Ordinanza cautelare 12 dicembre 2019
Ordinanza collegiale 9 novembre 2020
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2021
Sentenza 23 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/05/2022, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2022
N. 00815/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01449/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2019, proposto da
AN LA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Dante Micalella e Filippo Bucchi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trepuzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
IA IA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Federica Guariglia e Mariagabriella SP, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Mariagabriella SP in Lecce, via G. Zanardelli, n. 66;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di rimozione e riduzione in pristino prot. n. 15933 del 28 ottobre 2019, notificata alla ricorrente il 28 ottobre 2019, a firma del Responsabile del Settore “ Urbanistica e Igiene Urbana ” del Comune di Trepuzzi;
- della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Trepuzzi prot. 11512/2019, con la quale si comunicava l’esito del sopralluogo del 12 aprile 2019 eseguito dal Comandante della Polizia Municipale, richiamata nell’ordinanza impugnata e allo stato non conosciuta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto e della Signora IA IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente - che assume di essere proprietaria dal 2014, per successione ereditaria, dell’immobile sito in Trepuzzi, Largo Margherita, n. 60, compreso nel palazzo “Palazzo IA”, oggi suddiviso in due unità immobiliari appartenenti in passato al medesimo proprietario Sig. PP IA, trisavolo della ricorrente e della controinteressata Sig.ra IA, oggetto di vincolo storico culturale a partire dal 14 ottobre 2013 - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza di rimozione e riduzione in pristino prot. n. 15933 del 28 ottobre 2019, notificata il 28 ottobre 2019, con cui il Responsabile del Settore “ Urbanistica e Igiene Urbana ” del Comune di Trepuzzi:
“ Vista la nota del locale Comando di P.M. prot. 11512/2019, con la quale si comunicava l’esito del sopralluogo del 12/04/2019 eseguito dal Comandante della P.L. dott. Barrotta PP, unitamente al sottoscritto, presso l’immobile sito Via PP IA n. 1, di proprietà della sig.ra IA IA, attraverso il quale è stato accertato un abuso edilizio sull’immobile confinante, situato in L.go Margherita n. 60, di proprietà della sig.ra AN LA, …. consistente nella realizzazione di una finestra sul prospetto interno dell’immobile che, dalla verifica della documentazione agli atti e dalle dichiarazioni testimoniali trasmesse dalla sig.ra IA IA, anch’esse agli atti, è stata realizzata senza le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. c) del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto l’immobile risulta vincolato dal 14/10/2013 (cd. Palazzo IA);
Ritenuto ricorrere i presupposti di cui al secondo periodo del comma 6 dell’art. 37 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., in quanto trattasi di intervento su immobile vincolato, per cui sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 33 dello stesso DPR n. 380/2001 e s.m.i.;….
Accertato che le opere sopra descritte, per quanto sopra, sono state realizzate in assenza di idoneo titolo abilitativo e che pertanto le stesse devono essere rimosse a cura e spese del proprietario o del responsabile dell’abuso;
Considerato che la responsabilità dell'abuso è riconducibile alla proprietà dell’immobile;
… Visto il D.P.R. n. 380/2001, art. 33 comma 1 e comma 3; ”;
- ha ingiunto la demolizione, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica dell’ordinanza medesima, delle “ opere abusive realizzate presso l’immobile in questione, così come in premessa specificate, e ripristinare lo stato dei luoghi ”;
- la nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Trepuzzi prot. 11512/2019, con la quale si comunicava l’esito del sopralluogo del 12 aprile 2019 eseguito dal Comandante della Polizia Municipale, richiamata nell’ordinanza impugnata e allo stato non conosciuta;
- ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, allo stato non conosciuto.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 1, lett. c), 33 e 37, comma 6, del d.P.R. 380/2001 nonché dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 - Carenza di potere in concreto - Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di istruttoria, illogicità della motivazione, contraddittorietà, travisamento, errore sui presupposti;
2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per difetto di istruttoria, illogicità della motivazione, contraddittorietà, travisamento, errore sui presupposti.
Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, Signora IA IA, contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Trepuzzi.
Non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.
1.1 - Con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 707, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, disponendo contestualmente incombenti istruttori (segnatamente, l’acquisizione di “ Una breve relazione a firma del responsabile dell’U.T.C. del Comune di Trepuzzi corredata di allegati tecnici, da cui possa evincersi se l’apertura di cui trattasi abbia le caratteristiche di luce ovvero di finestra/veduta, con riferimento alle sue caratteristiche di altezza dal piano di calpestio di riferimento e di dimensioni, nonché la data di imposizione del vincolo sull’edificio in questione ”) e fissando per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 luglio 2020.
1.2 - In data 19 marzo 2020, il Comune di Trepuzzi ha depositato agli atti di causa la disposta relazione istruttoria (nota prot. n. 0004408 del 19 marzo 2020), chiarendo, in particolare:
- le caratteristiche dimensionali dell’apertura in questione - larghezza cm 60 (larghezza netta apertura) - altezza cm 70 (altezza netta apertura) - (interno) altezza del lato inferiore dal piano pavimento del locale bagno cm 250 - (esterno) altezza del lato inferiore dal suolo del fondo vicino superiore a cm 500;
- la “ data di imposizione del vincolo diretto sull’immobile ” (segnalando che << con nota prot. 16602 del 22/10/2013 la Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha trasmesso il D.D.R. del 14/10/2013 prot. n. 9331 con il quale la Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha dichiarato l’interesse culturale dell’immobile denominato “Palazzo IA”, ai sensi dell’art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., che comprende le parti ora di proprietà di AN LA e di IA IA >>);
- che << dalla documentazione agli atti d’ufficio e da quella acquisita nel corso dell’istruttoria non è stato possibile accertare la presenza dell’apertura ad una data precedente all’ottobre 2013, ed invero sono state acquisite alcune piante catastali dell’immobile ora di proprietà AN: una datata 03/02/1940 nella quale il locale servito dall’apertura in oggetto risulta privo di notazioni grafiche ad indicare la presenza di una qualsivoglia apertura; un’altra, datata 08/07/1993, nella quale il predetto locale è indicato come bagno, ma anche in questo caso non si rileva la presenza di alcuna notazione grafica ad indicare l’esistenza di un’apertura;
- inoltre, nessuna pratica edilizia è presente negli archivi comunali relativamente alla realizzazione del bagno ove è ubicata l’apertura di cui si discute, e pertanto non è stato possibile, anche in questo caso, poter riscontrare, in assenza di planimetrie di progetto, la presenza di notazioni grafiche relative all’apertura in questione, che potessero individuare l’epoca di realizzazione;
- nel corso del sopralluogo del 06/03/2020, di cui alla presente relazione, eseguito presso la proprietà AN, è stata riscontrata la presenza di alcune aperture nella proprietà IA, che affacciano sulla proprietà AN, così come è stato, a suo tempo, comunicato a questo Ufficio con la citata nota dell’Avv. Ilenia Petrelli datata 17/07/2019 ed acquisita al prot. n. 10655 del 18/7/2019 >>.
1.3 - Con ordinanza 9 novembre 2020, n. 1199, questa Sezione ha disposto Verificazione, ex art. 66 c.p.a., al fine di acquisire, “ previo svolgimento di apposito sopralluogo e acquisizione agli atti del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del Comune di Trepuzzi del 15 aprile 2019, una puntuale relazione sullo stato dei luoghi e sulla presumibile data di realizzazione dell’apertura in questione, tenuto conto, in particolare, dei rilievi contenuti nella consulenza tecnica di parte ricorrente (perizia tecnica giurata del 21 novembre 2019, a firma del Geometra AT UT, depositata agli atti di causa) ”, affidandola al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale di Monteroni o suo delegato.
1.4 - Il Verificatore, Ing. Marco Padovani, ha depositato in data 17 giugno 2021 la chiesta relazione, in uno ai relativi allegati.
1.5 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.6 - All’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3. - La ricorrente deduce, innanzitutto (prima censura), essenzialmente, la risalenza nel tempo dell’apertura in questione (anche se non databile con certezza), comunque prima dell’apposizione del vincolo (cfr. la Perizia tecnica giurata di parte del 21 novembre 2019), “ con la conseguenza che: - non sussiste alcuna violazione della normativa vincolistica; - non può ritenersi integrata la fattispecie di opere eseguite in assenza o in difformità di titolo su immobile vincolato ”, sicchè il Comune di Trepuzzi non poteva ordinarne la rimozione .
4. - La censura è fondata e assorbente.
5. - Osserva il Collegio che il Comune di Trepuzzi ha irrogato l’impugnata sanzione demolitoria in ragione della ritenuta realizzazione della contestata apertura “ senza le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett. c) del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e dell’art. 21 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., in quanto l'immobile risulta vincolato dal 14/10/2013 (cd. Palazzo IA) ” e “ Ritenuto ricorrere i presupposti di cui al secondo periodo del comma 6 dell’art. 37 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., in quanto trattasi di intervento su immobile vincolato, per cui sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 33 dello stesso DPR n. 380/2001 e s.m.i.” : il civico Ente ha, quindi, considerato applicabile la sanzione demolitoria, in considerazione della ritenuta realizzazione dell’intervento su immobile vincolato.
5.1 - Orbene, il Verificatore nominato, all’esito dell’attività istruttoria svolta e di apposito sopralluogo (con “ rilievo visivo, metrico e fotografico dello stato dei luoghi”) e delle controdeduzioni alle osservazioni del 4 giugno 2021 della difesa della controinteressata, ha in particolare rilevato:
- che << Oggi “Palazzo IA”, originariamente di proprietà del sig. PP IA, trisavolo della ricorrente e della sig.ra IA, è diviso in due unità immobiliari, con accessi separati”;
- che “ I retro prospetti hanno caratteristiche più modeste” rispetto ai prospetti principali e che “non si notano decori né marcapiani o rilievi in corrispondenza delle aperture; vi è intonaco e tinteggiatura bianca pressoché su tutta la superficie che, in contrasto con i prospetti principali, appare non ben manutenuta ”;
- che sul terrazzo di proprietà AN “ affacciano quattro aperture della sig.ra IA, come già appurato dal geom. UT AT da Trepuzzi nella sua perizia tecnica.
Questo stato dei luoghi è tipico dei palazzi costruiti per essere adibiti alle esigenze di un’unica famiglia e successivamente frazionati in più unità immobiliari: sui retroprospetti, vi sono aperture della sig.ra IA, di varie dimensioni e poste ad altezze differenti, che si aprono sulla proprietà della sig. AN (foto n. 17, 18, 19 e 20), e viceversa, vi sono altre aperture della sig.ra AN che si aprono sulla proprietà della sig.ra IA (foto n. 3 e 4).
Tutte le aperture de quo sono perimetrate da solo intonaco ed hanno un semplice davanzale di marmo (foto 18, 19 e 20, Allegato 2).
Dunque anche la luce che consente al WC sito a nord della proprietà della sig. AN presenta le stesse caratteristiche di tutte le altre (foto 3, 4, Allegato 2)”;
- che la ricerca documentale ha dato esito negativo e che “ Sulle planimetrie catastali non è disegnata l’anzidetta finestra, come peraltro anche tutte le altre aperture della sig. IA sulla proprietà della sig. AN, come meglio elencate nella perizia tecnica del geom. UT ”; pertanto, “ la ricerca documentale non ha consentito di stabilire con certezza il periodo di realizzazione dell’apertura ” in questione;
- ha precisato che il verbale della P.M. locale è relativo al sopralluogo congiunto del 12 aprile 2019 (“ e non del 15 aprile come riportato nell’Ordinanza del 9/11/2020” ), producendone copia;
- in riscontro alle osservazioni del 4 giugno 2021 della difesa della controinteressata, il Verificatore, specificamente, in particolare:
- quanto all’affermazione secondo cui “ l’apertura in contestazione presenta caratteristiche differenti dalle altre esistenti ”, ha controdedotto che “ l’apertura in contestazione è a filo muro, fatta eccezione per il davanzale in marmo, della stessa tipologia del davanzale delle vetrate della Sig.ra IA (vedi foto n. 15 e n. 17 della Relazione fotografica allegata alla Bozza). La vetustà degli infissi e delle zanzariere delle aperture nella proprietà della Sig.ra IA non possono essere portate quale prova di una maggiore anzianità di apertura, ma solo di un’inadeguata e/o mancata manutenzione da parte della proprietaria.
In nessuna delle foto agli atti, allegate alla Bozza, alle Osservazioni degli Avv.ti SP e Guariglia e a qualsiasi perizia o sopralluogo, si nota alcuna differenza cromatica dell’intonaco in corrispondenza della parete/prospetto, dove si trova l’apertura de quo ”;
- circa la dedotta “ evidenza di tagli, nella parete/prospetto, più recenti rispetto allo strato di finitura ”, ha ribadito che “ non vi sono segni di taglio per la realizzazione della stessa più recenti rispetto all’invecchiamento dello strato di finitura del prospetto ”, evidenziando in particolare che “ la realizzazione dell’apertura di una parete perimetrale in muratura, dall’interno, provoca dei distacchi dell’intonaco adiacente al foro che si sta eseguendo, con conseguente caduta di materiale, che nel caso di specie, sarebbe precipitato sul piano di calpestio del pozzo luce di proprietà della Sig.ra IA.
E’ indubbio che l’intervento di apertura non sia stato eseguito dall’esterno, data l’altezza dal piano di calpestio, poiché si sarebbe dovuta montare un’impalcatura per raggiungere la quota di lavoro. Tale impalcatura sarebbe dovuta essere montata all’interno del pozzo luce di proprietà della Sig.ra IA, cosa impossibile da realizzarsi senza il consenso della proprietaria.
Infine, per ultimare i lavori, si sarebbe dovuto ripristinare l’intonaco, adiacente l’apertura, e successivamente tinteggiare almeno la parte ripristinata. Come già in precedenza ribadito, sulla parete/prospetto in questione, non vi è alcuna evidenza di recenti interventi del genere ”;
- quanto alla planimetria catastale dell’8 luglio 1993 - situazione al 30 novembre 2018, riferita a progetto degli anni ’60, evidenzia che << La planimetria catastale in questione è stata presentata presso gli Uffici dell’allora Agenzia del Territorio in data 08/07/1993 ed è stata richiesta copia in data 30/11/2018. Pertanto, tale planimetria fa riferimento alla situazione aggiornata alla data di presentazione, ossia 08/07/1993.
Il riferimento al progetto .…“degli anni ‘60”, come dichiarato dagli Avv. Spada e Guariglia, specifica esclusivamente che in quegli anni le seguenti aperture, benché rilevate dal Verificatore in sede di sopralluogo, non erano state eseguite e/o riportate dal tecnico:
- Apertura de quo, al piano primo, sita a Nord della proprietà della sig. AN e prospiciente un pozzo luce di proprietà della sig. IA;
- N. 2 aperture, al piano terra, di proprietà della sig. IA, prospicienti il cortile di proprietà della sig. AN;
- N. 2 aperture, al piano primo, di proprietà della sig. IA, prospicienti il terrazzo a livello di proprietà della sig. AN.
Vi è più. Non sono state disegnate diverse aperture anche nelle altre planimetrie catastali scaricate dallo scrivente, sebbene esistenti >> (cfr. pag. 5 e 6 delle controdeduzioni del Verificatore).
Il Verificatore ha quindi concluso che, “ visto l’avanzato stato di degrado del prospetto in cui è inserita l’apertura, posto che non vi sono segni di taglio per la realizzazione della stessa più recenti rispetto all’invecchiamento dello strato di finitura del prospetto, il Verificatore può certamente confermare che l’apertura non può essere stata realizzata successivamente al 2013 ” e che, in particolare, “ l’apertura è stata realizzata in data antecedente al 14 ottobre 2013, data in cui al Palazzo IA è stato attribuito il vincolo storico-culturale ” (pag. 10)”.
Le conclusioni del Verificatore nominato in ordine alla preesistenza della contestata apertura rispetto alla data di apposizione del vincolo, raggiunte all’esito dell’articolata e complessa attività istruttoria innanzi illustrata (che induce a ritenere “recessive” ai fini in questione le dichiarazioni dei privati, allegate alla segnalazione del presunto abuso e poste a base dell’ordinanza di demolizione gravata, peraltro neppure rese nella forma di dichiarazione sostitutiva), nella peculiare fattispecie concreta in esame, conducono a ritenere fondata la censura de qua .
6. - Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dell’ordinanza di rimozione e riduzione in pristino prot. n. 15933 del 28 ottobre 2019 del Comune di Trepuzzi, fatte salve le ulteriori determinazioni.
7. - Sussistono i presupposti di legge per disporre l’irripetibilità delle spese processuali, ad eccezione del compenso del Verificatore, Ing. Marco Padovani, che vengono poste interamente a carico del Comune di Trepuzzi e liquidate nella complessiva somma indicata in dispositivo (comprensiva delle spese sostenute).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di rimozione e riduzione in pristino prot. n. 15933 del 28 ottobre 2019 del Comune di Trepuzzi, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese irripetibili, ad eccezione del compenso spettante al Verificatore, Ing. Marco Padovani, che viene posto interamente a carico del Comune di Trepuzzi e liquidato in complessivi euro 1.300,00 (milletrecento/00), con condanna al pagamento del Comune di Trepuzzi, in persona del Sindaco pro tempore .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 6 ottobre 2021, 14 dicembre 2021, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO