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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4146/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4146/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCACCHETTI Parte_1 C.F._1
MARIA GRAZIA e dell'avv. BARONI STEFANIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSINI CP_1 C.F._2
NICOLETTA , con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) “Le parti vivranno separate - come in effetti già vivono - con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando il figlio minore non avrà compiuto la maggiore età. Per_1
2) Il figlio (di anni 5) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale,
tenendo prioritariamente conto della volontà, dei bisogni, delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in lui buoni e significativi rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola,
la sua salute e la sua vita sociale. 3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c., il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare - di proprietà esclusiva dei genitori della sig.ra - sita in Cavezzo Pt_1
(MO), via Lunardina n. 8/A, è assegnato alla sig.ra unitamente alla proprietà dei Pt_1
relativi arredi e corredi.
Le parti danno atto e riconoscono che il sig. si è già trasferito in una nuova abitazione CP_1
sita in Modena (MO), via Mantegna n. 133, ove ha già trasferito anche la propria residenza anagrafica, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
In adempimento del ricorso per separazione consensuale sottoscritto in data 04.10.2024, la sig.ra è già subentrata al sig. nell'intestazione di tutti i contratti relativi alle utenze Pt_1 CP_1
(acqua, luce, gas, etc.) della casa ex familiare.
4) Salvi diversi accordi tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé Per_1
secondo i seguenti tempi e modalità:
- un week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà
a prendere, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con il padre: il martedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa;
- nella settimana in cui il minore trascorrerà il week-end con la madre: il martedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa ed il giovedì dall'uscita da scuola, quando il padre lo andrà a prendere, sino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna in caso di chiusura della stessa.
I genitori danno atto che, su loro comune accordo, il figlio ha intrapreso un percorso Per_1
dalla logopedista (con n. 2 sedute settimanali) ed un percorso con la psicomotricista (con una sessione settimanale) e concordano che ciascuno di loro si impegni ad accompagnare Per_1
ai suddetti incontri secondo le modalità ed i tempi di seguito esposti:
- ciascun genitore dovrà accompagnare ad una delle due sedute settimanali dalla Per_1
logopedista con la precisazione che, fino a quando i giorni e gli orari rimarranno tali, il padre accompagnerà il figlio alla seduta del mercoledì e la madre a quella del giovedì;
- ciascun genitore dovrà accompagnare dalla psicomotricista a settimane alterne e con Per_1
la precisazione che, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, sarà la madre ad accompagnare dalla psicomotricista mentre, nella settimana in cui il week-end è di Per_1
spettanza materna, sarà il padre ad accompagnare il figlio dalla psicomotricista,
anche se tali giorni fossero di spettanza dell'altro genitore.
Vacanze scolastiche natalizie trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dall'inizio delle vacanze Per_1
scolastiche natalizie sino al 31.12 alle ore 10,00 o il periodo dal 31.12 alle ore 10,00 sino alla ripresa della scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2024/2025, trascorrerà con la madre il periodo Per_1
dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31.12, ore 10,00.
Vacanze scolastiche pasquali trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni o il periodo dal termine della scuola Per_1
sino al giorno di Pasqua compreso o il periodo dal lunedì dell'Angelo sino alla ripresa della scuola ed in modo che trascorra il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non Per_1
ha trascorso il precedente giorno di Natale.
Per le vacanze scolastiche pasquali 2025, trascorrerà con il padre il periodo dal Per_1
termine della scuola sino al giorno di Pasqua compreso.
Vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre 2 settimane di vacanza (anche consecutive). Per_1 Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, le parti si impegnano a concordare per iscritto l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 31 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare per iscritto all'altro la propria scelta entro il 15 giugno successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Per l'anno 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta spetterà alla madre.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con il figlio.
Le altre festività dell'anno diverse da quelle sopra indicate, ivi compresi eventuali ponti, il minore le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore indipendentemente dalla durata delle stesse.
Salvo quanto previsto sopra sugli accompagnamenti alternati di dalla logopedista e Per_1
dalla psicomotricista, ciascun genitore quando avrà il figlio presso di sé collocato sarà
obbligato ad accompagnarlo e ad andare a riprenderlo a/da tutte le attività scolastiche, sportive ed extrascolastiche, visite mediche, etc. del medesimo e, da quando frequenterà la scuola primaria, a fargli svolgere tutti compiti che gli verranno assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di sua spettanza senza pertanto riconsegnare all'altro genitore il figlio con i compiti per il giorno dopo non adeguatamente svolti.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, gli accordi dei genitori relativi alla frequentazione con il figlio e la loro attuazione dovranno essere ispirati al pieno rispetto sia del diritto del minore ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali. 5) A decorrere dal mese di giugno 2024 compreso, il sig. si obbliga a corrispondere CP_1
mensilmente alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento ordinario di , Pt_1 Per_1
la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e che la medesima gli indicherà, con valuta fissa di Pt_1
accredito il giorno 1° (primo) di ogni mese.
A decorrere dal mese di giugno 2025, tale somma mensile dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di giugno
2024.
6) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del
30% (trenta per cento) la sig.ra e del 70% (settanta per cento) il sig. e Pt_1 CP_1
specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra, medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
f) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
g) farmaci tradizionali da banco e non, prescritti dal medico curante e/o pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche quali, a mero titolo esemplificativo, quelle dentistiche, ortodontiche, oculistiche, etc.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari presso privati anche se erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari (es: farmaci omeopatici, etc.); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse per il nido e la scuola materna;
b) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e libri di testo universitari;
d) dotazione informatica (es: pc, tablet, etc.) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) trasposto pubblico;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-
universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o ai concorsi (es: l'acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede, corsi pratici di preparazione agli esami di abilitazione/concorsi, etc.); g) spese per l'iscrizione agli esami di abilitazione/concorsi; h) corsi di lingua straniera e/o di informatica;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo, campo estivo e gruppo estivo;
c) spese per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità e del passaporto;
d) spese per il conseguimento della patente di guida (corso, lezioni ed iscrizione all'esame);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione;
b) corsi di lingue;
c) corsi di musica e strumenti musicali;
d) attività sportive e pertinente abbigliamento ed attrezzature (comprese la tassa d'iscrizione e di abbonamento, il certificato medico, le spese per iscrizioni a gare e tornei); e) spese per attività ludiche e ricreative (es: pittura, teatro, boy-scout, etc.); f) corsi di informatica;
g) spese di custodia (baby sitter); h) viaggi studio in Italia e all'estero e stage sportivi;
i) spese per le feste di compleanno,
comunione, cresima, fine d'anno scolastico ed altre simili ricorrenze;
l) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo ed assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli (es: bicicletta, mini car, motorino, moto, macchina, etc.); m) assicurazioni (es: vita, infortuni,
malattia, responsabilità civile, etc.); n) piani di risparmio;
o) capi di abbigliamento di maggior costo (capi spalla, scarpe, stivali, etc.).
Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con lui, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del
70% (settanta per cento) il padre e del 30% (trenta per cento) la madre, quelle relative alle vacanze che il medesimo trascorrerà con terzi (es.: scout, vacanze studio, campi estivi,
amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
sia il difetto di risposta sia il dissenso non motivato saranno da intendersi come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 10
del mese successivo all'esibizione.
La documentazione giustificativa delle suddette spese dovrà essere intestata al figlio onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 70% il padre e del 30% la madre.
7) L'Assegno Unico Universale per il figlio - e/o ogni altro analogo pubblico beneficio e/o sostegno - sarà chiesto in via esclusiva dalla sig.ra alla quale lo stesso spetterà in toto Pt_1
ed in via esclusiva, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da parte del sig.
IP sin da ora rinunciata e rimossa.
A tal fine il sig. si obbliga a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la CP_1
documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli ed a svolgere qualsiasi altra attività
si rendesse necessaria. 8) Entrambi i genitori si obbligano a non relazionarsi con altri partners in presenza del figlio con modalità tali da ingenerare nel medesimo confusione di ruoli e di identità parentali e si obbligano a far conoscere e frequentare a detti eventuali partners solo qualora Per_1
intrattengano con gli stessi una relazione stabile e duratura.
9) A titolo di transazione, le parti convengono che l'obbligazione di mantenimento e dell'eventuale assegno divorzile (per quest'ultimo ove ne ricorrano i presupposti) a carico del sig. ed in favore della moglie, sig.ra sia estinta in CP_1 Parte_1
un'unica soluzione nel modo seguente: il sig. con il presente atto, si CP_1
obbliga a cedere alla sig.ra - con atto a ministero Notaio, dott. Parte_1 [...]
da stipularsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal passaggio in al sig. Per_2 CP_1
giudicato della sentenza di separazione recettiva delle presenti condizioni -, la quale si impegna ad accettare, la propria quota, pari ad ½, di piena proprietà della porzione da terra a tetto del fabbricato urbano ad uso civile abitazione ed accessori, costituita da locali a uso abitativo posti al piano terra e primo (sottotetto), con annessa area cortiliva in proprietà esclusiva, terreno agricolo e piccolo fabbricato collabente completamente diruto posto all'interno dell'area cortiliva esclusiva, posto in Comune di Cavezzo (MO),
frazione Disvetro, via Lunardina n. 10.
Detti immobili sono attualmente censiti al Catasto del Comune di Cavezzo come segue:
• Catasto Fabbricati al foglio 1, con i mappali:
- 176 sub. 1 graffato al sub. 2, Via Lunardina n. 10, piano T-1, cat. A/7, classe 2, vani 7,
rendita catastale € 542,28;
- 176 sub. 3, via Lunardina n. 10, piano T-1, cat. F/2.
• Catasto Terreni al foglio 1, con i mappali:
- 188, ha. 0.00.69, seminativo irriguo, classe U, reddito dominicale € 0,71, reddito agrario €
0,75; - 186 porz. AA, ha. 0.07.65, vigneto, classe 1, reddito dominicale € 13,83, reddito agrario €
7,90;
- 186 porz. AB, ha. 0.18.18, seminativo irriguo, classe U, reddito dominicale € 20,19, reddito agrario € 19,72.
Nella cessione sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato che sono comuni per legge, destinazione e titolo nonché tutti i diritti, ragioni ed interessenze spettanti al sig. sull'immobile in oggetto. CP_1
Quanto sopra descritto è pervenuto al sig. in forza di compravendita a ministero Notaio CP_1
dott. di RP (MO), in data 22 marzo 2022, rep. n. 11234, racc. n. 6419, Persona_2
registrata a Modena (MO) il 23.03.2022 al n. 7553 serie 1T, e trascritta a Modena (MO) il
24.03.2022, Rep. Gen. n. 8871. Rep Part. n. 6110 (doc. n. 6).
Ad eccezione dell'ipoteca concessa con il contratto di mutuo di cui si dirà meglio infra, il sig.
garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza dei beni CP_1
oggetto di cessione e la loro libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri e vincoli di qualsiasi natura, diritti di terzi ed in particolare diritti di prelazione ai sensi delle norme vigenti, e presta garanzia da evizione anche parziale a norma di legge.
L'immobile in oggetto sarà ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla sig.ra e comprendente ogni accessorio, accessione, dipendenza, Pt_1
pertinenza, servitù attive e passive se ed in quanto legalmente esistenti, ragioni ed oneri condominiali, con tutti i patti, le clausole e le condizioni, ove ad oggi ancora attuali e/o pertinenti, contenuti o richiamati nel citato rogito di provenienza.
Le parti dichiarano che l'atto notarile di cessione della quota di proprietà del suddetto immobile e sopra meglio precisata sarà un atto pubblico meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di separazione personale, per cui le stesse chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del
10.5.1999 con la quale l'esenzione fiscale prevista per tutti gli atti, documenti e provvedimenti in tema di divorzio dall'art. 19 della legge 6.3.1987 n. 74 (a parziale integrazione della legge
1.12.1970 n. 898 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della L.
28.12.2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016) è stata estesa ai procedimenti di separazione personale dei coniugi.
Le parti danno atto che la suddetta cessione è stata prevista dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione personale e la stessa è pertanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione non contenziosa e tendenzialmente definitiva della crisi coniugale.
Le parti concordano che tutte le spese notarili e le imposte necessarie per la suddetta cessione saranno tra le stesse suddivise nella misura della metà ciascuna.
L'immobile oggetto del presente trasferimento è gravato da ipoteca iscritta a seguito del contratto di mutuo ipotecario stipulato solidalmente dalle parti in data 22.03.2022 (con atto a ministero Notaio Dott. n. rep. 11235, racc. n. 6420, registrato a Modena Persona_2
(MO) il 23.03.2022 al n. 7554 serie 1T ed iscritto a Modena (MO) in data 24.03.2022, Rep.
Gen. 8872, Rep. Part. 1501) con “ per la complessiva originaria Controparte_2
somma di € 230.000,00, come da contratto di mutuo e piano di ammortamento che le parti ben conoscono ed ai quali si rimanda (doc. n. 7).
La sig.ra si accolla, con accollo liberatorio del sig. l'intero Parte_1 CP_1
debito che residuerà a far tempo dal mese successivo a quello di sottoscrizione del ricorso firmato in data 04.10.2024 obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne il sig. CP_1
da qualunque spesa e/o danno dovessero eventualmente derivargli dal proprio ritardato o mancato pagamento dei residui ratei del finanziamento in parola, ogni azione, eccezione,
pretesa e rivalsa al riguardo dalla medesima sin da ora rinunciata e rimossa. L'accollo liberatorio sarà perfezionato contestualmente al rogito notarile di cui sopra e condizionato alla definitiva ed effettiva cessione da parte del sig. della sua quota di CP_1
comproprietà dell'immobile sopra meglio identificato in favore della sig.ra Pt_1
Con l'esatto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causale e/o ragione in qualunque modo connessa all'immobile de quo ed alle relative rate del mutuo.
10) Le parti danno atto di essere cointestatarie del conto corrente n.
[...] acceso presso ul quale è Controparte_2
addebitata la rata mensile del mutuo ipotecario di cui alla condizione n. 9) e concordano che tale conto verrà estinto entro 3 giorni lavorativi dal rogito notarile di compravendita e dell'accollo del mutuo ipotecario da parte della sig.ra di cui alla succitata Pt_1
condizione n. 9).
In adempimento del ricorso per separazione consensuale sottoscritto in data 04.10.2024 è già
stato tempestivamente corrisposto il 50% del saldo esistente sul suddetto conto corrente cointestato al sig. il quale ne rilascia ampia ed estintiva quietanza. CP_1
Le parti danno atto che il sig. ha già riconsegnato alla sig.ra la carta di debito n. CP_1 Pt_1
61102758813 a lui intestata e collegata al succitato conto cointestato.
Il sig. si obbliga a non eseguire più alcuna operazione né in entrata né in uscita sul e dal CP_1
suddetto conto sin dalla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale in data
04.10.2024.
Sino alla sua estinzione, il suddetto conto corrente continuerà ad essere alimentato in via esclusiva dalla sig.ra per cui al momento della relativa estinzione l'eventuale saldo attivo Pt_1
verrà assegnato in via esclusiva alla medesima, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa dal sig.
sin da ora rinunciata e rimossa. CP_1
11) Le parti danno atto che, in data 16.03.2022, i genitori del sig. - sig.ri CP_1
e - hanno accreditato sul conto corrente n. Parte_2 Parte_3 [...] cointestato al sig. ed alla sig.ra CP_1
ed acceso presso a somma di € 100.000,00 Parte_1 Controparte_2
(centomila/00) per l'acquisto dell'immobile descritto alla condizione n. 9).
Il sig. si accolla, con accollo liberatorio della sig.ra il suddetto CP_1 Parte_1
debito pari ad € 100.000,00 (centomila/00) oltre interessi medio tempore maturati,
obbligandosi a liberare, manlevare e tenere indenne la sig.ra da qualunque spesa e/o Pt_1
danno dovessero eventualmente derivarle dalla propria ritardata o mancata restituzione della somma de qua, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dal medesimo sin da ora rinunciata e rimossa.
12) Le parti danno atto e dichiarano di avere risolto fra loro - in via transattiva - con le presenti pattuizioni ogni questione di carattere economico-patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.
13) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna.
14) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
15) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del ricorso per separazione personale consensuale avvenuta in data 04.10.2024, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
16/02/1983 e nato a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di RP (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2016 ,
atto n.68, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale