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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 335/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 335 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e
vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Ferdinando Parisi del Foro di Locri), appellante nei confronti degli appellati Controparte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Marino Maurizio CodiceFiscale_2
Punturieri del Foro di Reggio Calabria), , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore (C.F. e P. IVA: – rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocata Margherita Crocè del Foro di Reggio Calabria), e Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore (non costituita).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è controversa la responsabilità degli appellati per i danni subiti da CP_1
a seguito d'un allagamento della sua abitazione, causato dai lavori di ristrutturazione
[...]
eseguiti dalla TA LD CC (su incarico del ). CP_2 Controparte_2
2.1. Il Tribunale ha accolto la domanda di , condannando la ditta a risarcire i danni, CP_1
mentre ha escluso la responsabilità del e di CP_2 Controparte_4
[...
. propone appello avverso tale decisione. Parte_1
2.1. Egli, dopo aver dichiarato di non contestare le parti di sentenza relative ai rapporti tra l'appellante e (aderendo alla tesi esposta dal giudicante, e Controparte_3 affermativa del difetto di legittimazione attiva – in capo a – nei confronti di PT [...]
, censura – invece – la sentenza laddove il giudice ha sostenuto Controparte_3
l'irresponsabilità del CP_2
2.2. Egli chiede, pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente, in via esclusiva o concorrente a quella dell'appaltatrice.
2.3. – in particolare – sostiene come il nella propria qualità di committente PT CP_2
dei lavori, fosse responsabile del cantiere (avendo incaricato un direttore dei lavori, per la supervisione della realizzazione dell'opera); i lavori eseguiti dalla propria TA – a suo dire – sarebbero stati effettuati seguendo le dettagliate direttive comunali: qualsiasi danno, pertanto, avrebbe comunque implicato l'ascrizione al della relativa responsabilità. CP_2
2.4. L'appellante contesta, inoltre, la sentenza nella misura in cui la stessa non avrebbe applicato correttamente gli artt. 2043 e 2051 c.c., a norma dei quali il avrebbe dovuto CP_2 essere ritenuto responsabile dei danni causati all'immobile dell'esponente.
2.5. Su queste premesse, allora, afferma come il Tribunale avrebbe dovuto valutare PT
con maggiore rigore le risultanze istruttorie e i documenti prodotti, dalla cui lettura sarebbe stato possibile desumere una diversa attribuzione di responsabilità.
3. ha resistito all'iniziativa avversaria, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
di primo grado e sostenendo come la responsabilità della TA sia stata dimostrata dalle testimonianze e dalla consulenza tecnica.
3.1. Egli, poi, ha evidenziato come l'attività istruttoria abbia dimostrato inequivocabilmente i fatti prospettati, con speciale riferimento alla responsabilità della TA nella causazione dell'allagamento.
2 3.2. Il si è costituito riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione CP_2
depositata in primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto evidenziare come la TA appellante abbia abbandonato la tesi
(sostenuta in primo grado) della propria estraneità alla fattispecie dannosa (in punto di nesso causale), non risultando riproposte nell'atto d'appello le deduzioni (invece espresse in prima cura) a mente delle quali lo sversamento d'acqua pluviale all'interno della stanza
(appartenente al privato attore) ospitante un home cinema (della relativa abitazione) avrebbe dovuto imputarsi a un difetto dell'acquedotto comunale.
6.1. Il libello introduttivo del secondo grado di giudizio, infatti, censura l'impostazione del
Tribunale, limitatamente alla mancata ascrizione all'Ente locale della responsabilità
(esclusiva o concorrente) nella causazione del sinistro.
7. L' , in particolare, ritiene come la propria attività sia stata interamente condizionata Pt_2
dalle direttive impartite dal e conseguentemente deduce la propria irresponsabilità, CP_2
ricavandola dalla ritenuta impossibilità di ricondurre (sul piano soggettivo) alla medesima
TA le scelte di concreta realizzazione delle lavorazioni appaltate.
7.1. L'assunto risulta congetturale.
7.2. Non è stata raggiunta – né, invero, ventilata – la prova d'una così penetrante ingerenza comunale nell'effettuazione dell'opera commissionata.
7.3. Al contrario, la dinamica delle lavorazioni appaltate (risoltesi nella realizzazione d'uno scavo, non presidiato, e destinato a ospitare tubazioni per il collegamento di più pozzetti e caditoie, di raccolta d'acqua meteorica), tradisce una negligenza operativa della TA, ascrivibile solamente a quest'ultima, poiché espressiva di negligenza.
7.4. La mancata adozione di cautele finalizzate a evitare l'insinuazione d'acqua (attraverso le aperture del terreno realizzate dalla TA) si pone, infatti, in contrasto con un elementare obbligo d'avvedutezza, in forza del quale – davanti all'agevolmente prevedibile eventualità di rovesci – la TA avrebbe dovuto scongiurare il rischio del deflusso – proprio attraverso gli scavi aperti in esecuzione della commessa pubblica – d'acqua piovana, poi riversatasi nel manufatto di proprietà dell'appellato.
7.5. La prospettazione aziendale – secondo cui il comportamento osservato nell'adempimento dell'affidamento pubblico sarebbe stato integralmente vincolato agli ordini dell'Ente (così asseritamente puntuali da trasformare l'appaltatrice in mera emissaria del
– è rimasta priva di riscontro, oltreché incompatibile con una valutazione ispirata a CP_2 un criterio di normalità e probabilità logica: non appare – invero – comprensibile la ragione
3 per la quale il avrebbe dovuto intimare alla TA d'astenersi dall'impedire infiltrazioni CP_2
idriche nella proprietà di terzi, qualora provenienti dal sedime dello scavo.
8. Anche l'ulteriore argomento – finalizzato all'inclusione dell'Ente nel perimetro dei civilmente responsabili verso l'appellato principale – non persuade.
8.1. Il potere-dovere di vigilanza – incombente sull'Amministrazione quale custode della zona interessata dai lavori – non può estendersi fino al punto da richiedere la presenza sistematica e il controllo ininterrotto – da parte comunale – sulla zona oggetto dell'appalto, ovvero su ogni singola fase delle lavorazioni realizzative della commessa.
8.2. Nel contratto di appalto, infatti, l'appaltatore è soggetto esattamente estraneo all'organizzazione del committente, nonché investito contrattualmente d'un incarico da assolvere con autonomia di mezzi e conservazione in capo a sé dei rischi pertinenti.
8.3. Il controllo della stazione appaltante a) da un lato non può risolversi nell'ipertrofico assoggettamento dell'interlocutore contrattuale allo scrutinio pedante e all'intromissione del controllante, e b) dall'altro non può essere invocato (dall'appaltatore) quale viatico del proprio esonero di responsabilità, ogniqualvolta tale invocazione di responsabilità scaturisca dalla violazione di canoni comportamentali di prudenza elementare, e corretto svolgimento delle lavorazioni appaltate.
9. Per tutto quanto esposto sopra, allora, l'appello – nella parte in cui invoca innanzitutto l'accertamento dell'estraneità della TA alla causazione del danno («dichiarare che la responsabilità per il sinistro occorso al Sig. non è ascrivibile al Sig. Controparte_1 PT
) – va rigettato, atteso il coinvolgimento diretto dell'appaltatore nella provocazione del
[...]
sinistro, per propria negligenza in sede di realizzazione dei lavori commissionati al medesimo.
10. Giungendo, ora, alla valutazione del motivo d'appello subordinato (tendente a sollecitare sia dichiarata «la responsabilità del ex art. 2051 c.c. in via Controparte_2
esclusiva o concorrente»), esso è altrettanto infondato.
10.1. Negata – per tutte le ragioni illustrate sopra, circa la responsabilità di – PT un'eventuale responsabilità esclusiva del la richiesta di declaratoria d'una CP_2 responsabilità (quantomeno) concorrente dell'Amministrazione (convenuta principale davanti al Tribunale) non è sorretta da interesse a impugnare.
10.2. L'ipotetica statuizione sul punto non rimodulerebbe – invero – in senso favorevole all'appellante il titolo e la misura della responsabilità di lui verso il danneggiato, il quale – infatti – sarebbe comunque legittimato ad agire contro la TA, immediatamente e per l'intero.
10.3. Non a caso, Cass., Sez. III Civ., sent. n. 542/2020 ha puntualizzato come «La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve
a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti
4 interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa».
10.4. In assenza di domanda di rivalsa – certamente non proponibile dalla TA (pure ritualmente evocata in prima cura, ma ivi rimasta contumace) per la prima volta nel contesto di un appello – nemmeno tale profilo di doglianza dell'appellante può, quindi, essere apprezzato positivamente.
11. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di PT
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, con loro corresponsione in favore di ciascuna parte resistente e vittoriosa (in ossequio al principio – compendiato, fra gli altri, da Trib.
Massa, sent. n. 1379/2015 – in forza del quale «In caso di pluralità di parti coinvolte nel giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.
Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose»):
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
5 12. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dei presupposti per l'eventuale raddoppio – da valutarsi a cura della Cancelleria – del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , del , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del rappresentante legale pro tempore, e d in persona Controparte_3
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle competenze processuali in favore di ambo le controparti costituite, ossia del , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, e di , attribuendo – separatamente a Controparte_1 ciascuna di dette controparti – l'importo pari a 1.458,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
- manda alla Cancelleria per la verifica dell'eventuale obbligo di versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 335 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e
vertente tra
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Ferdinando Parisi del Foro di Locri), appellante nei confronti degli appellati Controparte_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Marino Maurizio CodiceFiscale_2
Punturieri del Foro di Reggio Calabria), , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore (C.F. e P. IVA: – rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avvocata Margherita Crocè del Foro di Reggio Calabria), e Controparte_3
in persona del rappresentante legale pro tempore (non costituita).
[...]
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
1 b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, è controversa la responsabilità degli appellati per i danni subiti da CP_1
a seguito d'un allagamento della sua abitazione, causato dai lavori di ristrutturazione
[...]
eseguiti dalla TA LD CC (su incarico del ). CP_2 Controparte_2
2.1. Il Tribunale ha accolto la domanda di , condannando la ditta a risarcire i danni, CP_1
mentre ha escluso la responsabilità del e di CP_2 Controparte_4
[...
. propone appello avverso tale decisione. Parte_1
2.1. Egli, dopo aver dichiarato di non contestare le parti di sentenza relative ai rapporti tra l'appellante e (aderendo alla tesi esposta dal giudicante, e Controparte_3 affermativa del difetto di legittimazione attiva – in capo a – nei confronti di PT [...]
, censura – invece – la sentenza laddove il giudice ha sostenuto Controparte_3
l'irresponsabilità del CP_2
2.2. Egli chiede, pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'Ente, in via esclusiva o concorrente a quella dell'appaltatrice.
2.3. – in particolare – sostiene come il nella propria qualità di committente PT CP_2
dei lavori, fosse responsabile del cantiere (avendo incaricato un direttore dei lavori, per la supervisione della realizzazione dell'opera); i lavori eseguiti dalla propria TA – a suo dire – sarebbero stati effettuati seguendo le dettagliate direttive comunali: qualsiasi danno, pertanto, avrebbe comunque implicato l'ascrizione al della relativa responsabilità. CP_2
2.4. L'appellante contesta, inoltre, la sentenza nella misura in cui la stessa non avrebbe applicato correttamente gli artt. 2043 e 2051 c.c., a norma dei quali il avrebbe dovuto CP_2 essere ritenuto responsabile dei danni causati all'immobile dell'esponente.
2.5. Su queste premesse, allora, afferma come il Tribunale avrebbe dovuto valutare PT
con maggiore rigore le risultanze istruttorie e i documenti prodotti, dalla cui lettura sarebbe stato possibile desumere una diversa attribuzione di responsabilità.
3. ha resistito all'iniziativa avversaria, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
di primo grado e sostenendo come la responsabilità della TA sia stata dimostrata dalle testimonianze e dalla consulenza tecnica.
3.1. Egli, poi, ha evidenziato come l'attività istruttoria abbia dimostrato inequivocabilmente i fatti prospettati, con speciale riferimento alla responsabilità della TA nella causazione dell'allagamento.
2 3.2. Il si è costituito riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione CP_2
depositata in primo grado.
4. All'esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. Occorre innanzitutto evidenziare come la TA appellante abbia abbandonato la tesi
(sostenuta in primo grado) della propria estraneità alla fattispecie dannosa (in punto di nesso causale), non risultando riproposte nell'atto d'appello le deduzioni (invece espresse in prima cura) a mente delle quali lo sversamento d'acqua pluviale all'interno della stanza
(appartenente al privato attore) ospitante un home cinema (della relativa abitazione) avrebbe dovuto imputarsi a un difetto dell'acquedotto comunale.
6.1. Il libello introduttivo del secondo grado di giudizio, infatti, censura l'impostazione del
Tribunale, limitatamente alla mancata ascrizione all'Ente locale della responsabilità
(esclusiva o concorrente) nella causazione del sinistro.
7. L' , in particolare, ritiene come la propria attività sia stata interamente condizionata Pt_2
dalle direttive impartite dal e conseguentemente deduce la propria irresponsabilità, CP_2
ricavandola dalla ritenuta impossibilità di ricondurre (sul piano soggettivo) alla medesima
TA le scelte di concreta realizzazione delle lavorazioni appaltate.
7.1. L'assunto risulta congetturale.
7.2. Non è stata raggiunta – né, invero, ventilata – la prova d'una così penetrante ingerenza comunale nell'effettuazione dell'opera commissionata.
7.3. Al contrario, la dinamica delle lavorazioni appaltate (risoltesi nella realizzazione d'uno scavo, non presidiato, e destinato a ospitare tubazioni per il collegamento di più pozzetti e caditoie, di raccolta d'acqua meteorica), tradisce una negligenza operativa della TA, ascrivibile solamente a quest'ultima, poiché espressiva di negligenza.
7.4. La mancata adozione di cautele finalizzate a evitare l'insinuazione d'acqua (attraverso le aperture del terreno realizzate dalla TA) si pone, infatti, in contrasto con un elementare obbligo d'avvedutezza, in forza del quale – davanti all'agevolmente prevedibile eventualità di rovesci – la TA avrebbe dovuto scongiurare il rischio del deflusso – proprio attraverso gli scavi aperti in esecuzione della commessa pubblica – d'acqua piovana, poi riversatasi nel manufatto di proprietà dell'appellato.
7.5. La prospettazione aziendale – secondo cui il comportamento osservato nell'adempimento dell'affidamento pubblico sarebbe stato integralmente vincolato agli ordini dell'Ente (così asseritamente puntuali da trasformare l'appaltatrice in mera emissaria del
– è rimasta priva di riscontro, oltreché incompatibile con una valutazione ispirata a CP_2 un criterio di normalità e probabilità logica: non appare – invero – comprensibile la ragione
3 per la quale il avrebbe dovuto intimare alla TA d'astenersi dall'impedire infiltrazioni CP_2
idriche nella proprietà di terzi, qualora provenienti dal sedime dello scavo.
8. Anche l'ulteriore argomento – finalizzato all'inclusione dell'Ente nel perimetro dei civilmente responsabili verso l'appellato principale – non persuade.
8.1. Il potere-dovere di vigilanza – incombente sull'Amministrazione quale custode della zona interessata dai lavori – non può estendersi fino al punto da richiedere la presenza sistematica e il controllo ininterrotto – da parte comunale – sulla zona oggetto dell'appalto, ovvero su ogni singola fase delle lavorazioni realizzative della commessa.
8.2. Nel contratto di appalto, infatti, l'appaltatore è soggetto esattamente estraneo all'organizzazione del committente, nonché investito contrattualmente d'un incarico da assolvere con autonomia di mezzi e conservazione in capo a sé dei rischi pertinenti.
8.3. Il controllo della stazione appaltante a) da un lato non può risolversi nell'ipertrofico assoggettamento dell'interlocutore contrattuale allo scrutinio pedante e all'intromissione del controllante, e b) dall'altro non può essere invocato (dall'appaltatore) quale viatico del proprio esonero di responsabilità, ogniqualvolta tale invocazione di responsabilità scaturisca dalla violazione di canoni comportamentali di prudenza elementare, e corretto svolgimento delle lavorazioni appaltate.
9. Per tutto quanto esposto sopra, allora, l'appello – nella parte in cui invoca innanzitutto l'accertamento dell'estraneità della TA alla causazione del danno («dichiarare che la responsabilità per il sinistro occorso al Sig. non è ascrivibile al Sig. Controparte_1 PT
) – va rigettato, atteso il coinvolgimento diretto dell'appaltatore nella provocazione del
[...]
sinistro, per propria negligenza in sede di realizzazione dei lavori commissionati al medesimo.
10. Giungendo, ora, alla valutazione del motivo d'appello subordinato (tendente a sollecitare sia dichiarata «la responsabilità del ex art. 2051 c.c. in via Controparte_2
esclusiva o concorrente»), esso è altrettanto infondato.
10.1. Negata – per tutte le ragioni illustrate sopra, circa la responsabilità di – PT un'eventuale responsabilità esclusiva del la richiesta di declaratoria d'una CP_2 responsabilità (quantomeno) concorrente dell'Amministrazione (convenuta principale davanti al Tribunale) non è sorretta da interesse a impugnare.
10.2. L'ipotetica statuizione sul punto non rimodulerebbe – invero – in senso favorevole all'appellante il titolo e la misura della responsabilità di lui verso il danneggiato, il quale – infatti – sarebbe comunque legittimato ad agire contro la TA, immediatamente e per l'intero.
10.3. Non a caso, Cass., Sez. III Civ., sent. n. 542/2020 ha puntualizzato come «La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve
a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti
4 interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa».
10.4. In assenza di domanda di rivalsa – certamente non proponibile dalla TA (pure ritualmente evocata in prima cura, ma ivi rimasta contumace) per la prima volta nel contesto di un appello – nemmeno tale profilo di doglianza dell'appellante può, quindi, essere apprezzato positivamente.
11. Le spese del grado sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, seguono la soccombenza (e sono conseguentemente poste a carico di PT
, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio
[...] dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, con loro corresponsione in favore di ciascuna parte resistente e vittoriosa (in ossequio al principio – compendiato, fra gli altri, da Trib.
Massa, sent. n. 1379/2015 – in forza del quale «In caso di pluralità di parti coinvolte nel giudizio, preme evidenziare che la pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.
Solo quando nello stesso giudizio più parti sono state assistite dal medesimo difensore, e la loro domanda sia stata accolta, è ammissibile a carico del soccombente la liquidazione unitaria e globale delle spese di lite in favore delle parti vittoriose»):
Fase di studio della controversia: € 268,00
Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 426,00
Compenso tabellare: € 1.458,00
5 12. Alla luce dell'esito dell'appello, infine, va dato atto – ai sensi dell'art. 1, XVII c., l. 228/2012, introduttivo del comma 1-quater all'art. 13, D.P.R. 115/2002 – dei presupposti per l'eventuale raddoppio – da valutarsi a cura della Cancelleria – del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , del , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
persona del rappresentante legale pro tempore, e d in persona Controparte_3
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello integralmente;
- condanna l'appellante alla rifusione delle competenze processuali in favore di ambo le controparti costituite, ossia del , in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, e di , attribuendo – separatamente a Controparte_1 ciascuna di dette controparti – l'importo pari a 1.458,00 euro, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
- manda alla Cancelleria per la verifica dell'eventuale obbligo di versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo (a titolo di contributo unificato), pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6