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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 892 dell'anno 2022
T R A
, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_1
minori , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Elio De
[...]
Felice, ed elettivamente domiciliati in Trapani, nella via Bastioni n. 9
Attori
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulio Vulpitta, ed elettivamente domiciliata in Erice, in Erice, nella via Lungomare Dante
Alighieri n. 20
Convenuta
E
, nata a [...] il [...]. C.F.: e NT C.F._1
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_3 C.F._2
Convenuti Contumaci MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e n.q. di Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui minori Persona_1
, e ha chiesto il risarcimento dei Persona_2 Persona_3 Persona_4
danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente patiti in dipendenza del sinistro che, in data 1.6.2019, ha coinvolto , rispettivamente Controparte_4
fratello e zio degli attori, cagionandone la morte.
In particolare, parte attrice ha dedotto che:
- il giorno 1.6.2019 in Trapani, nella via Ammiraglio Staiti, è Controparte_4 stato travolto dall'autovettura marca “Renault”, modello “Megane”, targata
CC788AB, di proprietà di e condotta dal di lei figlio, NT
, ed assicurata con la Controparte_3 Controparte_1
- che a causa dell'impatto, il proprio congiunto è rimasto in stato di coma cerebrale fino al giorno 11.6.2019 in cui è deceduto;
- che con sentenza n. 5/2021 il Tribunale di Trapani sezione penale ha condannato il per il reato di omicidio stradale alla pena di anni cinque e CP_3
mesi quattro di reclusione, già ridotta per il rito abbreviato, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici, in stato di interdizione durante la pena, revocata la patente di guida, e condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed al pagamento di una provvisionale che, per quanto di interesse agli attori, è stata determinata in €
10.000,00 per il ed € 5.000,00 per Parte_1 Persona_1
- che dalla morte del congiunto sono derivati pregiudizi suscettibili di ristoro in capo a tutti gli attori, stante lo stretto rapporto parentale con il defunto CP_4
, le strette relazioni che vi erano tra i fratelli, anche giustificate dalla loro
[...]
lunga collaborazione nelle attività di ristorazione-pizzerie (sia di famiglia che in proprio), oltre che nella quotidiana frequentazione e cointeressenza nelle problematiche della famiglia allargata, anche in ragione dell'avvenuto trasferimento del de cuius in appartamento concesso dal fratello in Pt_1
comodato presso lo stesso stabile in cui questi viveva unitamente ai suoi figli;
- la compagnia è stata costituita in mora con Controparte_1
missiva del 14.6.2019 e, in riscontro, la compagnia assicurativa ha aperto il sinistro al n. 2019/96106/00, liquidando, in favore del solo in Parte_1
proprio, la somma di euro 40.000,00, accettata dall'attore in acconto del maggior danno.
Pertanto, chiedendo il ristoro anche delle spese processuali così come liquidate in sede penale e di quelle per l'assistenza stragiudiziale, nonché l'emissione di ordinanza immediatamente esecutiva ex artt. 147 Cod. ass. e 5, l. n. 202/2006, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: “dichiarare che l'incidente de quo si è verificato per colpa esclusiva del sig. , conducente della Controparte_3
Renault Megane targata CC788AB di proprietà di per effetto NT
della sua condotta di guida negligente, imprudente e imperita, in violazione degli artt. 140, 186 e 187 guidava l'auto in stato di alterazione psico-fisica derivante dalla assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, causava l'incidente e la morte dello incolpevole risultando Controparte_4
colpevole dei reati e artt. 589 bis co.2 e 99 co. 4 c.p.;- riconoscere e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali quantificati e descritti in citazione;
- riconoscere e dichiarare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, e NT [...]
tenuti a risarcire in solido i danni patiti dagli attori come specificati CP_3 in parte motiva e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno non patrimoniale nelle due figure di danno morale e di danno esistenziale che si quantifica per in € 176.520,60, per in € Parte_1 Persona_1
166.713,90; per in €166.713,90; per : in € Persona_2 Persona_3
166.713,90; per in € 166.713,90 o negli importi come saranno Persona_4
determinati in causa in ragione di quanto documentato e provato oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, detratto per il solo Parte_1
l'importo di € 40.000,00 bonificato dalla e
[...] Controparte_1
trattenuto in conto al maggior danno;
condannare in Controparte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, e NT [...]
a pagare in solido le spese e gli onorari relativi alla costituzione di CP_3
parte civile nel processo penale determinati in complessive € CodiceFiscale_3
8.263,41 da distrarre in favore del procuratore antistatario - condannare
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 e a pagare in solido il danno non NT Controparte_3
patrimoniale “esistenziale” conseguenziale all'illecito afferente le spese per
l'assistenza legale nella fase stragiudiziale quantificato in parte motiva da tabella forense per range di riferimento e per la sola voce di studio in € 3.375,00 oltre imborso forfettario e accessori di legge per un totale di € 4.924,53, da distrarre in favore del procuratore antistatario per la parte eccedente € 4.000,00
e quindi per differenza € 924,53; condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e NT [...]
a pagare le spese e gli onorari di causa da distrarsi, in favore del CP_3 procuratore antistatario”.
Nella contumacia degli altri convenuti, si è costituita in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall'attore. Ed Controparte_1
invero, la compagnia assicurativa, pur non contestando la dinamica del sinistro come descritta in citazione, e dunque il ricorrere della esclusiva responsabilità del conducente della Renault, ha ritenuto integralmente satisfattiva del danno patito dal la somma di € 40.000,00 già liquidata Parte_1 stragiudizialmente, e ha negato l'esistenza del diritto al risarcimento in capo ai nipoti del de cuius in assenza di prova del patito danno, mettendo in luce anche la tenera età dei minori al momento del fatto.
Conclusivamente, precisando che la sentenza penale – e quindi anche la condanna al pagamento di provvisionale ivi contemplata - non può far stato nei suoi confronti in quanto la compagnia assicurativa non è stata parte del processo penale a carico del e contestando pure richiesta di rimborso delle spese CP_3 per la costituzione di parte civile e per l'attività stragiudiziale, parte convenuta ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art.75 comma 3 cpp;
rigettare la richiesta di una provvisionale avanzata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto. Nel merito rigettare per l'effetto ed in ogni caso tutte le domande a qualsiasi titolo spiegate dagli attori nei confronti dell' perchè improcedibili ed infondate in Controparte_5
fatto e in diritto oltreché non provate”.
Seppur ritualmente citati, e non si sono NT Controparte_3
costituiti in giudizio, dacché ne va dichiarata la contumacia. La causa, a seguito dell'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, è stata istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies e viene ora in decisione.
*****
Va premesso che è stata soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. n. 132/2014 (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione).
Orbene, deve osservarsi che parte convenuta non contesta né la dinamica del sinistro, né la esclusiva responsabilità del nella causazione dello stesso, CP_3
pure accertata con sentenza passata in giudicato da parte della Corte d'Appello di
Palermo (cfr. sent. n. 659/2022, allegata al deposito di parte attrice del
22.9.2022).
Va precisato che l'art. 651 c.p.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, nell'ambito del risarcitorio, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, e ciò anche con riguardo alla pronuncia di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato;
ciò vale, all'evidenza, rispetto alla parte che a quel giudizio abbia potuto partecipare (parte civile e/o responsabile civile), e non già con riferimento al responsabile civile che sia stato estromesso, appunto ai sensi dell'art. 87 c.p.p., come pacificamente accaduto nel caso di specie.
E tuttavia, l'accertamento della penale responsabilità di - che verso di CP_3
lui ha assunto i connotati del giudicato penale rilevante in sede civile – ed i fatti su cui si fonda, come allegati dalla parte attrice e come emergenti dalla sentenza penale di condanna (cfr. all. 7 fascicolo parte attrice), non sono stati in questa sede contestati dalla compagnia di assicurazioni convenuta, sicché possono dirsi pacifici tra le odierne parti in causa.
È necessario, a questo punto, vagliare nel merito le pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice, contestate dalla Controparte_1
Ora, nella fattispecie, alla base della domanda risarcitoria azionata dagli attori vi
è la lesione del rapporto parentale correlato alla morte del proprio congiunto.
Ora, perché possa accordarsi tale voce di danno vale richiamare un recente arresto del Supremo Collegio, ove viene affermato: “Come noto, a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare
a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che
l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n.
3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n.
11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o
l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale” (cfr.
Cass. 26140/2023).
Non può che ritenersi provata, in questa sede, la lesione del diritto all'intangibilità degli affetti in capo a , in proprio, conseguito alla Parte_1
morte del fratello, in considerazione del legame che unisce soggetti legati da siffatto vincolo parentale, la cui recisione incide di certo sulla sfera interiore ed emotiva del soggetto così come sul precedente assetto relazionale-familiare.
Dovendo, dunque, in sede di liquidazione equitativa, tenersi conto degli elementi fin qui considerati ai fini della necessaria valutazione presuntiva, ritiene il
Tribunale che possa attingersi alle tabelle adottate dal tribunale di Milano – riconosciute idonee dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass., n. 37009/2022) – edizione 2024, integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti (valore punto pari ad € 1.698,00 con un importo massimo di €
169.830,00, pari a 116 punti), corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo al legame di parentela tra l'attore e la vittima, tenuto conto dell'età della vittima primaria (47 anni) e dell'età del fratello superstite (44 anni), il dato relativo al fatto che le parti vivevano all'interno dello stesso stabile, la sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato e la peculiare intensità del legame tra i fratelli come dimostrato in corso di causa, vanno attribuiti a un totale di 55 punti (14+14+8+9+10). Parte_1
Ed infatti, nel caso di specie, dalle prove assunte in corso di causa, è emerso lo stretto legame esistente tra i fratelli e la quotidiana frequentazione tra gli stessi
(che giustifica l'attribuzione dei sopraindicati n. 10 punti), la abitazione all'interno del medesimo stabile (che giustifica l'attribuzione dei sopraindicati n.
8 punti).
Le prove testimoniali assunte hanno dato conto della circostanza che i fratelli e hanno lavorato lungamente insieme nella pizzeria di Pt_1 Controparte_4
famiglia (cfr. dichiarazione teste “io sono amico di famiglia di tutti i Tes_1
componenti della famiglia , fin da quando avevo 13 anni circa ed Pt_1
andavo a scuola media frequentavo la loro pizzeria…vero che Parte_1 per 16 anni, dall'età di 13 anni all'età di 28 anni ha collaborato nella pizzeria di famiglia “La ”, sita in Erice Casa Santa in particolare con , CP_6 CP_4
occupandosi della sistemazione del locale e dello approvvigionamento, in particolare faceva il cameriere, impastava ed infornava le pizze, Pt_1 CP_4
ed il padre condivano le pizze e la madre stava alla Per_5 Per_1
cassa; sono a conoscenza di questi fatti sia perché lavoravo da loro sia perché mangiavo spesso la pizza nel locale…so che la madre ha poi aperto Per_1 una pizzeria estiva a non ricordo l'anno esatto, circa 10 anni fa;
Pt_2
lavoravano in questa pizzeria tutti i figli anche dopo sposati;
non so dire se questa pizzeria poi è stata gestita dal figlio;
poi la sig.ra Per_5 Per_1 ha anche aperto un'altra pizzeria al centro storico di Trapani vicino Porta
Ossuna, anche in questa pizzeria lavoravano sempre tutti i figli, io li vedevo lì”),
e che l'odierno attore ha provveduto anche al pagamento delle somme necessarie per l'apertura dei nuovi locali commerciali della famiglia (cfr. Pt_1 dichiarazioni teste “è vero che ha anticipato tutte le Tes_2 Parte_1
somme necessarie per la ristrutturazione e cambio destinazione d'uso dei locali, tutte le spese per attrezzature, macchinari e arredamento;
sono a conoscenza di questi fatti poiché io frequentavo spesso il locale e vedevo che si occupava Pt_1
dei documenti e dei pagamenti e lui mi riferiva che anticipava tutte le spese lui;
io nel 2013 sono andato in pensione ed nel mio tempo libero stavo spesso nel ristorante”). Lo stesso teste della cui attendibilità non è dato dubitare, Tes_2
ha confermato la circostanza che i due fratelli si frequentassero quotidianamente
(cfr. “è vero che quasi giornalmente, prima di iniziare a lavorare e CP_4 quando finiva di lavorare passava dal ristorante “San Lorenzo” per stare insieme con il fratello e li vedevo parlare ma non so dire di cosa parlassero;
io andavo nel locale con una frequenza quasi quotidiana appena ero libero andavo nel locale e se necessario davo anche una mano perché con eravamo Pt_1 amici”), confermando parimenti che il defunto ha abitato, dal 2017 e Pt_1
fino al 2019, presso l'abitazione concessagli dal fratello in comodato d'uso gratuito (“è vero che dal 2017 e fin al momento che è deceduto ha CP_4
abitato in un appartamento sito in via Nunzio Nasi n.85 p2 Trapani detenuto a titolo di comodato gratuito di proprietà del fratello e della moglie, nel Pt_1 quale ha trasferito la sua residenza personale”), circostanza pure confermata da quanto emergente dal certificato prodotto in uno alla citazione (cfr. all. 11).
Il danno parentale, alla luce dei sopra indicati criteri, ascende ad € 93.390,00 da cui va detratta la somma già corrisposta dalla compagnia di assicurazione convenuta di € 40.000,00, corrisposto nel marzo 2020, oltre rivalutazione e interessi.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale ( danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di rispettiva insorgenza del danno (data dell'1.6.2019), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della
Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n.
18028/2010). La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Ciò posto, come detto, risulta che l'attore ha percepito, nel marzo 2020, dalla la somma di € 40.000,00 la quale va scomputata, quale Controparte_1
acconto, prima della liquidazione definitiva del credito
Ai fini dello scomputo dell'acconto, infatti, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte più recente, “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” ( cfr. Cass. n.6347/2014; cfr. anche da ultimo Cass. 23927/2023). Procedendo alla stregua dei principi illustrati dalla sentenza sopra citata si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza del credito dell'1.6.2019 (€ 79.211,20), quindi dal capitale devalutato di € 79.211,20 si scomputa l'acconto di € 40.000 (non necessitando devalutazione atteso il brevissimo lasso temporale intercorso tra la corresponsione dell'acconto ed il sinistro), pervenendo al capitale residuo devalutato di € 39.211,20, che deve essere progressivamente rivalutato anno per anno fino alla data della odierna decisione (€ 46.230,00).
Ai fini del corretto calcolo del danno da mora, invece: - sull'intero capitale devalutato alla data del sinistro di € 79.211,20 si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno sino alla data di corresponsione dell'acconto del marzo 2020 (€ 3.794,10 per interessi); - sulla somma residua al netto dell'acconto devalutata alla data del sinistro (€
39.211,20) e poi rivalutata alla data dell'acconto (€ 39.171,99) si calcolano gli interessi sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno dalla data di corresponsione dell'acconto del marzo 2020 sino alla data odierna (€ 4.158,24 per interessi).
Alla luce dei criteri che precedono il capitale per danno non patrimoniale rivalutato al netto dell'acconto ammonta ad € 46.230,00 e la mora per interessi legali ammonta ad € 7.952,34. Sulla somma di € 54.182,34 andranno, infine, conteggiati gli interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al soddisfo.
*****
Procedendo all'esame delle domande svolte da quale esercente la Parte_1
responsabilità sui figli minori, va evidenziato che in assenza di qualsivoglia elemento, sul piano assertivo oltre che probatorio, in ordine all'effettivo legame Per_ tra la vittima ed i nipoti , e – che all'epoca Persona_1 Per_3 Per_4
dei fatti avevano rispettivamente 11, 9, 6 e 2 anni – che non può automaticamente ricavarsi da quello del padre (fratello della vittima) con quest'ultima – in relazione al quale il carattere più stretto della relazione parentale rende più pregnante l'incidenza delle presunzioni – nessuna somma può essere riconoscersi ai minori.
Ad avviso di chi giudica, il legame zio-nipote, in assenza di qualsivoglia elemento a supporto in ordine all'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e supporto e tenuto conto dei rilievi svolti sul punto dalla parte convenuta anche in ordine alla tenera età di alcuni di questi al momento del fatto, non può automaticamente presumersi tale da determinare, in ipotesi di decesso, una lesione del “diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”.
Va ribadito che in tema di lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto al nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora, zii e nipoti), l'insegnamento della Suprema Corte è nel senso che, in assenza di una situazione di convivenza, che costituisce un connotato essenziale attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, il diritto al risarcimento deve fondarsi sulla prova positiva dell'esistenza di un vincolo affettivo, prova che è invece presunta per i familiari legati alla vittima da uno stretto legame di parentela (genitori, coniuge, figli o fratelli;
cfr. Cass.
12146/2016, Cass. 3767/2018, Cass 5452 /2020: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo”).
Ciò postula che i parenti superstiti, al di fuori della cerchia dei prossimi congiunti, come appunto i nonni o gli zii, ai fini del ristoro del danno parentale, devono fornire la prova, anche a prescindere dalla convivenza, dell'effettività e della consistenza della relazione parentale, prova che nel caso in esame non è stata fornita.
Le allegazioni attoree sembrano voler far discendere l'intensità del legame parentale tra zio e nipoti automaticamente dallo stretto rapporto tra il Parte_1
ed il fratello, senza allegare e tanto meno dimostrare alcun significativo
[...]
elemento che consenta di apprezzare in concreto la natura ed intensità del legame instaurato dallo zio con ciascuno di essi nipoti, risultando del tutto insufficienti ai fini della prova dell'esistenza di un intenso vincolo affettivo con i suddetti nipoti le dichiarazioni rese dal teste il quale ha genericamente riferito che il de Tes_2
cuius era solito trascorrere il suo tempo libero con i nipoti, pure considerato il dato che consta che questi era anche padre di due figli ancora in tenera età al Per_ momento dell'illecito ( , di anni 5, e , di anni 2). Persona_6
In altri termini, ad avviso del Tribunale, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la perdita dello zio abbia determinato, nonostante la non Per_ convivenza, per i minori , e il Persona_1 Per_3 Per_4
venire meno di una figura di riferimento e di un effettivo e valido sostegno morale, tale da determinare uno sconvolgimento della vita dei medesimi e/o sofferenze che vadano al di là del naturale dispiacere per la perdita dello zio e che quindi sia configurabile il lamentato danno parentale.
Va, peraltro, sul punto precisato che alcun rilievo assume in questa sede la condanna generica emessa in sede penale in favore delle parti civili costituite, posto che è dato assolutamente pacifico che “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (cfr. Cass. 4318/2019; conforme Cass. n.
24030/2009, Cass. n. 2127/1998).
***** È altresì infondata la domanda di pagamento delle somme versate per l'assistenza professionale nella fase stragiudiziale, non avendo parte attrice provato il danno emergente necessario ai fini della liquidazione. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rimborso delle spese legali stragiudiziali sostenute dal danneggiato hanno natura di danno emergente, e consistono nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale in detta fase precontenziosa (cfr. ex multis Cass. 15265/2023).
In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie;
pertanto, gli importi riconosciuti per il ristoro delle spese stragiudiziali non possono essere compensati con le somme liquidate, a diverso titolo, per le spese giudiziali relative alle successive prestazioni di patrocinio in giudizio” (cfr. Cass. Civ.
24481/2020); la voce di danno in esame, come qualsiasi altra, sarà quindi soggetta alle regole generali: e dunque non saranno ripetibili le spese che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza in accordo con l'art. 1227 I comma cc, che sono sostenute in misura esagerata ex. art. 1227 II comma cc o per le quali non vi è nesso di causa con il fatto illecito in esame.
Nel caso di specie, parte attrice non ha documentato spese vive per l'attività stragiudiziale e ha allegato soltanto la pec inviata per la richiesta di risarcimento.
Ne consegue che l'attività stragiudiziale può considerarsi già remunerata con la liquidazione delle spese giudiziali.
Nemmeno suscettibile di accoglimento è la domanda al rimborso in favore del procuratore antistatario delle spese processuali liquidate alle parti civili costituite nel processo penale, trattandosi di statuizione già resa in sede penale ed in ogni caso non estensibile alla compagnia di assicurazioni convenuta che non era parte di quel giudizio. Considerato l'esito del giudizio e la parziale soccombenza reciproca, va disposta la compensazione del 50% delle spese di lite, e la restante porzione va posta a carico delle parti convenute, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 54.182,34 (somma al lordo della provvisionale per
[...]
quanto attiene alla posizione del convenuto ), oltre interessi Controparte_3
legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di 1/2 delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in € 8.109,22, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario, compensando la residua frazione;
- rigetta ogni altra domanda.
Trapani, 4/4/2025
Il Giudice
Federica Emanuela Lipari