Articolo 1 della Legge 27 giugno 1961, n. 549
Articolo 2
Versione
29 luglio 1961
Art. 1.
A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 sono istituiti presso i Convitti "Fabio Filzi" di Gorizia e "Nazario Sauro" di Trieste, gestiti dall'Opera per l'assistenza, ai profughi giuliani e dalmati, rispettivamente 80 e 50 posti gratuiti destinati ad alunni meritevoli e bisognosi della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai territori passati sotto sovranita' o amministrazione della Jugoslavia.
Entrata in vigore il 29 luglio 1961