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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 634/22 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti A. Corvino e V. Putrignano)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti M. Caggese e M. Golferini)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentir accertare lo CP_1 svolgimento, dal 4.9.2008 al 9.4.2021, di
9.929,50 ore di lavoro straordinario e per sentirla condannare, a tale titolo, al pagamento della somma di € 142.337,00, nonché al pagamento della somma di € 2.258,25 a titolo di risarcimento del danno ed al pagamento della somma di € 5.768,64 a titolo di TFR.
Il ricorrente riferiva di essere stato dipendente della convenuta dal 9.4.2008 al
9.4.2021 con rapporto a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali), con inquadramento al livello OS CCNL edile-industria e con la mansione di “op. macchine mov. terra”.
Il deduceva di essere stato tenuto a Parte_1 presentarsi, quotidianamente, alle 6.00 presso la sede aziendale sita in Cisano Bergamasco da cui, con il mezzo aziendale, si recava sui vari cantieri (tutti al di fuori del Comune di Cisano
Bergamasco), e presso la quale rientrava alle
19.00.
Il ricorrente rivendicava quindi le differenze retributive relative al lavoro straordinario, sostenendo di non essere mai stato retribuito per tale titolo.
Il riferiva inoltre che la datrice di Parte_1 lavoro, nel periodo 2013-2014, non era sempre stata regolare nel pagamento degli stipendi, motivo per cui aveva dovuto sospendere temporaneamente il contratto di mutuo (in particolare dalla 27° alla 38° rata) e rivendicata pertanto il risarcimento del danno nella misura di € 2.258,25.
Infine, il ricorrente dava atto che dalla certificazione unica del 2022 il TFR risultava pari ad € 24.971,95, mentre lui aveva ricevuto la minor somma di € 19.203,31, residuando un credito di € 5.768,64. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La si costituiva in giudizio CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta negava lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, sostenendo che il ricorrente non era tenuto a presentarsi presso la sede della società e che, in ogni caso, gli operai si presentavano tra le 6.30 e le 7.30, a seconda della distanza dal cantiere,
e terminavano la propria attività lavorativa alle 17.00.
La 3V, dopo aver chiarito che il tempo di viaggio impiegato dal dipendente in trasferta per recarsi al lavoro non è considerato tempo di lavoro effettivo, dava comunque atto di averlo remunerato attraverso l'indennità di trasferta secondo la previsione di cui all'art. 22 CCNL.
La resistente contestava i conteggi elaborati dal rilevando come: non fosse stato Parte_1 detratto tutto lo straordinario pagato risultante dai cedolini paga;
non fosse stato tenuto in considerazione che ad aprile 2021 non era stata svolta attività lavorativa;
non fosse stato detratto quanto percepito come “premio” e come trasferta.
La eccepiva, in ogni caso, la CP_1 prescrizione quinquennale delle pretese, contestando la pretesa risarcitoria, nonché quella afferente alle differenze sul TFR.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta dal 9.4.2008 al 9.4.2021 con rapporto a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali), con inquadramento al livello OS CCNL edile- industria e con la mansione di “op. macchine mov. terra.
In ordine alle prestazioni di lavoro straordinario, va innanzi tutto ricordato che
“il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria
(e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” (così, cass. Civ.
17511/10).
In relazione a tale aspetto, tutti i testi hanno sostanzialmente riferito che gli operai, alla mattina, si recavano pressochè quotidianamente in azienda, ove ricevevano disposizioni sul cantiere presso cui recarsi, cantiere che raggiungevano con il mezzo aziendale ed alla sera, parimenti, ritornavano in azienda, facevano gasolio e caricavano il materiale per il giorno dopo, prima di rientrare a casa (v. dep. , , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Il teste , dipendente della resistente per Tes_4 circa due anni sino al 2020, ha riferito che quando arrivava la mattina “gli operai addetti ai cantieri erano già presenti in azienda ed erano intenti a preparare il furgone o, se avevano preparato il furgone la sera, partivano subito” e “dopo la chiusura del cantiere i lavoratori rientravano tutti in azienda anche perché lì avevano l'auto” (v. dep. ). Tes_4
La stessa cosa è stata del resto confermata dal teste fratello del legale Testimone_5 rappresentante della società e dipendente della stessa come direttore tecnico. Il , nel precisare di non essere a Tes_2 conoscenza degli orari di partenza e di arrivo delle squadre, ha comunque indirettamente confermato che, in linea di massima, le squadre dei lavoratori partivano dalla sede aziendale per recarsi sui cantieri ed alla sera rientravano alla sede aziendale, precisando che solo “a volte” i lavoratori si recavano direttamente sui cantieri dalla loro abitazione, così come a volte, in caso di cantieri particolarmente lontani, poteva capitare che rimanessero a dormire fuori (v. dep. ). Tes_2
Analogamente, il teste , indotto dalla Tes_3 convenuta e suo dipendente dal 2016 come responsabile ufficio gare, ha precisato che al mattino, quando lui arrivava, il personale delle squadre era “già andato via”, mentre alla sera gli capitava di vedere gli operai addetti alle squadre che avevano già lasciato i mezzi, entravano per firmare i rapportini, lasciarli e andare via (v. dep. ed analogamente Tes_3
). Tes_6
Sul punto, il teste , che ha lavorato Tes_1 dieci anni per la resistente dal 2007, è stato molto chiaro nel riferire: “anche se il cantiere era vicino alla nostra abitazione, noi la mattina andavamo sempre a Cisano in azienda la mattina, lasciavamo la nostra auto e prendevamo il furgone e poi la sera tornavamo sempre in azienda e lasciavamo il furgone” (v. dep.
). Tes_1 Tra l'altro, secondo il teste , indotto Tes_6 dalla convenuta e suo dipendente per 15-16 anni con la mansione di impiegato tecnico, “l'azienda non ha quasi mai avuto cantieri vicini” (v. dep.
). Tes_6
In senso analogo si è espresso il che, pur Tes_4 non avendo partecipato a cantieri vicini alla sua abitazione, ha riferito che “in ogni caso i lavoratori non è che andavano direttamente in cantiere, ma andavano in azienda con la propria auto e poi da lì si spostavano in cantiere con il furgone e poi, a fine giornata, tornavano col furgone in azienda e ognuno riprendeva la sua auto” (v. dep. ). Tes_4
Di conseguenza, considerato che il rapporto del
è cessato nel 2020 (quindi in epoca vicina Tes_4 alle dimissioni del ricorrente), risulta confermato che anche in tempi più recenti la prassi ha continuato ad essere la medesima, quella per cui, in linea di massima, il personale era tenuto a presentarsi alla mattina in azienda e da lì, formatasi la squadra, partire con il furgone aziendale per raggiungere i vari cantieri, e poi rientrare alla sera in azienda, preparare il furgone per il giorno dopo e lasciare i rapportini della giornata.
Pertanto, il tempo impiegato a tal fine, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, deve essere considerato come orario di lavoro.
Fatta questa premessa, sulla base delle numerose deposizioni testimoniali assunte, può ritenersi che via sia maggiore convergenza per un orario che andava dalle 6.30 alle 18.00 (sino al 2012)
e dalle 6.00 alle 18.00, dal 2013 in avanti, con un'ora di pausa pranzo.
In particolare, il fratello del ricorrente, a sua volta dipendente della resistente ed interessato da analogo contenzioso, ha riferito che i primi anni arrivava verso le 6.30, successivamente alle 6.00, mentre la sera il rientro era tra l1 17.30-18.00-18.30 (v. dep.
). Tes_7
Analogamente si è espresso il , dipendente Tes_6 storico della convenuta, nel dichiarare che dai rapportini “emergeva che la partenza dei lavoratori era all'inizio verso le 6.30, poi sono diventate le 6.00” ed all'incirca questa anticipazione sarebbe stata effettuata 8-10 anni fa rispetto all'assunzione della deposizione avvenuta nel 2023, per cui ragionevolmente dal
2013 in avanti (v. dep. ). Tes_6
In ordine al rientro in azienda il teste, nel ricordare che il lavoro edile è notoriamente variabile in base alla stagionalità (considerato che d'inverno fa buoi prima), ha dichiarato che gli operai rientravano tra le 18.00-18.30, in estate anche 19.00 (v. dep. ). Tes_6
In senso analogo si è espresso il , Tes_4 dipendente per due anni sino al 2020, nel riferire che generalmente alle 6.00 gli operai erano già intenti alla preparazione del camion e nel precisare che il rientro della sua squadra era variabile, come pure l'uscita dal lavoro, che il teste ha collocato tra le 18.00-19.00-
19.30 (v. dep. ). Tes_4
Sul punto, il teste arrivava verso le Tes_2
8.00, quando le squadre erano già partite, mentre quando la sera usciva, verso le 18.30-
19.00, le squadre erano già rientrate (v. dep.
). Tes_2
La dipendente della convenuta per Tes_8 moltissimi anni dal 2001 al 2019, pur lavorando in ufficio con orario dalle 13.00 alle 19.00, ha riferito che quando usciva dal lavoro, alle
19.00 o anche più tardi, “la maggior parte delle volte i furgoni erano parcheggiati in azienda”
(v. dep. ). Tes_8
Il teste , pur non essendo in grado di Tes_3 riferire sull'ora di partenza delle squadre, lavorando in ufficio, ove venivano consegnati i rapportini a fine giornata, ha riferito che quando usciva tra le 17.30 e le 18.00 aveva modo di vedere gli operai addetti alle squadre che avevano già lasciato i mezzi, entravano per firmare i rapportini, lasciarli e andare via (v. dep. ). Tes_3
Il teste , dipendente dell'azienda per 15 Tes_6 anni, pur essendo stato indotto dall'azienda, ha confermato che la partenza dei lavoratori avveniva intorno alle 6.30 e successivamente alle 6.00, mentre il rientro in azienda avveniva in orari variabili tra le 18.00-18.30-19.00 (v. dep. ). Tes_6
Infine, poco attendibile deve ritenersi la deposizione della teste che, oltre ad Tes_9 aver lavorato sempre in ufficio, ha collocato il rientro delle squadre, addirittura, tra le 16.30
e le 17.00, facendo quindi riferimento ad orari che nessuno degli altri testi ha indicato, seppure più presenti in magazzino.
In definitiva, incrociando i dati emersi dalle diverse deposizioni, tenuto conto della tipologia di lavorazioni e della diversità dei cantieri, deve ritenersi che gli orari potessero avere una certa variabilità, per cui la prova, del cui onere era gravato il ricorrente, può ritenersi raggiunta con maggiore certezza per un orario che andava dalle 6.30 alle 18.00 (sino al
2012) e dalle 6.00 alle 18.00, dal 2013 in avanti, con un'ora di pausa pranzo.
Si tratta quindi di capire se dai conteggi elaborati da parte ricorrente, e da cui vanno sicuramente scomputati gli importi erogati in busta paga a titolo di straordinario, possano essere scomputati angli importi erogati come
“premio” o “trasferta”.
Riguardo a quest'ultima voce, la Suprema Corte ha chiarito che “nell'indennità di trasferta, prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale, possono ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella, di carattere residuale, retributiva, la cui rispettiva determinazione quantitativa discende dall'interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali ed è, pertanto, devoluta al giudice di merito, il quale, una volta riconosciuta l'impossibilità di ricostruire la volontà delle parti, può far ricorso al criterio sussidiario dell'equità secondo le specifiche previsioni dettate dalla normativa previdenziale” (così cass. civ.
27826/09).
In particolare, l'indennità di trasferta assolve sia la funzione di compensare il disagio dei lavoratori che devono eseguire la prestazione fuori sede, sia la funzione di rimborso delle spese rese necessarie da tali modalità della prestazione (così cass. civ. 27826/09).
Nella situazione in esame, dalla lettera di assunzione risulta indicata come sede di lavoro quella aziendale sita in via Camozzi n. 2 a
Cisano Bergamasco ed è poi pacifico che il ricorrente non abbia mai sostenuto alcuna spesa per raggiungere i cantieri ove era chiamato a svolgere la prestazione lavorativa, posto che vi si recava con il furgone aziendale a spese della resistente.
Di conseguenza, deve escludersi che l'indennità di trasferta erogata avesse funzione risarcitoria, posto che le spese necessarie per rendere la prestazione in luogo diverso dalla sede di lavoro identificata nella lettera di assunzione (ivi comprese all'occorrenza quelle per il pernottamento) erano a carico della datrice di lavoro.
Pertanto, l'indennità di trasferta aveva funzione esclusivamente compensativa del disagio rappresentato dal fatto di rendere, quotidianamente, la prestazione in luoghi diversi dalla sede di lavoro.
Del resto, l'art. 21 (parte generale), lett. A, comma 2, CCNL prevede che “l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente”.
Quindi il contratto collettivo applicato al rapporto attribuisce all'indennità di trasferta una funzione principalmente risarcitoria del disagio di rendere la prestazione in luoghi sempre diversi dalla sede di lavoro, posto che il rimborso delle spese di viaggio è aggiuntivo
(e quindi residuale ove l'azienda non le abbia sostenute direttamente) rispetto alla erogazione dell'indennità di cui trattasi.
In ogni caso, non vi sono elementi, né giuridici né fattuali, per ritenere che l'indennità di trasferta compensasse il tempo di viaggio per raggiungere i cantieri.
Il ricorrente ha inoltre percepito, secondo quanto risulta dalle buste paga, un “premio” sempre variabile nella sua entità.
I premi di produzione/operosità normalmente costituiscono elementi integrativi della retribuzione di base e consistono sostanzialmente in veri e propri compensi aggiuntivi cui, in linea generale, è attribuita natura retributiva.
Non vi sono in atti documenti con funzione ricognitiva del premio e parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha dedotto che questa voce fosse utilizzata per compensare il lavoro straordinario che pure talvolta compare in busta paga, per cui deve ritenersi che tale erogazione abbia avuto funzione premiale in considerazione delle specifiche capacità del dipendente rispetto al settore in cui operava.
Del resto, nella memoria difensiva della resistente è chiaramente indicato che il premio costituiva un “migliore trattamento economico” mensile “grandemente superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base dei parametri retributivi del Ccnl dell'industria edile”.
Tra l'altro, secondo quanto riconosciuto concordemente dalle parti, i contributi e le ritenute fiscali sono stati versati sulle somme riconosciute a titolo di premio nella stessa misura in cui sarebbero stati versati ove l'imputazione fosse avvenuta a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario.
Di conseguenza le erogazioni effettuate a tale titolo non possono essere detratte da quanto spettante al in conseguenza del lavoro Parte_1 straordinario effettivamente svolto, non potendo ritenersi, sulla base delle stesse allegazioni delle parti contrattuali che il “premio” avesse la diversa funzione di remunerare le ore di lavoro straordinario.
Per quanto concerne, invece, il principio dell'assorbimento invocato dalla resistente, esso non è applicabile alla fattispecie di cui trattasi, posto che la sua operatività è sostanzialmente limitata alle situazioni in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato
(v. tra le molte cass. civ. 46/2017; cass. civ.
18586/16).
Una volta accertato il diritto si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, considerando che la richiesta riguarda il periodo 4.9.2008-9.4.2021.
Occorre quindi ricordare che la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così cass. civ. 26246/22).
Di conseguenza, dall'entrata in vigore della l.
92/12 la prescrizione ha smesso di decorrere in costanza di rapporto anche in caso di aziende con più di 15 dipendenti, mentre per il periodo precedente la convenuta ha omesso di depositare i LUL al fine di dimostrare di avere alle sue dipendenze più di 15 dipendenti e di poter quindi far valere la prescrizione dei crediti maturati antecedentemente all'entrata in vigore della l. 92/12.
Tra l'altro, trattandosi di richieste dal 2008 in avanti, la prescrizione non era comunque maturata alla data di entrata in vigore della l.
92/12.
Si tratta quindi di vagliare i conteggi elaborati dalle parti, dovendosi ritenere corretto quello depositato dalla resistente
(peraltro solo leggermente inferiore rispetto a quello depositato dal ricorrente), in quanto elaborato tenendo conto dei dati (mai contestati dal evincibili dalle buste paga, in Parte_1 termini di giornate effettivamente lavorate.
Inoltre, il conteggio della resistente tiene conto, detraendoli, degli importi già riconosciuti in busta paga a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento, nei confronti del ricorrente ed a titolo di compenso per lavoro straordinario, della somma complessiva di € 73.796,25, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto riguarda, invece, la domanda risarcitoria, la teste ha confermato che Tes_8 tra il 2013 ed il 2014 la convenuta ebbe problemi di liquidità dovuti a mancati incassi
(v. dep. ). Tes_8
Sul punto il teste ha riferito che a lui Tes_6 venne chiesto “di portare pazienza per alcuni stipendi” e lui acconsentì (v. dep. ). Tes_6
Nel caso del certamente non Parte_1 risultano né richieste formali, né azioni giudiziarie per il pagamento delle retribuzioni di quel periodo, per cui non può ritenersi che egli si sia attivato nei confronti della resistente per far valere i suoi diritti.
Peraltro, il ricorrente, che aveva sempre percepito retribuzioni non esigue, non ha documentato la sua situazione economica, nè quella familiare, al fine di dare contezza del fatto che l'unico motivo della sospensione del mutuo sia ravvisabile nei ritardi nel pagamento delle retribuzioni da parte della resistente, con la conseguenza che la relativa domanda risarcitoria non può essere accolta.
Infine, per quanto riguarda il pagamento del
TFR, secondo quanto risulta dalla CU del 2022 questo ammontava ad € 24.971,95 lordi, pari ad
€ 19.551,81 netti ed è stato saldato con tre bonifici: di € 10.000,00 lordi (pari ad euro
8.152,06 netti, come da cedolino in atti) in data 30 giugno 2021; € 7.485,98 lordi (pari ad euro 5.672,88 netti, come da cedolino in atti) mediante bonifico bancario in data 3 agosto
2021; € 7.485,98 lordi (pari ad euro 5.726,87 netti, come da cedolino paga in atti) mediante bonifico bancario in data 30 agosto 2021 per il minor importo di € 5.378,37, per cui residua la somma di € 339,50, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo (v. doc. 11-14 fasc. resistente).
In definitiva, il ricorso può essere accolto nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 634/2022 R.G.:
1) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di della somma Parte_1 complessiva di € 73.796,25 a titolo di compensi per lavoro straordinario, nonché della somma di € 339,50 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) respinge il ricorso nel resto;
3) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 634/22 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti A. Corvino e V. Putrignano)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti M. Caggese e M. Golferini)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentir accertare lo CP_1 svolgimento, dal 4.9.2008 al 9.4.2021, di
9.929,50 ore di lavoro straordinario e per sentirla condannare, a tale titolo, al pagamento della somma di € 142.337,00, nonché al pagamento della somma di € 2.258,25 a titolo di risarcimento del danno ed al pagamento della somma di € 5.768,64 a titolo di TFR.
Il ricorrente riferiva di essere stato dipendente della convenuta dal 9.4.2008 al
9.4.2021 con rapporto a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali), con inquadramento al livello OS CCNL edile-industria e con la mansione di “op. macchine mov. terra”.
Il deduceva di essere stato tenuto a Parte_1 presentarsi, quotidianamente, alle 6.00 presso la sede aziendale sita in Cisano Bergamasco da cui, con il mezzo aziendale, si recava sui vari cantieri (tutti al di fuori del Comune di Cisano
Bergamasco), e presso la quale rientrava alle
19.00.
Il ricorrente rivendicava quindi le differenze retributive relative al lavoro straordinario, sostenendo di non essere mai stato retribuito per tale titolo.
Il riferiva inoltre che la datrice di Parte_1 lavoro, nel periodo 2013-2014, non era sempre stata regolare nel pagamento degli stipendi, motivo per cui aveva dovuto sospendere temporaneamente il contratto di mutuo (in particolare dalla 27° alla 38° rata) e rivendicata pertanto il risarcimento del danno nella misura di € 2.258,25.
Infine, il ricorrente dava atto che dalla certificazione unica del 2022 il TFR risultava pari ad € 24.971,95, mentre lui aveva ricevuto la minor somma di € 19.203,31, residuando un credito di € 5.768,64. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
La si costituiva in giudizio CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
La convenuta negava lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, sostenendo che il ricorrente non era tenuto a presentarsi presso la sede della società e che, in ogni caso, gli operai si presentavano tra le 6.30 e le 7.30, a seconda della distanza dal cantiere,
e terminavano la propria attività lavorativa alle 17.00.
La 3V, dopo aver chiarito che il tempo di viaggio impiegato dal dipendente in trasferta per recarsi al lavoro non è considerato tempo di lavoro effettivo, dava comunque atto di averlo remunerato attraverso l'indennità di trasferta secondo la previsione di cui all'art. 22 CCNL.
La resistente contestava i conteggi elaborati dal rilevando come: non fosse stato Parte_1 detratto tutto lo straordinario pagato risultante dai cedolini paga;
non fosse stato tenuto in considerazione che ad aprile 2021 non era stata svolta attività lavorativa;
non fosse stato detratto quanto percepito come “premio” e come trasferta.
La eccepiva, in ogni caso, la CP_1 prescrizione quinquennale delle pretese, contestando la pretesa risarcitoria, nonché quella afferente alle differenze sul TFR.
Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, dopo essere stata istruita testimonialmente e con la produzione di documenti, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati.
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta dal 9.4.2008 al 9.4.2021 con rapporto a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali), con inquadramento al livello OS CCNL edile- industria e con la mansione di “op. macchine mov. terra.
In ordine alle prestazioni di lavoro straordinario, va innanzi tutto ricordato che
“il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria
(e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione;
in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa” (così, cass. Civ.
17511/10).
In relazione a tale aspetto, tutti i testi hanno sostanzialmente riferito che gli operai, alla mattina, si recavano pressochè quotidianamente in azienda, ove ricevevano disposizioni sul cantiere presso cui recarsi, cantiere che raggiungevano con il mezzo aziendale ed alla sera, parimenti, ritornavano in azienda, facevano gasolio e caricavano il materiale per il giorno dopo, prima di rientrare a casa (v. dep. , , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
Il teste , dipendente della resistente per Tes_4 circa due anni sino al 2020, ha riferito che quando arrivava la mattina “gli operai addetti ai cantieri erano già presenti in azienda ed erano intenti a preparare il furgone o, se avevano preparato il furgone la sera, partivano subito” e “dopo la chiusura del cantiere i lavoratori rientravano tutti in azienda anche perché lì avevano l'auto” (v. dep. ). Tes_4
La stessa cosa è stata del resto confermata dal teste fratello del legale Testimone_5 rappresentante della società e dipendente della stessa come direttore tecnico. Il , nel precisare di non essere a Tes_2 conoscenza degli orari di partenza e di arrivo delle squadre, ha comunque indirettamente confermato che, in linea di massima, le squadre dei lavoratori partivano dalla sede aziendale per recarsi sui cantieri ed alla sera rientravano alla sede aziendale, precisando che solo “a volte” i lavoratori si recavano direttamente sui cantieri dalla loro abitazione, così come a volte, in caso di cantieri particolarmente lontani, poteva capitare che rimanessero a dormire fuori (v. dep. ). Tes_2
Analogamente, il teste , indotto dalla Tes_3 convenuta e suo dipendente dal 2016 come responsabile ufficio gare, ha precisato che al mattino, quando lui arrivava, il personale delle squadre era “già andato via”, mentre alla sera gli capitava di vedere gli operai addetti alle squadre che avevano già lasciato i mezzi, entravano per firmare i rapportini, lasciarli e andare via (v. dep. ed analogamente Tes_3
). Tes_6
Sul punto, il teste , che ha lavorato Tes_1 dieci anni per la resistente dal 2007, è stato molto chiaro nel riferire: “anche se il cantiere era vicino alla nostra abitazione, noi la mattina andavamo sempre a Cisano in azienda la mattina, lasciavamo la nostra auto e prendevamo il furgone e poi la sera tornavamo sempre in azienda e lasciavamo il furgone” (v. dep.
). Tes_1 Tra l'altro, secondo il teste , indotto Tes_6 dalla convenuta e suo dipendente per 15-16 anni con la mansione di impiegato tecnico, “l'azienda non ha quasi mai avuto cantieri vicini” (v. dep.
). Tes_6
In senso analogo si è espresso il che, pur Tes_4 non avendo partecipato a cantieri vicini alla sua abitazione, ha riferito che “in ogni caso i lavoratori non è che andavano direttamente in cantiere, ma andavano in azienda con la propria auto e poi da lì si spostavano in cantiere con il furgone e poi, a fine giornata, tornavano col furgone in azienda e ognuno riprendeva la sua auto” (v. dep. ). Tes_4
Di conseguenza, considerato che il rapporto del
è cessato nel 2020 (quindi in epoca vicina Tes_4 alle dimissioni del ricorrente), risulta confermato che anche in tempi più recenti la prassi ha continuato ad essere la medesima, quella per cui, in linea di massima, il personale era tenuto a presentarsi alla mattina in azienda e da lì, formatasi la squadra, partire con il furgone aziendale per raggiungere i vari cantieri, e poi rientrare alla sera in azienda, preparare il furgone per il giorno dopo e lasciare i rapportini della giornata.
Pertanto, il tempo impiegato a tal fine, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte, deve essere considerato come orario di lavoro.
Fatta questa premessa, sulla base delle numerose deposizioni testimoniali assunte, può ritenersi che via sia maggiore convergenza per un orario che andava dalle 6.30 alle 18.00 (sino al 2012)
e dalle 6.00 alle 18.00, dal 2013 in avanti, con un'ora di pausa pranzo.
In particolare, il fratello del ricorrente, a sua volta dipendente della resistente ed interessato da analogo contenzioso, ha riferito che i primi anni arrivava verso le 6.30, successivamente alle 6.00, mentre la sera il rientro era tra l1 17.30-18.00-18.30 (v. dep.
). Tes_7
Analogamente si è espresso il , dipendente Tes_6 storico della convenuta, nel dichiarare che dai rapportini “emergeva che la partenza dei lavoratori era all'inizio verso le 6.30, poi sono diventate le 6.00” ed all'incirca questa anticipazione sarebbe stata effettuata 8-10 anni fa rispetto all'assunzione della deposizione avvenuta nel 2023, per cui ragionevolmente dal
2013 in avanti (v. dep. ). Tes_6
In ordine al rientro in azienda il teste, nel ricordare che il lavoro edile è notoriamente variabile in base alla stagionalità (considerato che d'inverno fa buoi prima), ha dichiarato che gli operai rientravano tra le 18.00-18.30, in estate anche 19.00 (v. dep. ). Tes_6
In senso analogo si è espresso il , Tes_4 dipendente per due anni sino al 2020, nel riferire che generalmente alle 6.00 gli operai erano già intenti alla preparazione del camion e nel precisare che il rientro della sua squadra era variabile, come pure l'uscita dal lavoro, che il teste ha collocato tra le 18.00-19.00-
19.30 (v. dep. ). Tes_4
Sul punto, il teste arrivava verso le Tes_2
8.00, quando le squadre erano già partite, mentre quando la sera usciva, verso le 18.30-
19.00, le squadre erano già rientrate (v. dep.
). Tes_2
La dipendente della convenuta per Tes_8 moltissimi anni dal 2001 al 2019, pur lavorando in ufficio con orario dalle 13.00 alle 19.00, ha riferito che quando usciva dal lavoro, alle
19.00 o anche più tardi, “la maggior parte delle volte i furgoni erano parcheggiati in azienda”
(v. dep. ). Tes_8
Il teste , pur non essendo in grado di Tes_3 riferire sull'ora di partenza delle squadre, lavorando in ufficio, ove venivano consegnati i rapportini a fine giornata, ha riferito che quando usciva tra le 17.30 e le 18.00 aveva modo di vedere gli operai addetti alle squadre che avevano già lasciato i mezzi, entravano per firmare i rapportini, lasciarli e andare via (v. dep. ). Tes_3
Il teste , dipendente dell'azienda per 15 Tes_6 anni, pur essendo stato indotto dall'azienda, ha confermato che la partenza dei lavoratori avveniva intorno alle 6.30 e successivamente alle 6.00, mentre il rientro in azienda avveniva in orari variabili tra le 18.00-18.30-19.00 (v. dep. ). Tes_6
Infine, poco attendibile deve ritenersi la deposizione della teste che, oltre ad Tes_9 aver lavorato sempre in ufficio, ha collocato il rientro delle squadre, addirittura, tra le 16.30
e le 17.00, facendo quindi riferimento ad orari che nessuno degli altri testi ha indicato, seppure più presenti in magazzino.
In definitiva, incrociando i dati emersi dalle diverse deposizioni, tenuto conto della tipologia di lavorazioni e della diversità dei cantieri, deve ritenersi che gli orari potessero avere una certa variabilità, per cui la prova, del cui onere era gravato il ricorrente, può ritenersi raggiunta con maggiore certezza per un orario che andava dalle 6.30 alle 18.00 (sino al
2012) e dalle 6.00 alle 18.00, dal 2013 in avanti, con un'ora di pausa pranzo.
Si tratta quindi di capire se dai conteggi elaborati da parte ricorrente, e da cui vanno sicuramente scomputati gli importi erogati in busta paga a titolo di straordinario, possano essere scomputati angli importi erogati come
“premio” o “trasferta”.
Riguardo a quest'ultima voce, la Suprema Corte ha chiarito che “nell'indennità di trasferta, prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale, possono ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella, di carattere residuale, retributiva, la cui rispettiva determinazione quantitativa discende dall'interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali ed è, pertanto, devoluta al giudice di merito, il quale, una volta riconosciuta l'impossibilità di ricostruire la volontà delle parti, può far ricorso al criterio sussidiario dell'equità secondo le specifiche previsioni dettate dalla normativa previdenziale” (così cass. civ.
27826/09).
In particolare, l'indennità di trasferta assolve sia la funzione di compensare il disagio dei lavoratori che devono eseguire la prestazione fuori sede, sia la funzione di rimborso delle spese rese necessarie da tali modalità della prestazione (così cass. civ. 27826/09).
Nella situazione in esame, dalla lettera di assunzione risulta indicata come sede di lavoro quella aziendale sita in via Camozzi n. 2 a
Cisano Bergamasco ed è poi pacifico che il ricorrente non abbia mai sostenuto alcuna spesa per raggiungere i cantieri ove era chiamato a svolgere la prestazione lavorativa, posto che vi si recava con il furgone aziendale a spese della resistente.
Di conseguenza, deve escludersi che l'indennità di trasferta erogata avesse funzione risarcitoria, posto che le spese necessarie per rendere la prestazione in luogo diverso dalla sede di lavoro identificata nella lettera di assunzione (ivi comprese all'occorrenza quelle per il pernottamento) erano a carico della datrice di lavoro.
Pertanto, l'indennità di trasferta aveva funzione esclusivamente compensativa del disagio rappresentato dal fatto di rendere, quotidianamente, la prestazione in luoghi diversi dalla sede di lavoro.
Del resto, l'art. 21 (parte generale), lett. A, comma 2, CCNL prevede che “l'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio.
Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente”.
Quindi il contratto collettivo applicato al rapporto attribuisce all'indennità di trasferta una funzione principalmente risarcitoria del disagio di rendere la prestazione in luoghi sempre diversi dalla sede di lavoro, posto che il rimborso delle spese di viaggio è aggiuntivo
(e quindi residuale ove l'azienda non le abbia sostenute direttamente) rispetto alla erogazione dell'indennità di cui trattasi.
In ogni caso, non vi sono elementi, né giuridici né fattuali, per ritenere che l'indennità di trasferta compensasse il tempo di viaggio per raggiungere i cantieri.
Il ricorrente ha inoltre percepito, secondo quanto risulta dalle buste paga, un “premio” sempre variabile nella sua entità.
I premi di produzione/operosità normalmente costituiscono elementi integrativi della retribuzione di base e consistono sostanzialmente in veri e propri compensi aggiuntivi cui, in linea generale, è attribuita natura retributiva.
Non vi sono in atti documenti con funzione ricognitiva del premio e parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha dedotto che questa voce fosse utilizzata per compensare il lavoro straordinario che pure talvolta compare in busta paga, per cui deve ritenersi che tale erogazione abbia avuto funzione premiale in considerazione delle specifiche capacità del dipendente rispetto al settore in cui operava.
Del resto, nella memoria difensiva della resistente è chiaramente indicato che il premio costituiva un “migliore trattamento economico” mensile “grandemente superiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato sulla base dei parametri retributivi del Ccnl dell'industria edile”.
Tra l'altro, secondo quanto riconosciuto concordemente dalle parti, i contributi e le ritenute fiscali sono stati versati sulle somme riconosciute a titolo di premio nella stessa misura in cui sarebbero stati versati ove l'imputazione fosse avvenuta a titolo di compenso per le ore di lavoro straordinario.
Di conseguenza le erogazioni effettuate a tale titolo non possono essere detratte da quanto spettante al in conseguenza del lavoro Parte_1 straordinario effettivamente svolto, non potendo ritenersi, sulla base delle stesse allegazioni delle parti contrattuali che il “premio” avesse la diversa funzione di remunerare le ore di lavoro straordinario.
Per quanto concerne, invece, il principio dell'assorbimento invocato dalla resistente, esso non è applicabile alla fattispecie di cui trattasi, posto che la sua operatività è sostanzialmente limitata alle situazioni in cui un rapporto di lavoro qualificato come autonomo sia convertito, “ope iudicis”, in subordinato
(v. tra le molte cass. civ. 46/2017; cass. civ.
18586/16).
Una volta accertato il diritto si tratta quindi di vagliare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, considerando che la richiesta riguarda il periodo 4.9.2008-9.4.2021.
Occorre quindi ricordare che la Suprema Corte ha affermato il principio per cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (così cass. civ. 26246/22).
Di conseguenza, dall'entrata in vigore della l.
92/12 la prescrizione ha smesso di decorrere in costanza di rapporto anche in caso di aziende con più di 15 dipendenti, mentre per il periodo precedente la convenuta ha omesso di depositare i LUL al fine di dimostrare di avere alle sue dipendenze più di 15 dipendenti e di poter quindi far valere la prescrizione dei crediti maturati antecedentemente all'entrata in vigore della l. 92/12.
Tra l'altro, trattandosi di richieste dal 2008 in avanti, la prescrizione non era comunque maturata alla data di entrata in vigore della l.
92/12.
Si tratta quindi di vagliare i conteggi elaborati dalle parti, dovendosi ritenere corretto quello depositato dalla resistente
(peraltro solo leggermente inferiore rispetto a quello depositato dal ricorrente), in quanto elaborato tenendo conto dei dati (mai contestati dal evincibili dalle buste paga, in Parte_1 termini di giornate effettivamente lavorate.
Inoltre, il conteggio della resistente tiene conto, detraendoli, degli importi già riconosciuti in busta paga a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto.
In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento, nei confronti del ricorrente ed a titolo di compenso per lavoro straordinario, della somma complessiva di € 73.796,25, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Per quanto riguarda, invece, la domanda risarcitoria, la teste ha confermato che Tes_8 tra il 2013 ed il 2014 la convenuta ebbe problemi di liquidità dovuti a mancati incassi
(v. dep. ). Tes_8
Sul punto il teste ha riferito che a lui Tes_6 venne chiesto “di portare pazienza per alcuni stipendi” e lui acconsentì (v. dep. ). Tes_6
Nel caso del certamente non Parte_1 risultano né richieste formali, né azioni giudiziarie per il pagamento delle retribuzioni di quel periodo, per cui non può ritenersi che egli si sia attivato nei confronti della resistente per far valere i suoi diritti.
Peraltro, il ricorrente, che aveva sempre percepito retribuzioni non esigue, non ha documentato la sua situazione economica, nè quella familiare, al fine di dare contezza del fatto che l'unico motivo della sospensione del mutuo sia ravvisabile nei ritardi nel pagamento delle retribuzioni da parte della resistente, con la conseguenza che la relativa domanda risarcitoria non può essere accolta.
Infine, per quanto riguarda il pagamento del
TFR, secondo quanto risulta dalla CU del 2022 questo ammontava ad € 24.971,95 lordi, pari ad
€ 19.551,81 netti ed è stato saldato con tre bonifici: di € 10.000,00 lordi (pari ad euro
8.152,06 netti, come da cedolino in atti) in data 30 giugno 2021; € 7.485,98 lordi (pari ad euro 5.672,88 netti, come da cedolino in atti) mediante bonifico bancario in data 3 agosto
2021; € 7.485,98 lordi (pari ad euro 5.726,87 netti, come da cedolino paga in atti) mediante bonifico bancario in data 30 agosto 2021 per il minor importo di € 5.378,37, per cui residua la somma di € 339,50, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo (v. doc. 11-14 fasc. resistente).
In definitiva, il ricorso può essere accolto nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 634/2022 R.G.:
1) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di della somma Parte_1 complessiva di € 73.796,25 a titolo di compensi per lavoro straordinario, nonché della somma di € 339,50 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) respinge il ricorso nel resto;
3) condanna la in persona del CP_1 legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di delle spese Parte_1 processuali, liquidate in complessivi € 8.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini