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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/12/2025, n. 3694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3694 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato ex art. 433 ss. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9529/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LITTERA PAOLO Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte appellante ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
– Riformare parzialmente, in ordine alla quantificazione del compenso liquidato in primo grado, la
sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di avente n. 525/2025 (RG n. 113/2025 CP_1 sentenza n. cronol. 4780/2025) del 24/02/2025 e pubblicata il 24/6/2025, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti, e per l'effetto, pagina 1 di 4 - Condannare il , in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite di primo Controparte_1 grado in favore di parte ricorrente quantificate in € 346,00, con maggiorazione del 33% ex art. 4, co.8,
D.M.147/22, oltre oneri di legge spese gen.15%, e 4% cpa, spese vive € 43,50, con distrazione al difensore antistatario;
- Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite d'appello Controparte_1 in favore di parte ricorrente, quantificate in € 662,00, oltre oneri di legge, spese gen. 15%, e 4% cpa, spese vive € 93,00, con distrazione al difensore che se ne dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace di Bologna avverso il verbale di Parte_1 accertamento di violazione del CdS emesso dalla Polizia locale di Bologna il 4.11.2024, chiedendo che venisse dichiarato nullo e di nessun effetto, con condanna del al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi professionali, da distrarre in favore del difensore che se ne dichiarava antistatario.
Il non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 525/2025 del 24.02.2025, pubblicata il 24.06.2025, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso proposto da e condannava il al pagamento, in favore del ricorrente, delle Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidandole in € 80,00 per compensi, oltre ad oneri di legge, e in € 43,00 per il rimborso del contributo unificato, in considerazione della serialità delle questioni trattate.
2. Nel ricorso in appello eccepiva la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. n. 55/2014, Parte_1 in quanto le spese di lite liquidate dal Giudice di primo grado erano inferiori al minimo di legge, e rilevava che non era giustificabile la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in misura inferiore al minimo tariffario;
chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, nella parte relativa alla quantificazione del compenso, la condanna del al pagamento delle spese CP_1 nella misura di € 346,00, oltre alla maggiorazione del 33 % ex art. 4 comma 8 D.M. n. 147/2022, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.12.2025 il Procuratore della parte appellante precisava le conclusioni, riportandosi al ricorso in appello.
pagina 2 di 4 3. Si ritiene che l'unico motivo di appello sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei termini che seguono.
In ordine alle spese di lite, il D.M. n. 55 del 2014, disciplina i parametri dei compensi spettanti all'avvocato per lo svolgimento dell'attività professionale resa in ambito giudiziale.
Sulla base di tali parametri, tenendo conto delle tabelle allegate allo stesso decreto, il giudice liquida le spese processuali.
Orbene, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione del difensore in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass., sez. VI, 31 luglio 2018, n. 20183; Cass., sez. VI, 17 luglio
2019, n. 19246).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace nel liquidare le spese processuali ha ritenuto che, stante la serialità delle questioni trattate, il compenso dovesse essere liquidato nell'importo di € 80,00, inferiore al minimo tariffario.
Tale decisione non è condivisibile e deve essere riformata, in quanto si pone in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevedono compensi tariffari minimi, medi e massimi.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va pertanto rideterminato l'importo spettante alla parte vincitrice a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio, relative ai compensi, che vanno liquidati secondo i valori tariffari minimi, tenuto conto della modesta entità delle questioni trattate e delle caratteristiche della controversia;
non appare applicabile l'aumento relativo alla manifesta fondatezza del ricorso, considerando che l'aumento previsto dall'art. 4 comma 8
D.M. n. 55/2014 non è dovuto bensì discrezionale, e che nel caso di specie la circostanza relativa alla mancata costituzione in giudizio del e alla mancata produzione documentale relativa alla CP_1 violazione contestata, su cui si fonda la richiesta dell'incremento, ha invero certamente agevolato la difesa del ricorrente, semplificando l'attività processuale svolta nel corso del giudizio e nella fase decisionale.
pagina 3 di 4 Le spese processuali relative al presente grado di appello seguono anch'esse la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno liquidate nella misura minima, in base agli stessi criteri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 525/2025 del 24.02.2025, ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, alla rifusione, nei riguardi di delle spese processuali del primo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la liquidazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione, nei riguardi di Controparte_1
delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 66,00 per Parte_1 esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la liquidazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Bologna, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita CHIERICI, ha pronunciato ex art. 433 ss. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 9529/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LITTERA PAOLO Parte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte appellante ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,
– Riformare parzialmente, in ordine alla quantificazione del compenso liquidato in primo grado, la
sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace di avente n. 525/2025 (RG n. 113/2025 CP_1 sentenza n. cronol. 4780/2025) del 24/02/2025 e pubblicata il 24/6/2025, per i motivi e le ragioni in fatto ed in diritto su esposti, e per l'effetto, pagina 1 di 4 - Condannare il , in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese di lite di primo Controparte_1 grado in favore di parte ricorrente quantificate in € 346,00, con maggiorazione del 33% ex art. 4, co.8,
D.M.147/22, oltre oneri di legge spese gen.15%, e 4% cpa, spese vive € 43,50, con distrazione al difensore antistatario;
- Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite d'appello Controparte_1 in favore di parte ricorrente, quantificate in € 662,00, oltre oneri di legge, spese gen. 15%, e 4% cpa, spese vive € 93,00, con distrazione al difensore che se ne dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace di Bologna avverso il verbale di Parte_1 accertamento di violazione del CdS emesso dalla Polizia locale di Bologna il 4.11.2024, chiedendo che venisse dichiarato nullo e di nessun effetto, con condanna del al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi professionali, da distrarre in favore del difensore che se ne dichiarava antistatario.
Il non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Controparte_1
Con sentenza n. 525/2025 del 24.02.2025, pubblicata il 24.06.2025, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso proposto da e condannava il al pagamento, in favore del ricorrente, delle Parte_1 CP_1 spese di lite, liquidandole in € 80,00 per compensi, oltre ad oneri di legge, e in € 43,00 per il rimborso del contributo unificato, in considerazione della serialità delle questioni trattate.
2. Nel ricorso in appello eccepiva la violazione degli artt. 91 c.p.c. e 4 D.M. n. 55/2014, Parte_1 in quanto le spese di lite liquidate dal Giudice di primo grado erano inferiori al minimo di legge, e rilevava che non era giustificabile la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese in misura inferiore al minimo tariffario;
chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza di primo grado, nella parte relativa alla quantificazione del compenso, la condanna del al pagamento delle spese CP_1 nella misura di € 346,00, oltre alla maggiorazione del 33 % ex art. 4 comma 8 D.M. n. 147/2022, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di appello.
Il non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.12.2025 il Procuratore della parte appellante precisava le conclusioni, riportandosi al ricorso in appello.
pagina 2 di 4 3. Si ritiene che l'unico motivo di appello sia parzialmente fondato e debba essere accolto nei termini che seguono.
In ordine alle spese di lite, il D.M. n. 55 del 2014, disciplina i parametri dei compensi spettanti all'avvocato per lo svolgimento dell'attività professionale resa in ambito giudiziale.
Sulla base di tali parametri, tenendo conto delle tabelle allegate allo stesso decreto, il giudice liquida le spese processuali.
Orbene, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione del difensore in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass., sez. VI, 31 luglio 2018, n. 20183; Cass., sez. VI, 17 luglio
2019, n. 19246).
Nel caso in esame, il Giudice di Pace nel liquidare le spese processuali ha ritenuto che, stante la serialità delle questioni trattate, il compenso dovesse essere liquidato nell'importo di € 80,00, inferiore al minimo tariffario.
Tale decisione non è condivisibile e deve essere riformata, in quanto si pone in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, che prevedono compensi tariffari minimi, medi e massimi.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, va pertanto rideterminato l'importo spettante alla parte vincitrice a titolo di spese processuali del primo grado di giudizio, relative ai compensi, che vanno liquidati secondo i valori tariffari minimi, tenuto conto della modesta entità delle questioni trattate e delle caratteristiche della controversia;
non appare applicabile l'aumento relativo alla manifesta fondatezza del ricorso, considerando che l'aumento previsto dall'art. 4 comma 8
D.M. n. 55/2014 non è dovuto bensì discrezionale, e che nel caso di specie la circostanza relativa alla mancata costituzione in giudizio del e alla mancata produzione documentale relativa alla CP_1 violazione contestata, su cui si fonda la richiesta dell'incremento, ha invero certamente agevolato la difesa del ricorrente, semplificando l'attività processuale svolta nel corso del giudizio e nella fase decisionale.
pagina 3 di 4 Le spese processuali relative al presente grado di appello seguono anch'esse la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno liquidate nella misura minima, in base agli stessi criteri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 525/2025 del 24.02.2025, ogni Parte_1 CP_1 diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del Sindaco Controparte_1 pro-tempore, alla rifusione, nei riguardi di delle spese processuali del primo grado di Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 43,00 per esborsi ed € 173,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la liquidazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario;
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione, nei riguardi di Controparte_1
delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida in € 66,00 per Parte_1 esborsi ed € 332,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la liquidazione in favore del difensore, che si è dichiarato antistatario.
Bologna, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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