Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8608 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2026, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Trevisan, Francesca Perna, Alessandra Lonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Pino Puglisi Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio diniego opposto dall'Istituto Comprensivo "Pino Puglisi" avverso l'istanza di accesso agli atti presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 29 ottobre 2025 ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;
nonché per la declaratoria
del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso e, in particolare, di ottenere copia integrale: 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; 2) dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione (GLO) per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; 3) di ogni ulteriore atto e/o comunicazione afferente alla situazione scolastica dell'alunno -OMISSIS-;
e per la conseguente condanna
dell'Istituto Comprensivo "Pino Puglisi" ad esibire e fornire copia della documentazione in esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto Comprensivo Pino Puglisi Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa LA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con il ricorso in epigrafe, le parti ricorrenti, genitori di -OMISSIS- -OMISSIS-, alunno iscritto alla classe III C dell’Istituto Comprensivo “Pino Puglisi”di Roma e riconosciuto quale portatore di disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno chiesto l’annullamento del silenzio diniego, formatosi avverso l’istanza, presentata dalla madre del minore a mezzo PEC in data 29 ottobre 2025 al predetto istituto e volta a ottenere copia integrale: 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; 2) dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO) per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; 3) di ogni ulteriore atto e/o comunicazione afferente alla situazione scolastica dell’alunno.
In particolare, espongono le parti ricorrenti come l’istanza di accesso agli atti sia rimasta priva di riscontro nei termini di legge, con conseguente formazione di un illegittimo diniego implicito.
Nella prospettazione delle parti ricorrenti, l’illegittimità conseguirebbe alla violazione/falsa applicazione degli obblighi di ostensione previsti dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; alla violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e buon andamento dell’azione amministrativa, all’eccesso di potere per ingiustificata inerzia e difetto di motivazione.
2. Si è costituita l’Amministrazione resistente, la quale, in data 23 febbraio 2026, ha prodotto l’istanza di accesso in oggetto, la comunicazione a firma del Dirigente scolastico di risposta alla medesima istanza.
3. Alla camera di consiglio del 18 marzo, il Collegio ha disposto un breve rinvio, per consentire all’Istituto resistente di produrre, oltre alla sopra richiamata comunicazione a firma del Dirigente scolastico di risposta, anche la prova di effettiva trasmissione della documentazione richiesta.
4. Alla camera di consiglio del 22 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso per l’accesso è fondato per le ragioni che seguono.
5.1. L’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio documenti, ivi incluso il rapporto del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pino Puglisi” prot. n. 26/U del 07/01/2026 e la nota prot. n. 4052/U del 27/11/2025, dai quali, nella prospettazione dell’Amministrazione resistente, emergerebbe, in data 27/11/2025, la trasmissione, a mezzo email ordinaria, della documentazione oggetto dell’istanza di accesso all’odierna ricorrente. Tale ricostruzione, si noti, è stata integralmente contestata da parte ricorrente, la quale, con memoria del 2 marzo, ha dichiarato che la documentazione richiesta non è mai stata ricevuta.
5.2. Tanto premesso, rileva il Collegio come la produzione del rapporto del Dirigente Scolastico costituisca certamente prova dell’esistenza di una lettera firmata di trasmissione della documentazione da inoltrare, ma, si noti, questa circostanza (la firma da parte del dirigente della lettera di trasmissione) non è idonea a provare, anche, l’effettivo invio della documentazione richiesta né, tantomeno, della ricezione della documentazione.
In applicazione dei principi generali sull’onere della prova grava su chi afferma di aver adempiuto l’obbligo l’onere di dimostrarlo. Sul punto, il Collegio aderisce al consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale: “ Oggetto del contendere è in buona sostanza la questione relativa alla individuazione del soggetto a cui spetta la prova della ricezione della mail non certificata nel caso in cui il destinatario neghi di averla ricevuta ed il mittente provi di averla inviata. Sul punto la giurisprudenza della Corte Suprema è ferma nel ritenere che il predetto onere probatorio spetti al mittente il quale, allorché non si avvalga di un sistema di posta certificata, può assolverlo anche mediante presunzioni, come ad esempio accade nei casi in cui la comunicazione di posta elettronica sia stata riscontrata oppure sia menzionata nell’ambito di conversazioni successive ” (TAR Toscana, sez. I, 16 luglio 2019, n. 1101).
Orbene, dalla documentazione depositata dall’Amministrazione non emerge, infatti, alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che l’Istituto scolastico abbia effettivamente trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti e, soprattutto, che tale documentazione sia stata ricevuta dalla destinataria. Agli atti, rileva il Collegio, come non risulti prodotta la copia del messaggio di posta elettronica dell’Istituto resistente con i relativi allegati, né la ricevuta di consegna, atta a comprovare l’effettivo recapito della comunicazione.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va accolto e, per l’effetto, il silenzio diniego sull’istanza di accesso per cui è causa va annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di esibire copia integrale: 1) del Piano Educativo Individualizzato (PEI) relativo agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; 2) dei verbali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l'inclusione (GLO) per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026; 3) di ogni ulteriore atto e/o comunicazione afferente alla situazione scolastica dell'alunno -OMISSIS-, entro trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, ai seni dell’art. 116, comma 4 c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
annulla il silenzio diniego sull’istanza di accesso;
ordina all’Amministrazione resistente di esibire copia integrale della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente sentenza, ai seni dell’art. 116, comma 4 c.p.a.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
LA CC, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LA CC | NA NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.