Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990, e' il seguente:
«Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall' art. 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto edi diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle, deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.».