIATO DEL PER AUTONOMA CP_1 CP_2 [...]
, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO CP_3
STATO DI TRENTO, domiciliatario;
- appellante - contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_4
REITERER KARL e dall'avv. SIDDI STEFANO, domiciliatari;
- appellato -
In punto: appello avverso la sentenza n. 28/2024 del Giudice di Pace di
Vipiteno, depositata l'11.9.2024.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante:
pagina 1 di 4 “Voglia il Tribunale di Bolzano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, respingere l'opposizione proposta dal signor in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, Controparte_4
confermando il verbale di contestazione sotteso.
Vinte le spese di lite”; per la parte appellata:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'odierna appellante e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cap come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Con il primo motivo di appello si lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 202, 204-bis e 207 del d.lgs. n. 285/1992
(Codice della Strada) – Erronea valutazione del materiale probatorio offerto”.
Si lamenta, in sostanza, l'inammissibilità dell'opposizione in considerazione del pagamento avvenuto in misura ridotta, non ammessa ex art. 204bis c.d.s.
In reiezione va rilevato che ex art. 202, comma 1, c.d.s., <<… la riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista … la sanzione della sospensione della patente>>.
È pacifico che per le violazioni contestate nella fattispecie sia prevista la sospensione della patente, come disposto nella fattispecie e facilmente evincibile dal verbale in atti.
pagina 2 di 4 Ne deriva che l'avvenuto pagamento non avrebbe mai potuto essere qualificato quale pagamento effettuato in misura ridotta, donde l'ammissibilità dell'opposizione.
II.
Con il secondo motivo di appello si lamenta “violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 112 c.p.c. – Vizio di ultrapetizione –
Erronea valutazione del materiale probatorio offerto”.
Le deduzioni di parte appellante sul punto, volte alla qualificazione del pagamento a titolo di cauzione piuttosto che ad altro titolo, si ritengono assorbite da quanto dedotto al punto I.
Non avendo per oggetto l'appello questioni di merito relative ai fatti contestati, devono ritenersi per il resto pacifiche le deduzioni di parte opponente svolte in primo grado e fatte proprie dal primo Giudice, donde la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza segue condanna al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
rigetta
l'appello e per l'effetto
conferma
pagina 3 di 4 l'impugnata sentenza;
condanna
l'appellante al rimborso delle spese di lite, che liquida in € per spese, € 500,00 per onorari, oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. c.a.p. come per legge;
fissa
il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
In considerazione del rigetto della domanda sussistono i presupposti per il versamento da parte di parte appellante, ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13
d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
Così deciso in Bolzano, il 22/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4