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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 4/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 327/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LO BUE IRENE, dall'avv. MICELI WALTER, dall'avv.
RINALDI GIOVANNI, dall'avv. GANCI FABIO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: contratto a termine, indennità sostitutiva delle ferie non godute
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
quale docente con una serie di contratti a tempo determinato sino Controparte_1 al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2015/2016,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Ha quindi dedotto, per ciascun anno scolastico, di avere maturato il diritto a fruire di giorni di ferie e di riposo per festività soppresse, di aver fruito di alcuni giorni di ferie (dall'inizio dell'incarico sino alla data fissata dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni) e di avere quindi maturato giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti e segnatamente:
- nell'a.s. 2015/2016 di avere lavorato 200 giorni, di avere maturato 18,67 giorni di ferie (16,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse), di avere effettivamente fruito di 15 giorni di ferie e di avere quindi 3,67 giorni residui di ferie;
- nell'a.s. 2017/2018 di avere lavorato 278 giorni, di avere maturato 26,17 giorni di ferie (23,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse), di avere effettivamente fruito di 17 giorni di ferie e di avere quindi 9,17 giorni residui di ferie;
- nell'a.s. 2018/2019 di avere lavorato 266 giorni, di avere maturato 24,17 giorni di ferie (22,17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse), di avere effettivamente fruito di 20 giorni di ferie e di avere quindi 4,17 giorni residui di ferie;
- nell'a.s. 2019/2020 di avere lavorato per 289 giorni, di avere maturato
27,08 giorni di ferie (24,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse) di avere effettivamente fruito di 18 giorni di ferie e di avere quindi 9,08 giorni residui di ferie.
Ha quindi dedotto che, illegittimamente, il gli ha negato il pagamento CP_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, sulla scorta del presupposto che il docente le avrebbe godute “d'ufficio” e automaticamente nel
Pag. 2 di 14 periodo di sospensione delle lezioni (ossia, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni stabilito dal calendario regionale – di norma dall'8 al 10 giugno, e il termine di cessazione del contratto – 30 giugno). Ha affermato che tale contegno si pone in contrasto con la normativa nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, da ultimo avvallata anche dalla Suprema Corte;
ha evidenziato infatti di non avere mai fatto espressa richiesta di fruizione delle ferie residue nel periodo di sospensione delle lezioni e che il non lo ha nemmeno mai invitato formalmente a fruirne, CP_1 avvisandolo che, in mancanza, le avrebbe perdute;
ha poi evidenziato che, nei periodi di sospensione, pur non svolgendo lezione, il docente è comunque da considerarsi “a disposizione” della scuola. Ha in definitiva affermato il diritto di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e ha chiesto la condanna del al pagamento, per gli anni scolastici di riferimento, della CP_1 somma complessiva di € 1.806,08.
Si è costituito in giudizio il che, nel contestare la prospettazione CP_1 avversaria, ha invece affermato che nei giorni di sospensione delle lezioni il docente deve intendersi “come se” avesse fruito delle ferie in quanto, alla luce del divieto di monetizzazione, in tali periodi gli era consentito fruirne, come peraltro da passi in voga negli istituti scolastici. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa avversaria.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa decisa all'udienza del
4/06/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale il
Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Come noto, i lavoratori dipendenti hanno un diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa (art. 36 comma 3 Cost.); qualsiasi patto contrario è nullo, sia esso contenuto in un contratto collettivo o individuale, con la
Pag. 3 di 14 conseguente automatica sostituzione della clausola nulla con la disposizione attributiva del diritto stesso. In applicazione del c.d. divieto di monetizzazione, poi, le ferie non godute devono in generale essere differite e non possono di norma essere sostituite dalla relativa indennità, salvi i casi tassativamente indicati dalla legge, principalmente connessi alla cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza, poiché lo scopo delle ferie è garantire il riposo e la reintegrazione delle energie psicofisiche, deve essere data preminenza alla loro effettiva fruizione, potendo le stesse essere sostituite da un ristoro “per equivalente”, ossia economico, solo quando il loro godimento effettivo non sia materialmente più possibile.
Nel pubblico impiego privatizzato, poi, il divieto di monetizzazione delle ferie è espresso in maniera ancora più perentoria e assolve anche ad una ratio di contenimento della spesa pubblica: il divieto, sancito dall'art. 5 comma 8 del d.l.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, impedisce la monetizzazione delle ferie anche in alcune ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, sancendo altresì una responsabilità erariale per il dirigente che non vi si adegui: nel pubblico impiego privatizzato, infatti, la monetizzazione delle ferie è consentita solo in quei casi in cui il diritto alla effettiva fruizione delle stesse sia stato compromesso a causa di fatti non imputabili al lavoratore (quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l'infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per maternità), essendo al contrario legittimo il divieto di monetizzazione in tutti gli altri casi. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 95/2016, ha evidenziato che il divieto è limitato alle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducile ad una scelta del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che consentano al dipendente di pianificare per tempo la fruizione delle ferie. In sostanza, la ratio del divieto è quella di contrastare gli abusi e di
“reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute”, mirando a “riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie”, senza
Pag. 4 di 14 tuttavia pregiudicare il lavoratore incolpevole. Il Giudice delle leggi, in definitiva, è pervenuto alla conclusione che il diritto alle ferie “sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie, compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (Sent. Corte Cost. cit).
Il quadro sopra brevemente ricostruito è coerente con la normativa adottata a livello Unionale e con l'interpretazione di essa datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza nazionale;
si richiama in particolare quanto già sancito da ultimo da Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 21780 del 8.7.2022 e da Cass. Civ. ord. 17643 del 20.6.2023, i cui principi vengono pienamente condivisi e di seguito riassunti.
La citata giurisprudenza ha affermato che la normativa unionale non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che comprenda anche la perdita del diritto alle ferie retribuite allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che ha perso tale diritto abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarlo. Nelle predette pronunce, la Suprema Corte ha ricordato:
- che, quando il rapporto di lavoro cessa, il godimento delle ferie non è più concretamente attuabile;
per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti;
- che il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Corte di Giustizia, sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018,
Pag. 5 di 14 causa C-684/16, zur Controparte_2 [...]
, punto 72); Controparte_3
- che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 dell'art. 7 menzionato è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49); Persona_1
- che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (Corte di
Giustizia, sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_2
EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
- che, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 Persona_1
e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi citata);
- che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto che tale direttiva gli conferisce (Corte di Giustizia
Pag. 6 di 14 sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C350/06 e C-520/06,
EU:C:2009:18, punto 43);
- che, sebbene il rispetto di tale obbligo non possa estendersi fino al punto di costringere il datore di lavoro ad imporre ai suoi dipendenti la fruizione effettiva delle ferie, resta il fatto che egli deve, per contro, assicurarsi che essi siano messi in condizione di esercitare tale diritto;
- che il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro e che egli può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti ove la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure, adottate dal suo datore, in grado di incidere sul rapporto di lavoro;
- che, di conseguenza, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato;
- che l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria, si deve ritenere che l'estinzione del diritto o il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (Corte di Giustizia, sentenza Grande
Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaftenm, punto 46);
- se, invece, il datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione
Pag. 7 di 14 delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Max Planck, punto 47);
- che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi la conseguenza che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante i principi sopra affermati;
- che, ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. MaxPlanck cit.).
La Suprema Corte ha poi ricordato (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 13613 del
2.7.2020) che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, alla luce del quadro sopra richiamato, deve affermarsi che:
- le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine
Pag. 8 di 14 del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
- è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
- la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente); di averlo nel contempo avvisato (in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
2.2.- Con specifico riferimento al Comparto Scolastico, l'evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore non è incompatibile con quanto sopra richiamato, ma anzi ne è espressione. Difatti:
- in origine, l'art. 19 comma 2 del CCNL 2006/2009 consentiva espressamente la possibilità di monetizzare le ferie per il personale docente assunto a tempo determinato. La disposizione, infatti, stabiliva in primo luogo che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico); in secondo luogo era specificata la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, aveva diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto;
Pag. 9 di 14 - è stato poi introdotto l'art. 5 comma 8 del d.l. 95/2012 sopra citato, che ha introdotto (per tutti i lavoratori pubblici) il divieto di monetizzazione delle ferie;
- sempre nel 2012 il legislatore è poi intervenuto introducendo, per il
Comparto Scolastico, una disciplina speciale (art. 1 comma 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012 n. 228), che ha previsto:
- al comma 54 (per tutti i docenti, di ruolo e a tempo determinato)
l'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
la fruizione delle ferie durante la rimanente parte dell'anno (ossia, quando vi sono le lezioni)
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- al comma 55, in aggiunta all'ultimo periodo dell'art. 5 comma 8 del d.l.
95/2012 citato, la precisazione che tale disciplina (ossia, il divieto di monetizzazione delle ferie) “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
- al comma 56, che la disciplina di cui ai precedenti commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le eventuali clausole contrastanti sono disapplicate dal 1.9.2013.
In altri termini, come osservato dalla Corte d'Appello di Brescia (sent. n.
43/2025 del 11.3.2025) e da Cass. Civ. ord. n. 15415 del 3.6.2024 (che vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), nel breve periodo intercorrente tra la versione originale dell'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012 e la sua modifica intervenuta con l'art. 1 comma 55 della l. 228/2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, era sottoposto alla disciplina generale del pubblico
Pag. 10 di 14 impiego e quindi all'obbligo di godere, anche d'ufficio, delle ferie con divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi;
in seguito, è stata introdotta una disciplina speciale che ha autorizzato (per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche) la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Tale disposizione, tuttavia, non è da interpretare nel senso voluto dal , CP_1 ossia che nei periodi di sospensione il docente è ritenuto automaticamente in ferie.: la disciplina deve difatti essere sempre letta alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale sopra richiamata in tema di imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie. Sul punto, si condivide il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche nei periodi di sospensione dalle lezioni, il docente è da ritenersi “nella disponibilità” del datore di lavoro, potendo essere richiamato in qualunque momento in servizio (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n.
23934 del 29.10.2020); di conseguenza deve escludersi che il docente a tempo determinato possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16715 del 17.6.2024).
In altri termini, in mancanza di richiesta di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione, il docente ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro, sul quale grava la prova, dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne mediante un'informazione adeguata e trasparente, onde consentirgli di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 13440 del 15.5.2024). Ciò anche sulla scorta del fatto che, come osservato dalla Suprema Corte, “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta CP_1 incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria, ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità
Pag. 11 di 14 complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. Civ. sez.
Lav. ord. n. 28587 del 6.11.2024).
2.3.- Vi è poi da dire che i principi richiamati devono essere estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che “le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie” sicché
“laddove vi siano gli stessi presupposti” non vi è ragione per non applicare anche alle festività soppresse le medesime regola valevoli per le ferie (Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 8926 del 4.4.2024).
3.- Nel caso di specie, in ordine al numero di giorni di ferie complessivamente maturati dal docente nel corso dell'anno scolastico, si ritiene di dover considerare corretta la determinazione effettuata dal , in quanto ha tenuto in debita CP_1
considerazione i giorni esatti di servizio effettuati annualmente dal docente;
peraltro, la quantificazione del sul punto differisce molto poco dal CP_1
calcolo effettuato dal ricorrente. Devono però essere aggiunti anche i giorni di riposi per le festività soppresse, come indicati dal ricorrente, non sempre computati dal . CP_1
Il , poi, non ha prodotto in giudizio alcuna comunicazione nella quale, CP_1 in tempo utile, ha invitato il docente, nelle predette annualità, a usufruire delle ferie prima della cessazione del rapporto.
Pag. 12 di 14 Di conseguenza, dalle ferie maturate vanno detratti esclusivamente i giorni i cui il ricorrente ha effettivamente fruito delle ferie (come dichiarati dal docente in ricorso) e non invece quelli intercorrenti nel periodo di sospensione tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto, come erroneamente effettuato dal nella memoria difensiva, che ha considerato tali giorni “fruiti come CP_1
ferie” essendo tale imputazione, come già detto, illegittima.
Corretta poi appare anche la liquidazione, effettuata dal ricorrente, della relativa indennità giornaliera, calcolata sulla base dello stipendio del docente sulla base del CCNL applicabile e comunque non specificamente contestata dal . CP_1
In definitiva, devono essere riconosciute in favore del ricorrente le seguenti somme:
per l'a.s. 2015/2016: € 236,21 (n. 18,50 giorni, di cui 16,50 di ferie + 2 festività
soppresse, detratti 15 giorni, moltiplicati per € 67,49);
per l'a.s. 2017/2018: € 625,77 (n. 26,00 giorni, di cui 23 di ferie + 3 festività
soppresse, detratti 17 giorni, moltiplicati per € 69,53);
per l'a.s. 2018/2019: € 290,63 (n. 24,18 giorni di cui 22,18 di ferie + 2 festività
soppresse, detratti 20 giorni, moltiplicati per € 69,53);
per l'a.s. 2019/2020: € 489,49 (n. 25,04 giorni di cui 22,04 di ferie + 3 festività
soppresse, detratti 18 giorni, moltiplicati per € 69,53);
per una somma complessiva di € 1.642,10.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della
CP_1 8 legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020, n.
13624).
4.- L'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal deve essere CP_1 respinta poiché, come da orientamento orami consolidato, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il
Pag. 13 di 14 carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 3021 del 10.2.2020).
5.- Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 1.030,00; si ritiene di compensare per la metà le spese di lite, data la peculiarità della materia e la permanenza di contrasto giurisprudenziale sul punto;
per la restante metà le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso,
1) accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici
2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
2) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del CP_1 CP_4
tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 1.642,10 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto al CP_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della residua metà che liquida in € 515,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 4/06/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 4/06/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 327/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LO BUE IRENE, dall'avv. MICELI WALTER, dall'avv.
RINALDI GIOVANNI, dall'avv. GANCI FABIO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: contratto a termine, indennità sostitutiva delle ferie non godute
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di aver lavorato alle dipendenze del
[...]
quale docente con una serie di contratti a tempo determinato sino Controparte_1 al termine delle attività didattiche (30 giugno) negli anni scolastici 2015/2016,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Ha quindi dedotto, per ciascun anno scolastico, di avere maturato il diritto a fruire di giorni di ferie e di riposo per festività soppresse, di aver fruito di alcuni giorni di ferie (dall'inizio dell'incarico sino alla data fissata dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni) e di avere quindi maturato giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti e segnatamente:
- nell'a.s. 2015/2016 di avere lavorato 200 giorni, di avere maturato 18,67 giorni di ferie (16,67 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse), di avere effettivamente fruito di 15 giorni di ferie e di avere quindi 3,67 giorni residui di ferie;
- nell'a.s. 2017/2018 di avere lavorato 278 giorni, di avere maturato 26,17 giorni di ferie (23,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse), di avere effettivamente fruito di 17 giorni di ferie e di avere quindi 9,17 giorni residui di ferie;
- nell'a.s. 2018/2019 di avere lavorato 266 giorni, di avere maturato 24,17 giorni di ferie (22,17 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse), di avere effettivamente fruito di 20 giorni di ferie e di avere quindi 4,17 giorni residui di ferie;
- nell'a.s. 2019/2020 di avere lavorato per 289 giorni, di avere maturato
27,08 giorni di ferie (24,08 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse) di avere effettivamente fruito di 18 giorni di ferie e di avere quindi 9,08 giorni residui di ferie.
Ha quindi dedotto che, illegittimamente, il gli ha negato il pagamento CP_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, sulla scorta del presupposto che il docente le avrebbe godute “d'ufficio” e automaticamente nel
Pag. 2 di 14 periodo di sospensione delle lezioni (ossia, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni stabilito dal calendario regionale – di norma dall'8 al 10 giugno, e il termine di cessazione del contratto – 30 giugno). Ha affermato che tale contegno si pone in contrasto con la normativa nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, da ultimo avvallata anche dalla Suprema Corte;
ha evidenziato infatti di non avere mai fatto espressa richiesta di fruizione delle ferie residue nel periodo di sospensione delle lezioni e che il non lo ha nemmeno mai invitato formalmente a fruirne, CP_1 avvisandolo che, in mancanza, le avrebbe perdute;
ha poi evidenziato che, nei periodi di sospensione, pur non svolgendo lezione, il docente è comunque da considerarsi “a disposizione” della scuola. Ha in definitiva affermato il diritto di vedersi corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e ha chiesto la condanna del al pagamento, per gli anni scolastici di riferimento, della CP_1 somma complessiva di € 1.806,08.
Si è costituito in giudizio il che, nel contestare la prospettazione CP_1 avversaria, ha invece affermato che nei giorni di sospensione delle lezioni il docente deve intendersi “come se” avesse fruito delle ferie in quanto, alla luce del divieto di monetizzazione, in tali periodi gli era consentito fruirne, come peraltro da passi in voga negli istituti scolastici. Ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa avversaria.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa decisa all'udienza del
4/06/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale il
Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Come noto, i lavoratori dipendenti hanno un diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa (art. 36 comma 3 Cost.); qualsiasi patto contrario è nullo, sia esso contenuto in un contratto collettivo o individuale, con la
Pag. 3 di 14 conseguente automatica sostituzione della clausola nulla con la disposizione attributiva del diritto stesso. In applicazione del c.d. divieto di monetizzazione, poi, le ferie non godute devono in generale essere differite e non possono di norma essere sostituite dalla relativa indennità, salvi i casi tassativamente indicati dalla legge, principalmente connessi alla cessazione del rapporto di lavoro. In sostanza, poiché lo scopo delle ferie è garantire il riposo e la reintegrazione delle energie psicofisiche, deve essere data preminenza alla loro effettiva fruizione, potendo le stesse essere sostituite da un ristoro “per equivalente”, ossia economico, solo quando il loro godimento effettivo non sia materialmente più possibile.
Nel pubblico impiego privatizzato, poi, il divieto di monetizzazione delle ferie è espresso in maniera ancora più perentoria e assolve anche ad una ratio di contenimento della spesa pubblica: il divieto, sancito dall'art. 5 comma 8 del d.l.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, impedisce la monetizzazione delle ferie anche in alcune ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, sancendo altresì una responsabilità erariale per il dirigente che non vi si adegui: nel pubblico impiego privatizzato, infatti, la monetizzazione delle ferie è consentita solo in quei casi in cui il diritto alla effettiva fruizione delle stesse sia stato compromesso a causa di fatti non imputabili al lavoratore (quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l'infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per maternità), essendo al contrario legittimo il divieto di monetizzazione in tutti gli altri casi. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 95/2016, ha evidenziato che il divieto è limitato alle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia riconducile ad una scelta del lavoratore
(dimissioni, risoluzione) o a eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che consentano al dipendente di pianificare per tempo la fruizione delle ferie. In sostanza, la ratio del divieto è quella di contrastare gli abusi e di
“reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute”, mirando a “riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie”, senza
Pag. 4 di 14 tuttavia pregiudicare il lavoratore incolpevole. Il Giudice delle leggi, in definitiva, è pervenuto alla conclusione che il diritto alle ferie “sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie, compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore” (Sent. Corte Cost. cit).
Il quadro sopra brevemente ricostruito è coerente con la normativa adottata a livello Unionale e con l'interpretazione di essa datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza nazionale;
si richiama in particolare quanto già sancito da ultimo da Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 21780 del 8.7.2022 e da Cass. Civ. ord. 17643 del 20.6.2023, i cui principi vengono pienamente condivisi e di seguito riassunti.
La citata giurisprudenza ha affermato che la normativa unionale non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che comprenda anche la perdita del diritto alle ferie retribuite allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che ha perso tale diritto abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarlo. Nelle predette pronunce, la Suprema Corte ha ricordato:
- che, quando il rapporto di lavoro cessa, il godimento delle ferie non è più concretamente attuabile;
per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti;
- che il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Corte di Giustizia, sentenza Grande Camera, 6 novembre 2018,
Pag. 5 di 14 causa C-684/16, zur Controparte_2 [...]
, punto 72); Controparte_3
- che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
- che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 dell'art. 7 menzionato è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49); Persona_1
- che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88, è volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (Corte di
Giustizia, sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, Per_2
EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata);
- che, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 Persona_1
e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi citata);
- che l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto che tale direttiva gli conferisce (Corte di Giustizia
Pag. 6 di 14 sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C350/06 e C-520/06,
EU:C:2009:18, punto 43);
- che, sebbene il rispetto di tale obbligo non possa estendersi fino al punto di costringere il datore di lavoro ad imporre ai suoi dipendenti la fruizione effettiva delle ferie, resta il fatto che egli deve, per contro, assicurarsi che essi siano messi in condizione di esercitare tale diritto;
- che il lavoratore deve essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro e che egli può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti ove la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure, adottate dal suo datore, in grado di incidere sul rapporto di lavoro;
- che, di conseguenza, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della direttiva 2003/88, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato;
- che l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria, si deve ritenere che l'estinzione del diritto o il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'art. 7, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (Corte di Giustizia, sentenza Grande
Camera, 6 novembre 2018, causa C-684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaftenm, punto 46);
- se, invece, il datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione
Pag. 7 di 14 delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. Max Planck, punto 47);
- che l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi la conseguenza che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante i principi sopra affermati;
- che, ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. MaxPlanck cit.).
La Suprema Corte ha poi ricordato (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 13613 del
2.7.2020) che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale, il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, alla luce del quadro sopra richiamato, deve affermarsi che:
- le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine
Pag. 8 di 14 del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
- è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
- la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente); di averlo nel contempo avvisato (in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
2.2.- Con specifico riferimento al Comparto Scolastico, l'evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore non è incompatibile con quanto sopra richiamato, ma anzi ne è espressione. Difatti:
- in origine, l'art. 19 comma 2 del CCNL 2006/2009 consentiva espressamente la possibilità di monetizzare le ferie per il personale docente assunto a tempo determinato. La disposizione, infatti, stabiliva in primo luogo che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse dovevano essere liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico); in secondo luogo era specificata la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e che il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, aveva diritto al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto;
Pag. 9 di 14 - è stato poi introdotto l'art. 5 comma 8 del d.l. 95/2012 sopra citato, che ha introdotto (per tutti i lavoratori pubblici) il divieto di monetizzazione delle ferie;
- sempre nel 2012 il legislatore è poi intervenuto introducendo, per il
Comparto Scolastico, una disciplina speciale (art. 1 comma 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012 n. 228), che ha previsto:
- al comma 54 (per tutti i docenti, di ruolo e a tempo determinato)
l'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative;
la fruizione delle ferie durante la rimanente parte dell'anno (ossia, quando vi sono le lezioni)
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- al comma 55, in aggiunta all'ultimo periodo dell'art. 5 comma 8 del d.l.
95/2012 citato, la precisazione che tale disciplina (ossia, il divieto di monetizzazione delle ferie) “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”;
- al comma 56, che la disciplina di cui ai precedenti commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le eventuali clausole contrastanti sono disapplicate dal 1.9.2013.
In altri termini, come osservato dalla Corte d'Appello di Brescia (sent. n.
43/2025 del 11.3.2025) e da Cass. Civ. ord. n. 15415 del 3.6.2024 (che vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), nel breve periodo intercorrente tra la versione originale dell'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012 e la sua modifica intervenuta con l'art. 1 comma 55 della l. 228/2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, era sottoposto alla disciplina generale del pubblico
Pag. 10 di 14 impiego e quindi all'obbligo di godere, anche d'ufficio, delle ferie con divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi;
in seguito, è stata introdotta una disciplina speciale che ha autorizzato (per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche) la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Tale disposizione, tuttavia, non è da interpretare nel senso voluto dal , CP_1 ossia che nei periodi di sospensione il docente è ritenuto automaticamente in ferie.: la disciplina deve difatti essere sempre letta alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale sopra richiamata in tema di imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie. Sul punto, si condivide il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, anche nei periodi di sospensione dalle lezioni, il docente è da ritenersi “nella disponibilità” del datore di lavoro, potendo essere richiamato in qualunque momento in servizio (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n.
23934 del 29.10.2020); di conseguenza deve escludersi che il docente a tempo determinato possa essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche (Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 16715 del 17.6.2024).
In altri termini, in mancanza di richiesta di fruizione delle ferie durante il periodo di sospensione, il docente ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro, sul quale grava la prova, dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne mediante un'informazione adeguata e trasparente, onde consentirgli di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 13440 del 15.5.2024). Ciò anche sulla scorta del fatto che, come osservato dalla Suprema Corte, “l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo risulta CP_1 incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria, ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità
Pag. 11 di 14 complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (Cass. Civ. sez.
Lav. ord. n. 28587 del 6.11.2024).
2.3.- Vi è poi da dire che i principi richiamati devono essere estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che “le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie” sicché
“laddove vi siano gli stessi presupposti” non vi è ragione per non applicare anche alle festività soppresse le medesime regola valevoli per le ferie (Cass. Civ. sez. lav. ord. n. 8926 del 4.4.2024).
3.- Nel caso di specie, in ordine al numero di giorni di ferie complessivamente maturati dal docente nel corso dell'anno scolastico, si ritiene di dover considerare corretta la determinazione effettuata dal , in quanto ha tenuto in debita CP_1
considerazione i giorni esatti di servizio effettuati annualmente dal docente;
peraltro, la quantificazione del sul punto differisce molto poco dal CP_1
calcolo effettuato dal ricorrente. Devono però essere aggiunti anche i giorni di riposi per le festività soppresse, come indicati dal ricorrente, non sempre computati dal . CP_1
Il , poi, non ha prodotto in giudizio alcuna comunicazione nella quale, CP_1 in tempo utile, ha invitato il docente, nelle predette annualità, a usufruire delle ferie prima della cessazione del rapporto.
Pag. 12 di 14 Di conseguenza, dalle ferie maturate vanno detratti esclusivamente i giorni i cui il ricorrente ha effettivamente fruito delle ferie (come dichiarati dal docente in ricorso) e non invece quelli intercorrenti nel periodo di sospensione tra la fine delle lezioni e la scadenza del contratto, come erroneamente effettuato dal nella memoria difensiva, che ha considerato tali giorni “fruiti come CP_1
ferie” essendo tale imputazione, come già detto, illegittima.
Corretta poi appare anche la liquidazione, effettuata dal ricorrente, della relativa indennità giornaliera, calcolata sulla base dello stipendio del docente sulla base del CCNL applicabile e comunque non specificamente contestata dal . CP_1
In definitiva, devono essere riconosciute in favore del ricorrente le seguenti somme:
per l'a.s. 2015/2016: € 236,21 (n. 18,50 giorni, di cui 16,50 di ferie + 2 festività
soppresse, detratti 15 giorni, moltiplicati per € 67,49);
per l'a.s. 2017/2018: € 625,77 (n. 26,00 giorni, di cui 23 di ferie + 3 festività
soppresse, detratti 17 giorni, moltiplicati per € 69,53);
per l'a.s. 2018/2019: € 290,63 (n. 24,18 giorni di cui 22,18 di ferie + 2 festività
soppresse, detratti 20 giorni, moltiplicati per € 69,53);
per l'a.s. 2019/2020: € 489,49 (n. 25,04 giorni di cui 22,04 di ferie + 3 festività
soppresse, detratti 18 giorni, moltiplicati per € 69,53);
per una somma complessiva di € 1.642,10.
Su tale importo spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, stante le previsioni dell'art. 16 della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della
CP_1 8 legge n. 724/1994, le quali escludono che, per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti, siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (cfr. Corte
Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 20 luglio 2020, n.
13624).
4.- L'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal deve essere CP_1 respinta poiché, come da orientamento orami consolidato, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il
Pag. 13 di 14 carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 3021 del 10.2.2020).
5.- Le spese di lite vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi minimi per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa, per complessivi € 1.030,00; si ritiene di compensare per la metà le spese di lite, data la peculiarità della materia e la permanenza di contrasto giurisprudenziale sul punto;
per la restante metà le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso,
1) accerta il diritto della parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici
2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
2) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del CP_1 CP_4
tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 1.642,10 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) compensa per la metà le spese di lite e condanna il convenuto al CP_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della residua metà che liquida in € 515,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 4/06/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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