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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 496/2024
All'udienza del 27.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. IC RT Pavoni
R.G.N. 498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC RT Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 498/2023 promossa da:
, (c.f.: ) con l'Avv. Stefano Bellodi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. e p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.6.2024, il sig. esponeva: che il Parte_1 ricorrente era stato assunto dalla società , con sede legale ed operativa a Controparte_1
Mantova, mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario full-time in data 17.01.2023, con riconoscimento del 5° livello di inquadramento professionale di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e per lo svolgimento delle mansioni di impiegato commerciale;
che la sede di lavoro veniva stabilita presso l'unità locale della società ; che, a far data dal mese di settembre 2023, la società Controparte_1 [...]
aveva posto in essere tutta una serie di inadempimenti che portavano il GN Controparte_1
alla decisione di interrompere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro;
che, Parte_1 infatti, il datore di lavoro aveva omesso di pagare parte della retribuzione di settembre 2023, per un importo netto di € 1.150,00, nonché tutte le retribuzioni di ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre
2023 unitamente, quest'ultima, agli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro quali: indennità per ferie ed ex festività e indennità sostitutiva del preavviso e, da ultimo, il TFR maturato dal dipendente;
che, inoltre, fino alla data del 21.11.2023, il lavoratore era stato regolarmente impiegato dall'azienda nell'espletamento delle mansioni a lui affidate;
che, tuttavia, nonostante il ricorrente si fosse messo a disposizione del datore di lavoro, la società non Controparte_1 gli aveva più impartito alcuna direttiva, costringendolo ad una forzata inattività protrattasi sino al
22.12.2023 allorquando il GN , oramai esasperato dalla situazione venutasi a Parte_1 creare, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa (con decorrenza dal 23.12.2023) fondate sul mancato pagamento delle retribuzioni e sulla mancata consegna dei prospetti busta paga di novembre
2023 e dicembre 2023; che, nello specifico, il GN aveva sempre regolarmente Parte_1 svolto la sua attività di intermediario continuando ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito clienti della;
che, nonostante ciò, ogni e qualsivoglia operazione espletata Controparte_1 dal GN in riferimento ai contratti in essere alla data del 21.11.2023 veniva Parte_1 ignorata dal datore di lavoro il quale, interpellato più volte nella persona del legale rappresentante: NO , non forniva al proprio dipendente alcuna motivazione valida in merito al Parte_2 comportamento di totale disinteresse nei riguardi del lavoro prestato dal dipendente, lavoro che, come detto, non era retribuito;
che, in data 8.12.2023, la NO , pur non avendo inviato Parte_2 alcun provvedimento di licenziamento ovvero altre determinazioni aziendali che andassero ad interrompere o a sospendere il rapporto di lavoro, aveva invitato il ricorrente a riconsegnare immediatamente il telefono aziendale, riservandosi, in caso di mancato riscontro, il diritto di sporgere querela per appropriazione indebita;
che il sig. , pur non avendo ricevuto dall'azienda Parte_1 comunicazioni aventi ad oggetto l'interruzione e/o la sospensione del rapporto di lavoro, aveva riconsegnato, in data 9.12.2023, il telefono aziendale e, dopo aver atteso sino al 22.12.2023 per controllare se la avesse provveduto al versamento della retribuzione (i Controparte_1 pagamenti relativi alla mensilità precedente venendo effettuati entro il 25 del mese successivo), aveva deciso di rassegnare le dette dimissioni per giusta causa;
che, in data 15.01.2024, il lavoratore aveva presentato domanda di indennità NASpI presso la competente sede di AM (PD) CP_2 vedendosi tuttavia respingere la richiesta con comunicazione del 9.2.2024 poiché, secondo i controlli effettuati, il rapporto di lavoro del GN , formalmente cessato con le dimissioni Parte_1 per giusta causa del 22.12.2023, risultava ancora in essere;
che il sig. , pertanto, aveva Parte_1 avanzato istanza di accesso ispettivo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo il quale, in data 5.04.2024, aveva predisposto e redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024-ROPD-0000418 da cui emergevano plurimi inadempimenti posti in essere dalla società
[...]
; che nel menzionato verbale, infatti, era scritto che la società datrice di lavoro, Controparte_1 nonostante la presentazione delle dimissioni per giusta causa del GN , aveva Parte_1 provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro soltanto in data 15.02.2024, inserendo come data di cessazione l'1.01.2024, e che, proprio per questo motivo, l' aveva respinto la domanda di CP_2
NASpI; che, inoltre, all'interno del LUL, relativamente alla posizione del GN , Parte_1 risultavano registrate nei mesi di novembre 2023 e dicembre 2023 delle ferie e delle assenze non retribuite, senza che vi fosse traccia di provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda; che i funzionari ispettivi avevano concluso statuendo che al GN risultavano dovuti Parte_1 emolumenti retributivi afferenti le mensilità di: settembre 2023 (in misura parziale), ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre 2023, oltre alle competenze di fine rapporto maturate (TFR, ferie residue, permessi residui e quant'altro); che, in mancanza dei prospetti busta paga di: novembre 2023 e dicembre 2023 unitamente a quello afferente il TFR maturato in costanza di rapporto, era prodotto in atti l'elaborato redatto da consulente del lavoro, nel quale venivano elencate le singole voci del credito maturato dal GN nei seguenti termini: - € 3.411,41 lordi a titolo di Parte_1 spettanze retributive per le mensilità di novembre 2023 e dicembre 2023, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive;
- € 878,60 lordi a titolo di indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute;
- € 876,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 1.586,29 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto;
che al credito indicato dovevano aggiungersi € 1.150,00 netti per il saldo della retribuzione di settembre 2023 ed € 1.914,92 lordi per la retribuzione di ottobre 2023 come da prospetti busta paga consegnati dalla società al GN ); Controparte_1 Parte_1 che il totale complessivo del credito del lavoratore ammontava ad € 9.815,22; che, inoltre, il ritardo nella comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro de quo, allorquando lo stesso era cessato dal 23.12.2023, aveva cagionato al GN l'ulteriore danno dovuto Parte_1 all'impossibilità di accedere al beneficio dell'indennità NASpI per almeno una mensilità (31.12.2023
– 15.02.2024); che, infatti, il ricorrente aveva fatto richiesta all' il 15.01.2024 rispettando i CP_2 termini previsti dal D.Lgs n. 22/2015, ma si era visto respingere la domanda proprio per effetto della mancata tempestiva comunicazione con cui il datore di lavoro avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Parte ricorrente rimarcava i diversi inadempimenti attribuiti al datore di lavoro e i danni derivanti dalle descritte condotte adottate nei confronti del lavoratore e concludeva nei seguenti termini: “ nel merito: - accertare e dichiarare il diritto del GN
[...]
al pagamento del saldo relativo alla retribuzione del mese di settembre 2023, e per Parte_1
l'effetto, condannare la società “ , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento nei confronti del GN della somma di € 1.150,00 netti, Parte_1 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN al pagamento della Parte_1 retribuzione del mese di ottobre 2023, e per l'effetto, condannare la società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento nei confronti del GN
[...] [...]
della somma di € 1.914,92 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla Parte_1 data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN
[...]
al pagamento delle retribuzioni di novembre 2023 e dicembre 2023, e per l'effetto, Parte_1 condannare la società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento nei confronti del GN della somma di € 3.411,41 lorda, Parte_1 comprensiva dei ratei e delle mensilità aggiuntive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN
al pagamento degli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, Parte_1 quali indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute, e per l'effetto, condannare la società
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del GN della somma di € 878,60 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed
Parte_1 interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per effetto
Parte_1 delle dimissioni per giusta causa rassegnate con decorrenza dal 23.12.2023, e per l'effetto, condannare la società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento in favore del GN della somma di € 876,00 lorda, oltre a
Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN al pagamento del TFR maturato in
Parte_1 costanza di rapporto di lavoro, e per l'effetto, condannare la società “ , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del GN
Parte_1 della somma di € 1.586,29 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN
[...]
al risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell'inadempimento posto in essere dalla Parte_1 società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, da ritenersi Controparte_1 quale causa diretta ed esclusiva della decisione dell' di respingere la domanda di accesso al CP_2 beneficio della NASpI, e per l'effetto, condannare la società “ , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del GN della Parte_1 somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre a rimborso spese forfettario ed oneri di legge”.
Fissata udienza ex art. 420 c.p.c. al 21.11.2024. la convenuta non si costituiva Controparte_1 in giudizio nonostante la regolarità della notificazione e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale, parte ricorrente. insisteva per l'accoglimento delle domande svolte, solo rinunciando alla domanda di risarcimento dei danni formulata in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, allega documentazione comprensiva, tra l'altro, di: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data 17.01.2023; estratto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-ROPD-0000418 inviato dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo; elaborato contabile redatto dal Consulente del Lavoro;
prospetti busta paga consegnati al GN;
CCNL di categoria applicato al contratto Parte_1 di lavoro del GN . Parte_1
La documentazione versata agli atti comprova l'esistenza del rapporto di lavoro e le circostanze dedotte con il ricorso introduttivo non sono state confutate da parte convenuta, che ha scelto di non partecipare a contraddittorio alcuno. Benché la contumacia non equivalga alla "non contestazione" delle allegazioni della controparte (posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), risulta, infatti, che la convenuta si è volontariamente sottratta al presente processo e alla possibilità di fornire la prova contraria rispetto a quella fornita dal ricorrente, ovvero di eccepire l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento, nonché
(eventualmente) disconoscere la documentazione prodotta in giudizio dal lavoratore.
A quanto esposto, deve aggiungersi che, ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, all'udienza del 27.3.2025, sono stati escussi testimoni che hanno confermato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, riguardo alla presenza del lavoratore presso la fino al Controparte_1
23.12.2023, alle mansioni continuativamente svolte presso la società fino alle dimissioni, all'impossibilità di rendicontare l'attività nell'ultimo periodo e alla richiesta rivolta dal datore di lavoro al lavoratore di restituire il telefono aziendale nonostante il rapporto non fosse ancora cessato.
Ancora, il verbale di accertamento di ITL, prodotto in giudizio da parte ricorrente, conferma che al GN risultavano non corrisposti gli emolumenti retributivi afferenti le mensilità Parte_1 di settembre 2023 (in misura parziale), ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre 2023, oltre alle competenze di fine rapporto maturate (TFR, ferie residue, permessi residui).
Il mancato pagamento delle retribuzioni per tre mensilità consecutive, oltre al parziale adempimento per quanto concerne la mensilità di settembre 2023, non possono non costituire, di per sé, una giusta causa di recesso.
Ciò posto, in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, egli può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale).
Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Stante la mancata consegna dei prospetti-paga lamentata dal sig. (di novembre 2023 e Parte_1 dicembre 2023, unitamente a quello afferente il TFR maturato in costanza di rapporto), va detto che costituisce dovere legale della datore di lavoro di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo il documento in questione la prova principale per il datore di lavoro per dimostrare la circostanza relativa al pagamento delle somme dovute al lavoratore. Siffatto obbligo, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, conforme a Cass. 6 marzo 1986 n. 1484), oltre a non implicare l'invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, non attiene neppure alla prova di tali pagamenti, “ond'è che, avendone l'onere (art. 2697 c.c.), compete tuttavia al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. 1150/1994).
Nella fattispecie, spettava dunque al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti. Si osserva che, sulla base della documentazione versata in atti, la determinazione dell'entità delle somme dovute al lavoratore appare in linea con i prospetti paga disponibili e i parametri del rapporto di lavoro instaurato tra le parti e degli istituti previsti dal CCNL applicato. Va ribadita l'assenza di rilievi di parte convenuta, stante la scelta della stessa di non costituirsi nel presente giudizio: come noto, il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del
12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del 27/06/2018). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n.
38).
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le Parte_1 somme indicate in domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a rifondere al ricorrente le spese di causa che si liquidano come in dispositivo, in ragione della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente, : - del Parte_1 saldo relativo alla retribuzione del mese di settembre 2023 per la somma di € 1.150,00 netti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- della retribuzione del mese di ottobre 2023, per la somma di € 1.914,92 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- delle retribuzioni di novembre 2023 e dicembre 2023, per la somma di € 3.411,41 lorda, comprensiva dei ratei e delle mensilità aggiuntive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- degli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, quali indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute, per la somma di € 878,60 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
dell'indennità sostitutiva del preavviso per effetto delle dimissioni per giusta causa rassegnate con decorrenza dal 23.12.2023, per somma di € 876,00 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- del TFR maturato per la somma di € 1.586,29 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al Controparte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per onorario, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA di legge.
Mantova, 27.5.2025
Il giudice dott. IC RT Pavoni
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 496/2024
All'udienza del 27.5.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto delle istanze e conclusioni formulate, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. IC RT Pavoni
R.G.N. 498/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IC RT Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 498/2023 promossa da:
, (c.f.: ) con l'Avv. Stefano Bellodi Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. e p.iva: ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 19.6.2024, il sig. esponeva: che il Parte_1 ricorrente era stato assunto dalla società , con sede legale ed operativa a Controparte_1
Mantova, mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario full-time in data 17.01.2023, con riconoscimento del 5° livello di inquadramento professionale di cui al CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi e per lo svolgimento delle mansioni di impiegato commerciale;
che la sede di lavoro veniva stabilita presso l'unità locale della società ; che, a far data dal mese di settembre 2023, la società Controparte_1 [...]
aveva posto in essere tutta una serie di inadempimenti che portavano il GN Controparte_1
alla decisione di interrompere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro;
che, Parte_1 infatti, il datore di lavoro aveva omesso di pagare parte della retribuzione di settembre 2023, per un importo netto di € 1.150,00, nonché tutte le retribuzioni di ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre
2023 unitamente, quest'ultima, agli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro quali: indennità per ferie ed ex festività e indennità sostitutiva del preavviso e, da ultimo, il TFR maturato dal dipendente;
che, inoltre, fino alla data del 21.11.2023, il lavoratore era stato regolarmente impiegato dall'azienda nell'espletamento delle mansioni a lui affidate;
che, tuttavia, nonostante il ricorrente si fosse messo a disposizione del datore di lavoro, la società non Controparte_1 gli aveva più impartito alcuna direttiva, costringendolo ad una forzata inattività protrattasi sino al
22.12.2023 allorquando il GN , oramai esasperato dalla situazione venutasi a Parte_1 creare, aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa (con decorrenza dal 23.12.2023) fondate sul mancato pagamento delle retribuzioni e sulla mancata consegna dei prospetti busta paga di novembre
2023 e dicembre 2023; che, nello specifico, il GN aveva sempre regolarmente Parte_1 svolto la sua attività di intermediario continuando ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito clienti della;
che, nonostante ciò, ogni e qualsivoglia operazione espletata Controparte_1 dal GN in riferimento ai contratti in essere alla data del 21.11.2023 veniva Parte_1 ignorata dal datore di lavoro il quale, interpellato più volte nella persona del legale rappresentante: NO , non forniva al proprio dipendente alcuna motivazione valida in merito al Parte_2 comportamento di totale disinteresse nei riguardi del lavoro prestato dal dipendente, lavoro che, come detto, non era retribuito;
che, in data 8.12.2023, la NO , pur non avendo inviato Parte_2 alcun provvedimento di licenziamento ovvero altre determinazioni aziendali che andassero ad interrompere o a sospendere il rapporto di lavoro, aveva invitato il ricorrente a riconsegnare immediatamente il telefono aziendale, riservandosi, in caso di mancato riscontro, il diritto di sporgere querela per appropriazione indebita;
che il sig. , pur non avendo ricevuto dall'azienda Parte_1 comunicazioni aventi ad oggetto l'interruzione e/o la sospensione del rapporto di lavoro, aveva riconsegnato, in data 9.12.2023, il telefono aziendale e, dopo aver atteso sino al 22.12.2023 per controllare se la avesse provveduto al versamento della retribuzione (i Controparte_1 pagamenti relativi alla mensilità precedente venendo effettuati entro il 25 del mese successivo), aveva deciso di rassegnare le dette dimissioni per giusta causa;
che, in data 15.01.2024, il lavoratore aveva presentato domanda di indennità NASpI presso la competente sede di AM (PD) CP_2 vedendosi tuttavia respingere la richiesta con comunicazione del 9.2.2024 poiché, secondo i controlli effettuati, il rapporto di lavoro del GN , formalmente cessato con le dimissioni Parte_1 per giusta causa del 22.12.2023, risultava ancora in essere;
che il sig. , pertanto, aveva Parte_1 avanzato istanza di accesso ispettivo all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo il quale, in data 5.04.2024, aveva predisposto e redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2024-ROPD-0000418 da cui emergevano plurimi inadempimenti posti in essere dalla società
[...]
; che nel menzionato verbale, infatti, era scritto che la società datrice di lavoro, Controparte_1 nonostante la presentazione delle dimissioni per giusta causa del GN , aveva Parte_1 provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro soltanto in data 15.02.2024, inserendo come data di cessazione l'1.01.2024, e che, proprio per questo motivo, l' aveva respinto la domanda di CP_2
NASpI; che, inoltre, all'interno del LUL, relativamente alla posizione del GN , Parte_1 risultavano registrate nei mesi di novembre 2023 e dicembre 2023 delle ferie e delle assenze non retribuite, senza che vi fosse traccia di provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda; che i funzionari ispettivi avevano concluso statuendo che al GN risultavano dovuti Parte_1 emolumenti retributivi afferenti le mensilità di: settembre 2023 (in misura parziale), ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre 2023, oltre alle competenze di fine rapporto maturate (TFR, ferie residue, permessi residui e quant'altro); che, in mancanza dei prospetti busta paga di: novembre 2023 e dicembre 2023 unitamente a quello afferente il TFR maturato in costanza di rapporto, era prodotto in atti l'elaborato redatto da consulente del lavoro, nel quale venivano elencate le singole voci del credito maturato dal GN nei seguenti termini: - € 3.411,41 lordi a titolo di Parte_1 spettanze retributive per le mensilità di novembre 2023 e dicembre 2023, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive;
- € 878,60 lordi a titolo di indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute;
- € 876,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 1.586,29 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto;
che al credito indicato dovevano aggiungersi € 1.150,00 netti per il saldo della retribuzione di settembre 2023 ed € 1.914,92 lordi per la retribuzione di ottobre 2023 come da prospetti busta paga consegnati dalla società al GN ); Controparte_1 Parte_1 che il totale complessivo del credito del lavoratore ammontava ad € 9.815,22; che, inoltre, il ritardo nella comunicazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro de quo, allorquando lo stesso era cessato dal 23.12.2023, aveva cagionato al GN l'ulteriore danno dovuto Parte_1 all'impossibilità di accedere al beneficio dell'indennità NASpI per almeno una mensilità (31.12.2023
– 15.02.2024); che, infatti, il ricorrente aveva fatto richiesta all' il 15.01.2024 rispettando i CP_2 termini previsti dal D.Lgs n. 22/2015, ma si era visto respingere la domanda proprio per effetto della mancata tempestiva comunicazione con cui il datore di lavoro avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Parte ricorrente rimarcava i diversi inadempimenti attribuiti al datore di lavoro e i danni derivanti dalle descritte condotte adottate nei confronti del lavoratore e concludeva nei seguenti termini: “ nel merito: - accertare e dichiarare il diritto del GN
[...]
al pagamento del saldo relativo alla retribuzione del mese di settembre 2023, e per Parte_1
l'effetto, condannare la società “ , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento nei confronti del GN della somma di € 1.150,00 netti, Parte_1 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN al pagamento della Parte_1 retribuzione del mese di ottobre 2023, e per l'effetto, condannare la società “ Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento nei confronti del GN
[...] [...]
della somma di € 1.914,92 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla Parte_1 data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN
[...]
al pagamento delle retribuzioni di novembre 2023 e dicembre 2023, e per l'effetto, Parte_1 condannare la società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento nei confronti del GN della somma di € 3.411,41 lorda, Parte_1 comprensiva dei ratei e delle mensilità aggiuntive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN
al pagamento degli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, Parte_1 quali indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute, e per l'effetto, condannare la società
“ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del GN della somma di € 878,60 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed
Parte_1 interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per effetto
Parte_1 delle dimissioni per giusta causa rassegnate con decorrenza dal 23.12.2023, e per l'effetto, condannare la società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 al pagamento in favore del GN della somma di € 876,00 lorda, oltre a
Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN al pagamento del TFR maturato in
Parte_1 costanza di rapporto di lavoro, e per l'effetto, condannare la società “ , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del GN
Parte_1 della somma di € 1.586,29 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;
- accertare e dichiarare il diritto del GN
[...]
al risarcimento di tutti i danni patiti per effetto dell'inadempimento posto in essere dalla Parte_1 società “ , in persona del legale rappresentante pro-tempore, da ritenersi Controparte_1 quale causa diretta ed esclusiva della decisione dell' di respingere la domanda di accesso al CP_2 beneficio della NASpI, e per l'effetto, condannare la società “ , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del GN della Parte_1 somma che sarà ritenuta equa e di giustizia all'esito del presente giudizio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre a rimborso spese forfettario ed oneri di legge”.
Fissata udienza ex art. 420 c.p.c. al 21.11.2024. la convenuta non si costituiva Controparte_1 in giudizio nonostante la regolarità della notificazione e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale, parte ricorrente. insisteva per l'accoglimento delle domande svolte, solo rinunciando alla domanda di risarcimento dei danni formulata in atti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Parte ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, allega documentazione comprensiva, tra l'altro, di: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto in data 17.01.2023; estratto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2024-ROPD-0000418 inviato dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Padova-Rovigo; elaborato contabile redatto dal Consulente del Lavoro;
prospetti busta paga consegnati al GN;
CCNL di categoria applicato al contratto Parte_1 di lavoro del GN . Parte_1
La documentazione versata agli atti comprova l'esistenza del rapporto di lavoro e le circostanze dedotte con il ricorso introduttivo non sono state confutate da parte convenuta, che ha scelto di non partecipare a contraddittorio alcuno. Benché la contumacia non equivalga alla "non contestazione" delle allegazioni della controparte (posto che l'art. 115 c.p.c. fa espresso riferimento alle parti costituite), risulta, infatti, che la convenuta si è volontariamente sottratta al presente processo e alla possibilità di fornire la prova contraria rispetto a quella fornita dal ricorrente, ovvero di eccepire l'esistenza di fatti sopravvenuti estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento, nonché
(eventualmente) disconoscere la documentazione prodotta in giudizio dal lavoratore.
A quanto esposto, deve aggiungersi che, ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, all'udienza del 27.3.2025, sono stati escussi testimoni che hanno confermato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, riguardo alla presenza del lavoratore presso la fino al Controparte_1
23.12.2023, alle mansioni continuativamente svolte presso la società fino alle dimissioni, all'impossibilità di rendicontare l'attività nell'ultimo periodo e alla richiesta rivolta dal datore di lavoro al lavoratore di restituire il telefono aziendale nonostante il rapporto non fosse ancora cessato.
Ancora, il verbale di accertamento di ITL, prodotto in giudizio da parte ricorrente, conferma che al GN risultavano non corrisposti gli emolumenti retributivi afferenti le mensilità Parte_1 di settembre 2023 (in misura parziale), ottobre 2023, novembre 2023 e dicembre 2023, oltre alle competenze di fine rapporto maturate (TFR, ferie residue, permessi residui).
Il mancato pagamento delle retribuzioni per tre mensilità consecutive, oltre al parziale adempimento per quanto concerne la mensilità di settembre 2023, non possono non costituire, di per sé, una giusta causa di recesso.
Ciò posto, in punto di distribuzione dell'onere della prova, si rammenta che le Sezioni Unite della
Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in materia contrattuale, sia che l'attore agisca per l'esatto adempimento, sia per la risoluzione del rapporto, sia per il risarcimento del danno, egli può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento (totale o parziale).
Il convenuto sarà, invece, onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione (cfr. S.U. 13533/2001). Stante la mancata consegna dei prospetti-paga lamentata dal sig. (di novembre 2023 e Parte_1 dicembre 2023, unitamente a quello afferente il TFR maturato in costanza di rapporto), va detto che costituisce dovere legale della datore di lavoro di rilasciare al dipendente regolare prospetto paga per il periodo relativo alla prestazione lavorativa resa, costituendo il documento in questione la prova principale per il datore di lavoro per dimostrare la circostanza relativa al pagamento delle somme dovute al lavoratore. Siffatto obbligo, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte (v. Cass. 13 aprile 1992 n. 4512, conforme a Cass. 6 marzo 1986 n. 1484), oltre a non implicare l'invalidità dei pagamenti eseguiti in violazione di esso, non attiene neppure alla prova di tali pagamenti, “ond'è che, avendone l'onere (art. 2697 c.c.), compete tuttavia al datore di lavoro stesso, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. 1150/1994).
Nella fattispecie, spettava dunque al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti. Si osserva che, sulla base della documentazione versata in atti, la determinazione dell'entità delle somme dovute al lavoratore appare in linea con i prospetti paga disponibili e i parametri del rapporto di lavoro instaurato tra le parti e degli istituti previsti dal CCNL applicato. Va ribadita l'assenza di rilievi di parte convenuta, stante la scelta della stessa di non costituirsi nel presente giudizio: come noto, il datore di lavoro ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dal lavoratore, occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 5949 del
12/03/2018; Cass. Sez. 6, Ord. n. 16970 del 27/06/2018). Sui crediti del ricorrente spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, n.
38).
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente le Parte_1 somme indicate in domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché a rifondere al ricorrente le spese di causa che si liquidano come in dispositivo, in ragione della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento della domanda del ricorrente, condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, al pagamento nei confronti del ricorrente, : - del Parte_1 saldo relativo alla retribuzione del mese di settembre 2023 per la somma di € 1.150,00 netti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- della retribuzione del mese di ottobre 2023, per la somma di € 1.914,92 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- delle retribuzioni di novembre 2023 e dicembre 2023, per la somma di € 3.411,41 lorda, comprensiva dei ratei e delle mensilità aggiuntive, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- degli emolumenti connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, quali indennità per ferie ed ex festività maturate e non godute, per la somma di € 878,60 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
dell'indennità sostitutiva del preavviso per effetto delle dimissioni per giusta causa rassegnate con decorrenza dal 23.12.2023, per somma di € 876,00 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
- del TFR maturato per la somma di € 1.586,29 lorda, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al Controparte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 3.500,00 per onorario, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA di legge.
Mantova, 27.5.2025
Il giudice dott. IC RT Pavoni