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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4062/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CE UG, in esito all'udienza del 3 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4062/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti dall'avv. C.F._1
UR NT RO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1
, con sede in , via S. Maria La Grande n. 5, Cod, Fisc. e P. Controparte_2 CP_1
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina, (C.F. P.IVA_1
per procura in calce al presente atto e giusta deliberazione n. 1638 C.F._2 del 22/09/2025, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n. 5 presso CP_1
l'U.O.C. Servizio Legale dell'Azienda
RESISTENTE
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 parte ricorrente, dipendente dell'intimata dal 01.02.2021 con la qualifica di tecnico della Controparte_1 prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari e ruolo delle professioni sanitarie della prevenzione (ex categoria D), attualmente in forza al Dipartimento di Prevenzione ed in servizio presso l'U.O.S. di Igiene Pubblica di
, con sede in viale Vittorio Veneto n.31. L ha CP_1 Parte_2 premesso che l'azienda fin dalla fine degli anni novanta aveva istituito e mantenuto il servizio di mensa prevedendo anche l'esercizio di tale diritto con la modalità sostitutiva del cd. buono pasto con ordinanza n.1 del 08.01.1998 del Direttore generale dell' Parte_3 oggetto di specificazione con nota prot.n.3112 del 21.09.1998 della predetta in CP_1 favore del “personale dipendente in servizio limitatamente ai giorni in cui è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, sia a titolo di completamento dell'orario ordinario che comandato, su disposizioni di servizio, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario”.
Ha riferito che in virtù di tale previsione fruisce del buono pasto per un giorno alla settimana, quello caratterizzato dal rientro pomeridiano.
Ha precisato che ella, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, U.O.S. di
Igiene Pubblica di , è tenuta all'osservanza dell'orario di servizio oggetto della CP_1 disposizione prot.n.13730/DP del 09.02.2009 impartita del direttore del settore “Igiene e sanità pubblica” dell' , mai successivamente modificata, a tenore della Parte_3 CP_1 quale “al fine quindi di evitare il proliferare di disomogenee articolazioni di orario lavorativo, ingenerando confusione ed inammissibili assetti di orari lavorativi diversi tra le nove nell'ambito della stessa si conferma Parte_4 Pt_4 la vigenza della seguente articolazione dell'orario di servizio: PERSONALE DEL
COMPARTO (36 ore settimanali) dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 martedì
o giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00”.
Ha esposto che pertanto l'orario di lavoro giornaliero osservato è stato sempre superiore alle sei ore continuative, circostanza che, sulla scorta della vigente normativa, gli avrebbe dovuto assicurare sempre la fruizione del buono pasto negatagli per l'intero arco temporale della domanda giudiziale, fuorché nel giorno del rientro pomeridiano.
Ha rappresentato che la violazione del diritto al buono pasto non ha trovato termine pagina 2 di 9 neanche in sede di contrattazione integrativa aziendale relativa al triennio 2016/2018, poiché
l'art. 9 del C.C.I.A. del 23.12.2020, dopo avere espressamente richiamato il contenuto dell'art.27 del C.C.N.L. del comparto, ha precisato che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purchè non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Tale presupposto è elemento essenziale per il diritto a fruire del relativo buono pasto”, condizionando il buono pasto non solo al superamento delle sei ore lavorative ma anche all'ulteriore presupposto della pausa di trenta minuti.
Ha precisato che nel corso del periodo oggetto del ricorrente non ha fruito del buono pasto per n. 83 giornate lavorative nel 2021, per n. 71 giornate lavorative nel 2022, per n. 58 giornate lavorative nel 2023, per n. 76 giornate lavorative nel 2024, per n.18 giornate lavorative nei prime tre mesi del 2025, dunque per 306 giornate lavorative, tutte eccedenti le sei ore continuative, come da documentazione allegata tratta dal sito dell'azienda, portante la rilevazione elettronica delle presenze su base mensile, accessibile al dipendete a mezzo password personale.
Ha esposto altresì che l'importo dei buoni pasto al quale parametrare il richiesto risarcimento è pari a € 243,67 frutto di n.59 giornate relative al periodo febbraio 2021/ giugno
2021 per € 4,13 a buono pasto cui deve sommarsi l'importo di € 1.976,00 dato da n. 247 giornate dal luglio 2021 al marzo 2025 per € 8,00 a buono pasto.
Ha precisato che tale differenziazione di importo trova la sua giustificazione nella nota prot.n.254601 dell'UOC Provveditorato del 27.07.2021 che ha aumentato il valore del cd. buono pasto, con decorrenza dal mese di luglio del 2021, da € 4,13 in € 8,00 da corrispondere in formato elettronico, giusta determinazione della delegazione trattante del
Comparto del 22.04.2021.
Ha dedotto l'illegittimità delle disposizioni aziendali alla luce del quadro contrattuale e normativo di riferimento dettagliatamente ricostruito in ricorso, riportando anche l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in punto di interpretazione delle disposizioni in materia.
Ha allegato pertanto il pacifico inadempimento dell' convenuta in ordine alla CP_1 garanzia del diritto alla pausa attraverso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, in tutte le giornate effettivamente lavorate con una continuità di servizio superiore alle sei ore pagina 3 di 9 lavorative, restando così totalmente e colpevolmente inadempiente all'obbligazione posta a suo carico e facendo ingiustamente carico al lavoratore degli oneri economici necessari alla consumazione del pasto.
Ha dedotto altresì la responsabilità dell'azienda ex art. 1218 c.c. ed il relativo obbligo risarcitorio ex art. 1223 c.c. comprensivo della perdita subita e del mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta da parametrarsi al costo del pasto a carico del datore di lavoro per come specificato in ricorso.
Ha chiesto pertanto “…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente -e lo speculare obbligo dell' risarcimento del danno Controparte_3 per la violazione del diritto alla pausa mensa ovvero del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto, dal mese di febbraio2021sino alla data della domanda
e ciò nella misura di € 4,13 sino al mese di giugno 2021 e di € 8,00 dal mese di luglio 2021 in poi per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore continuative, nella quantità di cui alle rilevazioni elettroniche delle presenze mensili versate in atti ed ammontante in complessivi
€ 2.219,67oltreinteressi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o del differente maggiore o minore importo che dovesse emergere dall'istruttoria, nonché al riconoscimento del diritto all'erogazione del predetto servizio ,anche nella modalità sostitutiva del buono pasto, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore continuative a far tempo dalla data della domanda;
in subordine alla corresponsione dell'importo che sarà frutto della valutazione secondo equità ai sensi degli artt. 1226, 2056
c.c. e 432 c.p.c. oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del debito all'effettivo soddisfo nonché alla liquidazione dei compensi e delle spese di lite nella misura del D.M. n.55/2014 come aggiornato dal D.M. n.147/2022.”.
Con memoria difensiva tardivamente depositata il 24 settembre 2025, si è costituita l'azienda convenuta che ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che non sussiste alcun diritto di controparte ad ottenere i buoni pasto per ogni turno lavorato di almeno sei ore né ad ottenere il risarcimento del danno per non avere usufruito degli stessi.
Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell' CP_4 nei confronti del ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 4 di 9 In esito all'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio l'accertamento del diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno per la violazione del diritto alla pausa mensa ovvero del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al diritto al buono pasto.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)” (Cass. sez. lav. n.
5547/2021).
Può pertanto richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
«6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137
e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è
pagina 5 di 9 strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre
2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità
e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
(…) 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del pagina 6 di 9 richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
pagina 7 di 9 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma
2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE
FISCALI.”».
Tale sentenza - massimata – è citata dalle successive sentenze in materia, da ultimo n.
25525/2025 del 17 settembre 2025 – che in un caso del tutto analogo alla fattispecie in esame ha rigettato il ricorso dell' confermando “… la sentenza impugnata… in Parte_5 ordine al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore”, “… alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n.
32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021)”, concordando perciò con il ritenuto superamento del precedente difforme (sentenza n. 16736/2012), affermato nella sentenza di appello confermata (sentenza Corte d'Appello Messina n. 255/20121).
Appare pertanto inconducente il riferimento della difesa dell'azienda resistente alla sentenza n. 16736/2012.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del buono pasto dal mese di febbraio 2021 fino a marzo 2025, dimostrando di avere prestato l'attività lavorativa con le modalità dedotto in ricorso, depositando le rilevazioni elettroniche delle presenze quali risultanti dallo stesso sito aziendale e per altro non contestate dalla parte resistente.
Parimenti parte resistente non ha contestato – nemmeno genericamente – i conteggi offerti dalla parte ricorrente parametrati all'importo di € 4,13 da febbraio 2021 a giugno 2021
e a € 8,00 da luglio 2021 in avanti per un importo di € 243,67 per n.59 relativamente al primo periodo e per un importo di € 1.976,00,00 per n.247 giornate per il secondo periodo.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
pagina 8 di 9 Deve essere dichiarato diritto della parte ricorrente e il correlativo obbligo della parte convenuta al risarcimento del danno per violazione del diritto alla pausa mensa o del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione del buono pasto dal mese di febbraio 2021 fino a marzo 2025 nell'importo complessivo di € 2.219,67 oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. con applicazione dei valori mini tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 aprile 2025 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente e il correlativo obbligo dell'azienda convenuta al risarcimento per violazione del diritto alla pausa mensa o del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione del buono pasto dal mese di febbraio
2021 fino a marzo 2025 quantificato nell'importo complessivo di € 2.219,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1029,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali.
Catania, 4 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
CE UG
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Tale è l'interpretazione offerta dal Giudice di legittimità anche con le recenti decisioni già indicate in sentenza, dovendosi ritenere superato il precedente (Cass. 16736/2012) che il Tribunale ha richiamato per pervenire alla decisione di rigetto. Peraltro, le valutazioni fin qui svolte sono perfettamente in linea con i precedenti pronunciamenti resi da questa Corte e con i precedenti di legittimità - Corte di Cassazione ordinanza n. 15629 del marzo 2021 e sentenza n. 5547/21 del 1/3/2021”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa CE UG, in esito all'udienza del 3 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4062/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti dall'avv. C.F._1
UR NT RO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1
, con sede in , via S. Maria La Grande n. 5, Cod, Fisc. e P. Controparte_2 CP_1
IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina, (C.F. P.IVA_1
per procura in calce al presente atto e giusta deliberazione n. 1638 C.F._2 del 22/09/2025, elettivamente domiciliata in , Via S. Maria La Grande n. 5 presso CP_1
l'U.O.C. Servizio Legale dell'Azienda
RESISTENTE
OGGETTO: buoni pasto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con ricorso depositato in data 28 aprile 2025 parte ricorrente, dipendente dell'intimata dal 01.02.2021 con la qualifica di tecnico della Controparte_1 prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, area dei professionisti della salute e dei funzionari e ruolo delle professioni sanitarie della prevenzione (ex categoria D), attualmente in forza al Dipartimento di Prevenzione ed in servizio presso l'U.O.S. di Igiene Pubblica di
, con sede in viale Vittorio Veneto n.31. L ha CP_1 Parte_2 premesso che l'azienda fin dalla fine degli anni novanta aveva istituito e mantenuto il servizio di mensa prevedendo anche l'esercizio di tale diritto con la modalità sostitutiva del cd. buono pasto con ordinanza n.1 del 08.01.1998 del Direttore generale dell' Parte_3 oggetto di specificazione con nota prot.n.3112 del 21.09.1998 della predetta in CP_1 favore del “personale dipendente in servizio limitatamente ai giorni in cui è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, sia a titolo di completamento dell'orario ordinario che comandato, su disposizioni di servizio, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario”.
Ha riferito che in virtù di tale previsione fruisce del buono pasto per un giorno alla settimana, quello caratterizzato dal rientro pomeridiano.
Ha precisato che ella, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione, U.O.S. di
Igiene Pubblica di , è tenuta all'osservanza dell'orario di servizio oggetto della CP_1 disposizione prot.n.13730/DP del 09.02.2009 impartita del direttore del settore “Igiene e sanità pubblica” dell' , mai successivamente modificata, a tenore della Parte_3 CP_1 quale “al fine quindi di evitare il proliferare di disomogenee articolazioni di orario lavorativo, ingenerando confusione ed inammissibili assetti di orari lavorativi diversi tra le nove nell'ambito della stessa si conferma Parte_4 Pt_4 la vigenza della seguente articolazione dell'orario di servizio: PERSONALE DEL
COMPARTO (36 ore settimanali) dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 martedì
o giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,00”.
Ha esposto che pertanto l'orario di lavoro giornaliero osservato è stato sempre superiore alle sei ore continuative, circostanza che, sulla scorta della vigente normativa, gli avrebbe dovuto assicurare sempre la fruizione del buono pasto negatagli per l'intero arco temporale della domanda giudiziale, fuorché nel giorno del rientro pomeridiano.
Ha rappresentato che la violazione del diritto al buono pasto non ha trovato termine pagina 2 di 9 neanche in sede di contrattazione integrativa aziendale relativa al triennio 2016/2018, poiché
l'art. 9 del C.C.I.A. del 23.12.2020, dopo avere espressamente richiamato il contenuto dell'art.27 del C.C.N.L. del comparto, ha precisato che “qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purchè non in turno, ha diritto di beneficiare di una pausa di almeno trenta minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto. Tale presupposto è elemento essenziale per il diritto a fruire del relativo buono pasto”, condizionando il buono pasto non solo al superamento delle sei ore lavorative ma anche all'ulteriore presupposto della pausa di trenta minuti.
Ha precisato che nel corso del periodo oggetto del ricorrente non ha fruito del buono pasto per n. 83 giornate lavorative nel 2021, per n. 71 giornate lavorative nel 2022, per n. 58 giornate lavorative nel 2023, per n. 76 giornate lavorative nel 2024, per n.18 giornate lavorative nei prime tre mesi del 2025, dunque per 306 giornate lavorative, tutte eccedenti le sei ore continuative, come da documentazione allegata tratta dal sito dell'azienda, portante la rilevazione elettronica delle presenze su base mensile, accessibile al dipendete a mezzo password personale.
Ha esposto altresì che l'importo dei buoni pasto al quale parametrare il richiesto risarcimento è pari a € 243,67 frutto di n.59 giornate relative al periodo febbraio 2021/ giugno
2021 per € 4,13 a buono pasto cui deve sommarsi l'importo di € 1.976,00 dato da n. 247 giornate dal luglio 2021 al marzo 2025 per € 8,00 a buono pasto.
Ha precisato che tale differenziazione di importo trova la sua giustificazione nella nota prot.n.254601 dell'UOC Provveditorato del 27.07.2021 che ha aumentato il valore del cd. buono pasto, con decorrenza dal mese di luglio del 2021, da € 4,13 in € 8,00 da corrispondere in formato elettronico, giusta determinazione della delegazione trattante del
Comparto del 22.04.2021.
Ha dedotto l'illegittimità delle disposizioni aziendali alla luce del quadro contrattuale e normativo di riferimento dettagliatamente ricostruito in ricorso, riportando anche l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in punto di interpretazione delle disposizioni in materia.
Ha allegato pertanto il pacifico inadempimento dell' convenuta in ordine alla CP_1 garanzia del diritto alla pausa attraverso il diritto alla mensa con modalità sostitutive, in tutte le giornate effettivamente lavorate con una continuità di servizio superiore alle sei ore pagina 3 di 9 lavorative, restando così totalmente e colpevolmente inadempiente all'obbligazione posta a suo carico e facendo ingiustamente carico al lavoratore degli oneri economici necessari alla consumazione del pasto.
Ha dedotto altresì la responsabilità dell'azienda ex art. 1218 c.c. ed il relativo obbligo risarcitorio ex art. 1223 c.c. comprensivo della perdita subita e del mancato guadagno che ne siano conseguenza immediata e diretta da parametrarsi al costo del pasto a carico del datore di lavoro per come specificato in ricorso.
Ha chiesto pertanto “…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente -e lo speculare obbligo dell' risarcimento del danno Controparte_3 per la violazione del diritto alla pausa mensa ovvero del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto, dal mese di febbraio2021sino alla data della domanda
e ciò nella misura di € 4,13 sino al mese di giugno 2021 e di € 8,00 dal mese di luglio 2021 in poi per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore continuative, nella quantità di cui alle rilevazioni elettroniche delle presenze mensili versate in atti ed ammontante in complessivi
€ 2.219,67oltreinteressi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo o del differente maggiore o minore importo che dovesse emergere dall'istruttoria, nonché al riconoscimento del diritto all'erogazione del predetto servizio ,anche nella modalità sostitutiva del buono pasto, per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore continuative a far tempo dalla data della domanda;
in subordine alla corresponsione dell'importo che sarà frutto della valutazione secondo equità ai sensi degli artt. 1226, 2056
c.c. e 432 c.p.c. oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria dall'insorgenza del debito all'effettivo soddisfo nonché alla liquidazione dei compensi e delle spese di lite nella misura del D.M. n.55/2014 come aggiornato dal D.M. n.147/2022.”.
Con memoria difensiva tardivamente depositata il 24 settembre 2025, si è costituita l'azienda convenuta che ha contestato la fondatezza del ricorso ed ha chiesto “rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che non sussiste alcun diritto di controparte ad ottenere i buoni pasto per ogni turno lavorato di almeno sei ore né ad ottenere il risarcimento del danno per non avere usufruito degli stessi.
Conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell' CP_4 nei confronti del ricorrente. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 4 di 9 In esito all'udienza del 3 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto del presente giudizio l'accertamento del diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno per la violazione del diritto alla pausa mensa ovvero del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione di buoni pasto.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente al diritto al buono pasto.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato “In tema di pubblico impiego privatizzato,
l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto
Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)” (Cass. sez. lav. n.
5547/2021).
Può pertanto richiamarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia.
«6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137
e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è
pagina 5 di 9 strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre
2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e D.P.R. n. 384 del 1990, art. 68, comma 2.
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi:
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità
e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
…
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
(…) 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del pagina 6 di 9 richiamato articolo 29 CCNL INTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.
11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.
12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.
14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.
17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che la attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.
pagina 7 di 9 18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma
2, CCNL INTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE
FISCALI.”».
Tale sentenza - massimata – è citata dalle successive sentenze in materia, da ultimo n.
25525/2025 del 17 settembre 2025 – che in un caso del tutto analogo alla fattispecie in esame ha rigettato il ricorso dell' confermando “… la sentenza impugnata… in Parte_5 ordine al riconoscimento alla fruizione del ticket mensa per il periodo di cui è causa relativamente ai turni lavorativi eccedenti le sei ore”, “… alla stregua dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 22478 dell'8.8.2024, Cass. n.
32113 del 19.10.2022 e Cass. n. 5547 dell'1.3.2021)”, concordando perciò con il ritenuto superamento del precedente difforme (sentenza n. 16736/2012), affermato nella sentenza di appello confermata (sentenza Corte d'Appello Messina n. 255/20121).
Appare pertanto inconducente il riferimento della difesa dell'azienda resistente alla sentenza n. 16736/2012.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi il diritto al risarcimento del danno per la mancata fruizione del buono pasto dal mese di febbraio 2021 fino a marzo 2025, dimostrando di avere prestato l'attività lavorativa con le modalità dedotto in ricorso, depositando le rilevazioni elettroniche delle presenze quali risultanti dallo stesso sito aziendale e per altro non contestate dalla parte resistente.
Parimenti parte resistente non ha contestato – nemmeno genericamente – i conteggi offerti dalla parte ricorrente parametrati all'importo di € 4,13 da febbraio 2021 a giugno 2021
e a € 8,00 da luglio 2021 in avanti per un importo di € 243,67 per n.59 relativamente al primo periodo e per un importo di € 1.976,00,00 per n.247 giornate per il secondo periodo.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere accolto.
pagina 8 di 9 Deve essere dichiarato diritto della parte ricorrente e il correlativo obbligo della parte convenuta al risarcimento del danno per violazione del diritto alla pausa mensa o del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione del buono pasto dal mese di febbraio 2021 fino a marzo 2025 nell'importo complessivo di € 2.219,67 oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. con applicazione dei valori mini tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28 aprile 2025 nei confronti dell' Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, uditi i procuratori delle parti e
[...] disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente e il correlativo obbligo dell'azienda convenuta al risarcimento per violazione del diritto alla pausa mensa o del servizio sostitutivo della mensa mediante erogazione del buono pasto dal mese di febbraio
2021 fino a marzo 2025 quantificato nell'importo complessivo di € 2.219,67, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna l'azienda convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in €
1029,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso contributo unificato e rimborso spese generali.
Catania, 4 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro
CE UG
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Tale è l'interpretazione offerta dal Giudice di legittimità anche con le recenti decisioni già indicate in sentenza, dovendosi ritenere superato il precedente (Cass. 16736/2012) che il Tribunale ha richiamato per pervenire alla decisione di rigetto. Peraltro, le valutazioni fin qui svolte sono perfettamente in linea con i precedenti pronunciamenti resi da questa Corte e con i precedenti di legittimità - Corte di Cassazione ordinanza n. 15629 del marzo 2021 e sentenza n. 5547/21 del 1/3/2021”