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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati Dott. CARMELA MASCARELLO Presidente REL. Dott.ssa ROBERTA COLLIDA' Consigliere Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1506-2023 r.g.c. promossa in sede di appello da:
rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Enrichens del Foro di Parte_1
Torino
PARTE APPELLANTE nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Nffiong Ntuk del Foro di Torino ( CP_1 precedente difensore avv. Teresa Distefano del Foro di Torino) PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Carlo Maria Pellicano ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso in appello
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di separazione personale tra le parti pronunciata dal Tribunale Ordinario di Torino in data 13 ottobre 2023
Conclusioni della parte appellante: “riformare la sentenza n. 3922/2023 del 9 ottobre 2023 emessa dal Tribunale di Torino, nella parte in cui dispone che l'affidamento del minore alla madre sia di tipo esclusivo “semplice” disponendo l'affido esclusivo rafforzato alla madre e conseguentemente che siano attribuite alla madre anche le decisioni di maggior interesse per . Il difensore eccepisce Per_1
1 l'inammissibilità della domanda formulata da parte appellata con la memoria depositata il 31 ottobre 2024 trattandosi di appello incidentale tardivo e produce n. 2 documenti.”
Conclusioni di parte appellata: “Rigettare, poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto, avverso la sentenza n. 3922/2023 del Tribunale di Torino che va confermata con il favore delle spese ed onorari del presente grado di giudizio. Il difensore si oppone alla produzione dei nuovi documenti e richiama l'istanza formulata nella memoria depositata il 31 ottobre 2024 ritenendo che non si tratti di appello incidentale ma di modifica dovuta a fattori sopravvenuti ( diverso atteggiamento del bambino nel rapporto con il padre per effetto della sua Per_1 crescita).
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio in Grugliasco in data Parte_1 CP_1
1.08.2009. Dall'unione nasceva il figlio , nato in data [...]. Persona_2
Con ricorso depositato il 20/10/2020 chiedeva al Tribunale ordinario di Parte_1
Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Si costituiva in giudizio il signor CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione.
[...]
In sede presidenziale con ordinanza del 7.5.2021 si autorizzavano i coniugi a vivere separatamente, si stabiliva l'affidamento del minore alla madre in via esclusiva e si demandava alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio, con previsione degli incontri paterni solo in luogo neutro. Il contributo per il mantenimento del figlio a carico del padre veniva quantificato in euro 80 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza n. 3922/2023 pubblicata il 13/10/2023, il Tribunale di Torino pronunciava la separazione personale dei coniugi , ai sensi dell'art. 151 Parte_2 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di per condotte violente tenute CP_1 durante la convivenza matrimoniale come accertato dalla sentenza penale del Tribunale di Torino in data 16 novembre 2020 ( che lo condannava a due anni di reclusione con sospensione condizionale della pena). Affidava il figlio minore in via esclusiva a , con collocazione prevalente e domicilio anagrafico presso Parte_1 la stessa, con previsione che le decisioni di maggior interesse per il figlio venissero adottate da entrambi i genitori ex art. 337 quater c.c.; disponeva che il padre proseguisse gli incontri con il figlio in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabiliva che detti incontri avessero luogo con cadenza quindicinale, a condizione che il genitore si
2 presentasse ai competenti Servizi sociali e Psicologici e al Ser.D. e collaborasse per la fissazione degli incontri, per l'accertamento delle proprie condizioni personali e per la verifica delle proprie capacità genitoriali. Autorizzava il Servizio sociale a prevedere ulteriori ampliamenti, ivi compresa di la possibilità di trascorrere parte del tempo all'esterno del luogo neutro;
disponeva la prosecuzione degli interventi a cura dei Servizi territoriali, anche al fine di dare continuità agli interventi già attivati (tra i quali l'inserimento del minore presso il Centro educativo per Minori), fino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse del minore. Disponeva che corrispondesse a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figlio minore, un assegno di euro 120,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”. Compensava nella misura di 2/3 le spese di lite e dichiarava tenuto e condannava a rifondere a la restante parte di dette spese (1/3) che CP_1 Parte_1 liquidava nella quota di euro 1.700,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nei confronti di tale sentenza ha interposto appello la RA , Parte_1 chiedendo la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui non disponeva l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre e conseguentemente chiedeva che fossero attribuite alla madre, anche le decisioni di maggior interesse per . Per_1
La RA deduceva la violazione e falsa applicazione degli 337 quater c.c. e Pt_1 degli articoli 31 e 77 della Convenzione di Istanbul. La RA rappresentava infatti che i gravi fatti commessi dal signor , confermati in sede penale e civile, CP_1 rendevano impraticabile qualsiasi tipo di confronto e di coordinazione tra i genitori, comportando un duplice effetto negativo: la RA si sarebbe trovata nel pericolo di subire nuovamente violenze dall'uomo e, d'altro canto, si sarebbe paralizzata la gestione della vita del minore con conseguenze negative per la sua quotidianità. Il Tribunale aveva infatti errato nel determinare una sorta di premio per il padre, solo per il fatto di aver iniziato un percorso, senza che tuttavia le relazioni richiamate indicassero la durata effettiva di tale percorso, la fase in cui si trovava e se fosse avvenuta un'effettiva assunzione di responsabilità da parte dell'uomo, tale da giustificare un cambio di regime di affidamento. A riprova di quanto detto, evidenziava come i Servizi Sociali incaricati, nell'ultima relazione fatta pervenire, concludessero , tra l'altro, evidenziando la perdurante necessità di valutare le capacità genitoriali del signor (cfr.relazione sociale del maggio 2023). CP_1
3 Parte appellante rilevava altresì che l'osservazione degli incontri padre-figlio facesse riferimento ad un periodo di tempo veramente troppo breve per poter consentire di esprimere una valutazione finale. Infatti , dopo un primo periodo di totale sospensione degli incontri, la loro cadenza era stata poi fissata in un'ora al mese. Rilevato che il periodo di riferimento preso in considerazione dall'ultima relazione richiamata dal Giudice di prime cure era quello di ottobre 2022 - aprile 2023, si riteneva che sette incontri della durata di un'ora non potessero essere posti alla base di una decisione di tale importanza e rilevanza sostanziale per la vita del minore. Aggiungeva inoltre che le conclusioni dell'ultima relazione educativa non erano totalmente esenti di rilievi critici per il padre (specie laddove veniva riferito
“Se da un lato però il signor appare interessato ad approfondire il quotidiano CP_1 del figlio, dall'altro sembra essere a tratti in difficoltà a sostenere e cogliere sempre il qui ed ora” (relazione educativa del maggio 2023). Infine, parte appellante ricordava che nella procedura il minore era altresì persona offesa essendo stato il diretto destinatario delle condotte fortemente pregiudizievoli paterne. In più di una occasione, infatti, l'appellato si era reso responsabile di comportamenti fortemente denigratori e psicologicamente aggressivi a danno del figlio che avevano avuto degli effetti traumatici per Per_1 per lungo tempo.
Si è costituito in giudizio il signor , chiedendo la conferma della CP_1 sentenza n. 3922/2023, alla luce dell'ottimo percorso intrapreso come confermato dalla relazione del Ser.D. e dai Servizi sociali.
Rilevava pertanto che a fronte del costante comportamento tenuto non risultasse congrua l'istanza di affidamento esclusivo rafforzato, che avrebbe visto completamente esclusa la partecipazione da parte del padre alla vita del minore, oltretutto non in aderenza con il disposto dell'art. 337 quater c.c.. Con memoria 30 ottobre 2024 il nuovo difensore costituito per l'appellato mutava le conclusioni chiedendo per il 2026 incontri liberi tra padre e figlio. All'udienza dell'8 novembre 2024 le parti precisavano le conclusioni definitive e decorso il termine per conclusionali e repliche , la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2025.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Preliminarmente , rileva la Corte che deve ritenersi irrilevante la nuova produzione effettuata da parte appellante in sede di precisazione delle conclusioni non essendo attinente al rapporto padre-figlio. Per contro deve ritenersi inammissibile l'introduzione di un vero e proprio appello incidentale da parte dell'appellato in corso di giudizio mentre il medesimo in sede di prima comparsa di costituzione e risposta si era limitato a domandare la conferma della sentenza appellata.
4 La natura di appello incidentale della domanda proposta dall'appellato è insita nella richiesta di visite libere tra padre e figlio per l'anno 2026, in modifica della sentenza di primo grado di cui ,peraltro , l'appellato nella prima comparsa di costituzione e risposta aveva accettato le statuizioni chiedendone la conferma , e quindi aveva accettato le visite protette con graduale ampiamento e possibilità di trascorrere parte del tempo in luogo aperto. Pertanto, la domanda nuova proposta in corso di giudizio di appello appare tardiva essendo stata proposta pochi giorni prima rispetto alla data della precisazione delle conclusioni a suo tempo concordemente richiesta dai difensori. Attualmente il signor vede il figlio una volta ogni quindici giorni in luogo CP_1 neutro per un'ora e mezza e tuttavia, tale periodo di tempo è suscettibile di essere ampliato a discrezione dei Servizi Sociali , ovviamente valutata la condizione personale del signor e la qualità del rapporto padre -figlio. CP_1
Tale previsione ad avviso di questa Corte merita quindi piena conferma. Per quanto concerne l'appello principale proposto dalla RA , diretto ad Pt_1 ottenere una forma di affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore , diverso da quello previsto dalla sentenza di primo grado che dispone l'affido esclusivo semplice,non si condividono le motivazioni alla base della domanda proposta in appello. Infatti è fuori discussione che il signor abbia mantenuto rapporti regolari con CP_1 lo psicologo sottoponendosi ai test prescritti dal Serd e risultando negativo solo in due occasioni ai controlli urinari ( a settembre e ottobre 2022) tanto da indurre il primo giudice a ritenere un uso solo episodico di sostanze concordemente alla valutazione del Serd. Sotto il profilo psicologico il signor è apparso CP_1 maggiormente consapevole ed attento ai bisogni del figlio e ha quindi messo in discussione i violenti agiti tenuti in passato rielaborando la propria storia personale e considerando ora la RA come una persona a lui vicina e presente nei Pt_1 momenti difficili ( cfr. rel Servizio Sociale depositata i l 25 maggio 2023). A fronte del mutamento di atteggiamento del signor , dell'adesione ai CP_1 percorsi del Serd e del a lui offerti, dei comportamenti costanti per circa due anni nelle visite e nel recupero del rapporto personale con il figlio, pare anche a questa Corte, in assenza di allegazione di comportamenti critici ulteriori rispetto a quelli tenuti in passato prima del 2020, che non sussistano i presupposti per escludere del tutto il signor dalla vita del figlio e dall'adozione delle decisioni CP_1 di maggior interesse per il figlio. Tenendo conto dell'atteggiamento del minore nel rapporto con il padre, se il luogo protetto, può considerarsi una cautela da mantenere in via prudenziale, per contro, l'affido esclusivo rafforzato finirebbe con il tempo per svilire agli occhi del figlio stesso la figura paterna ulteriormente sminuendola e privandola di ogni potere decisionale.
5 Per quanto concerne la comunicazione tra i genitori in ordine all'assunzione delle decisioni di maggiore importanza per il figlio , possono essere adottati mezzi di comunicazione a distanza ( per esempio la mail). Per tali motivi si ritiene che l'appello non possa essere accolto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale proposto da contro Parte_1
, CP_1 rigetta l'appello principale proposto dalla RA . Parte_1
Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal signor CP_1
Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti. Dà atto che per effetto della presente decisione sussistono i presupposti per il pagamento di un'ulteriore somma sia a carico dell'appellante principale sia a carico dell'appellante incidentale pari al contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2025 Il Presidente est. Carmela Mascarello
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