Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In tema di fallimento, il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate (D.M. n. 570 del 1992), con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione (ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente); nullità che, derivando dalla violazione dell'art. 132 n.4 cod. proc. civ., può essere denunciata con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8198 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO DE DOMINICIS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EN PO GI, EN NI LU S.D.F., in persona del Curatore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso l'avvocato STEFANO TERRA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIORGIO GUANDALINI, giusta delega controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di PARMA, emesso il 23/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Albini, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. Cenni sul procedimento
Con decreto in data 12 febbraio 2000, il Tribunale di Parma ha provveduto alla liquidazione del compenso spettante al dott. AN SI per l'opera prestata in qualità di curatore nelle procedure fallimentari intestate a TT CO ed alla s.d.f. TT e CC.
Avverso il decreto il SI ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.. Resiste la curatela dei fallimenti suddetti, in persona del curatore sostituto Dott. Pier Luigi Pernis.
Motivi della decisione
Il ricorso è ammissibile:
a) perché tempestivo: esso è stato notificato il 15.03.2000, dunque entro il termine (che è di sessanta giorni: Cass. n. 3405 del 1994), già considerando la decorrenza di questo rispetto al deposito del decreto.
b) perché il decreto di liquidazione del compenso ha contenuto decisorio ed incide direttamente su diritti soggettivi (Cass. S.U. n.423 del 1988).
Il ricorso è fondato.
È denunciato, con il primo, il secondo ed il terzo motivo, la mancanza assoluta della motivazione.
La motivazione del decreto impugnato si compendia nelle formule "visti gli atti relativi ai fallimenti", "ritenuta la necessità di liquidare il compenso finale" e "liquida al dott. Gialuigi SI la somma di lire 160.000.000 oltre iva e cp", omesso qualsiasi termine di riferimento.
È principio di diritto che il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come a quest'ultimo rimesse dagli artt. 39 della legge fallimentare e dalle norme regolamentari (D.M. n. 570 del 1992) in esso richiamate, con la conseguente nullità del decreto stesso se com'è nel caso di specie privo di motivazione Cass. n. 6520 del 1998 o anche dotato di motivazione soltanto apparente, nullità che deriva dalla violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e che può essere denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., con il ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111 della Costituzione. Il ricorso va dunque accolto e il decreto cassato, con rinvio allo stesso Tribunale di Parma (in diversa composizione). Lo stesso giudice del rinvio provvederà in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allo stesso tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 19 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002