Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11.06.2025 davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 5238/2024, alle ore 11,40 sono comparsi gli Avv.ti CARROZZA CARLA, per parte attrice e Gangemi Alessandro anche per delega dell'Avv. ARNÒ ADA per parte convenuta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
l'Avv. Carla Carrozza chiede la distrazione delle spese e l'Avv. Gangemi insiste per la compensazione delle stesse Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
5238/2024
TRA
nata il [...] a [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARROZZA CARLA C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina, Via Centonze n.
36, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore, (C.F Controparte_1
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GANGEMI ALESSANDRO P.IVA_1
e ARNÒ ADA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Messina,
Piazza Unione Europea, giusta procura in atti;
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5922 del 20.11.2024 della Polizia Municipale di Messina, notificata in data 03.12.2024, emessa in forza del verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 60717/2020 del 14.11.2020, della
Polizia Municipale elevato a carico dell'istante per aver violato l'art. 1 dell'ordinanza Sindacale n. 232/2018 e la delibera della Giunta Comunale n. 632/2019, perché “conferiva un sacco di rifiuti indifferenziati all'interno dei cassonetti stradali, in giornata non consentita (sabato)”. Il ricorrente poneva a fondamento dell'opposizione il fatto che vi fosse stata una violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto la contravvenzione avrebbe dovuto essere notificata all'odierno ricorrente nel termine di 90 giorni, al fine di garantirgli, ex art. 18 della medesima legge, la possibilità di articolare scritti difensivi.
Proseguiva poi, lamentando la carenza di legittimazione passiva e la violazione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, poiché al momento della violazione, invero, nella data indicata nella contravvenzione elevata, il ricorrente non si trovava a
Messina ma a Vieste, infatti, i Vigili accertatori non avrebbero identificato il trasgressore per il tramite dell'esibizione del documento di identità, né tantomeno con accertamenti eseguiti in caserma, ma si erano limitati ad abbinare ad un cognome riferito e non personalmente accertato, le generalità desumibili dalla loro centrale operativa e non declinate dal trasgressore che nel frattempo si era allontanato, senza ritirare copia del verbale.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il si è costituito Controparte_1 contestando le affermazioni di controparte in quanto infondate, tuttavia, atteso che il trasgressore, pur fornendo le esatte generalità verificate tramite la Centrale
Operativa, non ha consegnato il proprio documento d'identità agli agenti della
Polizia Municipale che hanno contestato l'illecito, impedendo il confronto fotografico/documentale inoppugnabilmente identificativo del soggetto, l'Ente si
è determinato ad annullare in autotutela l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Nelle more del giudizio, in data 23.04.2025, l'ordinanza ingiunzione è stata annullata in autotutela.
La causa, non richiedeva istruzione e, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve osservarsi che le parti hanno depositato, rispettivamente parte ricorrente con nota del 23.04.2025 e parte resistente in allegato alla comparsa di costituzione del 29.04.2025, determina di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto del provvedimento impugnato. Invero, all'udienza del 09.05.2025 hanno richiesto al Tribunale l'emissione di una sentenza tesa alla declaratoria di cessata materia del contendere atteso l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggi avversata. Ne discende che il giudizio deve essere esaminato solo con riferimento alle spese giudiziali, pertanto, da un lato se il difensore dell'ente comunale ne chiedeva l'integrale compensazione dall'altro il difensore del ricorrente, invece, insisteva nella condanna alle spese del quale soccombenza virtuale. Controparte_1
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti va effettivamente dichiarata l'intervenuta cessata materia del contendere tra e il Parte_1 CP_1
essendovi prova in atti che parte resistente ha revocato in autotutela, con
[...] determina del 23.04.2025, l'ordinanza oggetto del presente giudizio di opposizione.
Non essendovi, quindi, più necessità di statuire in merito non resta, alla luce del principio c.d. della soccombenza virtuale, che statuire in ordine alle spese del giudizio sostenute dal Pt_1
Ebbene, la soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere;
più semplicemente, la soccombenza virtuale, in questo caso, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio.
Orbene, per quel che emerge dagli atti, si deve preliminarmente rilevare che il trasgressore al momento della contestazione non ha fornito i dati identificativi necessari per la notifica, dunque, parte resistente, successivamente, ha provveduto a notificare l'ordinanza ingiunzione a recapitando i dati Parte_1 anagrafici per il tramite della centrale operativa che al nominativo riferito ha assegnato la corretta data di nascita e residenza.
Va aggiunto come parte resistente non ha provveduto alla notifica del verbale di contestazione, impedendo al di potere tempestivamente eccepire la Pt_1 propria estraneità all'accaduto e, di poter dedurre, tramite scritti difensivi, in ordine all'oggetto di ingiunzione.
Ne viene, quindi, che, nessuna responsabilità può essere addebitata, in relazione a quanto sopra, a . Parte_1 Ne discende, anche in considerazione di quanto già espresso dell'impossibilità oggettiva del ricorrente di sollecitare in via stragiudiziale i poteri di autotutela dell'ente comunale che la domanda del ricorrente era virtualmente fondata.
Per quanto sopra, come detto, definitivamente pronunciando, va dato atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta, n. 5922 del 20.11.2024, dichiarata cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne le spese del presente giudizio, le stesse, in virtù del citato principio della soccombenza virtuale, sono liquidate come da dispositivo, considerata la cessazione della materia del contendere, in applicazione del DM
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna il in persona del sindaco pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 732,00, di cui € 662,00 per compensi e € 70,00 per spese vive, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge, distratte in favore del procuratore della stessa Avv. Carla Carrozza che ha reso la dichiarazione di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 11 Giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna