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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6619/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400003539000 CATASTO-RENDITA
CATASTALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, scaturente da una sola cartella di pagamento presupposta, eccependo:
1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) l'inammissibilità del fermo amministrativo in quanto trattasi di autoveicolo utilizzato da persona disabile;
3) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza il ricorrente ha affermato che la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 6515/25.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, atteso che la predetta sentenza ha annullato l'unica cartella di pagamento posta a fondamento del fermo impugnato, sicché la pretesa creditoria si è estinta.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna la resistente al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, in data 01.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6619/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Cosenza
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400003539000 CATASTO-RENDITA
CATASTALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, scaturente da una sola cartella di pagamento presupposta, eccependo:
1) l'inesistenza del presupposto di imposta;
2) l'inammissibilità del fermo amministrativo in quanto trattasi di autoveicolo utilizzato da persona disabile;
3) la prescrizione del credito;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza il ricorrente ha affermato che la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 6515/25.
La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, atteso che la predetta sentenza ha annullato l'unica cartella di pagamento posta a fondamento del fermo impugnato, sicché la pretesa creditoria si è estinta.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere accolto.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- condanna la resistente al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, in data 01.12.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco