Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1044/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, sito in Bagheria in via Libertà n. 33, partita IVA Parte_1
, elettivamente dom.to in Trabia, in c.so La Masa n. 124, presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Filippo Cordone, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
con sede in Bagheria, Partita IVA Controparte_1
elettivamente domiciliata in Bagheria (PA) Corso Butera n. 53, P.IVA_2
presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo Verso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Preliminarmente,
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
Nel merito, Respinta
ogni contraria domanda, difesa ed eccezione, -Ammettere per il rito l'appello col
presente atto proposto avverso la sentenza n. 362/2022 dei 3-4/5/2022, emessa
dal Tribunale di Termini Imerese e in riforma della stessa -Revocare
integralmente il decreto ingiuntivo opposto, annullando la statuizione di condanna
del al pagamento in favore della società appellata di € 23.384,02, Parte_1
oltre interessi;
-Condannare la a restituire Controparte_2
al Condominio le somme indebitamente pagate in più, pari ad € 14.975,95, oltre
interessi; -Ritenere e dichiarare che la società appellata non ha eseguito a regola
d'arte i lavori e che, pertanto, la stessa è tenuta alla garanzia per i vizi e i difetti
dell'opera e conseguentemente condannare la medesima società al pagamento
della somma di € 17.300,65 occorrente per l'eliminazione di detti vizi;
-
condannare la società appellata al pagamento delle spese e dei compensi di
entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
I) In via preliminare rigettare la domanda inibitoria formulata da parte appellante
in quanto infondata in fatto e diritto e carente dei presupposti di legge;
II)
Rigettare l'appello proposto dal , sito in Bagheria in Parte_2
via Libertà n. 33, (Partita IVA avverso la sentenza n. 362 del P.IVA_1
04/05/2022 emessa dal Tribunale di Termini Imerese;
III) In via riconvenzionale, 3
riformare parzialmente la sentenza di I grado ponendo a carico del Parte_1
appellante principale, per intero, le spese del CTU tecnica redatta dall'Ing.
; IV) Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore Persona_1
del sottoscritto avvocato.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La società otteneva dal Tribunale di Controparte_2
Termini Imerese l'emissione del decreto ingiuntivo n. 419/2016 con il quale veniva intimato al il pagamento in favore della Controparte_3
richiedente della somma di euro 25.584,03 (compresa IVA al 10%), oltre interessi legali e spese del monitorio, a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni rese in esecuzione dell'appalto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la
“manutenzione dei prospetti e delle verande” dell'edificio condominiale denominato “A” o “I ”. Pt_1
Avverso tale provvedimento, notificatogli l'8.6.2026, proponeva opposizione il deducendo l'infondatezza della avversa pretesa per avere già Parte_1
provveduto a versare alla controparte la somma complessiva di euro 190.375,32,
addirittura superiore a quella che le parti avevano convenuto sia nel contratto iniziale (quantificata nell'ammontare di euro 84.415,00, IVA compresa) sia nella integrazione dell'appalto afferente alla esecuzione di opere supplementari
(nell'ammontare di euro 90.984,75, IVA compresa). In via riconvenzionale chiedeva: a) la restituzione delle somme versate in eccedenza, pari ad euro 4
14.975,00, oltre interessi;
b) la condanna della appaltatrice a corrispondergli l'importo occorrente ad eliminare i difetti delle opere da essa eseguite.
Con sentenza n.ro 362/2022 del 3-4 maggio 2022 il Tribunale di Termini Imerese
rigettava le domande riconvenzionali e, previa revoca del decreto ingiuntivo,
condannava il a corrispondere alla appaltatrice la minor somma di Parte_1
euro 23.384,02, “oltre interessi dalla date delle singole fatture al soddisfo, oltre
spese legali liquidate in decreto”, nonché le spese del giudizio di opposizione,
disponendo per queste ultime la distrazione a favore del procuratore antistatario;
poneva, infine, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, i costi delle due consulenze disposte in corso di causa, quella demandata all'ing. per Per_1
l'accertamento dei lamentati difetti delle opere appaltate e quella contabile affidata al commercialista dott. Per_2
Interponeva appello il formulando le richieste riportate in epigrafe. Si Parte_1
costituiva tempestivamente la controparte, insistendo per la conferma delle statuizioni della sentenza impugnata ad eccezione di quella che aveva posto anche a suo carico il costo della c.t.u. dell'ing. , avanzando, su tale Per_1
punto, appello incidentale.
Alla data del 23 ottobre 2024, sulle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
La sentenza di primo grado ha, in sintesi, ritenuto che: 1) la domanda riconvenzionale del Condominio opponente volta a far valere la garanzia della 5
appaltatrice per vizi delle lavorazioni eseguite fosse incorsa nella decadenza e,
comunque, nella prescrizione, previste dall'art.1667 c.c. in quanto, essendo incontestato che le opere erano state consegnate nel dicembre 2011, non solo non vi era stata alcuna denuncia scritta dei lamentati difetti, asseritamente manifestatisi già durante lo svolgimento dei lavori, ma il Condominio aveva continuato a pagare le fatture che la appaltatrice aveva via via emesso,
effettuando ancora alla data del 18.5.2015 un ultimo pagamento;
le dichiarazioni della teste , volte a suffragare che la denuncia fosse stata proposta Tes_1
verbalmente, non potevano essere utilizzate in quanto rese da un soggetto incapace a deporre, in quanto condomino dell'edificio; 2) l'esistenza del credito azionato in monitorio era stata sostanzialmente confermata dagli esiti della c.t.u.
contabile che aveva accertato che il residuo ancora dovuto alla società
era pari ad € 23.384,02, importo corrispondente “a Controparte_1
lavori fatturati e non pagati”.
L'appellante principale ha contestato, innanzitutto, che la domanda ex art.1667
c.c. fosse incorsa nella decadenza per tardività della denuncia dei vizi, dei quali la c.t.u. aveva, peraltro, dimostrato l'esistenza. Adduce, a tale riguardo, di avere fornito adeguata prova, mediante le attendibili deposizioni delle testimoni Tes_2
e , della circostanza che la società appaltatrice fosse stata Tes_1
immediatamente avvisata delle problematiche (sfaldamenti e rigonfiamenti dell'intonaco) manifestatesi già nel corso del primo blocco di lavori, lamentando,
al riguardo, che la sentenza impugnata avesse del tutto trascurato l'apporto conoscitivo fornito dalla prima dichiarante e illegittimamente dichiarato 6
l'incapacità a deporre della seconda, e ciò malgrado la controparte non avesse curato di reiterare la relativa eccezione sia immediatamente dopo l'audizione sia in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale motivo di gravame va disatteso.
Va premesso che le argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure per motivare la maturazione della decadenza (assenza di segnalazioni scritte,
prosecuzione nel versamento degli acconti da parte del con un Parte_1
ultimo pagamento effettuato addirittura a distanza di oltre tre anni dalla fine dei lavori) si presentano valide e immuni da censure, vieppiù tenuto conto delle grosse dimensioni dell'appalto. Di contro, le prove orali sopra indicate non risultano adeguatamente affidabili al fine di dimostrare che i vizi fossero stati tempestivamente segnalati, seppure, per come riferito, solo verbalmente e confidando nell'impegno di rimuoverli che sarebbe stato assunto, sempre “a voce”, dalla società appaltatrice e che non sarebbe stato poi adempiuto, neppure parzialmente, malgrado la non esigua durata di prosecuzione dell'appalto.
Per quanto attiene alla D , era in effetti precluso il rilievo officioso della Tes_1
incapacità a deporre dal momento che la questione di nullità della deposizione,
sebbene eccepita sin dall'inizio e ribadita subito dopo l'audizione (il difensore della controparte aveva chiesto “dichiararsi l'inattendibilità del teste oggi escusso,
in quanto avente un interesse diretto nel giudizio e avendo questioni personali
con la società opposta”), non venne riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (sul punto: Cass. S.U. 9456/2023). 7
Tuttavia, tale testimone, all'evidenza non indifferente all'esito del giudizio, ha anche ammesso di avere motivi personali di insoddisfazione verso la
[...]
, avendo commissionato alla stessa lavori nel proprio Controparte_2
appartamento che non erano stati eseguiti malgrado ella avesse corrisposto l'intero prezzo. In ogni caso, le dichiarazioni della predetta si presentano in parte non riscontrate (in ordine ad una seduta di assemblea condominiale che avrebbe dato incarico all'amministratore di denunciare i vizi all'impresa), in parte basate su personali supposizioni (“penso che l'amministratore abbia continuato a
chiedere l'intervento della ditta”) e, nel loro nucleo essenziale – l'avere ella stessa chiamato il capocantiere facendogli verificare lo stato dell'intonaco –
“controbilanciate” dalla dichiarazione di segno contrario del predetto capocantiere, , il quale, escusso alla udienza dell'11.7.2018, Testimone_3
aveva negato che alcuno si fosse lamentato con lui in relazione alla esecuzione delle opere (nello stesso senso anche il teste , altro dipendente della Tes_4
appaltarice).
Per quanto attiene all'arch. c.t.p. del , la quale nell'ambito Tes_2 Parte_1
dell'appalto aveva svolto l'incarico di Direttore dei Lavori, non possono che condividersi i rilievi della difesa della società appellata sulla evidente non
“terzietà” di tale dichiarante, in quanto professionista che potrebbe essere chiamata a rispondere, eventualmente in concorso con l'amministratore condominiale dell'epoca, per non avere adeguatamente vigilato sull'operato della impresa. Peraltro, la teste ha riferito di una riunione tra tale amministratore e il legale rappresentante della società appaltatrice per affrontare la questione 8
tenutasi all'interno della abitazione della di cui quest'ultima ha, però, Tes_1
dichiarato di non serbare il ricordo.
Si presentano invece fondati gli ulteriori motivi dell'appello principale, quelli che si incentrano sulle statuizioni della sentenza impugnata con le quali è stata sostanzialmente confermata la esistenza del credito ingiunto e negata la pretesa del di restituzione di quanto corrisposto alla appaltatrice in misura Parte_1
eccedente gli importi contrattualmente previsti.
A tale riguardo va premesso che nel contratto di appalto e nella relativa integrazione i lavori erano stati espressamente descritti mediante appositi computi metrici.
E' vero che il corrispettivo era stato stabilito “a misura”, ragion per cui la sua quantificazione veniva indicata come “presuntiva”; sarebbe però spettato alla appaltatrice, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova, allegare, prima ancora che dimostrare, che le opere concretamente realizzate avevano di fatto giustificato, per ragioni di natura qualitativa o quantitativa o per variazione dei costi, un corrispettivo superiore a quello stabilito nel computo metrico ovvero di avere eseguito interventi aggiuntivi, “per prescrizione dell'U.T.C. o del D.L.” per come previsto dall'art.4 del contratto o, comunque, autorizzati ovvero resisi necessari.
Tale allegazione è invece del tutto mancata così come, comunque, la relativa prova, tenuto conto che la c.t.u. affidata al dott. è stata di natura Per_2
contabile, essendosi limitata ad un raffronto tra dati meramente documentali
(fatture emesse dalla impresa/bonifici di pagamento effettuati dal ). Parte_1 9
Né una accettazione dell'importo complessivamente preteso dalla appellata a titolo di corrispettivo – che è cosa diversa dalla accettazione, anche tacita, delle opere - può trarsi dal documento denominato “consuntivo lavori al 30.12.2011”
che tale parte aveva prodotto in primo grado. Trattasi, infatti, di un mero prospetto, privo di sottoscrizioni, che si limita a riportare l'importo degli otto S.A.L.
emessi dalla appaltatrice, la cui riconducibilità al Condominio veniva espressamente disconosciuta dall'opponente in seno alla memoria 183 co.6 n.1
c.p.c. e che non vi è prova provenire dalla contabilità dell'ente gestorio.
In ogni caso, la circostanza che il ebbe a pagare in totale un importo Parte_1
superiore a quello contrattualmente pattuito non può di per sé ritenersi dimostrativa di una consapevole accettazione di una lievitazione dei costi che, si ribadisce, non è stata neppure dedotta dalla società edile, potendo tale pagamento in eccesso dipendere da una gestione contabile non oculata, favorita anche dalla genericità delle indicazioni contenute nelle fatture emesse nel tempo dalla appaltatrice, che non riportavano una specifica descrizione delle lavorazione che ne costituivano l'oggetto.
In conclusione, non solo va negato un credito residuo in capo alla
[...]
ma la stessa va condannata a restituire al Condomino Controparte_2
l'importo di euro 14.975,77, pari alla differenza tra quanto da quest'ultimo pagato
(euro 188.252,09 + euro 2.123,43 quale ritenuta di acconto= euro 190.375,52) ed il corrispettivo convenzionalmente pattuito (per complessivi euro 175.399,75),
oltre i chiesti interessi legali dalle date dei pagamenti indebiti (gli ultimi quattro, a 10
cominciare dal 16.2.2012, in base al prospetto riportato a pag.8 dell'elaborato del c.t.u. . Per_2
Il rigetto del primo motivo dell'appello principale consente di accogliere l'unico motivo dell'appello incidentale. Infatti, tenuto conto che la domanda riconvenzionale del afferente ai vizi si presenta come autonoma Parte_1
rispetto all'oggetto della opposizione in senso stretto al decreto ingiuntivo, non appare giustificata la decisione del giudice di prime cure di porre anche a carico della società appaltatrice i costi della c.t.u. affidata all'ing. . Per_1
L'esito finale del giudizio impone una modifica anche della regolamentazione delle spese di lite afferenti a compensi ed esborsi, atteso che la reciproca soccombenza giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n.ro 362/2022 del Tribunale di Termini Imerese,
pubblicata il 4.5.2022, appellata in via principale dal Controparte_3
e in via incidentale dalla
[...] Controparte_2
-revoca le statuizioni di condanna del;
Controparte_3
a restituire al suddetto Controparte_4
Condominio l'importo di euro 14.975,77, oltre interessi dalle date dei relativi pagamenti indebiti;
-pone interamente a carico del il costo della Controparte_3
c.t.u. svolta dall' ing. ; Persona_3
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
11
- conferma nel resto.
Compensa integralmente tra le parti anche le spese di lite del presente grado del giudizio.
Palermo, 27.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo