TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 3015 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Parte_2
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e di- Controparte_1 C.F._2
feso dall'Avv. UGOLOTTI STEFANIA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 28/05/2025
pagina 1 di 3 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 18/10/2024 hiedeva a questo Tri- Parte_1
bunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Parma il
06/11/1999 tra la ricorrente e unione dalla quale Controparte_1
Per_ nascevano due figli. (nato il [...]) e (nata il [...]); la ri- Per_2 corrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come succes- sivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dalla data dell'udienza cartolare dinanzi al Presidente del Tri- bunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto di omolo- ga emesso dal Tribunale di Parma emesso in data 7/07/2021. Parte ricorrente for- mulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della figlia mino- re e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il quale non si opponeva Controparte_1
alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
Con ordinanza del 6/06/2025, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di riconci- liazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie per la prosecuzione della causa nel merito.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimen- to del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, uniti in matrimonio civile a Parma il 06/11/1999, hanno definito la propria separazione in forza di decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Parma in data 7/07/2021.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L. n. 898/70 e successive modifiche per la pagina 2 di 3 pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene ri- messa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 06/11/1999 in
Parma tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il Controparte_1
23/05/1978), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di Parma, at- to n. 170, Parte 1, anno 1999;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Parma per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) dispone la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 9/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3