Parere interlocutorio 13 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
Parere interlocutorio 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3245 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03245/2025REG.PROV.COLL.
N. 01339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1339 del 2023, proposto dalla società Itinera s.p.a. (già Interstrade s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria Gammaidoni, Mario Sanino e Alessandro Sciolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ST TR, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Russo e Francesco Dal Piaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Comune di Roccaforte Mondovì, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) - Dipartimento territoriale di Cuneo - Piemonte sud-ovest, della Regione Piemonte, dell'Azienda sanitaria locale CN1, della Comunità montana Alto Tanaro Cebano Monregalese, dell'Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, di Gal Mongioie società consortile a r.l. e di PA TR, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte (Sezione Prima) n. 01049/2022, resa tra le parti, di rigetto del ricorso avverso:
a) la determinazione dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 45 dell'8 gennaio 2018, avente ad oggetto: « D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L.R. 40/98 e s.m.i.. - Progetto di coltivazione della cava di calcare dolomitico in località Rulfi, nel Comune di Roccaforte Mondovì – Proponente: Interstrade S.p.A., S.P.211 della Lomellina 3/13, Loc. san Guglielmo, 15057-Tortona (AL). – Assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale »;
b) ogni atto preparatorio e necessario, presupposto e consequenziale, in particolare del provvedimento della Provincia di Cuneo prot. n. 2017/94783 del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto: « l.r. 40/1998 articolo 10 – Fase di verifica di compatibilità ambientale – Progetto di coltivazione di una cava di calcare dolomitico ubicata in località Rulfi del Comune di Roccaforte Mondovì – Proponente Ditta Interstrade S.p.A. ».
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Cuneo e di ST TR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Itinera s.p.a. ha appellato la sentenza in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione n. 45 dell'8 gennaio 2018, con la quale la Provincia di Cuneo ha disposto l'assoggettamento a VIA (valutazione di impatto ambientale) di un progetto di coltivazione di una cava, limitatamente all'attività estrattiva e senza frantumazione in loco dei materiali inerti.
2. I fatti di causa rilevanti – quali emergono dalle convergenti affermazioni delle parti e, comunque, dagli atti e dai documenti del giudizio – possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. L'appellante è proprietaria di una cava di dolomia in Roccaforte Mondovì, località Rulfi, nelle vicinanze di un agriturismo di titolarità di ST TR.
2.2. Nel 2007 la società ha presentato un progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava, comprendente sia l'attività estrattiva sia quella di lavorazione del materiale escavato tramite frantumazione. Verificata la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Provincia di Cuneo ha avviato il procedimento di compatibilità ambientale, conclusosi positivamente con la delibera di giunta provinciale n. 430 del 4 novembre 2008. Su ricorso di ST TR, la deliberazione è stata annullata dal T.A.R. Piemonte con sentenza n. 1197/2012, relativamente alla valutazione sull'impatto acustico del progetto. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3509/2021.
2.3. La Provincia ha, indi, riaperto il procedimento di VIA con specifico riferimento all'impatto acustico del progetto di rinnovo e ampliamento della cava. Con determinazione provinciale n. 407 del 13 febbraio 2017, è stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale del progetto sotto il profilo acustico, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni, tra le quali l'obbligo della società di completare delle opere di mitigazione sonora già in progetto prima di riavviare l'attività, nonché l'obbligo di periodiche verifiche del rispetto del differenziale per la corretta valutazione del livello di immissione acustica, seguendo un modello proposto da ARPA. Itinera s.p.a. ha impugnato la determinazione n. 407/2017, limitatamente alle prescrizioni. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con sentenza n. 734/2023, appellata dinanzi al Consiglio di Stato: codesto contenzioso, iscritto al R.G. 8548/2023, è ancora pendente, ma nessuna delle parti ha chiesto la riunione con il presente processo, che, comunque, può essere definito indipendentemente dall'altro.
2.4. Frattanto, il 3 ottobre 2017, l'appellante ha presentato una nuova istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, prospettando una modificazione del progetto di gestione della cava che escludesse l'impianto di frantumazione. All'esito dell'istruttoria, la Provincia, con la già citata determina n. 45/2018, ha disposto di assoggettare l'intervento proposto a VIA.
2.5. Il provvedimento è stato impugnato da Itinera s.p.a. dinanzi al T.A.R., con un unico motivo di ricorso, rubricato « Violazione dell'art. 10 l.r. Piemonte n. 40/1998 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e/o errore di fatto e/o vizio di motivazione – sviamento di potere violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza – violazione del divieto di aggravio del procedimento – eccesso di potere per contrasto con la relazione tecnica dell'ARPA – Dipartimento territoriale di Cuneo prot. n. 95882 del 19.12.2017 ». In sintesi, l'esponente ha dedotto l'inutilità di una nuova procedura di VIA, sostenendo di godere già di un giudizio di compatibilità ambientale, costituito dalla deliberazione n. 430/2008, come confermata e integrata della determinazione n. 407/2017, quest'ultima efficace sino al 4 ottobre 2023, tenuto conto che il nuovo progetto costituirebbe una mera reductio di quello originario, contemplando la medesima attività di coltivazione della cava ma senza la frantumazione delle pietre estratte. La ricorrente ha, inoltre, contrastato le singole motivazioni a sostegno della decisione di procedere alla valutazione ambientale del progetto, tra cui quelle vertenti su aspetti idrogeologici e acustici.
2.6. Con sentenza n. 1049 del 30 novembre 2022, il T.A.R. Piemonte ha respinto il ricorso, osservando che la società ricorrente non beneficiasse di alcuna valutazione ambientale favorevole:
- non la determinazione n. 407/2017, limitata all'impatto acustico, in quanto la stessa sarebbe stata efficace sino al 4 ottobre 2023 solo a condizione che la società avesse ottemperato alle relative prescrizioni; viceversa, l'esponente aveva mancato di osservare le prescrizioni, preferendo impugnarle dinanzi al T.A.R., sicché la valutazione positiva di impatto acustico sarebbe rimasta inefficace;
- non la deliberazione n. 430/2008, emessa sulla scorta di un contesto ambientale ormai mutato, in parte annullata e, comunque, valevole sino a eventuali modifiche del progetto, nonché sottoposta a un termine di efficacia triennale.
Il giudice di primo grado ha, altresì, evidenziato come la società ricorrente avesse preteso di invocare a proprio favore – e solo in parte – provvedimenti che per altri aspetti aveva contestato (riferendosi alla determinazione n. 407/2017) o che erano stati in parte qua annullati (cioè la deliberazione n. 430/2008), realizzando così una sorta di cherry picking , cioè una selezione di parte degli atti a proprio specifico uso e consumo.
Il T.A.R. ha inoltre rilevato la differenza tra il progetto del 2007 (oggetto delle due pregresse valutazioni) e quello del 2017 (rispetto al quale è stata emessa la determinazione n. 45/2018), statuendo che non si possa ritenere automaticamente che l'eliminazione, nel secondo progetto, dell'attività di frantumazione riduca l'impatto ambientale dell'attività, posto che tale diversa soluzione comporta più complesse esigenze di trasporto del prodotto non frantumato.
Il giudice ha, ulteriormente:
- evidenziato che le stime effettuate nella perizia della società in relazione all'impatto acustico non rispettino i parametri prudenziali desumibili dall'esito dei precedenti contenziosi;
- valorizzato, per giustificare l'esigenza di una nuova VIA alla luce del mutato contesto ambientale, il verificarsi di un'alluvione nel 2015 e la conseguente necessità di approfondimenti idrogeologici.
3. Con ricorso ritualmente notificato il 30 gennaio 2023 e depositato il 14 febbraio 2023, Itinera s.p.a. ha appellato la sentenza, dolendosi dei seguenti errores in iudicando :
I) l'avere il giudice ritenuto che la valutazione contenuta nella determinazione n. 407/2017 fosse circoscritta all'impatto acustico, quando invece con essa l'amministrazione avrebbe confermato le valutazioni esplicate nella precedente delibera n. 430/2008 sui restanti aspetti ambientali, sicché la società avrebbe ora a disposizione una valutazione di impatto ambientale esaustiva ed efficace sino al 4 ottobre 2023;
II) l'aver il T.A.R. reputato inutilizzabile la determinazione n. 407/2017 in quanto gravata in sede giurisdizionale da Itinera s.p.a. limitatamente alle prescrizioni, poiché la statuizione del giudice equivarrebbe a una negazione della possibilità di impugnare parzialmente i provvedimenti, con conseguente compromissione del diritto di difesa;
III) l'aver ritenuto necessaria la rinnovazione della VIA:
- alla luce della diversità del nuovo progetto, poiché esso contemplerebbe la medesima attività, salvo l'eliminazione della frantumazione in loco dei materiali estratti, la quale è di gran lunga più rumorosa rispetto alla sola attività di escavazione, fatta eccezione per il brillamento degli esplosivi, che richiede un'autorizzazione a parte;
- in ragione del mutato contesto ambientale e, precisamente, dell'evento alluvionale del 2015, in quanto tale avvenimento, essendo antecedente alla determinazione n. 407/2017, sarebbe stato già valutato nel procedimento che ha condotto all'emanazione di questo provvedimento;
IV) l'aver il giudice sostenuto che la valutazione nel 2017 non fosse efficace per mancata osservanza delle prescrizioni in essa contenute, poiché dette prescrizioni sarebbero delle condizioni apposte al legittimo esercizio dell'attività estrattiva, che però la società ha interrotto, e non delle condizioni di efficacia del provvedimento;
V) l'aver criticato lo studio d'impatto acustico predisposto da Itinera s.p.a. ai fini del nuovo progetto, dal momento che – contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R. – l'utilizzo, quale parametro di stima, del massimo rumore residuo sarebbe improntato a ragioni di maggior prudenza.
3.1. Si sono costituiti in appello la Provincia di Cuneo e ST Strada. Nelle memorie depositate in vista dell'udienza di discussione, entrambi gli appellati, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle doglianze, hanno eccepito l'improcedibilità del gravame per la sopravvenuta scadenza, il 4 ottobre 2023, del termine di efficacia della determinazione n. 407/2017.
3.2. A fronte di ciò, in sede di replica, l'appellante ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34, co. 3, cod. proc. amm.
3.3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 30 gennaio 2025.
4. L'appello – le cui censure vengono analizzate assieme, poiché interconnesse – è complessivamente infondato, sebbene per ragioni in parte differenti rispetto a quelle poste alla base della sentenza di primo grado. Pertanto, rimane assorbita la questione dell'incidenza processuale della scadenza del termine di efficacia (4 ottobre 2023) della determinazione n. 407/2017, che, comunque, ad oggi, è senza dubbio caducata e non può sopperire alla necessità di una nuova VIA.
4.1. Come già esposto innanzi, sul progetto, presentato nel 2007, di ampliamento della cava di dolomia mediante attività di escavazione e frantumazione, la Provincia di Cuneo si è espressa, dapprima, con la deliberazione n. 430/2008, contenente un giudizio favorevole sull'impatto ambientale dell'attività, e, poi, a seguito del parziale annullamento giurisdizionale di tale delibera, con la determinazione n. 407/2017, che ha valutato positivamente l'impatto acustico dell'attività, ma con prescrizioni.
4.2. Vero è che l'istruttoria che ha condotto all'adozione della determinazione n. 407/2017 si è focalizzata solo sulle problematiche acustiche, cioè le uniche che avevano condotto all'annullamento in parte qua della delibera n. 430/2008. Ciò non di meno, la nuova determinazione amministrativa si è saldata con la precedente, attribuendo alla società una VIA favorevole del progetto in relazione non solo all'impatto acustico, ma anche alle altre matrici ambientali. Infatti, la determinazione n. 407/2017, estendendo la validità temporale dell'autorizzazione ambientale al 4 ottobre 2023, ha determinato l'ultrattività della precedente VIA, di cui alla deliberazione n. 430/2008, che aveva un termine di efficacia di tre anni, già scaduto.
Ove si opinasse diversamente, cioè ove si ritenesse che la VIA del 2017 fosse circoscritta all'impatto acustico, si arriverebbe al paradosso di considerare caducata, per decorso del tempo impiegato per la riedizione parziale del potere, la precedente valutazione favorevole, proprio nelle parti che avevano superato il vaglio giurisdizionale, sicché la società si troverebbe in possesso di una VIA parziale, del tutto inutile per intraprendere l'attività.
Che, invece, la valutazione del 2017 racchiudesse un placet complessivo del progetto è corroborato dal passaggio della determinazione n. 407/2017 che dispone « DI CONFERMARE i contenuti della D.G.P. n. 430 del 04.11.2008 con la quale era stato rilasciato giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione di una cava di dolomia, nel Comune di Roccaforte Mondovì, presentato in data 17.12.2007 con prot. n. 65317 da INTERSTRADE S.p.A. – Regione Rulfi – 12088 ROCCAFORTE MONDOVÌ (CN) – con esclusione della parte relativa alla VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO che risulta essere oggetto del presente provvedimento ».
4.3. Pertanto, se la società appellante – dopo aver attuato le prescrizioni di cui alla determinazione n. 407/2017, alla cui osservanza era, invero, sospensivamente condizionata l'efficacia della VIA (il provvedimento, infatti, esplicitamente statuisce che « il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. è rilasciato… subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3 e 4 ») – avesse intrapreso l'attività seguendo il progetto originario, così come complessivamente approvato, non avrebbe avuto bisogno di ulteriori valutazioni ambientali sino al 4 ottobre 2023.
4.4. Senonché, il 3 ottobre 2017 Itinera s.p.a. ha volontariamente deciso di presentare al vaglio dell'amministrazione un nuovo progetto, diverso dal precedente, e, così, di rimettere l'autorità nelle condizioni di rinnovare integralmente il proprio giudizio di compatibilità ambientale.
4.5. La deliberazione n. 430/2008, ossia la VIA primigenia, poi saldatasi – quanto all'impatto acustico – con la determinazione n. 407/2017, si era espressa su un progetto risalente al 2007, consistente nell'ampliamento della cava di dolomia mediante attività estrattiva e di frantumazione degli inerti. Nel 2017, invece, la società ha presentato un altro progetto, ove l'ampliamento della cava è limitato all'attività estrattiva, essendo previsto che i materiali prelevati dal sito vengano trasferiti a impianti di frantumazione esterni.
Benché l'appellante sostenga che il progetto del 2017 sia solo riduttivo del precedente, comunque non si può negare la modifica apportata all'attività, ora comprensiva del trasporto delle pietre integre al di fuori della cava, anziché della loro frantumazione in loco . Peraltro, la portata riduttiva del nuovo progetto è argomentata esclusivamente in base alla minor rumorosità dell'attività, ma vi potrebbero essere diversi profili di impatto implicati nelle modifiche progettuali e meritevoli di istruttoria. L'attività funzionale al trasbordo dei massi su veicoli che li trasportino altrove può, infatti, avere dei risvolti ambientali – non solamente riferiti all'acustica – che abbisognano di essere approfonditi, dal momento che una valutazione sul punto non è stata mai effettuata. Come esposto nella determinazione n. 45/2018, « non è stata verificata in dettaglio la sostenibilità dell'intervento in relazione al fatto che il materiale estratto non subirà più lavorazioni primarie (e secondarie) all'interno del sito di cava, ma verrà trasportato "tal quale" all'esterno del sito estrattivo per successivi impieghi e/o lavorazioni ».
Non è dato sapere, inoltre, se – anche in ragione dell'ineluttabile evoluzione tecnologica che si è avuta nel decennio intercorso tra i due progetti – siano stati modificati ulteriori aspetti dell'attività estrattiva.
Significativa, sul punto, è la nota del 27 novembre 2017 (citata nell'avversata determinazione n. 45/2018) emessa dal Comune di Roccaforte Mondovì in seno al procedimento di assoggettabilità a VIA attivato in relazione al nuovo progetto: in essa, l'amministrazione comunale mette in evidenza che l'attività estrattiva in oggetto presupponga numerose lavorazioni, quali l'abbattimento mediante cariche esplosive, l'uso dell'escavatore per movimentare il materiale abbattuto, il convogliamento del materiale abbattuto lungo il cono di gettito, il carico del materiale sugli autocarri e loro movimentazione verso l'esterno dell'area di cava e, a fronte di tali operazioni, contesta l'affermazione di Itinera s.p.a. secondo cui sarebbe stato eliminato l'unico elemento critico dal punto di vista ambientale consistente nella frantumazione in loco degli inerti.
4.6. Si tenga, inoltre, conto che la deliberazione n. 430/2008 specificava che « che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento », il che significa che la valutazione rimaneva confinata al progetto del 2007 e ai relativi elaborati e non proiettava i suoi effetti su qualsivoglia modifica progettuale, quand'anche solamente riduttiva (se così si intende l'eliminazione dell'attività di frantumazione del materiale estratto).
4.7. Più in generale, la volontaria sottoposizione di un altro progetto all'amministrazione rimette questa nel potere di giudicarne la compatibilità ambientale, poiché la presentazione di un'istanza con caratteristiche dissimili e a distanza di dieci anni dalla precedente genera ex novo l'obbligo giuridico di provvedere sul diverso oggetto. Proprio l'avvio di un ulteriore procedimento, su iniziativa dell'interessato, permette ( rectius , impone) all'amministrazione di valutare tutti i fattori ambientali allo stato rilevanti e potenzialmente impattanti sulla nuova attività produttiva e, così, di tener conto dei mutamenti fattuali intercorsi degli anni.
4.8. Pertanto, è legittima la decisione di assoggettare il progetto a VIA anche in relazione all'esigenza di approfondimenti idrogeologici scaturiti dall'alluvione del 2015.
Sul punto, la determinazione n. 45/2018 così si esprime: « nella verifica non si è tenuto conto degli effetti dell'evento alluvionale della primavera 2015 allorquando sia in cava che nelle adiacenze si sono sviluppati alcuni fenomeni di dinamica di versante evolutisi in colate. Si ritiene che gli effetti di detto evento alluvionale avrebbero dovuto suggerire una approfondita revisione della pendenza dei gradoni, arrivando a proporre una riduzione della pendenza degli stessi e a verificare, per conseguenza, la sostenibilità della riduzione del giacimento utile in relazione ai reali fabbisogni; sempre con riferimento al punto precedente, non è stata verificata la configurazione del sistema di regimazione complessivo delle acque meteoriche che, a questo punto, dovrebbe prevedere la totale raccolta delle acque all'interno del sito estrattivo ».
L'appellante sostiene che l'indagine idrogeologica abbia avuto un implicito esito positivo in seno al procedimento che ha condotto all'emanazione della determinazione n. 407/2017, ma tale procedimento si è concentrato solo sulle problematiche acustiche dell'attività.
Invero, se l'appellante avesse mantenuto invariato il progetto originario, avrebbe potuto avvalersi, anche in relazione all'aspetto idrogeologico, del giudizio complessivo di compatibilità ambientale derivante dalla deliberazione n. 430/2008, come confermata, integrata e temporalmente estesa grazie alla determinazione n. 407/2017. Tuttavia, avendo la società proposto un nuovo progetto e determinato l'avvio di un autonomo procedimento amministrativo, la pregressa VIA favorevole perde di rilievo e riemerge la necessità di un riesame complessivo, anche alla luce delle sopravvenienze frattanto intercorse.
5. Si impone, in conclusione, il rigetto del gravame e la conferma, con diversa motivazione, della sentenza appellata.
6. Stante la particolarità della vicenda contenziosa, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.
Spese del secondo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO