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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/07/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 200662/2009 cui risulta riunito RG
200663/2009 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore CF Parte_1
, rappresentata in qualità di procuratrice mandataria da p. P.IVA_1 Parte_2
IVA , con il patrocinio dell'Avv. con l'Avv. Roberto Malizia presso il P.IVA_2
medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
CF in proprio e nella qualità di Parte_3 C.F._1 chiamata all'eredità di , elettivamente domiciliata in Roma al V.le Persona_1
G. Mazzini n.114/B presso lo studio dell'avv. Salvatore Coletta per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
quale erede del Sig. , CP_1 Persona_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8 maggio 2025, i procuratori delle
1 parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2009, iscritto al RG 662/2009
nella sua qualità di procuratore di quale creditore Parte_4 Parte_1
procedente, introduceva innanzi all'intestato Tribunale allora sezione distaccata di Gaeta il giudizio di merito susseguente alla ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 29 aprile
2009 con la quale si confermava la sospensione del procedimento di conversione e della procedura esecutiva immobiliare n. 49/2006 promossa avverso e Persona_1
, a seguito di opposizione ex art. 617 cpc proposta dall'esecutato. Parte_3
L'istituto procedente chiedeva di ritenere legittimo il pignoramento immobiliare RGE
49/06 e di accertare e dichiarare che , in quanto creditrice dell'importo Parte_1 di € 101.609,78 alla data del 6/2/2008, oltre successivi interessi, aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti di e per l'effetto respingere Persona_1
l'opposizione dal medesimo proposta.
Con distinto atto di citazione notificato in data 6 agosto 2009, iscritto al RG 663/2009
l'esecutato parimenti introduceva il giudizio di merito susseguente Persona_1
alla medesima opposizione, avente ad oggetto la nota di precisazione del credito dell'Istituto procedente del 8 febbraio 2009 , in relazione alla istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore e sulla cui base era stata emessa l'ordinanza n. 3564 del 28 luglio 2008 che aveva accolto la domanda di conversione e disposto la sostituzione le somme da sostituire al bene pignorato da versarsi a mezzo pagamenti rateali.
chiedeva nelle conclusioni di confermare il provvedimento di Persona_1
revoca/annullamento della ordinanza n. 3564 depositata il 28 luglio 2008 e per l'effetto disporre la restituzione delle somme versate dall'esecutato in sede di conversione, essendo emersa in suo favore una posizione creditoria anziché debitoria nei confronti dell'Istituto procedente e di dichiarare nulli e privi di effetti giuridici tutti gli atti della procedura esecutiva.
Riuniti i due giudizi e trasmessi presso la sede principale del Tribunale di Latina, a seguito della soppressione della sede distaccata di Gaeta, il procedimento RG 200662/2009 cui risultava riunito il procedimento RG 200662/2009 veniva più volte sospeso in attesa dell'esito del giudizio instaurato dal debitore per la declaratoria di nullità delle clausole di pattuizione di tasso di interesse ultralegale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25 giugno 1992 ed azionato in via esecutiva. A seguito del decesso di R_
2 il giudizio veniva dichiarato interrotto e riassunto nei confronti degli eredi Persona_1
dell'esecutato. Si costituiva richiamando le difese del de cuius;
in Parte_3
esito all'ultima sospensione per pregiudizialità, il giudizio veniva alfine riassunto da rappresentata in qualità di procuratrice mandataria da Parte_1 Parte_2
a seguito della pronuncia resa in inter partes dalla Corte di Cassazione nel contenzioso così definito.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025 con termini dimezzati ex art. 190 cpc.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc proposta dal defunto non è Persona_1
fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione svolta dall'Istituto esecutante di inammissibilità della opposizione proposta da avverso l'ordinanza Persona_1
che aveva accolto l'istanza di conversione in quanto l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti sarebbe questione proponibile in sede di distribuzione a norma dell'art. 512 cpc.
Sul punto risultano condivisibili le affermazioni contenute nella ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 29 aprile 2009 di conferma della sospensione della procedimento di conversione e dell'esecuzione circa l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di conversione nel caso in cui il debitore assuma che il credito non sussiste o che l'importo di questo è inferiore a quanto dovuto.
Viene infatti confermato anche nella giurisprudenza successiva ( Cass. 24 marzo 2011
n. 6733) che in sede di conversione del pignoramento nel processo esecutivo, è ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi già avverso l'ordinanza, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., di determinazione della somma dovuta, ma è altresì possibile al debitore indursi all'esperimento di tale impugnazione fino al momento della distribuzione ovvero entro il termine per impugnare il provvedimento che, questa disponendo, definisce il processo esecutivo, alla luce del principio della reversibilità di ogni accertamento del giudice dell'esecuzione nel tempo anteriore alla distribuzione, o all'attribuzione, in caso di unico creditore, del ricavato. Si afferma inoltre ( Cass. 22642 del 11 dicembre 2012 ) che la previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 c.p.c., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui
3 all'art. 615, secondo comma, c.p.c., senza necessità di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il
"quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione)
e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512
c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita (ovvero versato a seguito della conversione) in più del dovuto.
Sulle medesime argomentazioni risulta rigettato in data 18 gennaio 2010 il reclamo di quale procuratore di avverso l'ordinanza del G.E. di Parte_4 Parte_1
sospensione del procedimento della conversione e della esecuzione, proprio perché rilevate le difese di ciascuna parte, risultava necessario determinare le somme da versarsi in sede di conversione da parte dei debitori e dunque in tale ambito, e ciò a prescindere ed ancora prima delle eventuali controversie da risolversi in sede di distribuzione delle somme ricavate all'interno del procedimento ex art. 512 cpc.
Venendo ai motivi di opposizione svolti dall'esecutato, in primo luogo, Persona_1
aveva eccepito che nella nota di precisazione del credito del 8 febbraio 2008
[...]
aveva indicato le somme di € 47.954,90 e di € 43.439,20 corrispondenti rispettivamente al mutuo B/380806/00 e mutuo B/380807/00 mentre la procedura esecutiva immobiliare n.
49/06 era stata incardinata in relazione al solo mutuo stipulato in data 25 giugno 1992 con la allora per Lire 120.000.000 e relativo atto di erogazione e quietanza CP_2
del 30 ottobre 1992.
Al riguardo, la ha documentato che dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo CP_3
nel 1992, il debitore aveva richiesto in data 23 novembre 1995 una revisione del mutuo mediante applicazione di un cambio convenzionale in luogo di quello contrattuale accettata dalla e che la nota di precisazione del credito non attiene a due diversi CP_3
mutui ma al mutuo ( stipulato nel 1992) depurato della differenza cambio (linea B -
380806 -0 pari ad € 47.954,90 al 8.2.08, corrispondente all'originario mutuo n. 1/1480136)
e al montante della differenza fra il cambio contrattuale e quello convenzionale (linea b -
380807 -0 pari ad € 43.439,20 al 8.2.08, che assumeva la numerazione 2/148136), con dichiarazione espressa che la revisione del mutuo non costituiva novazione della obbligazione originaria.
Pertanto se si afferma che per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di
4 intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione ( Cass. 11 dicembre 2012 n.
22645), nulla osta che tale precisazione tenga conto di quanto anteriormente risultante sulla base del medesimo titolo.
Ne consegue il rigetto di tale motivo di opposizione, considerando anche che rispetto agli analitici conteggi depositati dal creditore, parte debitrice non ha ritenuto di svolgere specifiche contestazioni sul quantum.
Per quanto concerne l'incidenza del contenzioso attivato dal debitore per contestare la validità del contratto di mutuo, lo stesso risulta definito con ordinanza di Cassazione registro generale 32838/2024 pubblicata il 16.12.2024 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte di Appello di Persona_1
Roma n. 1363/2019, che aveva a sua volta respinto il gravame contro sentenza di primo grado n. 426/2011 emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio RG 100/04, cui risultava riunito il giudizio RG 112/06 promosso dal unitamente alla moglie R_ [...]
avverso atto di precetto del 6/12/2005 ed il giudizio RG 460/06 avverso atto Parte_3
di precetto del 11/4/2006 fondato sul contratto di mutuo stipulato in data 25 giugno 1992 dalla Pt_3
Tale sentenza aveva dichiarato, sulla base di CTU, la nullità di specifiche clausole
(“nullità della clausola contrattuale di cui alla lettera a) della voce “in primo luogo” e di cui all'art. 3) della voce “in secondo luogo” dell'atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata”) di determinazione degli interessi ultralegali dell'atto di quietanza del 30 ottobre 1992 in quanto prive dei requisiti di certezza e determinabilità.
Tuttavia già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che a tale pronuncia non consegue la rideterminazione del rapporto dare avere tra le parti in applicazione del tasso legale dato che non risultava neanche all'esito della CTU l'applicazione in concreto del tasso ultralegale sulla base del parametro subordinato dichiarato affetto da nullità né della ricorrenza della ipotesi di cui all'art.
3. La predetta sentenza respingendo per il resto la domanda di tale mutuatario nel giudizio rubricato al n. 100/04 aveva anche rigettato le opposizioni al precetto di cui ai giudizi nn. 112/06 (opponente ) e Persona_1
460/06 (opponente ). Controparte_4
La sentenza di Corte di Appello n. 1363/2019 del 25 febbraio 2019, ha respinto il gravame del e della anche in relazione alla parte della sentenza impugnata R_ Pt_3
5 in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non dover rideterminare il dare avere tra le parti, non risultando emerso e neanche dedotto che le clausole in questione avessero avuto applicazione.
Il giudice di secondo grado, nel condividere l'impostazione del giudice di primo grado in ordine al collegamento negoziale tra il contratto di mutuo fondiario ed il contratto di approvvigionamento in valuta estera stipulato dall'istituto di credito al fine di erogare al mutuatario la somma mutuata (ritenuto, in particolare, quest'ultimo come presupposto del mutuo), ha ritenuto che le parti, nel contratto di mutuo fondiario del 25.6.1992 e nell'atto di erogazione del 30.10.1992, avessero interamente definito per iscritto l'oggetto del contratto di mutuo fondiario, quanto alla somma erogata, alle modalità ed ai tempi di restituzione. Quanto alla richiesta di rideterminazione del rapporto dare/avere, conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole di cui sopra, il giudice d'appello ha confermato l'impostazione del primo giudice secondo cui nulla fosse dovuto in restituzione ai mutuatari, sul rilievo che non era emerso, né era stato nemmeno dedotto dagli appellanti, che la clausola dichiarata nulla, da applicare ove non fosse stato disponibile il tasso rilevato dal sistema Dow Jones/Telerate, fosse mai stata applicata.
Il contenzioso come detto risulta essere stato definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza N. registro generale 9302/2020 pubblicata in data 16/12/2024 di rigetto del ricorso dei debitori.
Risulta pertanto venuto meno uno degli elementi fondamentali su cui si è basata l'ordinanza del G.E. del 29 aprile 2009 nel sospendere la conversione e l'esecuzione; nella opposizione il debitore contesta che nella nota di precisazione del credito si riflette la non determinabilità del tasso di interesse applicato, sulla base della CTU svolta nel giudizio n. 100/04 che aveva proceduto ad un ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base dei soli parametri conoscibili e determinabili concludendo che la parte mutuataria avesse versato in eccedenza la somma di € 1.125,63.
Proprio la pendenza di un giudizio di accertamento tale da condurre ad una eventuale revisione della ordinanza di conversione del 28 luglio 2008 è stata posta a fondamento della sospensione del procedimento di conversione e della procedura esecutiva.
L'esito del giudizio di accertamento che ha escluso doversi procedere ad ricalcolo del dovuto tra le parti conduce anche sotto tale profilo alla infondatezza della proposta opposizione.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto della natura documentale della causa.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione proposta da;
Persona_1
b) Condanna gli eredi di a rimborsare le spese del presente Persona_1
giudizio, liquidate, in favore di rappresentata in qualità di Parte_1
procuratrice mandataria da nella somma di € 508,00 per spese ed Parte_2
€ 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 1 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 200662/2009 cui risulta riunito RG
200663/2009 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore CF Parte_1
, rappresentata in qualità di procuratrice mandataria da p. P.IVA_1 Parte_2
IVA , con il patrocinio dell'Avv. con l'Avv. Roberto Malizia presso il P.IVA_2
medesimo elettivamente domiciliato al domicilio digitale giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
CF in proprio e nella qualità di Parte_3 C.F._1 chiamata all'eredità di , elettivamente domiciliata in Roma al V.le Persona_1
G. Mazzini n.114/B presso lo studio dell'avv. Salvatore Coletta per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
quale erede del Sig. , CP_1 Persona_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: GIUDIZIO DI MERITO OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8 maggio 2025, i procuratori delle
1 parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2009, iscritto al RG 662/2009
nella sua qualità di procuratore di quale creditore Parte_4 Parte_1
procedente, introduceva innanzi all'intestato Tribunale allora sezione distaccata di Gaeta il giudizio di merito susseguente alla ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 29 aprile
2009 con la quale si confermava la sospensione del procedimento di conversione e della procedura esecutiva immobiliare n. 49/2006 promossa avverso e Persona_1
, a seguito di opposizione ex art. 617 cpc proposta dall'esecutato. Parte_3
L'istituto procedente chiedeva di ritenere legittimo il pignoramento immobiliare RGE
49/06 e di accertare e dichiarare che , in quanto creditrice dell'importo Parte_1 di € 101.609,78 alla data del 6/2/2008, oltre successivi interessi, aveva diritto di procedere esecutivamente nei confronti di e per l'effetto respingere Persona_1
l'opposizione dal medesimo proposta.
Con distinto atto di citazione notificato in data 6 agosto 2009, iscritto al RG 663/2009
l'esecutato parimenti introduceva il giudizio di merito susseguente Persona_1
alla medesima opposizione, avente ad oggetto la nota di precisazione del credito dell'Istituto procedente del 8 febbraio 2009 , in relazione alla istanza di conversione del pignoramento presentata dal debitore e sulla cui base era stata emessa l'ordinanza n. 3564 del 28 luglio 2008 che aveva accolto la domanda di conversione e disposto la sostituzione le somme da sostituire al bene pignorato da versarsi a mezzo pagamenti rateali.
chiedeva nelle conclusioni di confermare il provvedimento di Persona_1
revoca/annullamento della ordinanza n. 3564 depositata il 28 luglio 2008 e per l'effetto disporre la restituzione delle somme versate dall'esecutato in sede di conversione, essendo emersa in suo favore una posizione creditoria anziché debitoria nei confronti dell'Istituto procedente e di dichiarare nulli e privi di effetti giuridici tutti gli atti della procedura esecutiva.
Riuniti i due giudizi e trasmessi presso la sede principale del Tribunale di Latina, a seguito della soppressione della sede distaccata di Gaeta, il procedimento RG 200662/2009 cui risultava riunito il procedimento RG 200662/2009 veniva più volte sospeso in attesa dell'esito del giudizio instaurato dal debitore per la declaratoria di nullità delle clausole di pattuizione di tasso di interesse ultralegale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25 giugno 1992 ed azionato in via esecutiva. A seguito del decesso di R_
2 il giudizio veniva dichiarato interrotto e riassunto nei confronti degli eredi Persona_1
dell'esecutato. Si costituiva richiamando le difese del de cuius;
in Parte_3
esito all'ultima sospensione per pregiudizialità, il giudizio veniva alfine riassunto da rappresentata in qualità di procuratrice mandataria da Parte_1 Parte_2
a seguito della pronuncia resa in inter partes dalla Corte di Cassazione nel contenzioso così definito.
La causa veniva assunta in decisione all'udienza del 8 maggio 2025 con termini dimezzati ex art. 190 cpc.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione ex artt. 615 e 617 cpc proposta dal defunto non è Persona_1
fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo deve essere esaminata l'eccezione svolta dall'Istituto esecutante di inammissibilità della opposizione proposta da avverso l'ordinanza Persona_1
che aveva accolto l'istanza di conversione in quanto l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti sarebbe questione proponibile in sede di distribuzione a norma dell'art. 512 cpc.
Sul punto risultano condivisibili le affermazioni contenute nella ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 29 aprile 2009 di conferma della sospensione della procedimento di conversione e dell'esecuzione circa l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di conversione nel caso in cui il debitore assuma che il credito non sussiste o che l'importo di questo è inferiore a quanto dovuto.
Viene infatti confermato anche nella giurisprudenza successiva ( Cass. 24 marzo 2011
n. 6733) che in sede di conversione del pignoramento nel processo esecutivo, è ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi già avverso l'ordinanza, emessa ai sensi art. 495 cod. proc. civ., di determinazione della somma dovuta, ma è altresì possibile al debitore indursi all'esperimento di tale impugnazione fino al momento della distribuzione ovvero entro il termine per impugnare il provvedimento che, questa disponendo, definisce il processo esecutivo, alla luce del principio della reversibilità di ogni accertamento del giudice dell'esecuzione nel tempo anteriore alla distribuzione, o all'attribuzione, in caso di unico creditore, del ricavato. Si afferma inoltre ( Cass. 22642 del 11 dicembre 2012 ) che la previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 c.p.c., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui
3 all'art. 615, secondo comma, c.p.c., senza necessità di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'"an" od il
"quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione)
e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512
c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita (ovvero versato a seguito della conversione) in più del dovuto.
Sulle medesime argomentazioni risulta rigettato in data 18 gennaio 2010 il reclamo di quale procuratore di avverso l'ordinanza del G.E. di Parte_4 Parte_1
sospensione del procedimento della conversione e della esecuzione, proprio perché rilevate le difese di ciascuna parte, risultava necessario determinare le somme da versarsi in sede di conversione da parte dei debitori e dunque in tale ambito, e ciò a prescindere ed ancora prima delle eventuali controversie da risolversi in sede di distribuzione delle somme ricavate all'interno del procedimento ex art. 512 cpc.
Venendo ai motivi di opposizione svolti dall'esecutato, in primo luogo, Persona_1
aveva eccepito che nella nota di precisazione del credito del 8 febbraio 2008
[...]
aveva indicato le somme di € 47.954,90 e di € 43.439,20 corrispondenti rispettivamente al mutuo B/380806/00 e mutuo B/380807/00 mentre la procedura esecutiva immobiliare n.
49/06 era stata incardinata in relazione al solo mutuo stipulato in data 25 giugno 1992 con la allora per Lire 120.000.000 e relativo atto di erogazione e quietanza CP_2
del 30 ottobre 1992.
Al riguardo, la ha documentato che dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo CP_3
nel 1992, il debitore aveva richiesto in data 23 novembre 1995 una revisione del mutuo mediante applicazione di un cambio convenzionale in luogo di quello contrattuale accettata dalla e che la nota di precisazione del credito non attiene a due diversi CP_3
mutui ma al mutuo ( stipulato nel 1992) depurato della differenza cambio (linea B -
380806 -0 pari ad € 47.954,90 al 8.2.08, corrispondente all'originario mutuo n. 1/1480136)
e al montante della differenza fra il cambio contrattuale e quello convenzionale (linea b -
380807 -0 pari ad € 43.439,20 al 8.2.08, che assumeva la numerazione 2/148136), con dichiarazione espressa che la revisione del mutuo non costituiva novazione della obbligazione originaria.
Pertanto se si afferma che per richiedere, in sede esecutiva, i ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto, e basati sul medesimo titolo, non è necessario, per il creditore, intimare un ulteriore precetto, potendo tener luogo di un formale atto di
4 intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella cd. nota di precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione ( Cass. 11 dicembre 2012 n.
22645), nulla osta che tale precisazione tenga conto di quanto anteriormente risultante sulla base del medesimo titolo.
Ne consegue il rigetto di tale motivo di opposizione, considerando anche che rispetto agli analitici conteggi depositati dal creditore, parte debitrice non ha ritenuto di svolgere specifiche contestazioni sul quantum.
Per quanto concerne l'incidenza del contenzioso attivato dal debitore per contestare la validità del contratto di mutuo, lo stesso risulta definito con ordinanza di Cassazione registro generale 32838/2024 pubblicata il 16.12.2024 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza della Corte di Appello di Persona_1
Roma n. 1363/2019, che aveva a sua volta respinto il gravame contro sentenza di primo grado n. 426/2011 emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio RG 100/04, cui risultava riunito il giudizio RG 112/06 promosso dal unitamente alla moglie R_ [...]
avverso atto di precetto del 6/12/2005 ed il giudizio RG 460/06 avverso atto Parte_3
di precetto del 11/4/2006 fondato sul contratto di mutuo stipulato in data 25 giugno 1992 dalla Pt_3
Tale sentenza aveva dichiarato, sulla base di CTU, la nullità di specifiche clausole
(“nullità della clausola contrattuale di cui alla lettera a) della voce “in primo luogo” e di cui all'art. 3) della voce “in secondo luogo” dell'atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata”) di determinazione degli interessi ultralegali dell'atto di quietanza del 30 ottobre 1992 in quanto prive dei requisiti di certezza e determinabilità.
Tuttavia già la sentenza di primo grado aveva ritenuto che a tale pronuncia non consegue la rideterminazione del rapporto dare avere tra le parti in applicazione del tasso legale dato che non risultava neanche all'esito della CTU l'applicazione in concreto del tasso ultralegale sulla base del parametro subordinato dichiarato affetto da nullità né della ricorrenza della ipotesi di cui all'art.
3. La predetta sentenza respingendo per il resto la domanda di tale mutuatario nel giudizio rubricato al n. 100/04 aveva anche rigettato le opposizioni al precetto di cui ai giudizi nn. 112/06 (opponente ) e Persona_1
460/06 (opponente ). Controparte_4
La sentenza di Corte di Appello n. 1363/2019 del 25 febbraio 2019, ha respinto il gravame del e della anche in relazione alla parte della sentenza impugnata R_ Pt_3
5 in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto di non dover rideterminare il dare avere tra le parti, non risultando emerso e neanche dedotto che le clausole in questione avessero avuto applicazione.
Il giudice di secondo grado, nel condividere l'impostazione del giudice di primo grado in ordine al collegamento negoziale tra il contratto di mutuo fondiario ed il contratto di approvvigionamento in valuta estera stipulato dall'istituto di credito al fine di erogare al mutuatario la somma mutuata (ritenuto, in particolare, quest'ultimo come presupposto del mutuo), ha ritenuto che le parti, nel contratto di mutuo fondiario del 25.6.1992 e nell'atto di erogazione del 30.10.1992, avessero interamente definito per iscritto l'oggetto del contratto di mutuo fondiario, quanto alla somma erogata, alle modalità ed ai tempi di restituzione. Quanto alla richiesta di rideterminazione del rapporto dare/avere, conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole di cui sopra, il giudice d'appello ha confermato l'impostazione del primo giudice secondo cui nulla fosse dovuto in restituzione ai mutuatari, sul rilievo che non era emerso, né era stato nemmeno dedotto dagli appellanti, che la clausola dichiarata nulla, da applicare ove non fosse stato disponibile il tasso rilevato dal sistema Dow Jones/Telerate, fosse mai stata applicata.
Il contenzioso come detto risulta essere stato definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza N. registro generale 9302/2020 pubblicata in data 16/12/2024 di rigetto del ricorso dei debitori.
Risulta pertanto venuto meno uno degli elementi fondamentali su cui si è basata l'ordinanza del G.E. del 29 aprile 2009 nel sospendere la conversione e l'esecuzione; nella opposizione il debitore contesta che nella nota di precisazione del credito si riflette la non determinabilità del tasso di interesse applicato, sulla base della CTU svolta nel giudizio n. 100/04 che aveva proceduto ad un ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base dei soli parametri conoscibili e determinabili concludendo che la parte mutuataria avesse versato in eccedenza la somma di € 1.125,63.
Proprio la pendenza di un giudizio di accertamento tale da condurre ad una eventuale revisione della ordinanza di conversione del 28 luglio 2008 è stata posta a fondamento della sospensione del procedimento di conversione e della procedura esecutiva.
L'esito del giudizio di accertamento che ha escluso doversi procedere ad ricalcolo del dovuto tra le parti conduce anche sotto tale profilo alla infondatezza della proposta opposizione.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza tenuto conto della natura documentale della causa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione proposta da;
Persona_1
b) Condanna gli eredi di a rimborsare le spese del presente Persona_1
giudizio, liquidate, in favore di rappresentata in qualità di Parte_1
procuratrice mandataria da nella somma di € 508,00 per spese ed Parte_2
€ 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA.
Così deciso in Latina, il 1 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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