Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3694
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. n. 55/2014

    La liquidazione delle spese processuali in misura inferiore al minimo tariffario, senza adeguata giustificazione, non è condivisibile e viola le disposizioni del D.M. n. 55/2014. I parametri di determinazione del compenso costituiscono criteri di orientamento e il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c. che preclude la liquidazione di somme simboliche.

  • Accolto
    Ricalcolo delle spese di lite di primo grado

    In parziale riforma della sentenza impugnata, il Tribunale ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese processuali del primo grado, liquidate in complessivi € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA.

  • Accolto
    Condanna alle spese di lite d'appello

    Il Tribunale ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, liquidate in € 66,00 per esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3694
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 3694
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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